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L
il Plenary Board, lo Steering Committee, il Presidente e la Segreteria.
Il Plenary, vero e proprio organo decisionale del FSB, è composto dai
rappresentanti delle istituzioni richiamate in Tab. 1. Si riunisce almeno due volte
l’anno, normalmente nei mesi di marzo e settembre; riunioni straordinarie possono
essere convocate dal Presidente ogni volta che le circostanze lo richiedano.
Costituzione e funzione del Comitato di Basilea Il Comitato di Basilea è nato per
affrontare le conseguenze di carattere transfrontaliero che originavano dalla crisi di
un intermediario finanziario. Il Comitato è stato costituito nel 1974, per volontà dei
governatori delle banche centrali dei paesi facenti parte del G10, in occasione del
fallimento della banca tedesca Herstatt. Il Comitato è composto dai rappresentanti
delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali dei paesi facenti parte del
G10 e di altri paesi emergenti. Ha sede a Basilea presso la Banca dei regolamenti
internazionali. Nella sua storia il Comitato ha svolto un’attività molto importante
nell’indicare gli standard di vigilanza e le linee guida che determinano best
practices per tutti gli operatori bancari internazionali. A tal proposito basti ricordare
l’accordo sul capitale del 1988, noto come Basilea 1, rivisitato nel 2004 (Basilea 2)
e ancora nel 2011 e nel 2017 (Basilea 3). Nonostante gli standard normativi
emanati dal Comitato abbiano natura non vincolante, non a caso si parla di soft law,
essi hanno permesso che si delineasse un sistema omogeneo di regole tra i paesi
a economia avanzata, grazie al loro diretto recepimento da parti degli ordinamenti
nazionali. Tali standard hanno acquisito un tale rilievo che spesso sono stati
integralmente assorbiti dalle direttive dell’Unione come quelle in materia di vigilanza
consolidata e di patrimonio. I destinatari della soft law sono gli organi politici e le
autorità competenti dei singoli Stati che hanno il potere normativo.
L’Autorità bancaria europea (ABE)
L’ABE è un’autorità indipendente dell’UE composta da un presidente che prepara i
lavori e guida le discussioni durante le riunioni del Consiglio delle autorità di
vigilanza e da un direttore esecutivo che prepara le riunioni del Consiglio di
amministrazione e assicura lo svolgimento delle attività quotidiane dell'Autorità. I
due organi direttivi dell'ABE sono: - il Consiglio delle autorità di vigilanza formato
dai massimi esponenti delle autorità nazionali che assume tutte le decisioni
politiche dell'ABE; - il Consiglio di amministrazione, che si assicura che l'Autorità
svolga i compiti che le sono affidati. Le funzioni dell’ABE L’ABE ha il compito di: -
sviluppare regole comuni; - svolgere opera di mediazione nelle controversie fra i
supervisori nazionali; - favorire l’applicazione uniforme delle regole dell’UE. La
principale funzione dell’ABE è quella di pervenire alla stesura di un corpus unico di
norme del settore bancario per assicurare un livello di regolamentazione e di
vigilanza prudenziale efficace e uniforme. L’ABE interviene con norme tecniche di
regolamentazione e norme tecniche di attuazione. Le prime necessitano
dell’approvazione della Commissione europea che emana atti delegati. Le seconde
sono atti di esecuzione di atti legislativi vincolanti. L’ABE coordina i lavori dei collegi
dei supervisori, formati dai rappresentanti delle autorità nazionali dei gruppi bancari
europei, per potenziare la supervisione e attuare un sistema uniforme di vigilanza
prudenziale per i gruppi bancari. Inoltre ha il ruolo di mediatore giuridicamente
vincolante per la risoluzione di controversie fra autorità competenti in frangenti
transfrontalieri. L’ABE, nei casi di intermediari in difficoltà, può intervenire per
coordinare le misure da adottare per la gestione della crisi. L’autorità per prevenire
problemi di carattere sistemico, può svolgere stress test per valutare la stabilità del
sistema e la solidità degli intermediari. Essi possono dare luogo alle
raccomandazioni che più volte hanno riguardato l’innalzamento del livello di
capitalizzazione delle banche europee. Il regolamento istitutivo dell’ABE è stato
modificato in quanto la BCE è diventata autorità competente sulle banche dei paesi
situati in area euro. L’ABE attualmente esegue le sue funzioni istituzionali sia nei
riguardi della BCE sia nei confronti delle autorità competenti nazionali.
Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) Il Comitato europeo per il
rischio sistemico (CERS) è un organismo indipendente, ha sede presso gli uffici
della BCE e non ha personalità giuridica. Il CERS si compone di: presidente e
vicepresidente della BCE; presidenti di banche centrali nazionali; presidente
dell'EBA; presidente dell'EIOPA; presidente dell'ESMA; presidente e il vice
presidente del Comitato scientifico consultivo; presidente del Comitato tecnico
consultivo; membro della Commissione europea. Il CERS ha la funzione di
ridurre la possibilità di rischi sistemici, di rendere più forte il sistema finanziario nel
fronteggiare una crisi e di agevolare la stabilità finanziaria. Il CERS può emanare
avvertimenti e raccomandazioni generali e specifici e non ha poteri sanzionatori.
