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EN

Z

E DI I GRADO L‘esecuzione della sentenza è sospesa durante il corso dei termini per

impugnare e fino al passaggio in giudicato della stessa infatti in base all‘art. 650 le sentenze

hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. Ciò anche in base all‘art. 27 co. 2 della

Costituzione in base al quale ―l‘imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

definitiva‖. • Viceversa le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale

nonhanno alcun effetto sospensivo, sia che la misura cautelare sia già stata eseguita sia che

debba essere ancora eseguita. In base all'ari. 587, comma 1, nel caso di concorso di più persone

nel reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondata

su motivi esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di procedimenti per reati

diversi (art. 587, comma 2), l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati

soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente

personali. • L'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto

impugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una

impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o

collegato. Infatti, sono motivi non esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche

parzialmente, a questioni sostanziati o processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli

altri coimputati (es. sussistenza del fatto; utilizzabilità di una prova). Sono motivi esclusivamente

personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti

(erronea dichiarazione di recidiva,mancata notifica del decreto di citazione).

CASI DI REVISIONE La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della

sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra

sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; in questo caso sussiste

conflitto tra giudicati b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la

sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o

amministrativo, successivamente revocata, purché la sentenza sia passata in giudicato c) se dopo

la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,

dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (con prove nuove non si intende solo prove

formatesi successivamente ma anche quelle preesistenti e sconosciute alle parti, quelle non

acquisitenel precedente processo o acquisite e non valutate; d) se è dimostrato che la condanna

venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla

lO M o A R c P S D | 967 9654

legge come reato. CESSAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE Le misure cautelari si estinguono in

due differenti modi: 1. ope iudicis , quando scaturiscono da una valutazione discrezionale del

Le

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d esempio, il provvedimento di revoca); 2. ope legis , quando la perdita di efficacia delle

misure è dovuta al verificarsi di determinati eventi - quando per il medesimo fatto e nei confronti

della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un provvedimento,

anche non definitivo, che esclude l'addebito; - quando sia decorso il termine massimo di durata

della singola misura cautelare prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna

irrevocabile; - quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il

terminefissato dal giudice nel provvedimento con sentenza di condanna irrevocabile; - quando

l'imputato non sia stato interrogato dal giudice (omesso interrogatorio); - quando la misura,

disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro i

20 giorni successivi; - quando, a seguito di condanna, la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è

stata condizionalmente sospesa oppure è uguale o inferiore alla custodia cautelare già subita.La

sentenza di proscioglimento comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata

applicata in riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata

pronunciata una sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (ad esempio,

immediatamente efficacia nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non

luogo a procedere: in queste ipotesi, una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere

disposta solo se in seguito ad una successiva condanna, e con riferimento alle esigenze cautelari di

cui all'art. 274 co. 1 lett. b) e c) . CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI Il procedimento di

correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice[1], rapido

ed efficace per mezzo del quale vengono rettificate le ―sviste‖ in cui è incorso il giudicante nel

processo redazionale; esso, codificato all‘interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova

applicazione, secondo l‘orientamento della giurisprudenza, qualora l‘errore emendando consista

in un mero ―lapsus calami‖, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in

maniera lampante, intellegibile al lettore. Si possono avere, dunque, di una vasta gamma di errori,

quali, a titolo di esempio, errori di calcolo oppure l‘omessa indicazione di una delle parti del

giudizio o ancora l‘erronea indicazione dei dati anagrafici delle parti in causa o ancora l‘erronea

trascrizione delle conclusioni formulate dalle stesse in occasione dell‘ultima udienza[4].Tuttavia,

come detto, perché si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre

che la svista sia rilevabile ictu oculi, cioè che l‘errore incida negativamente sull‘iter logico giuridico

che ha condottoad esso[5].In specie, per quanto concerne gli errori di calcolo, è convincimento

oramai condiviso che essi debbano avere un carattere di assoluta materialità (es. 2+2=5), in

quanto non si potrebbe

dare luogo al procedimento di correzione nell‘ipotesi in cui, per rilevarlo, occorrerebbe ricorrere ad

un procedimento tecnico[6].

Lezione 071

I BENEFICI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO CON PENA CONCORDATA Diversi sono i

benefici che si applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico

ezione 071

L ministero, • In primo luogo, la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo

alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice (art. 444, comma 3). Questi,

seritiene di non concedere il beneficio (ad esempio perché è infausta la prognosi che l'imputato si

astenga dal commettere altri reati), deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il c.d.

patteggiamento In secondo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al

pagamento delle spese dei procedimento penale; viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento delle

eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare ed al pagamento delle spese c.d. di

giustizia, ad esempio di conservazione dei beni sequestrati. In terzo luogo, la sentenza che applica

la pena noncomporta l'irrogazione di pene accessorie; poiché accade spesso che la sanzione penale

sia temibile,ad esempio, la sospensione dall'esercizio da una professione o di un'arte. In quarto

luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza;

viceversa,

consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria o

facoltativa. .Il c.d. patteggiamento In quinto luogo, il reato è estinto se l'imputato non commette

un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso i

patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione). Il

comportamento penalmente corretto estingue "ogni effetto penale. I REATI COLLEGATI Si ha

connessione di procedimenti [17, 197c.p.p.]: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da

più persone in concorso o cooperazione [110 c.p.p. e ss.] fra loro, o se più persone con condotte

indipendenti hanno determinato l'evento [113 c.p.p.]; b) se una persona è imputata [60-61 c.p.p.]

di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso [423; 81 c.p.p.] (1); c) se dei reati per cui si procede gli

uni sonostati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per

conseguirneo assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità] (2) (3)

(4). IL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO Il decreto che dispone il giudizio è il provvedimento

giurisdizionale che chiude in modo sfavorevole all'imputato l'udienza preliminare, disponendo che

egli sia sottoposto al giudizio dell'udienza preliminare non pronuncia la sentenza di non luogo a

procedere. L’art. 429 c.p.p. non indica il quantum di prova necessario; questo si può ricavare a

contrario dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a procedere. Pertanto, il giudice emette il

decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal p.m. a sostegno della richiesta e le

prove eventualmente raccolte nell'udienza preliminare fanno ritenere utile l'istruzione

dibattimentale. Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni, di " decisione " che

accogli la richiesta formulata dal p.m. e di “ordine di citazione per il dibattimento. Il decreto

esprime una " decisione " ma non è motivato, in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio

chederiverebbe all'imputato qualora un giudice prima del dibattimento affermasse l’attendibilità

degli elementi di prova a carico. Il decreto contiene “l’enunciazione in forma chiara e precisa del

fatto " edelle circostanze, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; " l'indicazione sommaria

delle fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono”. Il deccreto svolge anche la funzione di citazione

a giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento. Il giudice precisa la data ed il luogo

dell’udienza dibattimentale con l’avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà

giudicato in contumacia.

IL DECRETO DI CONDANNA Il procedimento per decreto non prevede né l'udienza preliminarenè il

dibattimento. Il pubblico ministero, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure in

sost

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A.A. 2024-2025
72 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Arioti Branciforti Alfredo.