1.Diritto privato introduzione
Cos’è il diritto
- *Diritto*: è un insieme di regole che servono per far convivere bene le persone in una società.
Dice cosa si può fare e cosa no.
ESEMPIO: è come un "manuale di convivenza". Es: ci sono regole per guidare, lavorare, sposarsi,
fare un contratto. Senza diritto ci sarebbe caos.
Di cosa fanno parte le regole del diritto
- *Ordinamento giuridico*: *L’ordinamento giuridico* è *l’insieme di tutte le regole* che servono
a *far funzionare uno Stato* (come l’Italia) o anche *altre organizzazioni simili*, come una
regione, un comune o persino un’associazione, se ha regole proprie.
In pratica:
- "Complesso delle regole" = tutte le leggi, i regolamenti, le norme.
- "Disciplinano" = stabiliscono come devono andare le cose.
- "Organizzazione e vita dello Stato" = come è organizzato lo Stato (chi comanda, chi fa le leggi,
ecc.) e come vivono insieme i cittadini.
*Esempio semplice*: L’Italia ha un ordinamento giuridico che dice:
- Come si elegge il Presidente.
- Come si fanno le leggi.
- Che diritti e doveri hanno i cittadini.
QUINDI: è il sistema completo di leggi + chi le fa rispettare. Es: in Italia, l’ordinamento
comprende la Costituzione, le leggi, i giudici, la polizia, ecc.
Cosa sono le regole nel diritto
- *Norme giuridiche*: sono le singole regole del diritto. Ad esempio: “non rubare” è una norma.
Dicono cosa è obbligatorio, vietato o permesso.
ESEMPIO: è una singola regola. Es: "Chi guida deve avere la patente" → questa è una norma. Se
non la rispetti, prendi una multa.
DIFFERENZA TRA REGOLA E NORMA GIURIDICA
- *Regola*: è una guida generica su come comportarsi. Può venire dalla morale, dall’educazione,
dalla religione o dalla società. *Non sempre ha conseguenze legali*.
*Esempio:* “Non interrompere quando qualcuno parla” è una regola di buona educazione, ma
*non è una legge*.
- *Norma giuridica*: è una regola *scritta dalle istituzioni* (come lo Stato) che *ha valore legale*.
Se non la rispetti, ci sono *sanzioni*.
*Esempio:* “Non rubare” è una norma giuridica, e chi la viola può essere *punito dalla legge*.
*In breve:* tutte le norme giuridiche sono regole, ma *non tutte le regole sono norme giuridiche*.
*quattro tipi di regole*, combinando due caratteristiche:
- *Individuale vs Generale* → riguarda *chi* è coinvolto:
- *Individuale*: riguarda una persona o un caso preciso.
- *Generale*: vale per tutti o per un gruppo di persone.
- *Concreta vs Astratta* → riguarda *quando e come* si applica:
- *Concreta*: si applica a un fatto già avvenuto, specifico.
- *Astratta*: dice cosa succederebbe in teoria, se si verificasse una certa situazione.
esempi:
1. *Prescrizione individuale e concreta*
→ Vale per una sola persona e riguarda un fatto già successo.
*Esempio*: Il vigile ti fa una multa. È un ordine diretto a te, per qualcosa che hai già fatto.
2. *Prescrizione generale e concreta*
→ Vale per tutti, ma si riferisce a un fatto specifico e reale.
*Esempio*: Il sindaco ordina la chiusura delle scuole per neve. Vale per tutti, ma riguarda un
evento concreto.
3. *Prescrizione individuale e astratta*
→ Vale per una sola persona, ma in modo teorico, se accade qualcosa.
*Esempio*: "Se Tizio si fa male, l’assicurazione Alfa lo risarcisce". È per Tizio, ma si applicherà
solo se succede davvero.
4. *Prescrizione generale e astratta*
→ Vale per chiunque e descrive una situazione in generale.
*In breve:* tutte le norme giuridiche sono regole, ma *non tutte le regole sono norme giuridiche*.
norma giuridica generale e astratta,ma non tutte le norme generali e astratte sono giuridiche
*Come si riconosce se una regola è una vera norma giuridica?*
Ci sono *due modi principali* (due “punti di vista”) per capirlo:
*1. Punto di vista esterno* – cioè *guardando il diritto da fuori*, come un osservatore esterno
In questo caso, si guarda *chi fa rispettare la regola* e *come*:
- *A) Uso legittimo della forza/coercizione:*
Una norma è giuridica se *viene fatta rispettare da un’autorità* che può usare legalmente la
forza (come la polizia o i giudici).
- *B) Applicazione da parte di un giudice:*
Se *c’è un giudice o un’autorità che decide e fa applicare la regola*, allora quella è una norma
giuridica.
