DOMANDE APERTE DIRITTO ROMANO
LEZIONE 4
02. EDITTO TRALATICIO
L’edito del diritto Romano era fonte di produzione del ius pretorum, ossia del diritto del pretore di regolare casi
concreti, non direttamente disciplinati dallo ius civile, attraverso una procedura priva di formazione.
Si parla di editto tralaticio, poiché le decisioni prese dai magistrati venivano tramandate tra di essi, creando un
considerevole di norme, cioè trasmesso in eredità tra un pretore all’altro.
complesso 03. IUS HONORARIUM O PRAETORIUM
Ius honorarium: complesso normativo creato dai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, così
chiamato dall’honor che contrassegnava la magistratura.
Ius praetorium: parte principale del ius honorarium, creato dai pretori, in particolare dal pretor urbanus (organo tipico
della giurisdizione iter cives). Riguarda le situazioni di diritto o di fatto, che non trovando tutela nello ius civile,
venivano regolamentate dall’attività giurisdizionale dei magistrati.
04. IUS EDICENDI: COSA E' , A CHI SPETTA
E’ la potestà per i magistrati romani di emanare editti, quale programma che i pretori emanavano, dicendo quali
sarebbero state le regole che avrebbero seguito nell’opera di interrogazione dello ius civile.
05. PRETORE PEREGRINO
Si tratta di una figura istituita nel 242 a.c. gli spettava l’esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini
romani e stranieri, o tra stranieri.
le due sessioni, fini’ per applicarsi il diritto romano a tutti i territori che formavano l’impero romano.
Attraverso
Applicava i principi comuni a tutti i popoli, fondati sulla naturalis ratio, poiché agli stranieri non era applicabile il diritto
romano. (di pertinenza dei soli cives).
06. IUS HONORARIUM E IUS CIVILE
Ius civile: è quella parte del diritto romano derivato dai mores maiorum, dalle XII tavole e dalla loro interpretatio,
sviluppatosi nel periodo preclassico ad opera dei giuristi.
Ius honorarium: è il sistema di norme che nel periodo successivo al 367 a.c. venne introdotto dai magistrati al fine di
colmare le lacune dell’ormai obsoleto ius civile.
07. EDITTO REPENTINO
Si tratta di un editto emanato dal pretore in circostanze particolari, quando l’editto perpetuo non era sufficiente o non
contemplava una nuova fattispecie.
08. FONTI DI COGNIZIONE E FONTI DI PRODUZIONE
Le fonti di cognizione sono lo strumento che consente di conoscere un esperienza storico-giuridica. (testi di legge, atti
del senato, documenti della prassi, scritti dei giuristi).
Le fonti di produzione costituiscono la sorgente da cui sostituisce il diritto;
nel periodo monarchico sono i mores (simile alla consuetudine) e le legis regie;
nel periodo repubblicano, si aggiungono le legis comitiales, gli editti del pretori;
nel periodo del principato sono il senatus consulta e le constitutiones principum;
nel periodo del dominato sono le leges generales ed i provvedimenti particolari dell’imperatore, dotati di forze di legge.
09. XII TAVOLE
E’ la più antica opera legislativa di Roma, riportata da Livio, redatta negli anni 450 - 451 a.c. per volontà della plebe,
allo scopo di rendere conoscibile e certo il diritto, fino ad allora trattando oralmente ed applicato in forza
dell’interpretazione segreta dei giuristi-pontefici.
Furono un corpo di norme relative in larga misura al diritto privato e al corrispondente processo, e costituirono per
molti secoli la base del diritto romano. Non facevano differenza tra patrizi e plebei tranne che per il matrimonio, ed
iniziò la distinzione tra il diritto e regole religiose.
10. INTERPRETATIO
Per i romani era il presupposto primo per l’applicazione del diritto, e consentiva in un processo tecnico per cui,
l’effettiva portata della
partendo dalle parole della legge e considerando ulteriori elementi, si preveniva a ricostruire
norma giuridica.
