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49 “L’INTERPELLO SUGLI INVESTIMENTI E LA CONSULENZA GIURIDICA”
L’interpello sui nuovi investimenti effettuate dalle società è inserito nel d.lgs. n. 147/2015, c.d. “sulla internazionalizzazione delle
imprese“.
Esistono quattro tipi d’interpello:
L’interpello ordinario consente a ogni contribuente di chiedere un parere riguardo un caso concreto e personale al
quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione. La risposta deve essere notificata o comunicata al
contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell'istanza. Se
l'Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.
L'interpello sulle società estere controllate - Controlled foreign companies (Cfc) consente al soggetto residente di
dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle
imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera. Questo tipo d’interpello può essere effettuato
anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e società residenti in Stati
a regime fiscale privilegiato (materia di utili di partecipazione, sulle plusvalenze da partecipazioni, partecipation
exemption e materia di dividendi).
L'interpello antielusivo consente di acquisire un parere favorevole su diverse operazioni e sulla classificazione di spese
alle quali si riferiscono le disposizioni antielusive. Riguarda casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le
disposizioni antielusive e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di
rappresentanza. Questa procedura d’interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilità dei costi derivanti da
operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati.
L'interpello disapplicativo consente di dimostrare che, per determinate operazioni, non sussistono gli elementi di
elusività contrastati da specifiche norme dell'ordinamento tributario, delle quali si chiede pertanto la disapplicazione.
L'istanza va presentata preventivamente prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del
comportamento oggetto dell'interpello.
Roberto Occhipinti Diritto Tributario Pagina 49
L’articolo 2 in commento, con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano d’investimento che
intende attuare, richiede che sia presentato un business plan. Per l'accesso all'istituto è prevista una soglia minima per
l'investimento, che deve essere documentata dal contribuente, e può consistere anche nella ristrutturazione d’imprese in crisi
qualora ci siano effetti positivi sull'occupazione.
I destinatari della norma sono le imprese che intendono effettuare investimenti, pari o superiori a 30 milioni di €, nel territorio
dello Stato purché aventi significative e durature ricadute sull'occupazione.
S’intende per consulenza giuridica l’attività interpretativa finalizzata all’individuazione del corretto trattamento fiscale di
fattispecie riferite a problematiche di carattere generale prospettate anche nel corso di attività di controllo o in sede di esame di
istanze di rimborso o di autotutela. Essa può essere attivata:
Dagli uffici dell'amministrazione finanziaria (consulenza interna).
Dalle associazioni sindacali e di categoria e dagli ordini professionali (consulenza esterna).
Da altre amministrazioni della Stato, da enti pubblici, da enti pubblici territoriali ed assimilati, nonché da altri enti
pubblici istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico (consulenza esterna).
50 “LA RIFORMA DEL RULING INTERNAZIONALE E LA STABILE ORGANIZZAZIONE”
Il Ruling di standard internazionale mira ad accrescere la cooperazione e il dialogo tra i contribuenti e l’amministrazione
finanziaria in Italia, garantendo la certezza giuridica nei rapporti tra le parti, riducendo il rischio di eventuali contenziosi dall’esito
incerto e attenuando il rischio della doppia imposizione internazionale.
Il ruling si rivolge ad imprese con attività internazionale e consente di raggiungere in anticipo con il fisco accordi preventivi non
solo in tema di transfer pricing, interessi, royalties e dividendi erogati o ricevuti da non residenti, e di sussistenza di stabili
organizzazioni ma anche in materia di quantificazione dei valori di uscita e di ingresso in caso di trasferimento della residenza; di
applicazione delle norme, anche di origine convenzionale, sull’attribuzione, nel caso concreto, di utili e perdite alla stabile
organizzazione all’estero di un’impresa residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.
Il transfer pricing è la determinazione delle relazioni economiche fra imprese residenti in Stati a differente fiscalità ma
appartenenti allo stesso gruppo. Si tratta di una tecnica di elusione fiscale che, attraverso la manipolazione dei prezzi di vendita
praticati nelle transazioni infragruppo tende a spostare i redditi imponibili nei Paesi con la fiscalità più conveniente.