- *Principio di effettività:*
Ma il diritto *non si regge solo sulla forza*: funziona *soprattutto perché le persone lo
rispettano spontaneamente*. Questo è chiamato *principio di effettività*.
- *Non tutte le norme hanno sanzioni:*
Alcune norme *non prevedono punizioni dirette*. Ad esempio, l’articolo che dice che i figli
devono rispettare i genitori *non prevede una multa*, ma è comunque una norma giuridica.
*2. Punto di vista interno* – cioè *dal punto di vista di chi applica il diritto* (come un giudice)
Qui ci si chiede: *quali regole fanno parte del nostro ordinamento?*
- *Legge*: è *una delle forme* con cui viene scritta una norma giuridica. È approvata dal
Parlamento.
*Esempio*: La legge che vieta il furto è scritta nel Codice Penale.
*In sintesi:*
- La *regola* è generale (può essere sociale, morale, ecc.).
- La *norma giuridica* è una regola con valore legale, obbligatoria.
- La *legge* è un tipo di norma giuridica, scritta dal Parlamento.
Le *fonti del diritto* sono *tutto ciò da cui nascono le leggi e le regole giuridiche*.
In pratica: *da dove arrivano le norme* che dobbiamo rispettare.
Tipi di fonti del diritto*
1. *Fonti di produzione*
- Sono *gli atti o i fatti da cui nascono le leggi*.
- Esempio: *la Costituzione, le leggi del Parlamento, i decreti del Governo, le leggi regionali*, ecc.
- Hanno *diverso valore*: alcune sono più importanti (es. la Costituzione) e prevalgono su quelle
inferiori.
2. *Fonti di cognizione*
- Sono i *mezzi con cui possiamo conoscere le leggi*, ad esempio:
- La Gazzetta Ufficiale (dove si pubblicano le leggi)
- I siti istituzionali Cosa sono i rapporti giuridici
- *Rapporti giuridici*: sono legami tra persone regolati dal diritto. Per esempio: un contratto tra
due persone è un rapporto giuridico.
ESEMPIO: quando due o più persone hanno un legame regolato da una norma. Es: firmo un
contratto di affitto → io pago, il proprietario mi lascia usare casa.
- *Situazioni giuridiche soggettive*: sono le “posizioni” che una persona può avere in un
rapporto giuridico. Può avere un *diritto* (es. ricevere uno stipendio) o un *dovere* (es. pagare le
tasse)
ESEMPIO: sono le posizioni che ogni persona ha in un rapporto:
- Es: in un contratto di lavoro, *tu hai il diritto* di essere pagato, e *il dovere* di lavorare.
- Es: se compro una bici, ho *il diritto di proprietà* su quella bici, e gli altri non possono
toccarla.
QUINDI IN SINTESI: *L’ordinamento giuridico* è un *insieme di regole che fanno parte del
diritto*, tutte *collegate tra loro* e *organizzate in modo logico*.
Ogni regola *non va letta da sola*, ma deve essere *capita insieme alle altre*.
Per questo si parla di “ordinamento”: perché è *un sistema ordinato di norme* che funzionano
insieme.
2.Diritto privato: fonti del diritto
Le Fonti del Diritto Italiano e le Fonti Comunitarie
Giurista esercita un’arte maieutica,
Quando riveste il ruolo dell’autorità crea la legge
Quando indossa la toga la interpreta o la applica
1. Cosa sono le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono atti o fatti ai quali l’ordinamento riconosce la capacità di produrre norme
giuridiche.
Si distinguono tra:
• fonti di produzione, che creano diritto (es. legge, consuetudine)
• fonti di cognizione, che rendono conoscibile il diritto (es. Gazzetta Ufficiale)
Sono quindi considerate fonti ciò da cui “sgorga” il diritto, leggi e consuetudini in primis.
Leggi e consuetudini sono le due fonti originarie.
Una *consuetudine* è una fonte del diritto che nasce da due elementi:
1. *Comportamento costante e ripetuto nel tempo* da parte di una collettività (elemento
oggettivo).
2. *Convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio* (elemento soggettivo,
detto opinio iuris).
In pratica, è una regola non scritta che si forma quando le persone si comportano in un certo
modo per molto tempo, ritenendo che quel comportamento sia dovuto o giusto secondo il diritto.
2. Classificazioni delle fonti
Le principali distinzioni sono:
A) Fonti atto e fonti fatto (diritto scritto e diritto non scritto)
B) Fonti di produzione e fonti di cognizione
Fonti atto: norme scritte come Costituzione, leggi, regolamenti.
Fonti fatto: consuetudini, prassi, giurisprudenza (che crea regole interpretando il diritto).
