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RES DIVINI IURIS (COSE DI DIRITTO DIVINO) E RES HUMANI IURIS (COSE DI DIRITTO UMANO)
Sulla base della summa divisio di Gaio si ha la distinzione basilare delle res, in "divini iuris" e "humani iuris".
Le res divini iuris non sono idonee ad essere oggetto di rapporti giuridici privati, perché destinate a soddisfare le varie esigenze religiose. Si distinguono in "res sacre" (cose destinate al culto), "res religiose" (cose destinate dai privati al culto del defunto), "res sante" (appartenenti alla comunità romana, sono inviolabili).
Le res humani iuris sono tutte le altre cose non destinate a soddisfare esigenze religiose. Si distinguono in "res private" e "res pubbliche".
RES IN COMMERCIO (COSE IN COMMERCIO) E RES EXTRA COMMERCIUM (COSE FUORI COMMERCIO)
Le res in commercium sono idonee ad essere oggetto di rapporti giuridici privati, tra cui vi rientrano le "res private".
Le res extra commercium sono invece cose fuori commercio.
bonisalicuius” e “res nullius”. Invece, le res extra commercium non sono idonee ad essere oggetto di rapporti giuridiciprivati, e ne fanno parte le “res divini iuris”, le “res humani iuris”.
03. RES COMMUNES OMNIUM (COSE COMUNI DI TUTTI)
Sono le cose comuni a tutti, illimitatamente, come il mare, l’acqua piovana, l’aria. Non erano suscettibili di apprensioni,salvo la possibilità di usufruirne.
04. RES DERELICTAE (COSE ABBANDONATE). DIVERSO REGIME A SECONDA CHE SI TRATTI DI RESMANCIPI O NEC MANCIPI.
Secondo Gaio, le res mancipi sono le cose che, sin dalle origini erano state oggetto di mancipium (ossia strettamentecollegate ai bisogni della famiglia). Le res nec mancipi, sono anch’esse collegate alla famiglia, ma non ad essaindispensabili, sono solamente fonte di ricchezza.
06. RES MANCIPI E RES NEC MANCIPI
Res mancipi sono le cose che, sin dalle origini, erano state oggetto di màncipium, cioè quelle
strettamente collegate aiGaio riferisce una dicotomia più risalente e cioè: bisogni della familia. Res in nostro patrimonio = cose nel nostro patrimonio, nella nostra disponibilità. Res nec màncipi Le res nec màncipi sono anche esse collegate alla familia, ma non ad essa indispensabili, sono solamente fonte di ricchezza.
07. RES CORPORALES E INCORPORALES PER CICERONE E GAIO
Gaio richiama un'altra dicotomia, già presente in Cicerone:
Res corporales (cose corporali, che possono essere toccate) Vi rientrava anche il dominium ex iure Quiritium, identificato con la cosa che ne era oggetto.
Res incorporales (cose incorporali) Cose che, secondo Cicerone, erano quelle create con un atto intellettivo e, secondo Gaio, quelle che non potevano essere toccate. Ad es. obbligazioni, eredità, usufrutto etc.
LEZIONE 02001. DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM
Letteralmente domino in base al diritto dei Quiriti. E un rapporto giuridico assoluto che ha per oggetto
Il dominium è un diritto di proprietà che riguarda beni mobili e immobili ed è disciplinato dal "ius civile vetus". Soggetti del dominium sono i cives sui iuris ed i peregrini che avevano lo ius commerci; ne formavano oggetto tutte le res in commercio, ed il dominium consiste nello ius utendi et abutendi su una res. I suoi caratteri sono: la pienezza, la perpetuità, l'esecutività, l'elasticità.
La superficie è un diritto con l'espressione "iura in re aliena" (= "diritti su cosa altrui"), cioè diritti reali di godimento. Individuato assoluti attribuiti ad un soggetto giuridico su una res di cui fosse dominus un altro individuo. La superficies comportava, per un soggetto (superficiario), il diritto di utilizzare un fondo altrui per costruirvi un proprio edificio. Il titolare può costruire un edificio su suolo altrui e mantenerlo in proprietà.
Il quasi usufrutto è sorto in età classica,
Per ovviare all'inconveniente di legati d'usufrutto aventi ad oggetto l'intero patrimonio (o una parte di esso), senza fare distinzione tra res consumabili e res inconsumabili. L'oggetto del quasi usufrutto, originariamente riguardante solo le cose materiali, fu poi esteso anche alle res incorporales: crediti e poi tutte le altre.
03. SERVITÙ PREDIALI
È un diritto reale di godimento. con l'espressione "iura in re aliena" (= "diritti su cosa altrui"), cioè diritti assoluti attribuiti ad un soggetto giuridico su una res di cui fosse dominus un altro individuo. Le servitutes praediorum = servitù prediali, comportavano il diritto, per il dominus di un fondo, di utilizzare il praedium = fondo del vicino avantaggio del proprio fondo.
LEZIONE 02512. PIGNUS CONVENTUS (IPOTECA)
Pignus conventum = pegno convenzionato o ipoteca. La giurisprudenza classica che configura il pignus come
Il diritto di pegno è un diritto reale a favore del creditore, costituito mediante un apposito negozio reale, che si perfezionava con la consegna della res. Il pignus conventum o ipoteca nasce da un accordo tra garante e creditore, per cui il primo è tenuto a lasciare una (mobile o immobile) a disposizione del creditore e con l'intesa che quest'ultimo ne avrebbe avuto il possesso solamente in caso di inadempimento, per consentirgli di soddisfare il credito.