L’attuazione degli avvertimenti e raccomandazioni avviene mediante un sistema di
act or explain (agire o spiegare).
I poteri di vigilanza dalla BCE Il regolamento UE n. 1024/2013, prevedendo una
diversificazione tra banche di importanza significativa e banche meno significative,
attribuisce alla BCE la vigilanza sulle banche di importanza significativa lasciando
la vigilanza sulle banche meno significative alle autorità nazionali. In realtà la BCE
esercita determinati poteri di vigilanza su tutte le banche ed esercita poteri di
indirizzo sull’attività di vigilanza delle autorità nazionali e può avocare a sé la
supervisione sulle banche meno significative. Le autorità nazionali però
contribuiscono al processo decisionale della BCE e a quello di istruttoria e di
realizzazione dei provvedimenti. Alla BCE sono attribuiti: poteri di controllo sul
rispetto dei requisiti prudenziali in materia di fondi propri, cartolarizzazioni, limiti ai
grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle
informazioni su tali aspetti; poteri di effettuare valutazioni prudenziali, incluse le
prove di stress; compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure
di intervento precoce nelle situazioni in cui un ente creditizio rischi di violare i
requisiti prudenziali applicabili; poteri di imporre obblighi specifici in materia di
fondi propri aggiuntivi, requisiti informativi e liquidità; poteri di vigilanza informativa
e ispettiva; poteri di vigilanza su base consolidata sulle imprese madri situate in
uno degli Stati aderenti al MVU . Ai sensi del regolamento UE n. 1024/2013 la BCE
può anche imporre sanzioni amministrative pecuniarie.
La governance del MVU La BCE svolge funzioni di politica monetaria e funzioni di
vigilanza e ciò ha da sempre suscitato critiche da parte di coloro che sostengono
l’esistenza di conflitti di interesse. In particolare si afferma che la BCE detiene un
ricco patrimonio di informazioni in ragione del potere di vigilanza sulle banche e ciò
consentirebbe la facilitazione dell’esercizio delle funzioni di politica monetaria. Il
regolamento UE n. 1024/2013, al fine di conciliare da una parte, l’esigenza di
risolvere probabili situazioni di conflitto di interesse tra la politica monetaria e la
vigilanza e, dall’altra, il vincolo normativo costituito dal fatto che il Trattato individua
nel Consiglio direttivo della BCE l’unico organo con potere decisionale di tale
istituzione, ha previsto l’istituzione del Consiglio di vigilanza. Il Consiglio di vigilanza
Il Consiglio di vigilanza popone le decisioni di vigilanza al Consiglio direttivo della
BCE il quale può adottare le decisioni che sono state proposte mediante un
meccanismo di silenzio-assenso o sollevare obiezioni entro 10 giorni con
motivazione scritta, ma non può apportarvi modifiche. Il Consiglio di vigilanza si
compone di: presidente; vicepresidente; quattro rappresentanti della Bce; un
rappresentante per ciascuna autorità nazionale competente dei paesi membri
dell’UE Il Gruppo di mediazione Il Consiglio direttivo se decide di sollevare
obiezione su una decisione di vigilanza del Consiglio di vigilanza, l’Autorità
nazionale competente partecipante che abbia opinioni divergenti, può inoltrare una
richiesta di mediazione al Consiglio di vigilanza. L’obiezione sarà gestita dal
Gruppo di mediazione. Tale organismo è stato costituito al fine di assicurare la
separazione tra i compiti di politica monetaria e di vigilanza. Il Gruppo di
mediazione è composto da un membro per ogni Stato partecipante scelto tra i
membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Il Gruppo di mediazione
decide a maggioranza semplice e ogni rappresentante dispone di un voto. La
Commissione amministrativa del riesame La Commissione amministrativa del
riesame è composta da cinque membri nominati a seguito di concorso pubblico tra
soggetti con esperienza professionale. Qualsiasi soggetto destinatario di una
procedura di vigilanza della BCE può richiedere il riesame. Il richiedente deve
inoltrare l’istanza di riesame alla Commissione amministrativa del riesame. Il
riesame della Commissione amministrativa è limitato dai motivi riportati nella
richiesta. Il soggetto richiedente può fare richiesta di produrre testimonianze o
perizie e la Commissione può concedere l’autorizzazione se ritenuta necessaria. La
Commissione amministrativa valutata l’ammissibilità della richiesta, può fissare
un’udienza. La Commissione ammnistrativa del riesame deve esprimere un parere
in merito alla decisione contestata. Il parere deve essere inviato quanto prima al
Consiglio di vigilanza. Il parere della Commissione amministrativa non è vincolante
per il Consiglio di vigilanza e neanche per il Consiglio direttivo. Il Consiglio di
vigilanza, nonostante il parere della Commissione amministrativa non sia
vincolante, al termine del riesame deve sottoporre al Consiglio direttivo un nuovo
progetto completo di decisione.
Le competenze della BCE nei confronti delle banche meno significative La
BCE ha competenza esclusiva nelle materie riguardanti: l’autorizzazione per
l’acquisto di partecipazioni rilevan