Interpretatio prudentium: attività interpretativa svolta dai giuristi (iuris prudentes o iuris periti).
I primi giuristi a roma furono i pontefici, per poi affermarsi via via da una giurisprudenza laica.
11. PRETORE ED AEQUITAS
L’aequitas fu quel principio che permise al pretore peregrino nella formulazione delle actiones contenute nel suo
editto, di distaccarsi dallo ius civile per arrivare a decisioni e soluzioni giuridiche maggiormente rispondenti alla nuova
coscienza sociale; si impose come forza creativa del diritto ogni qualvolta lo ius civile non fosse più adatto a
disciplinare i rapporti economico-giuridici.
L’equitas romana coincide essenzialmente con la perfetta giustizia dalla quale l’ordinamento non deve distaccarsi,
anzi conformarsi. 12. EDITTO DEL PRETORE
Atto con cui un magistrato munito di imperium, dichiarava pubblicamente i criteri cui era ispirata la sua attività di
Governo.
Gli editti del pretore, erano schemi astratti di azione, cui il magistrato si sarebbe attenuto durante l’anno in carica ; con
il passare del tempo divennero fonte di un ordinamento diverso dal ius civile (ius honorarium o ius preatorium).
13. APPORTO CREATIVO DELLA GIURISPRUDENZA
L’essenza della tecnica interpretativa romana, la scientia iuris e del suo metodo si rivela compiutamente solo nel
momento dello svolgimento dell’attività pratica, in cui cioè il giurista nel formulare il responso, poneva in concreto
rapporto l’ordinamento giuridico preesistente ed il singolo caso, al fine di individuare la soluzione.
La laicizzazione del diritto si va veramente solo con la partecipazione di giuristi non pontefici alla discussione sulla
struttura del caso da risolvere e sulla motivazione della soluzione.
14. IUS CIVILE
Contrapposto allo ius honorarium, indicava il complesso delle norme che regolamentava i rapporti tra i cittadini romani;
originariamente trasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (mores) fu sancito dalle legis, dai plebiscita, dai
senatusconsulta. LEZIONE 005
01. CODICE GREGORIANO
E’ la prima raccolta di leggi imperiali risalente al 291-292 a.c., e conteneva rescritti, ossia pareri ufficialmente rilasciati
dal principe, su richiesta dei cittadini, in materia di diritto privato.
Era ripartito in almeno 15 libri, divisi in titoli, ognuno dei quali conteneva, in ordine cronologico, le leggi che
disciplinavano il medesimo istituto.
02. COSTITUZIONI DEL SIRMOND O SIRMONDINE
Raccolta privata di costituzioni imperiali, che trae il suo nome dal religioso francese che ne curò la pubblicazione nel
1631; si tratta di 16 costituzioni relative ai rapporti tra Stato e Chiese, dal 333 al 425 d.c.
03. LIBRO XVI CODICE TEODOSIANO; EDITTO TESSALONICA COLPISCE ERESIE
L’editto di Tessalonica, emesso nel 380
Il libro XVI è alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato.
I I,
dagli Imperatori Graziano, Teodosio , e Valentiniano dichiara il cristianesimo secondo i canoni del credo niceno, la
religione ufficiale dell’Impero, e proibisce l’arianesimo ed i culti pagani.
Per combattere l’eresia si esige da tutti i cristiani la confessione di fede conforme alle deliberazioni del concilio di
Nicea. 04. CODICE ERMOGENIANO
E’ una raccolta non ufficiale di costituzioni imperiali in 50 libri, di età Diocleziana contenente soprattutto rescritti del
biennio 293-294. Si componeva di un solo libro, in cui erano contenute le costituzioni in ordine cronologico.
05. CODICE TEODOSIANO
II.
