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Accordi tra imprese e pratiche concordate che pregiudicano il commercio tra Stati
Tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
Le ipotesi di intesa rilevante sono: l'accordo, la pratica concordata e la decisione di associazione di imprese.
La nozione di accordo è molto ampia e privilegia la sostanza rispetto alla forma. Può dunque trattarsi di un accordo sia scritto che verbale e, nel primo caso, anche non sottoscritto.
Le decisioni di associazioni d'imprese sono adottate da raggruppamenti d'imprese o sindacati professionali nei riguardi degli associati e che abbiano l'effetto di alterare le condizioni della concorrenza.
La pratica concordata è qualsiasi forma di comportamento coordinato tra imprese che rappresenti una cooperazione consapevole tra le stesse a danno della concorrenza.
La nozione di pregiudizio agi...
scambi intracomunitari: Comprende tre elementi: a) il "commercio tra Stati membri", b) il concetto di "possano pregiudicare" e c) "l'incidenza sensibile". Il pregiudizio agli scambi: In via di principio, limita l'applicabilità della disciplina comunitaria della concorrenza alle intese i cui effetti si realizzano a livello comunitario e non siano confinati, dunque, all'interno di un solo Stato membro. A partire dalla riforma del 2003, il criterio del pregiudizio agli scambi: Ha assunto un ruolo centrale e ancor più determinante nel nuovo sistema di applicazione del diritto antitrust UE. Il pregiudizio: Deve avere una certa consistenza, ma non è necessario che si sia già verificato in fatto: è sufficiente che sia potenziale. La Commissione: Ha predisposto una Comunicazione intesa a fornire indicazioni ed elementi di valutazione in merito all'interpretazione della nozione di pregiudizio al commercio. L'art. 101, n. 1: Indica alcuneipotesi tipizzate di intese vietate, sia orizzontali che verticali- Le intese volte a regolare i prezzi:
- L'art. 101, n. 1, lett. b:
- La Corte con il caso Consten e Grundig ha stabilito che:
- L'esercizio di un diritto di proprietà industriale o commerciale:
- L'art. 101, n.2 prevede:
Sono previste dall'art. 101 e rappresentano una categoria molto ampia che riguarda qualunque tipo di comportamento che in qualche modo conduca ad un coordinamento o ad un allineamento dei prezzi.
Censura le intese che limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti.
Un accordo inteso a mantenere artificialmente dei mercati nazionali distinti in seno alla Comunità è già come tale atto a falsare la concorrenza nel mercato comune e dunque vietato.
Rientra nella sfera dell'art. 101 quando ha per oggetto o effetto di creare una situazione di protezione territoriale assoluta e preclusiva delle importazioni parallele.
La nullità di pieno diritto.
Il diritto del singolo al risarcimento del danno: Rafforza l'operatività delle norme e che per ciò stesso contribuisce al mantenimento di una effettiva concorrenza
La nullità è: E' eccepibile solo dalle parti lese
La nullità del contratto: Può essere accertata dal giudice nazionale, in quanto norma provvista di efficacia diretta
L'art. 102 TFUE: Sancisce l'incompatibilità con il mercato interno dello sfruttamento abusivo di posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso, in quanto può pregiudicare il commercio tra Stati
La posizione dominante: Va distinta da quella di monopolio, in quanto non esclude il permanere di una certa concorrenza
Il mercato rilevante: Va inteso in una duplice accezione: geografico e del prodotto
Il mercato rilevante del prodotto: Comprende tutti i beni e i serviziche possono considerarsi fungibili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei prezzi e dell'uso a cui sono destinati. Le barriere all'entrata: Possono derivare da vincoli legali o amministrativi, da regimi di privative industriali o intellettuali, dal costo di entrata nel mercato per l'impresa e dal costo del cambiamento per il consumatore. Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante: Va riferito all'impresa in posizione dominante che incide sulla struttura del mercato e ne riduce il livello di concorrenzialità a proprio vantaggio. La pratica escludente della riduzione dei prezzi: È illegittima se praticata dall'impresa in posizione dominante nonostante dia beneficio economico alla controparte. Il contratto "legante" o tying: Consiste nel rifiuto di fornire un prodotto se non congiuntamente ad un altro. La dottrina delle c.d. essential facilities: È stata estesa ai diritti di proprietà intellettuale per.cuiun'impresa in posizione dominante, titolare diun'infrastruttura essenziale per l'esercizio di un'attivitàeconomica, non può rifiutarne l'accesso o l'utilizzazione adimprese concorrenti10
Nel caso Microsoft, il Tribunale dell'Unione ha affermato che il rifiuto unilaterale a contrarre:
Può limitare la concorrenza e costituire abuso quando abbia ad oggetto un bene-informazione1
Le tipologie di comportamenti abusi sono, ad esempio:
- Per sfruttamento;
- escludenti derivanti da politiche di prezzo;
- ripartizione dei mercati geografici, delle fonti di approvvigionamento o dei clienti;
- escludenti derivanti da politiche non di prezzo2
Per discriminazione dei prezzi si intende:
La vendita di uno stesso bene ad acquirenti diversi a prezzi diversi, in assenza di giustificazioni (ad esempio, differenze nei costi di fornitura)3