13. LA SATISDATIO BONI VIRI ARBITRATU SE USURUM FRUITURUM, PRESTATA A TUTELA DALL'USUFRUTTUARIO, È UN MEZZO DI IUS HONORARIUM, DI IUS GENTIUM, DI IUS SACRUM O DI IUS CIVILE
Tale diritto scaturiva dalla tutela offerta dal ius honorarium al creditore. Il ius honorarium non tutelò tutte le ipotesi di possessio, ma, almeno per le principali, introdusse una serie di interdicta, alcuni restitutoria, altri prohibitoria.
14. SUMMISSIO DEI CAPITA DEMORTUA (SOSTITUZIONE DEI CAPI MORTI)
L'usufruttuario acquista i frutti mediante la perceptio.
Se essa non coincide con la separazione dalla cosa madre (separatio), la proprietà è acquistata interinalmente dal nudo proprietario. Se oggetto dell'usufrutto è un gregge, sono considerati frutti i vari prodotti: latte, lana, carne e per quanto concerne i nuovi nati la disciplina è particolare. Il gregge, come qualsiasi altra res, deve essere restituito nella sua originaria consistenza, cioè com'era al momento della costituzione dell'usufrutto. Di conseguenza i nuovi nati dovevano sostituire i capi estinti (summissio dei capita demortua, la cui carne spetta all'usufruttuario). 15. MODI DI ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO I modi di estinzione dell'usufrutto sono: morte e capitis deminutio dell'usufruttuario, consolidatio = consolidazione. Si verifica quando l'usufruttuario diventa anche dominus, acquistando la proprietà della res usufructuaria o viceversa. 16. I SERVI FRUCTUARII spetta all'usufruttuario.Tutto ciò che ilIn età classica per gli acquisti fatti dai servi fructuarii dobbiamo distinguere: servus ottiene ex re fructuarii o dal proprio lavoro (ex operis suis). Se, invece, i proventi dell'attività dello schiavo derivano ex re domini o a titolo gratuito, l'acquisto era a favore del dominus. Se l'attività del servo era dovuta ad un ordine (iussum) impartito dal proprietario o c'era stata una nominatio del dominus, fatta dal servo, l'acquisto a favore del proprietario si verificava anche ex re fructuarii ed ex operis servi (probabilmente l'usufruttuario riceveva un risarcimento, ma non sappiamo se e come). 17. COSA È L'HABITATIO Habitatio = abitazione, un diritto reale di godimento, valevole erga omnes, che conferisce al titolare (habitator) la facoltà di vivere in una casa altrui ed anche di locarla a terzi. Tale diritto nell'uso ( e quindi diritto di abitare la casa personalmente e con la propriafamiglia) oppure nell'usufrutto (e quindi con la possibilità di dare la casa in locazione).
18. ENFITEUSI
Per enfiteusi si intende un diritto reale parziario di godimento su un bene altrui, a seguito della concessione di un fondo dietro pagamento di un canone.
In caso d'inadempienza da parte del debitore, lo ius civile predispose a favore dei creditori una garanzia reale dei loro crediti. I creditori potevano soddisfarsi direttamente sulle res del debitore o di un terzo garante. A tal fine furono creati due diritti reali assoluti, c.d. di garanzia: il pignus e l'hypoteca.
LEZIONE 028
01. POSSESSO
Nel possesso rileva il potere materiale sulla cosa e, quindi, "signoria di fatto" indica la "disposizione materiale" della cosa, con esclusione di qualsiasi terzo. Con riferimento alla proprietà, invece, indica il diritto ad avere la materiale disponibilità della cosa. A tale proposito occorre precisare che la possessio, pur
Essendo una res facti, è disciplinata e tutelata dal diritto e, quindi, è giuridicamente rilevante. Un altro aspetto da ricordare in tema di possessio è il fatto che l'evoluzione di tale istituto non è stata determinata da specifici interventi normativi. È rappresentato dalla tutela del possesso, che era diretta ad impedire che i cittadini potessero abbandonarsi a forme di vendetta privata.
OGGETTO DEL POSSESSO è una res corporalis. Possessio = esercizio del diritto di proprietà. Va sottolineato che i titolari di diritti reali parziari non hanno il possesso della cosa, ma semplice detenzione.
Gli ELEMENTI DEL POSSESSO:
- corpore possidère: disponibilità materiale, immediata, attuale della res, elemento concreto. Si può realizzare anche mediante un terzo che ha materialmente la disponibilità della res, per conto del possessore.
- animus possidendi: intento di tenere la cosa come propria con esclusione di qualsiasi altro.
Elemento psicologico, posto in essere direttamente, personalmente, dal possessore. È sufficiente che tale animus sia presente nel momento iniziale dell'acquisto, poi continua, salvo diversa manifestazione.
FATTI ESTINTIVI DEL POSSESSO: Morte del possessore privo di eredi. Incorporazione della res., Venir meno del corpus. Venir meno dell'animus.
LEZIONE 03001. LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN PERSONAM è molto simile alla l. a. sacramento in rem: le parti si presentavano in tribunale e l'attore, alla presenza del magistrato, dichiarava, rivolgendosi al convenuto, l'esistenza di un credito. Il convenuto poteva:
- TACERE, e in tal caso il silenzio valeva come una confessione. Il diritto, affermato dall'attore, si riteneva definitivamente accertato ed il convenuto doveva assolvere il suo debito.
- CONTESTARE, e in tal caso il creditore lo provocava al sacramentum. Le due dichiarazioni in questo tipo di legis actio erano chiamate sacramentum.
La sfida al sacramentum comportava...
l'indicazione deierano divergenti.garanti (praedes sacramenti).
Il giudice privatodoveva, quindi, valutare le prove per accerta