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EN
Z
E DI I GRADO L‘esecuzione della sentenza è sospesa durante il corso dei termini per
impugnare e fino al passaggio in giudicato della stessa infatti in base all‘art. 650 le sentenze
hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. Ciò anche in base all‘art. 27 co. 2 della
Costituzione in base al quale ―l‘imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva‖. • Viceversa le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale
nonhanno alcun effetto sospensivo, sia che la misura cautelare sia già stata eseguita sia che
debba essere ancora eseguita. In base all'ari. 587, comma 1, nel caso di concorso di più persone
nel reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondata
su motivi esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di procedimenti per reati
diversi (art. 587, comma 2), l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati
soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente
personali. • L'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto
impugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una
impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o
collegato. Infatti, sono motivi non esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche
parzialmente, a questioni sostanziati o processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli
altri coimputati (es. sussistenza del fatto; utilizzabilità di una prova). Sono motivi esclusivamente
personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti
(erronea dichiarazione di recidiva,mancata notifica del decreto di citazione).
CASI DI REVISIONE La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della
•
sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra
sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; in questo caso sussiste
conflitto tra giudicati b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la
sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o
amministrativo, successivamente revocata, purché la sentenza sia passata in giudicato c) se dopo
la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (con prove nuove non si intende solo prove
formatesi successivamente ma anche quelle preesistenti e sconosciute alle parti, quelle non
acquisitenel precedente processo o acquisite e non valutate; d) se è dimostrato che la condanna
venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla
lO M o A R c P S D | 967 9654
legge come reato. CESSAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE Le misure cautelari si estinguono in
due differenti modi: 1. ope iudicis , quando scaturiscono da una valutazione discrezionale del
Le
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d esempio, il provvedimento di revoca); 2. ope legis , quando la perdita di efficacia delle
misure è dovuta al verificarsi di determinati eventi - quando per il medesimo fatto e nei confronti
della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un provvedimento,
anche non definitivo, che esclude l'addebito; - quando sia decorso il termine massimo di durata
della singola misura cautelare prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna
irrevocabile; - quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il
terminefissato dal giudice nel provvedimento con sentenza di condanna irrevocabile; - quando
l'imputato non sia stato interrogato dal giudice (omesso interrogatorio); - quando la misura,
disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro i
20 giorni successivi; - quando, a seguito di condanna, la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è
stata condizionalmente sospesa oppure è uguale o inferiore alla custodia cautelare già subita.La
sentenza di proscioglimento comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata
applicata in riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata
pronunciata una sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (ad esempio,
immediatamente efficacia nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere: in queste ipotesi, una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere
disposta solo se in seguito ad una successiva condanna, e con riferimento alle esigenze cautelari di
cui all'art. 274 co. 1 lett. b) e c) . CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI Il procedimento di
correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice[1], rapido
ed efficace per mezzo del quale vengono rettificate le ―sviste‖ in cui è incorso il giudicante nel
processo redazionale; esso, codificato all‘interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova
applicazione, secondo l‘orientamento della giurisprudenza, qualora l‘errore emendando consista
in un mero ―lapsus calami‖, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in
maniera lampante, intellegibile al lettore. Si possono avere, dunque, di una vasta gamma di errori,
quali, a titolo di esempio, errori di calcolo oppure l‘omessa indicazione di una delle parti del
giudizio o ancora l‘erronea indicazione dei dati anagrafici delle parti in causa o ancora l‘erronea
trascrizione delle conclusioni formulate dalle stesse in occasione dell‘ultima udienza[4].Tuttavia,
come detto, perché si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre
che la svista sia rilevabile ictu oculi, cioè che l‘errore incida negativamente sull‘iter logico giuridico
che ha condottoad esso[5].In specie, per quanto concerne gli errori di calcolo, è convincimento
oramai condiviso che essi debbano avere un carattere di assoluta materialità (es. 2+2=5), in
quanto non si potrebbe
dare luogo al procedimento di correzione nell‘ipotesi in cui, per rilevarlo, occorrerebbe ricorrere ad
un procedimento tecnico[6].
Lezione 071
I BENEFICI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO CON PENA CONCORDATA Diversi sono i
benefici che si applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico
ezione 071
L ministero, • In primo luogo, la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo
alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice (art. 444, comma 3). Questi,
seritiene di non concedere il beneficio (ad esempio perché è infausta la prognosi che l'imputato si
astenga dal commettere altri reati), deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il c.d.
patteggiamento In secondo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al
pagamento delle spese dei procedimento penale; viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento delle
eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare ed al pagamento delle spese c.d. di
giustizia, ad esempio di conservazione dei beni sequestrati. In terzo luogo, la sentenza che applica
la pena noncomporta l'irrogazione di pene accessorie; poiché accade spesso che la sanzione penale
sia temibile,ad esempio, la sospensione dall'esercizio da una professione o di un'arte. In quarto
luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza;
viceversa,
consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria o
facoltativa. .Il c.d. patteggiamento In quinto luogo, il reato è estinto se l'imputato non commette
un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso i
patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione). Il
comportamento penalmente corretto estingue "ogni effetto penale. I REATI COLLEGATI Si ha
connessione di procedimenti [17, 197c.p.p.]: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da
più persone in concorso o cooperazione [110 c.p.p. e ss.] fra loro, o se più persone con condotte
indipendenti hanno determinato l'evento [113 c.p.p.]; b) se una persona è imputata [60-61 c.p.p.]
di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso [423; 81 c.p.p.] (1); c) se dei reati per cui si procede gli
uni sonostati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per
conseguirneo assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità] (2) (3)
(4). IL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO Il decreto che dispone il giudizio è il provvedimento
giurisdizionale che chiude in modo sfavorevole all'imputato l'udienza preliminare, disponendo che
egli sia sottoposto al giudizio dell'udienza preliminare non pronuncia la sentenza di non luogo a
procedere. L’art. 429 c.p.p. non indica il quantum di prova necessario; questo si può ricavare a
contrario dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a procedere. Pertanto, il giudice emette il
decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal p.m. a sostegno della richiesta e le
prove eventualmente raccolte nell'udienza preliminare fanno ritenere utile l'istruzione
dibattimentale. Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni, di " decisione " che
accogli la richiesta formulata dal p.m. e di “ordine di citazione per il dibattimento. Il decreto
esprime una " decisione " ma non è motivato, in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio
chederiverebbe all'imputato qualora un giudice prima del dibattimento affermasse l’attendibilità
degli elementi di prova a carico. Il decreto contiene “l’enunciazione in forma chiara e precisa del
fatto " edelle circostanze, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; " l'indicazione sommaria
delle fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono”. Il deccreto svolge anche la funzione di citazione
a giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento. Il giudice precisa la data ed il luogo
dell’udienza dibattimentale con l’avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà
giudicato in contumacia.
IL DECRETO DI CONDANNA Il procedimento per decreto non prevede né l'udienza preliminarenè il
dibattimento. Il pubblico ministero, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure in
sost