La dottrina non è fonte, è un fattore che contribuisce alla comprensione ed evoluzione del
diritto.
FORMANTI DEL DIRITTO: leggi, giurisprudenza, dottrina (componenti ordinamento giuridico)
3. Gerarchia delle fonti
Vecchio ordine delle fonti:
– Leggi
– Regolamenti
– Norme corporative
– Usi
Oggi il sistema italiano prevede un ordine gerarchico:
1. Costituzione e leggi costituzionali
2. Fonti comunitarie sovraordinate alla legge (trattati, regolamenti UE,
direttive da recepire)
3. Leggi ordinarie e atti con forza di legge (decreti legge e decreti legislativi)
4. Leggi regionali su materie di loro competenza ex art. 117 Cost.
5. Regolamenti e norme subprimarie
6. Consuetudini e usi nei casi ammessi o richiamati dalla legge
4. La Costituzione
È la legge fondamentale dello Stato.
Caratteri essenziali:
• Lunga: disciplina diritti, libertà e organizzazione dello Stato
• Rigida: può essere modificata solo con leggi costituzionali tramite iter aggravato e talvolta
referendum confermativo
• È superiore a tutte le altre fonti: le norme devono essere conformi alla Costituzione, pena
l’annullamento da parte della Corte costituzionale.
5. Le leggi ordinarie e gli atti equiparati
Le leggi dello Stato sono approvate dal Parlamento mediante procedimento ex art. 72 Cost.
Atti equiparati a legge ordinaria:
• Decreti delegati (decreti legislativi): Governo legifera su delega del Parlamento
• Decreti legge: casi urgenti e necessità, efficaci subito ma da convertire entro 60 giorni
• Referendum abrogativo
• Statuti regionali e regolamenti parlamentari
6. Le Regioni e il potere legislativo
Dopo la riforma del 2001:
• materie esclusive dello Stato
• materie concorrenti Stato-Regioni
• il resto è di competenza esclusiva regionale (art. 117 Cost.)
7. Le fonti non scritte: consuetudine e usi
La consuetudine richiede:
• un comportamento costante e uniforme (elemento oggettivo)
• la convinzione della sua obbligatorietà (elemento soggettivo)
Valgono solo:
• praeter legem se manca norma scritta
• secundum legem se la legge le richiama espressamente
La desuetudine non elimina norme statali non applicate.
8. Le fonti europee e il loro rapporto con l’Italia
L’adesione all’UE ha rivoluzionato il sistema delle fonti.
Accanto alle fonti interne esistono fonti comunitarie:
• Regolamenti UE: obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri
• Direttive: vincolano lo Stato al risultato, richiedono recepimento
Le direttive self executing producono effetti diretti nei rapporti verticali cittadino–Stato e
permettono richiesta di risarcimento per mancato recepimento (caso Francovich, caso Faccini
Dori).
Le fonti dell’UE risultano sovraordinate alla legge interna in caso di contrasto.
Conclusione essenziale per l’esame
Le fonti del diritto formano un sistema gerarchico al cui vertice c’è la Costituzione.
La produzione del diritto non è più solo statale: l’influenza dell’UE è determinante.
Le fonti non scritte restano residuali, ma tuttora rilevanti in specifici ambiti.
3.Diritto privato: legge nello spazio e nel tempo
*Entrata in vigore di una legge*
Perché una legge *entri in vigore*, servono 3 passaggi:
1. *Promulgazione*: il Presidente della Repubblica la firma.
2. *Pubblicazione*: viene pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.
3. *Vacatio legis*: è un periodo di attesa prima che la legge diventi obbligatoria. *Di solito dura
15 giorni*, ma può essere *più corto o addirittura annullato*.
Le *leggi catenaccio* sono quelle che *entrano in vigore subito dopo la pubblicazione*, senza
aspettare i 15 giorni.
*Ignorantia legis non excusat*
Significa che *"l’ignoranza della legge non è una scusa"*: nessuno può dire “non sapevo” per
evitare di rispettare una legge.
Però, la *Corte Costituzionale*, con una famosa sentenza del 1988, ha detto che:
- *Se una persona non poteva proprio conoscere la legge (ignoranza inevitabile)*, allora *quella
ignoranza può essere considerata* e non punita.
Quindi il principio resta, ma con eccezioni nei casi di *ignoranza non colpevole*.
*Efficacia della legge nel tempo e conflitti tra norme*
Nel tempo, lo Stato *produce continuamente nuove leggi*. A volte queste leggi *possono entrare
in conflitto* con quelle già esistenti, cioè dire cose diverse o opposte.
Questi conflitti possono essere:
- tra *norme dello stesso livello* (es. due leggi statali),
- oppure tra norme di *livello diverso* (es. una legge e un regolamento).
*Come si risolvono i conflitti tra norme?*
Ci sono *3 criteri principali* che si usano per decidere *quale norma applicare*:
1. *Criterio cronologico*
→ La *legge più recente* prevale su quella più vecchia, *se sono dello stesso livello* (es. due
leggi ordinarie).
Quando *due norme dello stesso livello* (es. due leggi ordinarie) *dicono cose diverse*, si
applica *quella più recente*. Questo si chiama *abrogazione*: cioè, *la norma nuova elimina
(abroga) quella vecchia*.
Ci sono *3 tipi di abrogazione*:
*1. Abrogazione espressa*
Succede quando *il legislatore lo dice chiaramente*.
*Esempio:* “Con questa legge, è abrogata la legge X del 2001.”
→ Quindi è scritto esplicitamente.
*2. Abrogazione tacita*
Succede quando *la nuova norma è incompatibile con la vecchia*, anche se non lo dice
esplicitamente.
*Esempio:* La vecchia norma dice “è vietato”, la nuova dice “è permesso”.
→ Le due norme si contraddicono, quindi la vecchia è considerata abrogata.
*3. Abrogazione implicita*
Succede quando il legislatore *riscrive tutta una materia* in un nuovo testo unico.
*Esempio:* Viene approvato un nuovo codice su una certa materia → *tutte le vecchie leggi su
quell’argomento si considerano abrogate*, anche se non viene detto una per una.
Quindi: *quando due leggi dello stesso livello si scontrano, vale quella più nuova*, e questo
meccanismo si chiama *abrogazione*.
*Conseguenze dell’abrogazione di una legge*
Quando una legge *viene abrogata* (cioè sostituita o eliminata), *di solito vale solo per il futuro*.
Questo principio si chiama *irretroattività* (art. 11 delle preleggi).
*Cosa significa?*
- Se un fatto è accaduto *quando valeva la legge vecchia*, allora si applica *quella legge*, anche
se ora è stata abrogata.
- La *nuova legge* si applica *solo ai fatti successivi* alla sua entrata in vigore.
*Eccezioni:*
Il legislatore *può decidere* (tramite una nuova legge) che una norma *valga anche per il
passato* (*retroattività*), *ma non sempre è possibile* farlo.
*Limite importante: il diritto penale*
Secondo *l’art. 25 della Costituzione*, *una legge penale sfavorevole non può mai essere
retroattiva*.
Nessuno può essere punito per un reato *se al momento del fatto non era previsto dalla legge*.
*Ma se la nuova legge è più favorevole al reo?*
- In questo caso, *la retroattività è ammessa*.
- Quindi, *se una nuova legge elimina un reato o riduce la pena*, si applica *anche a chi ha
commesso il fatto prima*, *a meno che non ci sia già una sentenza definitiva*.
*Conflitti tra fonti diverse ma dello stesso livello*
*Eccezioni al criterio cronologico*
Di solito, tra due leggi dello stesso livello *prevale quella più recente*. Ma ci sono *eccezioni*,
cioè casi in cui *non vale questa regola*.
*1. Norma generale vs norma speciale*
Se c’è un conflitto tra:
- una *norma generale* (es. regole su tutti i contratti)
- e una *norma speciale* (es. regole solo sui contratti di compravendita),
*vince la norma speciale*, anche se è *più vecchia*.
Questo perché la norma speciale è fatta apposta per quel caso specifico, quindi ha *più forza in
quel campo*.
*Solo se il legislatore riforma tutta la materia*, allora bisogna capire se la norma speciale è
ancora valida oppure no. In questo caso decide l’interprete (cioè giudici e giuristi).
*2. Referendum abrogativo (art. 75 Cost.)*
In alcuni casi, i cittadini possono essere chiamati a *votare per cancellare una legge* (o parte di
essa).
È il *referendum abrogativo*: se la maggioranza vota “sì”, la legge viene *eliminata
dall’ordinamento*.
Esempio: qualche anno fa, c’è stato un referendum per *abrogare le norme sulla privatizzazione
dell’acqua*.
2. *Criterio gerarchico*
La *norma di grado superiore* prevale su quella inferiore.
*Esempio*: la *Costituzione* vince sulla *legge ordinaria*, e la legge vince su un regolamento.
*Conflitto tra norme di grado diverso → principio di gerarchia*
Quando ci sono *due norme che dicono cose diverse* e *non hanno lo stesso livello*, si applica il
*princip
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Paniere Diritto privato
-
Paniere nuovo completo di Diritto privato
-
Paniere nuovo completo di Diritto privato comparato
-
Paniere Diritto privato aggiornato completo con domande extra