Gli sconti quantitativi:
Sono concessi in funzione del volume complessivo degli acquisti effettuati dal cliente, a prescindere dall'entità
dovrebbero essere applicate misure correttive per garantire una concorrenza effettiva sul mercato10 Il GA italiano ha stabilito che:Il rifiuto a contrarre da parte di un'impresa dominante può costituire un abuso di posizione dominante11 Il tying può essere considerato un abuso di posizione dominante se:Viene utilizzato per limitare la concorrenza sul mercato12 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che:Il rifiuto a contrarre può costituire un abuso di posizione dominante solo se è ingiustificato e discriminatorio13 Secondo la giurisprudenza italiana, il rifiuto a contrarre può essere considerato un abuso di posizione dominante se:L'impresa dominante ha un obbligo di contrarre in base a una normativa specifica14 Il tying può essere considerato un abuso di posizione dominante se:Viene utilizzato per sfruttare la posizione dominante su un mercato correlato15 Secondo la giurisprudenza italiana, il rifiuto a contrarre può costituire un abuso di posizione dominante se:L'impresa dominante ha un obbligo di contrarre in base a una pratica commerciale consolidata16 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che:Il rifiuto a contrarre può costituire un abuso di posizione dominante anche se l'impresa dominante non ha un obbligo giuridico di contrarre17 Secondo il GA italiano, il rifiuto a contrarre può essere considerato un abuso di posizione dominante se:L'impresa dominante ha un obbligo di contrarre in base a una pratica commerciale consolidata18 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che:Il tying può costituire un abuso di posizione dominante se limita la concorrenza sul mercato19 Secondo la giurisprudenza italiana, il rifiuto a contrarre può costituire un abuso di posizione dominante se:L'impresa dominante ha un obbligo di contrarre in base a una pratica commerciale consolidata20 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che:Il rifiuto a contrarre può costituire un abuso di posizione dominante anche se l'impresa dominante ha un obbligo giuridico di contrarreGrava la responsabilità particolare di non compromettere, con il proprio comportamento, lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune.
Il Tar Lazio parla di posizione dominante collettiva in presenza di:
- Tre requisiti ben definiti nel tempo dalla giurisprudenza interna
La vicenda della Federazione Italiana Vela:
- È il primo intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella materia sportiva
La federazione sportiva della FIV:
- È a tutti gli effetti impresa ai fini del diritto antitrust
In occasione delle Olimpiadi di Atene 2004:
- La Commissione ha autorizzato gli accordi per la vendita dei biglietti proprio perché prevedevano numerosi canali di distribuzione dei biglietti tra cui la possibilità dell'acquisto diretto via Internet
Nel diritto sportivo e radiotelevisivo:
- In Italia, la qualifica di imprenditore commerciale, propria delle società di calcio, non viene messa in discussione dall'AGCM
Nel 1998 l'AGCM:
- Ha
avviato l'istruttoria nei confronti della Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) e della società Panini S.p.A., per presunta violazione dell'art. 2 della stessa legge 287/1990
Secondo l'Unione:
Lo sport è soggetto alle norme del Trattato
Gli accordi orizzontali:
Coinvolgono operatori economici che si collocano allo stesso livello del processo economico, poiché offrono lo stesso prodotto o un prodotto analogo
Nel luglio 2003:
La Commissione ha esentato la commercializzazione collettiva dei diritti televisivi per le stagioni 2003/2006, ai sensi dell'art. 101.3 del Trattato
I rapporti verticali:
Anche in questo caso, taluni enti vengono di fatto esclusi dalla possibilità di usufruire di certe situazioni, con un riflesso negativo dal punto di vista concorrenziale
Gli organizzatori di eventi sportivi:
Hanno interesse a concludere contratti verticali per massimizzare i profitti ricavabili da un evento nel breve periodo.
Il sistema radiotelevisivo:
Si colloca
all'interno del settore delle comunicazioni edell'informazione2 Gli aspetti giuridici legati all'ambito radiotelevisivo:Sono ad esempio, concessioni ed autorizzazioni per le radioe televisioni private e regime pubblico; controllo delleintese e delle operazioni di concentrazione e divieto diposizioni dominanti sul mercato3 A livello internazionale:L'Italia ha firmato a Strasburgo la Convenzione europeadel 5 maggio 1989 sulle trasmissioni transfrontaliere,ratificandola con L. 05.10.1991, n. 3274 La Convenzione di Strasburgo:Consente e facilita la trasmissione transfrontaliera e latrasmissione di servizi di programmi televisivi tra le partifirmatarie, determinandone a grandi linee il livelloculturale5 La Convenzione di Strasburgo:Detta alcuni limiti in tema di pubblicità e sponsorizzazione,meglio definiti ed integrati dalla Direttiva del Consiglio 3ottobre 1989, n. 89/552/CEE6 Secondo la giurisprudenza UE:Le clausole inserite in un contratto di licenzaesclusiva costituiscono una restrizione alla concorrenza laddove impongano a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza stesso. Secondo la giurisprudenza UE: Il diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare.