86. IL DANNEGGIATO DAL REATO
Quando si parla di parte civile, nel processo, ci si riferisce al soggetto danneggiato dal reato o ai suoi successori universali che si costituiscono in giudizio
introducendo al suo interno l’azione civile. La costituzione di parte civile, infatti, è volta ad ottenere dall’imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei
danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in seguito al reato. La
relatica disciplina è contenuta negli articoli 74 c.p.c. ss. . Il danneggiato dal reato o i suoi successori universali non possono costituirsi parte civile se non hanno
il libero esercizio dei diritti e non sono rappresentati, autorizzati o assistiti nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civile. In caso di urgenza il Pubblico
Ministero, in assenza della persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza del danneggiato o se vi è conflitto di interessi tra i due, può chiedere la giudice
di nominare un curatore speciale. Possono chiedere la nomina anche il soggetto che deve essere rappresentato o assistito o i suoi prossimi congiunti e, in caso
di conflitto di interessi, il rappresentante.
87. L’AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE
E’ quel meccanismo che consente di accertare la responsabilità di un soggetto in relazione ad un fatto penalmente rilevante ottenendo la condanna al
risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale conseguente al summenzionato reato. Si può agire civilmente oppure si può esercitare l’azione civile
nel procedimento penale purchè il PM eserciti prima l’azione penale. Va, infine, detto che in alcuni casi, l’azione civile introdotta nel processo penale si
estingue. Ci si riferisce, nel dettaglio, alle seguenti ipotesi: esclusione della parte civile richiesta dal PM; dall’imputato e dal responsabile civile ai sensi
dell’articolo 80 c.p.c o disposta d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 81 (con ordinanza fina a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado);
revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell’articolo 82 c.p.c. e , quindi, o espressa (ammessa in ogni stato e grado del procedimento e contenuta in una
dichiarazione orale o scritta della parte o di un suo procuratore speciale) o tacita (desunta dalla circostanza che la parte civile abbia omesso di presentare le
conclusioni o abbia promosso l’azione dinanzi al giudice civile).
88. LE OBBLIGAZIONI CIVILI NASCENTI DAL REATO
Le obbligazioni civili nascenti dal reato sono conseguenze di ordine civile derivanti dalla commissione di un reato e che vedono il reo come soggetto obbligato
sia verso lo stato, nei cui confronti è obbligato con tutti i suoi beni al rimboros delle spese per il suo mantenimento in carcere, sia verso la vittima del reato, nei
cui confronti vi è un obbligo alle restituzioni e al risarcimento del danno ex art. 185. Generalmente, infatti, la maggior parte dei reati (delitti) determina anche
delle conseguenze sul piano civilistico e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c. “risarcimento per fatto illecito: qualinque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
89. LA FUNZIONE DELLE SANZIONI CIVILI
Il termine “sanzione civile” fa riferimento alla sanzione prevista per l’illecito civile, in contrapposizione alla pena, prevista per l’illecito penale o reato. Il dovere,
posto in capo ad un soggetto, di sottostare ad una siffatta sanzione è detta responsabilità civile. La sanzione civile consegue alla violazione di una norma posta a
tutela di un interesse privato ed ha natura risarcitoria, in quanto finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell’interesse tutelato. Essa si
sostanzia nel risarcimento del danno, che può essere in forma specifica, quando il responsabile deve riprodurre la situazione di fatto corrispondente a quella
che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto illecito, o per equivalente, quando il responsabile deve pagare al danneggiato una somma di denaro
corrispondente alla perdita subita (danno emergente) e al mancato guadagno (lucro cessante).
90. L’OBBLAZIONE
Ai sensi dell’articolo 162 c.p., in caso di pena alternativa (arresto o ammenda) il reo può chieder el’oblazione attraverso il pagamento della metà del massimo
dell’ammenda prevista. Quando per il reato è prevista la sola pena dell’ammenda il reo può proporre oblazione consistente nel pagamento di una somma pari
ad 1/3 del massimo dell’ammenda prevista: il pagamento estingue così la contravvenzione. Il giudice può concedere ( oblazione facoltativa) l’oblazione oppure,
considerata la gravità del fatto, può rifiutarla. La domanda può essere proposta all’inizio del dibattimento e della discussione. Se accolta, l’oblazione estingue il
reato. Ad ogni modo l’oblazione deve intervenire prima della condanna definitiva. Si può pagare l'oblazione con il modello F23 presso qualsiasi ufficio postale o
sportello bancario. Una volta pagato, si porta la quietanza di pagamento nella cancelleria del giudice e si attende che il magistrato si pronunci.
