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DIFENSORI - TIPOLOGIA

Nell'ambito del processo penale è necessaria la difesa tecnica per cui una delle parti essenziali nel procedimento è quella del difensore. Il difensore dell'imputato può essere di fiducia ed in mancanza di una nomina specifica, l'indagato o l'imputato viene assistito da un avvocato di ufficio nominato dall'autorità giudiziaria. È bene precisare che indagato è il soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini, mentre la qualità di imputato si assume generalmente con la richiesta di rinvio a giudizio. Nei procedimenti speciali la qualità di imputato si acquista nel momento dell'instaurazione del singolo rito. Pertanto il difensore ha la rappresentanza tecnica del cliente, essa consiste nel potere di compiere atti processuali per conto dell'indagato o dell'imputato. La rappresentanza tecnica è conferita attraverso una procura ad litem. I poteri ed i doveri

del difensore sono particolarmente indicati dal codice. Sia il difensore di ufficio che quello difiducia possono avvalersi per lo svolgimento di determinati atti di un sostitutoprocessuale.

Difensore delle altre parti. Esistono anche i difensori delle altre parti private. Così c‘è il difensore della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato alla pena pecuniaria.

ERRORE SULL'IDENTITÀ FISICA DELL'IMPUTATO

Errore sull‘identità fisica dell‘imputato. — 1. Se risulta l‘errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell‘articolo 129 [620 lett.g), 667] (1). Come già anticipato nell’art. 66 c.p.p. qualora un soggetto sia stato imputato per un fatto che non ha commesso perchè vi è stato un errore circa l’identificazione fisica del soggetto, il giudice, in ogni

stato e grado del processo, dovrà pronunciare sentenza ex art. 129. Si segnala che tale norma è opportuno leggerla alla luce dell'art. 620 c.p.p. lett. g), inerente l'annullamento senza rinvi ordinato dalla cassazione a seguito di condanna pronunciata per errore di persona. Il legislatore nulla dice in caso di erronea identità del soggetto risultante nel corso della fase delle indagini preliminari, ma tale questione può essere valutata come elemento che consente di richiedere l'archiviazione del procedimento ex. art. 411 c.p.p.

GLI EFFETTI DELL'APPELLO DELLE SENTENZE DI I GRADO L'esecuzione della sentenza è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino al passaggio in giudicato della stessa infatti in base all'art. 650 le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. Ciò anche in base all'art. 27 co. 2

dellaCostituzione in base al quale ―l‘imputato non è considerato colpevole sino alla condannadefinitiva‖. • Viceversa le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personalenonhanno alcun effetto sospensivo, sia che la misura cautelare sia già stata eseguita sia chedebba essere ancora eseguita. In base all'ari. 587, comma 1, nel caso di concorso di più personenel reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondatasu motivi esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di procedimenti per reatidiversi (art. 587, comma 2), l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputatisoltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamentepersonali. • L'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha propostoimpugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli

Effetti favorevoli derivanti da un'impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato. Infatti, sono motivi non esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche parzialmente, a questioni sostanziali o processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati (es. sussistenza del fatto; utilizzabilità di una prova). Sono motivi esclusivamente personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti (erronea dichiarazione di recidiva, mancata notifica del decreto di citazione).

CASI DI REVISIONE

La revisione può essere richiesta:

  1. se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; in questo caso sussiste conflitto tra giudicati
  2. se la sentenza o il decreto penale di condanna

Formattazione del testo

Hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, purché la sentenza sia passata in giudicato.

Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (con prove nuove non si intende solo prove formatesi successivamente ma anche quelle preesistenti e sconosciute alle parti, quelle non acquisite nel precedente processo o acquisite e non valutate).

Se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Cessazione della misura cautelare

Le misure cautelari si estinguono in due differenti modi:

  1. Ope iudicis, quando scaturiscono da una valutazione discrezionale del giudice (ad esempio, il provvedimento di revoca).
  1. Quando la perdita di efficacia delle misure è dovuta al verificarsi di determinati eventi
  2. Quando per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un provvedimento, anche non definitivo, che esclude l'addebito
  3. Quando sia decorso il termine massimo di durata della singola misura cautelare prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna irrevocabile
  4. Quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine fissato dal giudice nel provvedimento con sentenza di condanna irrevocabile
  5. Quando l'imputato non sia stato interrogato dal giudice (omesso interrogatorio)
  6. Quando la misura, disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro i 20 giorni successivi
  7. Quando, a seguito di condanna, la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è stata condizionalmente sospesa oppure è

uguale o inferiore alla custodia cautelare già subita. La sentenza di proscioglimento comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata applicata in riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (ad esempio, immediatamente efficacia nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere: in queste ipotesi, una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo se in seguito ad una successiva condanna, e con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 co. 1 lett. b) e c).

CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI Il procedimento di correzione di errore materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice[1], rapido ed efficace per mezzo del quale vengono rettificate le "sviste" in cui è incorso il giudicante nel processo redazionale; esso, codificato all'interno del

Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova applicazione, secondo l'orientamento della giurisprudenza, qualora l'errore emendando consista in un mero "lapsus calami", ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante, intellegibile al lettore. Si possono avere, dunque, di una vasta gamma di errori, quali, a titolo di esempio, errori di calcolo oppure l'omessa indicazione di una delle parti del giudizio o ancora l'erronea indicazione dei dati anagrafici delle parti in causa o ancora l'erronea trascrizione delle conclusioni formulate dalle stesse in occasione dell'ultima udienza[4]. Tuttavia, come detto, perché si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre che la svista sia rilevabile ictu oculi, cioè che l'errore incida negativamente sull'iter logico giuridico che ha condotto ad esso[5]. In specie, per quanto concerne gli errori di calcolo, è

Convincimento oramai condiviso che essi debbano avere un carattere di assoluta materialità (es. 2+2=5), in quanto non si potrebbe l'OM oAR cPS D| 9679654dare luogo al procedimento di correzione nell'ipotesi in cui, per rilevarlo, occorrerebbe ricorrere ad un procedimento tecnico[6].

Lezione 071I BENEFICI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO CON PENA CONCORDATA Diversi sono i benefici che si applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico ministero:

  • In primo luogo, la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice (art. 444, comma 3). Questi, se ritiene di non concedere il beneficio (ad esempio perché è infausta la prognosi che l'imputato si astenga dal commettere altri reati), deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il c.d. patteggiamento
  • In secondo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta la condanna

Al pagamento delle spese dei procedimento penale; viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento delle eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare ed al pagamento delle spese c.d. di giustizia, ad esempio di conservazione dei beni sequestrati. In terzo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l'irrogazione di pene accessorie; poiché accade spesso che la sanzione penale sia temibile, ad esempio, la sospensione dall'esercizio da una professione o di un'arte. In quarto luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza; viceversa, consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria o facoltativa. Il c.d. patteggiamento. In quinto luogo, il reato è estinto se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso i patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione).

patteggiamento per contravvenzione). Il comportamento penalmente corretto estingue "ogni effetto penale.

LOM oAR cPS D| 9679654I REATI COLLEGATI

Si ha connessione di procedimenti [17, 197c.p.p.]:

  1. se il reato p
Dettagli
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A.A. 2023-2024
118 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bonafede Lucio.