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Estratto del documento

L

il Plenary Board, lo Steering Committee, il Presidente e la Segreteria.

Il Plenary, vero e proprio organo decisionale del FSB, è composto dai

rappresentanti delle istituzioni richiamate in Tab. 1. Si riunisce almeno due volte

l’anno, normalmente nei mesi di marzo e settembre; riunioni straordinarie possono

essere convocate dal Presidente ogni volta che le circostanze lo richiedano.

Costituzione e funzione del Comitato di Basilea Il Comitato di Basilea è nato per

affrontare le conseguenze di carattere transfrontaliero che originavano dalla crisi di

un intermediario finanziario. Il Comitato è stato costituito nel 1974, per volontà dei

governatori delle banche centrali dei paesi facenti parte del G10, in occasione del

fallimento della banca tedesca Herstatt. Il Comitato è composto dai rappresentanti

delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali dei paesi facenti parte del

G10 e di altri paesi emergenti. Ha sede a Basilea presso la Banca dei regolamenti

internazionali. Nella sua storia il Comitato ha svolto un’attività molto importante

nell’indicare gli standard di vigilanza e le linee guida che determinano best

practices per tutti gli operatori bancari internazionali. A tal proposito basti ricordare

l’accordo sul capitale del 1988, noto come Basilea 1, rivisitato nel 2004 (Basilea 2)

e ancora nel 2011 e nel 2017 (Basilea 3). Nonostante gli standard normativi

emanati dal Comitato abbiano natura non vincolante, non a caso si parla di soft law,

essi hanno permesso che si delineasse un sistema omogeneo di regole tra i paesi

a economia avanzata, grazie al loro diretto recepimento da parti degli ordinamenti

nazionali. Tali standard hanno acquisito un tale rilievo che spesso sono stati

integralmente assorbiti dalle direttive dell’Unione come quelle in materia di vigilanza

consolidata e di patrimonio. I destinatari della soft law sono gli organi politici e le

autorità competenti dei singoli Stati che hanno il potere normativo.

L’Autorità bancaria europea (ABE)

L’ABE è un’autorità indipendente dell’UE composta da un presidente che prepara i

lavori e guida le discussioni durante le riunioni del Consiglio delle autorità di

vigilanza e da un direttore esecutivo che prepara le riunioni del Consiglio di

amministrazione e assicura lo svolgimento delle attività quotidiane dell'Autorità. I

due organi direttivi dell'ABE sono: - il Consiglio delle autorità di vigilanza formato

dai massimi esponenti delle autorità nazionali che assume tutte le decisioni

politiche dell'ABE; - il Consiglio di amministrazione, che si assicura che l'Autorità

svolga i compiti che le sono affidati. Le funzioni dell’ABE L’ABE ha il compito di: -

sviluppare regole comuni; - svolgere opera di mediazione nelle controversie fra i

supervisori nazionali; - favorire l’applicazione uniforme delle regole dell’UE. La

principale funzione dell’ABE è quella di pervenire alla stesura di un corpus unico di

norme del settore bancario per assicurare un livello di regolamentazione e di

vigilanza prudenziale efficace e uniforme. L’ABE interviene con norme tecniche di

regolamentazione e norme tecniche di attuazione. Le prime necessitano

dell’approvazione della Commissione europea che emana atti delegati. Le seconde

sono atti di esecuzione di atti legislativi vincolanti. L’ABE coordina i lavori dei collegi

dei supervisori, formati dai rappresentanti delle autorità nazionali dei gruppi bancari

europei, per potenziare la supervisione e attuare un sistema uniforme di vigilanza

prudenziale per i gruppi bancari. Inoltre ha il ruolo di mediatore giuridicamente

vincolante per la risoluzione di controversie fra autorità competenti in frangenti

transfrontalieri. L’ABE, nei casi di intermediari in difficoltà, può intervenire per

coordinare le misure da adottare per la gestione della crisi. L’autorità per prevenire

problemi di carattere sistemico, può svolgere stress test per valutare la stabilità del

sistema e la solidità degli intermediari. Essi possono dare luogo alle

raccomandazioni che più volte hanno riguardato l’innalzamento del livello di

capitalizzazione delle banche europee. Il regolamento istitutivo dell’ABE è stato

modificato in quanto la BCE è diventata autorità competente sulle banche dei paesi

situati in area euro. L’ABE attualmente esegue le sue funzioni istituzionali sia nei

riguardi della BCE sia nei confronti delle autorità competenti nazionali.

Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) Il Comitato europeo per il

rischio sistemico (CERS) è un organismo indipendente, ha sede presso gli uffici

della BCE e non ha personalità giuridica. Il CERS si compone di: presidente e

vicepresidente della BCE; presidenti di banche centrali nazionali; presidente

 

dell'EBA; presidente dell'EIOPA; presidente dell'ESMA; presidente e il vice

  

presidente del Comitato scientifico consultivo; presidente del Comitato tecnico

consultivo; membro della Commissione europea. Il CERS ha la funzione di

ridurre la possibilità di rischi sistemici, di rendere più forte il sistema finanziario nel

fronteggiare una crisi e di agevolare la stabilità finanziaria. Il CERS può emanare

avvertimenti e raccomandazioni generali e specifici e non ha poteri sanzionatori.