E’ E’ composto da 16 libri, diviso in titoli e distinto
una raccolta ufficiale di costituzioni Imperiali voluta da Teodosio
da una rubrica che ne indica l’argomento. LEZIONE 006
03. DIGESTO O PANDETTE.
E’ una parte del corpus iuris civilis, ed è una compilazione in 50 libri, di frammenti di opere di giuristi romani, realizzata
su incarico dell’imperatore Giustiniano I. Questa opera veniva utilizzata sia per la pratica forense sia per la scuola.
04. PRIMO CODICE.
Corpus iuris civilis o corpo giustinianeo è la raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale del diritto romano,
voluta da Giustiniano. Le attività di ricerca e selezione del materiale e la compilazione, furono condotte da una
commissione con il compito di sogliare le antiche opere dei giuristi.
Si compone in 4 parti: Institutiones; digesto; codex; novelle costitutiones.
05. INTERPOLAZIONI.
Termine adoperato per designare tutte le modificazione apportate dalle commissioni incaricate da Giustiniano I di
redigere il corpus iuris civilis, al testo degli organi classici, onde adattare lo stesso alle esigenze dei tempi ed alla
finalità della codificazione. 06. TEORIA DELLE MASSE
La vastità del materiale utilizzato dai compilatori giustinianei ha indotto gli studiosi a ritenere che fosse impossibile
procedere, in così breve tempo, alla lettura delle opere giurisprudenziali classiche ed alla scelta dei testi più
significativi da inserire nel Digesto. È stata, di conseguenza, avanzata l’ipotesi che i compilatori abbiano proceduto
all’esame dei testi suddividendo il lavoro tra varie commissioni. Alla fine del lavoro le sottocommissioni avrebbero
tenuto riunioni congiunte in modo da poter sistemare i brani scelti, eliminando le ripetizioni.
Secondo la teoria, elaborata nell’ottocento da von Bluhme, vi sarebbero state tre sottocommissioni.
07. CORPUS IURIS.
si presenta come una raccolta di leges (Codex) e di iura (Digesto). Per la prima volta è inserito in una raccolta ufficiale
anche materiale giurisprudenziale. 08. CRITICA INTERPOLAZIONISTICA
A partire dall’età umanistica (XV secolo) la dottrina romanistica fu impegnata in una faticosissima opera di riscoperta e
valorizzazione del puro diritto romano classico, ha compiuto una caccia alle interpolazioni. Avvalendosi di criteri
lessicali e contenutistici. Modifiche dei compilatori giustinianei ai testi classici per adeguarli ai mutamenti sociali.
09. QUINQUAGINTA DECISIONES
Complesso dei provvedimenti emessi dall’imperatore GiustinianoI dopo l’emanazione del nuovo codex iustinianus
, del
529 e prima della pubblicazione del digesto, del 533, dirette a superare divergenze, contrasti d’opinione nelle opere
giurisprudenziali di età classica. LEZIONE 007
01. SOGGETTI DI DIRITTO NASCITA
Nel diritto romano, era soggetto di diritto la persona fisica, intesa nel senso d’uomo. Per essere soggetti di diritto
occorrevano determinati requisiti che il neonato fosse nato vivo, che il parto fosse perfectu (maturo di almeno sette
mesi) e che avesse forma umana.
Per i romani aveva importanza anche il momento del concepimento: infatti, in relazione allo status libertatis, nasceva
libero il figlio di chi al momento del concepimento era libero.
LEZIONE 009
05. MANUMISSIO CENSU
Consiste nell’iscrizione dello schiavo come cittadino libero nelle liste del censimento. Il padrone dopo 5 anni, faceva
scrivere lo schiavo come cittadino romano, e lo rendeva libero.
06. PATRONO poneva in essere l’affrancazione
Patronatus: era il rapporto intercorreva tra lo schiavo affrancato ed il soggetto che
(patronus). L’ingratitudine del liberto poteva provocare la revocatio in servitutem, per converso il patrono poteva
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