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Protagonisti del processo

Introduzione

Processo e procedimento penale - Il libro I del c.p.p. è dedicato ai soggetti chiamati ad interagire nel processo. Il processo penale è una concatenazione di atti compiuti da determinate soggetti, che tendenzialmente conduce all’atto finale rappresentato dalla sentenza. Tale concatenazione prende avvio con la notizia di reato e termina con l’esecuzione della sentenza definitiva.

I termini “procedimento” e “processo” sono utilizzati entrambi per descrivere la suddetta concatenazione:

  • Procedimento (in senso stretto) = atti che precedono l’esercizio dell’azione penale; coincide con la fase delle indagini preliminari.
  • Processo = atti compiuti successivamente all’esercizio dell’azione penale; coincide con le fasi dell’udienza preliminare e del giudizio.

Il processo ha finalità cognitiva e di accertamento della responsabilità, finalità che devono essere contemperate con la garanzia dei diritti fondamentali dell’imputato, che subisce la pretesa punitiva dello Stato: il processo deve essere “giusto”, in modo da risultare conforme al modello costituzionale.

Giusto processo e verità giudiziale

In sede processuale non avviene la ricerca della c.d. “verità assoluta”, bensì la verifica dell’ipotesi accusatoria cristallizzata nell’imputazione.

In ambito giudiziario vi è l'impossibilità di raggiungere una conoscenza certa e incontrovertibile: oggetto di accertamento sono sempre accadimenti del passato, non suscettibili di diretta verifica sperimentale; le prove sono caratterizzate da un irriducibile margine di incertezza. La verità conseguibile processualmente non riguarda i fatti descritti, bensì la descrizione degli stessi (gli enunciati).

Come è impossibile arrivare a una verità assoluta, così è impossibile perseguire la giustizia assoluta. Infatti, la giustizia assoluta è propria solo di quella decisione che possa affermare una verità oggettiva e inconfutabile. In passato, i tentativi di raggiungimento di una verità assoluta e di una giustizia assoluta sono stati perseguiti attraverso il modello inquisitorio, ma tale modello si caratterizza per un processo privo di garanzie e senza il perseguimento di un’effettiva verità, in spregio a regole e controlli procedurali.

L’unico modello che permette realmente di approssimarsi all’ideale della verità è il modello accusatorio garantista: esso adotta un procedimento legislativamente predeterminato, con il rispetto di tutte le garanzie.

Principio di legalità processuale

Tale principio è sancito dall’art. 111, c. 1 Cost., per cui “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.” Il principio di legalità processuale di cui all’art. 111, c. 1, Cost. stabilisce il primato della legge, ed è simmetrico al principio di legalità del diritto penale (in senso sostanziale) di cui all’art. 25, c. 2 Cost. La disciplina c.p.p., al pari delle fattispecie incriminatrici, non è suscettibile di interpretazione analogica in malam partem. Tuttavia, tale principio non trova riscontro nella prassi: il processo penale tende ad essere regolato in modo autonomo dall’intervento giurisprudenziale, che ri-disciplina parti del processo penale già disciplinate dalla legge.

Struttura “triadica” del processo

Il processo penale è un actus trium personarum: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale” (111, c. 2 Cost.). La struttura del processo è triadica: deve essere immaginata come un triangolo equilatero del quale alla base troviamo l’accusa e la difesa e al vertice il giudice.

Parti necessarie del processo, dunque, sono il Pubblico Ministero e l’imputato (assistito da un difensore); mentre il Giudice è un terzo che si deve limitare a giudicare. Tale nucleo essenziale (P.M., imputato e Giudice), inoltre, può essere arricchito dall’intervento di soggetti e parti eventuali.

Distinzione tra parti e soggetti

  • Parti: Coloro che esercitano/subiscono l’azione penale e l’azione civile.
  • Soggetti: Coloro che hanno il potere/dovere di iniziativa nel compimento di atti processuali. Rientrano in tale categoria non solo le parti, ma anche altri soggetti che non sono parti, ossia la persona offesa dal reato e gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Le parti necessarie sono coloro che esercitano/subiscono l’azione penale, ossia il Pubblico Ministero e l’imputato. Esse sono già presenti nella fase delle indagini preliminari, ad eccezione del caso di indagini svolte nei cfr. di ignoti (in cui non è da subito presente l’imputato). N.B.: l’imputato è tale solo dopo l’esercizio dell’azione penale; nella fase procedimentale precedente (indagini preliminari) si definisce “persona sottoposta alle indagini”.

Le parti eventuali sono coloro che esercitano l’azione civile in sede penale, ossia la parte civile e il responsabile civile. La loro presenza dipende dalla scelta discrezionale di chiedere direttamente al giudice penale anche il risarcimento dei danni; l’esercizio dell’azione civile in sede penale è solo eventuale.