L’attuazione degli avvertimenti e raccomandazioni avviene mediante un sistema di

act or explain (agire o spiegare).

I poteri di vigilanza dalla BCE Il regolamento UE n. 1024/2013, prevedendo una

diversificazione tra banche di importanza significativa e banche meno significative,

attribuisce alla BCE la vigilanza sulle banche di importanza significativa lasciando

la vigilanza sulle banche meno significative alle autorità nazionali. In realtà la BCE

esercita determinati poteri di vigilanza su tutte le banche ed esercita poteri di

indirizzo sull’attività di vigilanza delle autorità nazionali e può avocare a sé la

supervisione sulle banche meno significative. Le autorità nazionali però

contribuiscono al processo decisionale della BCE e a quello di istruttoria e di

realizzazione dei provvedimenti. Alla BCE sono attribuiti: poteri di controllo sul

rispetto dei requisiti prudenziali in materia di fondi propri, cartolarizzazioni, limiti ai

grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle

informazioni su tali aspetti; poteri di effettuare valutazioni prudenziali, incluse le

prove di stress; compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure

di intervento precoce nelle situazioni in cui un ente creditizio rischi di violare i

requisiti prudenziali applicabili; poteri di imporre obblighi specifici in materia di

fondi propri aggiuntivi, requisiti informativi e liquidità; poteri di vigilanza informativa

e ispettiva; poteri di vigilanza su base consolidata sulle imprese madri situate in

uno degli Stati aderenti al MVU . Ai sensi del regolamento UE n. 1024/2013 la BCE

può anche imporre sanzioni amministrative pecuniarie.

La governance del MVU La BCE svolge funzioni di politica monetaria e funzioni di

vigilanza e ciò ha da sempre suscitato critiche da parte di coloro che sostengono

l’esistenza di conflitti di interesse. In particolare si afferma che la BCE detiene un

ricco patrimonio di informazioni in ragione del potere di vigilanza sulle banche e ciò

consentirebbe la facilitazione dell’esercizio delle funzioni di politica monetaria. Il

regolamento UE n. 1024/2013, al fine di conciliare da una parte, l’esigenza di

risolvere probabili situazioni di conflitto di interesse tra la politica monetaria e la

vigilanza e, dall’altra, il vincolo normativo costituito dal fatto che il Trattato individua

nel Consiglio direttivo della BCE l’unico organo con potere decisionale di tale

istituzione, ha previsto l’istituzione del Consiglio di vigilanza. Il Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza popone le decisioni di vigilanza al Consiglio direttivo della

BCE il quale può adottare le decisioni che sono state proposte mediante un

meccanismo di silenzio-assenso o sollevare obiezioni entro 10 giorni con

motivazione scritta, ma non può apportarvi modifiche. Il Consiglio di vigilanza si

compone di: presidente; vicepresidente; quattro rappresentanti della Bce; un

   

rappresentante per ciascuna autorità nazionale competente dei paesi membri

dell’UE Il Gruppo di mediazione Il Consiglio direttivo se decide di sollevare

obiezione su una decisione di vigilanza del Consiglio di vigilanza, l’Autorità

nazionale competente partecipante che abbia opinioni divergenti, può inoltrare una

richiesta di mediazione al Consiglio di vigilanza. L’obiezione sarà gestita dal

Gruppo di mediazione. Tale organismo è stato costituito al fine di assicurare la

separazione tra i compiti di politica monetaria e di vigilanza. Il Gruppo di

mediazione è composto da un membro per ogni Stato partecipante scelto tra i

membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza. Il Gruppo di mediazione

decide a maggioranza semplice e ogni rappresentante dispone di un voto. La

Commissione amministrativa del riesame La Commissione amministrativa del

riesame è composta da cinque membri nominati a seguito di concorso pubblico tra

soggetti con esperienza professionale. Qualsiasi soggetto destinatario di una

procedura di vigilanza della BCE può richiedere il riesame. Il richiedente deve

inoltrare l’istanza di riesame alla Commissione amministrativa del riesame. Il

riesame della Commissione amministrativa è limitato dai motivi riportati nella

richiesta. Il soggetto richiedente può fare richiesta di produrre testimonianze o

perizie e la Commissione può concedere l’autorizzazione se ritenuta necessaria. La

Commissione amministrativa valutata l’ammissibilità della richiesta, può fissare

un’udienza. La Commissione ammnistrativa del riesame deve esprimere un parere

in merito alla decisione contestata. Il parere deve essere inviato quanto prima al

Consiglio di vigilanza. Il parere della Commissione amministrativa non è vincolante

per il Consiglio di vigilanza e neanche per il Consiglio direttivo. Il Consiglio di

vigilanza, nonostante il parere della Commissione amministrativa non sia

vincolante, al termine del riesame deve sottoporre al Consiglio direttivo un nuovo

progetto completo di decisione.

Le competenze della BCE nei confronti delle banche meno significative La

BCE ha competenza esclusiva nelle materie riguardanti: l’autorizzazione per

l’acquisto di partecipazioni rilevan

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A.A. 2024-2025
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Corcioni Nicola.