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Normativa di classificazione delle sostanze e dei preparati

Le sostanze e i preparati sono classificati in base alla normativa di recepimento delle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico: direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, dei 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1); direttiva (1999/45/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (2).

Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in

detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le di procedure classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva. Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto, si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente. Ai fini della direttiva 96/82/CE, modificata dalla direttiva 2003/105/CE, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE. 2. Per "esplosivo" si intende: - una sostanza o un preparato che

crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 2);

una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 3);

una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (3). In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini del presente decreto, sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni

chimicheesotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norme del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

Divisione 1.1: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)."

Divisione 1.2: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa."

Divisione 1.3: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa, a) la cui combustione"

dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi.

Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo."

Divisione 1.5: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco."

esterno.”Divisione 1.6: “Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano unatrascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all’esplosione diun unico articolo.”In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negliarticoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità dellasostanza o del preparato contenuto nell’articolo è nota, ai fini del presente decreto, si tiene conto ditale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini del presente decreto, l’intero articolo consideratoesplosivo.

3.Riguardo alle sostanze “infiammabili”, “facilmente infiammabili” ed “estremamente infiammabili”(categorie 6, 7 e 8)

a) liquidi infiammabili. Le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21 °C e inferiore o uguale a 55 °C (frase che descrive il rischio R 10) e che sopportano la combustione;

b) liquidi facilmente infiammabili, 1591) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17); - le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55°C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;

2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R11, secondo trattino);

c) gas e liquidi estremamente

infiammabili,

  1. le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto diebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione) a pressione normale,inferiore o uguale a 35 °C (frase che-descrive il rischio R 12, primo trattino), e
  2. i gas che sono infiammabili a contatto dell’aria a temperatura ambiente e a pressione normale (fraseche descrive rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico e
  3. le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperaturasuperiore al loro punto di ebollizione.

4.Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari osuperiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lostabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto.Il presente decreto si applica se il valore

ottenuto dalla somma:q 1/QU1 + q2/QU2 + q3 /QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1, dove q è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla somma:q1/QL1 + q2/QL2 + q 3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... è maggiore o uguale a 1, dove q x è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella 160 parte 2 del presente allegato, e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Tale regola è usata per valutare i pericoli

complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte: a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2; b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8; c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9ii). Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b), c) è maggiore o uguale a 1. Dall'analisi effettuata risulta come tutti gli indici (pericolosità, infiammabilità, ecotossicità) sono superiori a 1.

tossicità, infiammabilità e ecotossicità)siano sotto il limite massimo per cui lo stabilimento in esame non è soggetto agli adempimenti di leggedel decreto stesso. 16110 BAT e valutazioni di impatto ambientale

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è un'autorizzazione necessaria per l'esercizio di alcunetipologie di installazioni produttive che possono produrre danni ambientali significativi; è integrata nelsenso che nelle relative valutazioni tecniche sono considerati congiuntamente i diversi dannisull'ambiente causati dall'attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di funzionamentodell'installazione (non solo a regime, ma anche nei periodi transitori ed in fase di dismissione),perseguendo quindi una prestazione ambientale ottimale. Tale obiettivo è tipicamente raggiunto conl'individuazione e l'adozione delle migliori tecniche disponibili (MTD, o BAT, Best AvailableTechniques),

ovvero le soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) per evitare,
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
177 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/25 Impianti chimici

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher franceporro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Progettazione impianti chimici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Tognotti Leonardo.