Giurisdizione penale

La giurisdizione penale è la funzione statuale del giudicare, ossia stabilire in modo vincolante quale è la legge penale da applicare al caso concreto. L’unico limite in grado di condizionare i giudici nello svolgimento della loro funzione giurisdizionale è la legge, intendendosi per essa la legge costituzionalmente orientata. Essa deve anche rispettare l’equità processuale, ossia deve garantire il giusto processo per essere conforme ai canoni costituzionali europei, che rappresentano un catalogo aperto: è compito dell’interprete espandere il concetto di equità processuale oltre il dato normativo.

Connotati essenziali del giudice penale

I soggetti investiti della funzione giurisdizionale devono rispettare i requisiti di precostituzione per legge, naturalità, imparzialità, indipendenza e terzietà, che compongono lo statuto del giudice penale.

  • Precocostituzione per legge: Art. 25, c. 1, Cost. - “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. L’organo giurisdizionale deve essere individuato sulla base di leggi predeterminate rispetto alla commissione del fatto da giudicare (principio di legalità). La predeterminazione legislativa riguarda tanto l’ufficio giudiziario quanto la persona fisica chiamata a svolgere in concreto l’attività decisoria nel singolo processo.
  • Naturalità: Art. 25, c. 1, Cost. - “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”. La naturalità, sebbene spesso ritenuta sinonimo della precostituzione legislativa, deve essere considerata garanzia autonoma. Essa è fondata sul collegamento tra giudice e locus commissi delicti: chi giudica deve essere in grado di comprendere tutti i valori socio-culturali coinvolti nel processo. La globalizzazione attuale renderebbe necessaria una rivalutazione di questo principio, con l’eventuale coinvolgimento di giudici popolari.
  • Imparzialità: Estraneità del giudice rispetto all’oggetto del singolo processo, indifferenza rispetto al risultato dell’attività decisoria, mancanza di pregiudizi ed assenza di legami con le parti del singolo processo.
  • Indipendenza: Art. 104 Cost. - “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Una sorta di pre-requisito dell’imparzialità: un giudice non indipendente non può nemmeno essere imparziale. Si distinguono nello specifico:
    • Indipendenza organica interna: Autonomia del singolo giudice rispetto agli altri giudici è garantita attraverso l’assenza di gerarchie interne (ad eccezione delle distinzioni basate sulle funzioni esercitate) e dalla inamovibilità del giudice (107 Cost.).
    • Indipendenza organica esterna: Indipendenza del potere giudiziario (organizzazione giudiziaria complessivamente intesa) rispetto agli altri poteri dello Stato è garantita dal fatto che il giudice è soggetto soltanto alla legge.
  • Terzietà: Equidistanza del giudice dalle parti sotto il profilo ordinamentale. Mentre l’imparzialità postula che il giudice non abbia legami con le parti del singolo processo, la terzietà postula che vi debba essere una normativa tale da garantire l’equidistanza del giudice astrattamente in ogni processo. La terzietà rischia di essere violata per il fatto che il Giudice e il P.M. provengono dallo stesso ordine della magistratura.

Regole di giurisdizione e competenza

Attuazione di precostituzione e naturalità - Il rispetto dei principi costituzionali di precostituzione per legge e naturalità del giudice è garantito da:

  • Regole sulla giurisdizione: regole che ripartiscono la giurisdizione penale in astratto tra vari livelli.
  • Regole sulla competenza: regole che stabiliscono in concreto quale tra i vari giudici penali debba giudicare il singolo caso.

Giurisdizione

Qualora mancasse la giurisdizione, la sentenza sarebbe da considerarsi “inesistente”. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (art. 1). La giurisdizione penale appartiene indistintamente a tutti i giudici penali. I giudici investiti della giurisdizione penale si dividono in ordinari e speciali.

  • Giudici ordinari
    • Di primo grado: Giudice di pace; Tribunale in composizione monocratica/collegiale; Corte d’assise; Tribunale per i minorenni.
    • Di secondo grado: Corte d’appello; Corte d’assise d’appello; Sezione della Corte d’appello per i minorenni.
    • Corte di Cassazione, unica per tutto il territorio nazionale con sede a Roma.
  • Giudici speciali
    • Tribunale militare e Corte d’appello militare.
    • Corte Costituzionale, competente per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica.

Competenza

Qualora mancasse la competenza ed il vizio non fosse rilevato, la sentenza potrebbe comunque divenire definitiva. Per stabilire in concreto quale dei giudici penali elencati deve giudicare il singolo caso intervengono le regole di competenza.

