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Estratto del documento

LTERIORI PROROGHE

indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

per alcuni reati (ex: maltrattamenti) divieto di più proroghe.

- PROCEDURA e DECISIONE

La richiesta di proroga deve essere notificata dal GIP a indagato/p.o., con avviso della possibilità di

depositare memorie entro 5 gg. dalla notificazione.

 instaurare il contraddittorio cartolare (tale notificazione può costituire 1^ notizia con cui l’indagato

conosce di essere sottoposto ad indagini).

D ECISIONI

 GIP autorizza la proroga con emessa in camera di consiglio, senza intervento di P.M. e

ORDINANZA

difensori P.M. è autorizzato a proseguire indagini.

 Qualora ritenga che il termine non sia prorogabile, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio:

tale udienza costituisce l’ultima occasione con cui P.M. può convincere GIP della necessità di

ulteriori tempi d’indagine.

 se nega l’autorizzazione con ordinanza, il giudice fissa un termine max. di 10 gg. entro cui il P.M.

si deve determinare in ordine all’esercizio dell’azione penale.

N.B. Atti di indagine compiuti dopo la richiesta di proroga e prima dell’ordinanza sono cmq .

UTILIZZABILI

- TERMINE DI DURATA MASSIMA (Art. 407)  A SEGUITO DI PROROGA/PROROGHE

18

La durata massima delle indagini preliminari non può CMQ superare .

MESI

E 2

La durata massima è di se le indagini preliminari riguardano:

CCEZIONI ANNI

a) delitti gravi (ex: associazione per delinquere, omicidio, rapina, reati in mat. di libertà

sessuale);

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le indagini (x molteplicità di

fatti collegati o x elevato n° di indagati/p.o.);

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del P.M.

- RICHIESTE DEL P.M.

Entro la scadenza del termine delle indagini preliminari, il P.M. deve alternativamente:

E ’

A. = richiedere il rinvio a giudizio (rito ordinario);

SERCITARE L AZIONE PENALE formulare l’imputazione (riti speciali).

R ’

B. .

ICHIEDERE L ARCHIVIAZIONE

In mancanza dell’una o l’altra determinazione entro il termine (di legge/prorogato dal

giudice), vi è l’ degli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza.

INUTILIZZABILITÀ

AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (art. 415 bis)

Notificazione dell’avviso

Prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, P.M. fa notificare AVVISO DELLA

a indagato/difensore (garantite autodifesa/difesa tecnica).

CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

S ).

e si procede per maltrattamenti e atti persecutori, anche al difensore della p.o./p.o. (in mancanza del primo

condizione caso in cui il P.M. non deve formulare richiesta di archiviazione (vd. dopo).

Contenuto dell’avviso

Avviso contiene:

1. sommaria enunciazione del fatto per cui si procede (bozza dell’imputazione); data e luogo del fatto

per cui si procede; norme di legge che si assumono violate; avvertimento che la documentazione

d’indagine è depositata presso la segreteria del P.M. (facoltà di prenderne visione ed estrarne copia).

2. avvertimento che l'indagato entro il termine di 20 gg. può esercitare varie facoltà:

presentare memorie difensive; produrre documenti; depositare documentazione di investigazione

difensiva; chiedere al P.M. il compimento di nuovi atti d’indagine; presentarsi x rilasciare spontanee

dichiarazioni; chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Facoltà esercitate

Nuove indagini se P.M. decide di disporle, devono essere compiute entro 30 gg. dalla presentazione

della richiesta (termine prorogabile per una sola volta);

Interrogatorio se richiesto, P.M. deve effettuarlo.

MA : nuovi atti d’indagine, spontanee dichiarazioni, interrogatorio sono solo se compiuti entro

UTILIZZABILI

il termine di 30 gg. dalla presentazione della richiesta.

In caso di mancato rispetto dell’art. 415 bis, la è e la declaratoria

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO NULLA

di nullità costringe il P.M. al compimento degli atti omessi.

ESITI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

A. INERZIA DEL P.M.

Entro la scadenza del termine delle indagini preliminari, il P.M. deve effettuare la propria scelta alternativa.

In caso di INERZIA DEL P.M. (che non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione entro la

P G C ’A

scadenza del termine), il dispone con

ROCURATORE ENERALE PRESSO LA ORTE D PPELLO DECRETO

l’AVOCAZIONE “OBBLIGATORIA” DELLE INDAGINI PRELIMINARI

MOTIVATO

I termini delle indagini, ormai scaduti, sono riaperti. Il Procuratore Generale deve svolgere gli atti

d’indagine indispensabili e formulare le sue richieste conclusive entro 30 gg dal decreto di avocazione.

Inoltre In funzione di impulso, all’indagato/p.o. è riconosciuta la facoltà di sollecitare il Procuratore

Generale all’esercizio del potere di avocazione che gli compete

(in tal caso, disposta l’avocazione, il termine di 30 gg. decorre dalla istanza della parte).

B. ARCHIVIAZIONE

Svolte le indagini, il P.M. può RICHIEDERE L’ARCHIVIAZIONE perché:

 notizia di reato è infondata (ex: quello che sembrava un omicidio è, in realtà, un suicidio);

 manca una condizione di procedibilità;

 fatto non è previsto dalla legge come reato;

 indagato non è punibile per la particolare tenuità del fatto;

 reato è estinto. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M.