Il contribuente e l’Amministrazione finanziaria saranno vincolati dal contenuto degli accordi per il periodo d’imposta in cui questi
sono raggiunti e per i 4 periodi d’imposta successivi, salvo cambiamenti nelle circostanze di fatto o di diritto posti a loro
fondamento. Inoltre l’intesa deve essere compatibile con la normativa nazionale e internazionale.
In alcuni casi, inoltre, gli accordi stipulati avranno effetto retroattivo dalla data della richiesta.
La richiesta di accordo deve essere presentata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, secondo quanto stabilito
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in
commento.
Con tale provvedimento saranno definite anche le modalità di verifica da parte del competente Ufficio del rispetto dei termini
dell’accordo raggiunto e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di diritto e di fatto su cui esso si basa.
L’accordo preventivo si fonda su due principi fondamentali: trasparenza ed imperatività.
Con le modifiche introdotte dal legislatore, la stabile organizzazione è considerata come entità separata ed indipendente
(functionally separate entità) svolgente le medesime o analoghe attività della casa madre, in condizioni identiche o similari,
tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Le società e gli enti non residenti dovranno presentare un’unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna
categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato, nonché rendere la normativa nazionale conforme al principio
elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
Per le società ed enti commerciali non residenti il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello
Stato, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.
Il reddito della stabile organizzazione delle società ed enti commerciali non residenti deve essere determinato sulla base degli
utili e delle perdite riferibili alla stessa e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES.
Per le società ed enti non commerciali non residenti, la determinazione del reddito complessivo è formato nello stesso modo
delle società ed enti commerciali non residenti.
Roberto Occhipinti Diritto Tributario Pagina 50
1. A conclusione della fase cautelare il giudice:
Pronuncia la condanna alle spese
2. Affinchè possa parlarsi di "partecipation exemption" sono necessari i seguenti contestuali
requisiti:
Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell' avvenuta cessione;
classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo
di possesso; residenza fiscale della società partecipata in un paese che non sia considerato ' paradiso
fiscale' ; esercizio da parte della società partecipata di un' impresa commerciale, al momento della cessione
3. Affinchè una sentenza possa considerarsi contraria ad una precedente avente autorita:
Che l'oggetto del secondo giudizio sia il medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo e
la sentenza anteriore deve recare inoltre un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante
nel giudizio successivo
4. Affinchè una sentenza possa considerarsi contraria ad una precedente avente autorità di cosa
giudicata:
Che l' oggetto del secondo giudizio sia il medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo e
la sentenza anteriore deve recare inoltre un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante
nel giudizio successivo
5. Ai fini di determinare del reddito della stabile organizzazione:
Questa è considerata come entità separata ed indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività
della casa madre, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e
dei beni utilizzati
6. Al di fuori delle ipotesi di rimessione espressamente contemplate la ctr:
Decide nel merito, ordinando, ove occorra, la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado
7. Al rappresentate fiscale:
Si ricorre quando il prestatore o il cedente non residente resta obbligato al pagamento dell' imposta perchè
non puòessere applicato il metodo del reverse charge in capo al committente.
8. Avverso la sentenza di ottemperanza:
Èammesso soltanto ricorso per cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento
9. Con decorrenza 1° gennaio 2010, sono tassabili in base al luogo di stabilimento del committente
le seguenti prestazioni:
Prestazioni generiche, che in precedenza costituivano una categoria residuale, rispetto alle copiose
eccezioni
10. Con l'istituto del ravvedimento operoso:
Èpossibile sanare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cuistata
commessa la violazione o, in mancanza, entro un anno dalla violazione, le omissioni e le irregolarità
commesse in materia di imposte di imposte dirette, iva, successioni, donazioni, registro, ipotecariae
catasale, ottenendo unasostanziale riduzione delle sanzioni amministrative comminate
11. Con la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008 - art. 24, c. 4, lett. e:
È stata data la possibilità ai soggetti comunitari non residenti di ottenere il rimborso iva anche in presenza di
operazioni attive effettuate in italia, assoggettate al m