  • Competenza per materia (art. 5-6): ripartizione in base alla quantità della pena edittale. Per determinarla non si tiene conto di continuazione, recidiva, circostanze del reato (eccezione circ. aggr. per cui legge stabilisce pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e circ. aggr. ad effetto speciale).
    • Giudice di pace: ha una competenza per materia circoscritta ad alcune fattispecie di reato di minore gravità (es.: percosse, lesioni colpose, ingiuria).
    • Corte d'assise: è competente per i delitti più gravi. Infatti, si caratterizza per il fatto che intervengono nel giudizio 2 giudici professionali e 6 giudici popolari. In particolare, la Corte d’assise è competente per:
      • Criterio quantitativo: delitti punibili con pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni (esclusioni: delitti di tentato omicidio, rapina, estorsione, associazioni di tipo mafioso, delitti di cui al T.U. sugli stupefacenti).
      • Criterio qualitativo: omicidio del consenziente; istigazione o aiuto al suicidio; omicidio preterintenzionale; ogni altro delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una/più persone; delitti con finalità di terrorismo.
    • Tribunale: ha una competenza residuale per tutti i reati che non sono di competenza della Corte d’assise e del Giudice di pace. La competenza del Tribunale si divide al suo interno in:
      • Composizione Collegiale (3 componenti): competente per i reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a 10 anni (purché non rientranti nella competenza della Corte d’assise); per i reati commessi dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni.
      • Composizione Monocratica (1 giudice): competente per i reati puniti con pena detentiva fino a 10 anni (purché non rientranti nella competenza del Giudice di pace); per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.
  • Competenza funzionale: ripartizione in base al grado e stato del processo. Riguardo alla suddivisione in base al grado, è possibile distinguere tra giudici di 1° grado (Giudice di pace; Tribunale in composizione monocratica/collegiale; Corte d’assise; Tribunale per i minorenni) e giudici di 2° grado (Corte d’appello; Corte d’assise d’appello; Sezione della Corte d’appello per i minorenni) più Corte di Cassazione, cui è demandato il controllo di legittimità sulle decisioni assunte nei gradi precedenti. Riguardo alla suddivisione in base allo stato, è possibile distinguere tra fase anteriore al giudizio (in cui si colloca l’attività del Gip e, successivamente, del Gup), fase del giudizio (in cui si colloca l’attività del Tribunale, Corte d’appello, Corte d’assise, Corte d’assise d’appello, Corte di Cassazione), fase dell’esecuzione (in cui vi è ripartizione di funzioni tra Giudice dell’esecuzione e Magistratura di sorveglianza).
  • Competenza per territorio (art. 8-10): ripartizione in base al distretto geografico. La suddivisione del lavoro deve avvenire anche in senso orizzontale, tra giudici parimenti competenti per materia aventi sede in luoghi diversi; tutela del diritto alla naturalità del giudice. Il giudice territorialmente competente è il giudice del luogo di consumazione del reato. Per determinare la consumazione bisogna fare riferimento nei reati materiali all’evento, nei reati formali alla condotta.
    • Eccezioni: in caso di morte di una persona, il giudice del luogo in cui è stata realizzata la condotta che ha causato la morte; in caso di reato permanente, il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione; in caso di delitto tentato, il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto; in caso di reato commesso interamente all’estero, il giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio o arresto dell’imputato.
    • In via sussidiaria: quando le regole ordinarie non sono sufficienti a determinare la competenza, si devono applicare regole suppletive:
      • Giudice dell’ultimo luogo conosciuto in cui è stata realizzata una parte della condotta.
      • (se competenza non è ancora determinabile) Giudice della residenza, dimora o domicilio dell'imputato.
      • (se competenza non è ancora determinabile) Giudice della sede della Procura della Repubblica che per prima ha iscritto la notizia di reato.
  • Competenza per connessione (art. 12-16): La competenza per connessione è finalizzata allo svolgimento del simultaneus processus. Tre casi in cui si ha connessione di procedimenti:
    • Connessione plurisoggettiva = quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione; più persone con più condotte indipendenti hanno determinato l’evento.
    • Connessione monosoggettiva = quando una sola persona è imputata di più reati commessi con una sola azione/omissione (concorso formale) ovvero con più azioni/omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (reato continuato).
    • Connessione teleologica = quando si procede per più reati, se gli uni sono stati commessi per eseguire/occultare gli altri.

Nei casi di connessione, se i giudici hanno uguale competenza per materia e solo diversa competenza territoriale, la competenza spetta interamente al giudice territorialmente competente per il reato più grave (in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato). Quando la connessione investe procedimenti spettanti sia a giudici ordinari sia a giudici speciali, la Corte Cost. attrae a sé tutti i procedimenti connessi (eccezione Tribunali militari).

Riunione e separazione

  • Riunione dei procedimenti (art. 17): La connessione non comporta necessariamente la riunione. Essa è facoltativa e, in ogni caso, subordinata alla presenza di alcuni requisiti:
    • I procedimenti che possono essere riuniti pendono nello stesso grado e stato davanti al medesimo giudice.
    • La riunione non determina un ritardo nella loro definizione (infatti, bisogna annotare che la riunione tende a comportare il c.d. “gigantismo delle carte”).

Non deve nuocere all’economia processuale. Se un processo pende davanti al Trib. collegiale ed un altro davanti al Trib. monocratico...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Avv. Gabriele Pellicioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Scienze giuridiche Prof.
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