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L’azienda, quale complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, o anche un
suo ramo, può circolare e, dunque, essere oggetto di cessione/acquisizione, ma anche di usufrutto e di
affitto. Rappresentano pertanto i casi di trasferimento dell’impresa con cui un soggetto, proprietario di
un’azienda, concede in godimento la stessa ad un altro soggetto, pattuendo un corrispettivo per tale
concessione. In forza di questo contratto, l’affittuario o l’usufruttuario diviene il nuovo imprenditore
dell’impresa. Anche in questi casi si applicano norme atte a garantire la capacità produttiva dell’azienda e a
tutelare i creditori del cedente.
contratto in forma scritta: il trasferimento del godimento dell’azienda (usufrutto e affitto) avviene
tramite un contratto che deve essere redatto per iscritto. La forma scritta non è indispensabile, ma
è necessaria ai fini della prova. Il contratto di affitto/usufrutto d’azienda deve infatti essere
depositato nel registro delle imprese per garantirne la pubblicità
divieto di concorrenza: anche in questo caso, come nell’alienazione d’azienda, sul contraente
durata
concedente/affittante incombe il divieto di non concorrenza per tutta la
dell’affitto/usufrutto (salvo diverse pattuizioni delle parti).
Subentro nei rapporti con i creditori: anche in questo caso, come avviene nell’alienazione,
l’affittuario/usufruttuario succederà in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non
abbiano carattere personale, salvo che sia stabilito diversamente dalle parti. Il creditore avrà
comunque diritto di recesso per giusta causa. Nell’affitto di azienda, però, i contratti non si
trasferiscono automaticamente insieme all’azienda, salvo qualora ciò sia espressamente previsto
dalle parti.
Lezione 15
04. Definire la disciplina della concorrenza in caso di alienazione, affitto e usufrutto dell’azienda
Nel caso di trasferimento dell’azienda (alienazione, usufrutto o affitto), vige norma di divieto di
concorrenza,
che prevede che l’alienante deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una
nuova impresa che possa sviare la clientela dell’azienda ceduta, riducendone pertanto il valore.
La ratio legis del divieto di concorrenza è pertanto quella di garantire il buon fine dell’affare di
trasferimento dell'azienda, salvaguardando gli interessi dei contraenti. In particolare:
tutelare la persona a cui è stata trasferita l’Azienda dal rischio che venga sviata la clientela acquisita
dell’azienda ceduta ad opera del cedente;
consentire al cedente di poter comunque esercitare un’attività imprenditoriale anche dopo la
cessione.
Con riferimento al secondo punto sopra riportato, va infatti ricordato che il divieto riguarda la realizzazione
di una nuova attività, ma non si riferisce alle attività del cedente pre-esistenti alla cessione.
05. Definire la disciplina della concorrenza sleale
Si parla di concorrenza sleale nel caso in cui un imprenditore utilizzi mezzi o tecniche non conformi ai
«principi della correttezza professionale» e idonei a danneggiare l'azienda di un concorrente.
Il legislatore individua, in particolare, 3 fattispecie di concorrenza sleale: 8
confusorie, finalizzate a disorientare il consumatore che non ha più elementi per individuare il
prodotto originale.
denigratorie di altri prodotti / imprenditori (per es. diffusione di notizie mendaci) o l’appropriazione
di pregi dei prodotti dei concorrenti senza averne diritto
altri atti di concorrenza sleale che comprendono quelli volti ad alterare la situazione del mercato
senza colpire uno specifico imprenditore e quelli rivolti a colpire un concorrente ben determinato.
Con la sentenza di accertamento dell’avvenuto atto di concorrenza sleale, il giudice:
pone il divieto assoluto di continuare a compiere gli atti illeciti
indica i provvedimenti necessari a limitare gli effetti di tali atti
06. Definire la disciplina degli accordi tra imprese che abbiano per oggetto di impedire,
restringere o falsare la concorrenza sul mercato nazionale o su una sua parte
La libera concorrenza è un tipo di mercato che favorisce l’efficienza produttiva e il contenimento dei costi e
dei prezzi per il consumatore finale. Le imprese, però possono attivare comportamenti illeciti atti a favorire la
propria superiorità rispetto ad altri concorrenti. In questo caso, possono nascere accordi tra imprese al fine di
coordinare i propri comportamenti sul mercato, violando la normativa sulla concorrenza. In altri termini si
possono manifestare atti che possono avere come conseguenze quelle di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza. Alcuni esempi:
cartello sui prezzi: più imprese fissano congiuntamente i prezzi, penalizzando le altre imprese
spartizione mercati: suddivisione dei mercati, sia merceologica che territoriale, in modo da limitare
l’ingresso di nuovi concorrenti. In questo contesto vengono considerate illecite anche le ripartizioni
delle fonti di approvvigionamento
esclusive: più imprese, che rappresentano una consistente parte del mercato, sottoscrivono una
pluralità di accordi distributivi in esclusiva, tali da pregiudicare la capacità di accesso al mercato dei
propri concorrenti attuali o potenziali.