Entro la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, P.M. presenta al GIP RICHIESTA DI

ARCHIVIAZIONE (trasmettendo fascicolo contenente la notizia di reato; documentazione relativa alle

indagini espletate; verbali degli atti compiuti davanti al GIP in tal modo GIP può valutare la sufficienza

dell’attività svolta e la correttezza della conclusione).

O . . Avviso della richiesta è notificato alla p.o. che, nel termine di 10 gg. può

PPOSIZIONE P O presentare opposizione con .

RICHIESTA MOTIVATA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE (art. 409, mancata opposizione)

ACCOGLIMENTO RIGETTO DELLA RICHIESTA

DELLA RICHIESTA GIP fissa la data dell' e ne fa dare avviso a P.M.,

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO

GIP pronuncia indagato, p.o. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’art. 127.

DECRETO * Della fissazione dell'udienza dà comunicazione al Procuratore Generale presso la

Corte d’Appello: in tal modo, egli può esercitare il potere di “ ”.

AVOCAZIONE FACOLTATIVA

MOTIVATO DI All’esito dell’udienza, il giudice può:

,

ARCHIVIAZIONE

restituendo gli atti

al P.M. 1. ritenere necessarie ulteriori indagini da parte del P.M., fissando il termine per

il loro compimento (integrazione);

2. accogliere la richiesta di archiviazione, tramite ;

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

3. rigettare la richiesta di archiviazione, tramite con cui ordina al P.M.

ORDINANZA

di formulare l’imputazione entro 10 gg. (c.d. “imputazione coatta”).

Giudice pronuncia , con fissazione dell’

DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO UDIENZA

.

PRELIMINARE

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE (art. 410, opposizione)

Nell’opposizione la p.o. chiede la prosecuzione delle indagini indicando, a pena di ,

INAMMISSIBILITÀ

l'oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova.

INAMMISSIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE AMMISSIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE

Si applica la disciplina di cui sopra prevista

Se la notizia di reato è infondata, GIP pronuncia DECRETO per l’udienza camerale.

, restituendo gli atti al P.M.

MOTIVATO DI ARCHIVIAZIONE

CMQ L’archiviazione non preclude la riapertura delle indagini per esigenze di nuove investigazioni.

In tal caso, si procede a nuova iscrizione ex art. 335.

II) UDIENZA PRELIMINARE

ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE

Premessa: La fase processuale inizia con l’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE da parte del P.M.

A tale iniziativa possono seguire:

I U ;

DIENZA PRELIMINARE

II A ;

TTIVAZIONE DI UN RITO SPECIALE

III C . .

ITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO DA PARTE DEL P M

UDIENZA PRELIMINARE

L’ rappresenta lo sbocco naturale ed ordinario che segue l’esercizio dell’azione

penale. Al termine dell’udienza preliminare, il giudice stabilisce se l’imputato debba essere PROSCIOLTO

ovvero .

RINVIATO A GIUDIZIO DIBATTIMENTALE

La C . . costituisce un’eccezione (riservata ai reati puniti con pena

ITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO DA PARTE DEL P M

detentiva non superiore a 4 anni ed a specifiche hp): in essa il vaglio preventivo sulla fondatezza dell’azione

penale risulta superfluo ed incompatibile con le esigenze di celerità del processo.

FUNZIONE UDIENZA PRELIMINARE

La sua disciplina ha subito varie modificazioni rispetto all’originaria formulazione del codice del 1988 (da

ultimo la “Legge Carotti”).

In generale, la sua funzione è sottoporre al GUP la valutazione sulla fondatezza dell’azione penale.

Nel tempo, il ruolo del GUP è stato reso più penetrante:

 potere di integrazione probatoria: può ordinare al P.M. di svolgere nuove indagini integrative ovvero

nuova attività istruttoria in udienza sotto la sua direzione e vigilanza;

 potere di prosciogliere l’imputato anche qualora vi siano prove contraddittorie (o cmq tali da non

poter sostenere l’accusa in dibattimento).

Corte Cost. Chi ha svolto funzione di GIP è incompatibile a svolgere quella di GUP nello = procedimento.

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

L’atto che porta alla celebrazione dell’udienza preliminare è la :

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

uno

è prevista per il rito ordinario dei modi di esercizio dell’azione penale.

 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL P.M.

È depositata dal P.M. nella cancelleria del GUP (trasmettendo fascicolo contenente la notizia di reato;

documentazione relativa alle indagini espletate; verbali degli atti compiuti davanti al GIP; in allegato al

fascicolo il corpo del reato e le cose pertinenti al reato).

* È se non è preceduta dall'avviso di cui all’art. 415 bis (e dall'invito a presentarsi per rendere

NULLA

l'interrogatorio richiesto dall’indagato).

 REQUISITI FORMALI DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

La richiesta di rinvio a giudizio deve cont

Dettagli
A.A. 2015-2016
151 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Avv. Gabriele Pellicioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Scienze giuridiche Prof.