91. LA PRESCRIZIONE
La prescrizione è un istituto giuridico che collega al trascorrere del tempo il verificarsi di determinati effetti giuridici. La prescrizione penale determina
l’estinzione di un reato in conseguenza del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Quindi, se entro un certo periodo di tempo dalla commissione
(tempo fissato dalla legge) un fatto non viene punito come reato si perde la possibilità di farlo ed il presunto responsabile rimane impunito. Oltre che di
prescrizione del reato in diritto penale si parla anche di prescrizione della pena per riferirsi ad un altro istituto che- più tecnicamente- si chiama estinzione della
pena per decorso del tempo. Ci si riferisce alle ipotesi in cui il decorso del tempo incide non sul reato ma sulle conseguenze della sua commissione. La
prescrizione penale risponde all’esigenza di evitare che chi è innocente resti sine die senza un processo che si concluda con la sua assoluzione e che, quindi, lo
stesso resti in un limbo, in attesa di essere giudicato. L’istituto trova la sua giustificazione nell’assunto che, a distanza di un certo periodo di tempo dalla
commissione di un fatto, vengono meno sia l’interesse dello Stato a punirlo che quello di reinserire socialmente il colpevole. I reati puniti con l'ergastolo non si
possono prescrivere. L'omicidio aggravato può essere punito anche dopo molti anni.
92. L’AMNISTIA
L’aministia è un provvedimento generale di clemenza con cui lo stato, in presenza di situazioni oggettivamente eccezionali, rinuncia alla punizione di un
determinato numero di reati commessi nel periodo precedente la concessione del beneficio. Il codice penale nel disporre che l’amnistia estingue il reato e se vi
è stata condanna ne cessa l’esecuzione e le pene accessorie, riunisce le due ipotesi in una unica norma. Il provvedimento di amnistia può essere sottoposto ad
obblighi e condizioni e non si applica, salvo diversa disposizione di legge, ai recidivi aggravati ed ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza. In base alla
sentenza n 175/1975 della Corte Costituzionale: il beneficiario dell’amnistia può anche rinunciarvi. L’amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, a
differenza dell’indulto che integra una causa di estinzione della pena: con l’Amnistia lo stato rinuncia all’applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a
condonare in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però, cancellare il reato. L'ultima amnistia concessa in Italia risale al 1990 (nello stesso anno
è stato concesso anche un indulto). Al 31 dicembre 1989 i detenuti erano 30700. Dopo la concessione del provvedimento di clemenza scesero a 26000. Ma già
nel 1991 sono risaliti a 35500.
93. L’INDULTO
L’indulto è causa generale di estinzione della pena, che condona in tutto o in parte la sanzione inflitta con la sentenza di condanna, ovvero la commuta in pena
di specie diversa. A norma dell’articolo 174 c.p., l’indulto limita i suoi effetti alla pena principale, non estinguendo le pene accessorie, né gli altri effetti penali
della condanna, salvo che il decreto disponga diversamente. Si distingue l’indulto proprio da quello improprio, a seconda che intervenga nella fase esecutiva di
una sentenza irrevocabile di condanna o al momento della sentenza di cognizione. Viene concesso con la legge deliberata a maggioranze dei 2/3 dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, e si riferisce ai reati commessi nel periodo precedente la presentazione del
disegno di legge. L'ultima amnistia concessa in Italia risale al 1990 (nello stesso anno è stato concesso anche un indulto).
94. I CONCETTI DI INTERESSE A VANTAGGIO DELLA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
L’interesse o il vantaggio cui mira l’ente si pone come presupposto indefettibile, tanto che l’articolo 5 del d.lgs. 231/2001, all’ultimo comma prevede che l’ente
non possa subire alcuna conseguenza penale nel caso in cui l’autore materiale del reato abbia agito “nell’interesse proprio o di terzi”. A livello terminologico è
stato più volte osservato come il concetto di “interesse” indichi genericamente una connessione teleologica tra il reato ed il risultato che attraverso il
medesimo ci si propone di conseguire, e il “vantaggio” , invece, debba essere inteso semplicemente come il beneficio che l’ente ha direttamente o
indirettamente ottenuto dalla commissione del reato.
95. REASPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI E CRITERI DI IMPUTAZIONE
Con il decreto legislativo 231/2001 è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato degli enti/imprese. In sintesi, si tratta di
una responsabilità che sussiste nel momento in cui viene commesso uno dei reati previsti dalla normativa (per esempio, in materia di sicurezza sul lavoro o in
materia ambientale) nell’interesse o a vantaggio dell’impresa da soggetti-persone fisiche che fanno parte della struttura aziendale. La commissione di uno di
questi reati comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie o interdittive a carico dell’ente/impresa. Il decreto legislativo 231/2001 esclude però dalla normativa
citata alcuni soggetti: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1,
comma3, d.lgs 231/2001). L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia f
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