In Italia è previsto un organo specifico che si occupa di vigilare sul rispetto delle regole di mercato (Agcm –
Autorità garante della concorrenza e mercato), noto anche con il nome di Antitrust.
In presenza di un illecito, vengono previste multe e sanzioni contro chi ha commesso l’illecito stesso. È
previsto un programma di clemenza che si applica alle imprese che si autodenunciano, fornendo gli
elementi probatori per l’accertamento dell’infrazione. In tal caso, la sanzione pecuniaria prevista sarà
ridotta notevolmente
Lezione 16
09. Definire la disciplina del contratto di consorzio con attività interna
Il contratto di consorzio è uno strumento attraverso cui più imprenditori si uniscono per coordinare le
proprie attività, senza però perdere la propria autonomia giuridica ed economica. È disciplinato dagli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, e può assumere due forme principali: il consorzio con attività
interna e quello con attività esterna. In questa sede ci concentriamo sul primo.
Il consorzio con attività interna è un contratto con cui due o più imprenditori si obbligano a collaborare
limitando la propria autonomia per esercitare in comune determinate fasi della loro attività economica. Si
tratta quindi di una forma di coordinamento tra imprese, che tuttavia non si presenta all’esterno con una
propria attività autonoma: infatti, il consorzio con attività interna non ha rapporti diretti con terzi, ma
opera esclusivamente a beneficio delle imprese consorziate.
Lo scopo principale di questo tipo di consorzio è quello di organizzare e disciplinare in modo unitario
l’esercizio di alcune attività, come ad esempio l’approvvigionamento delle materie prime, la promozione
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pubblicitaria, la ricerca e sviluppo, la logistica, oppure l’acquisto collettivo di beni e servizi. Si tratta spesso
di attività che da sole le singole imprese non riuscirebbero a svolgere in modo efficiente o competitivo. Dal
punto di vista giuridico, il consorzio con attività interna non ha personalità giuridica, anche se può dotarsi di
una soggettività limitata, ad esempio con un proprio statuto, un fondo consortile e organi interni. Il contratto
consortile può essere stipulato per iscritto, con o senza atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma se si
vogliono registrare eventuali statuti o ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese, è necessaria la forma
scritta. Gli obblighi che derivano dal contratto di consorzio sono reciproci: ogni impresa aderente si impegna
a rispettare le regole comuni, a limitare l’autonomia individuale nelle attività oggetto del consorzio e a
contribuire ai costi comuni. In cambio, ogni impresa beneficia dell’organizzazione collettiva, che consente
economie di scala, maggiore competitività e accesso a risorse comuni. Il contratto può avere durata
determinata o indeterminata, e può essere sciolto anticipatamente in presenza di giusta causa o con il
consenso unanime delle parti. Le deliberazioni all’interno del consorzio sono normalmente adottate da un
organo direttivo, secondo le regole stabilite dallo statuto o dal contratto. Ogni impresa consorziata, pur
mantenendo la propria individualità, è vincolata alle decisioni collettive per quanto riguarda le attività
oggetto del consorzio. Un aspetto importante è che il consorzio con attività interna non può contrattare
direttamente con i terzi: qualunque rapporto con l’esterno viene gestito dalle imprese aderenti
singolarmente, secondo gli accordi interni. Questa caratteristica distingue nettamente il consorzio con
attività interna da quello con attività esterna, che invece agisce verso l’esterno come un soggetto
organizzato, talvolta con personalità giuridica. In sintesi, il contratto di consorzio con attività interna è uno
strumento molto utile per rafforzare la competitività delle imprese, soprattutto di piccole e medie
dimensioni, consentendo loro di unire risorse e strategie in alcune fasi dell’attività economica, pur
mantenendo la propria autonomia operativa. Non si tratta di una nuova impresa, ma di una forma
contrattuale di collaborazione, fondata sulla fiducia reciproca, sul coordinamento e sull’interesse comune.
10. Definire la disciplina del contratto di consorzio con attività esterna
Il contratto di consorzio con attività esterna è una forma particolare di collaborazione tra imprenditori,
disciplinata dal codice civile negli articoli 2602 e seguenti, attraverso cui più imprese si associano non
solo per coordinare alcune fasi della propria attività, ma soprattutto per esercitare in comune un’attività
esterna rivolta verso terzi, sotto un’unica direzione e con una propria organizzazione. A differenza del
consorzio con attività interna – che rimane “dietro le quinte” e serve solo a disciplinare i rapporti tra
imprese consorziate – il consorzio con attività esterna si presenta all’esterno come un soggetto unitario,
che può stipulare contratti, partecipare a gare pubbliche, fornire beni o servizi a clienti e amministrazioni,
pur essendo costituito da imprese autonome. Questo tipo di consorzio si caratterizza per un grado più
elevato di struttura organizzativa e autonomia. Di norma &egra