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LA BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
INTRODUZIONE
Nella Strategia di Lisbona del Marzo 2000 sul mercato del lavoro dei paesi dell’UE il Consiglio
Europeo ha stabilito, tra le varie strategie di politiche del lavoro, la realizzazione da parte dei
governi nazionali di progetti innovativi, soprattutto nel campo delle ICT, al fine di raggiungere
entro il 2010 una percentuale di occupati nei paesi U.e. del 70%. In Italia dopo anni di tentativi, con
scarsi risultati, del progetto SIL (Sistema Informativo del Lavoro), nel Libro Bianco del Mercato del
Lavoro del 2001, a cura tra gli altri di Marco Biagi, si introduce per la prima volta il concetto di
Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL). La Bcnl è un nuovo sistema informativo,
cooperativo, nazionale e federato allo stesso tempo, capace di facilitare l’incontro tra la domanda e
l’offerta di lavoro. Con la Legge Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
n° 30 del 14/02/03 ed il successivo Decreto Legislativo attuativo n° 276/03, la Bcnl viene introdotta
ufficialmente nel suo disegno definitivo quale sistema nazionale, ma decentrato, accessibile da
chiunque (cittadini, imprese, intermediari del lavoro) “da qualsiasi punto della rete”. E’ quindi
Internet, l’innovazione che negli ultimi anni ha cambiato le nostre abitudini, lo strumento a cui si
affidano i governi europei, tra cui l’Italia appunto, per ridurre la disoccupazione, in particolare la
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sua parte frizionale causata dalle imperfezioni delle informazioni nel mercato del lavoro.
Internet permette, infatti, di ridurre molti passaggi obbligati tipici dei metodi tradizionali di
matching del lavoro, tramite la possibilità di un contatto pressoché immediato a costi relativamente
bassi ovunque si trovino gli attori, consentendo l’incontro anche a livello internazionale.
La Bcnl dovrebbe, quindi, rappresentare uno strumento di coordinamento dei diversi intermediari,
sorti negli ultimi processi di riforme del settore, nello svolgimento di un servizio di matching del
lavoro migliore, che per anni è stato svolto con grandi inefficienze dal monopolio dello Stato
tramite gli Uffici di collocamento.
Nonostante i metodi di matching del lavoro su internet offrano grandi opportunità di snellire le
procedure di incontro, la rete espone tali metodi, tra cui la Bcnl, ad una serie di fenomeni avversi
che rischiano di comprometterne il successo.
1 Il Cnel nel “Rapporto sul Mercato del Lavoro 2004” del 21/12/2005 indica appunto che: “gli studi sull’incontro tra domanda e
offerta tramite Internet sono ancora pochi, ma sembrano indicare che, […], la disoccupazione verrà ridotta proprio a partire dalla sua
parte frizionale, quella dovuta alla scarsità di informazioni.
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Il Digital Divide, la selezione negativa e l’autoselezione avversa sono conseguenze dell’utilizzo di
internet nel mondo del lavoro già note, e che il sistema della Bcnl, nel disegno di chi l’ha ideata,
sembra prendere in conto e cercare di risolvere.
Il sistema è però ancora in progress, pertanto è ancora difficile sostenere che la Bcnl avrà il
successo atteso. A 3 anni dalla sua istituzione, il sistema è ancora in fase sperimentale con 14
Regioni su 20 cooperanti e con ancora numerose difficoltà di interconnessione con le Agenzie per il
lavoro. Finora nel sistema pare esserci una buona dinamicità dell’offerta e della domanda di lavoro,
ma il suo sviluppo dipenderà molto dal rapporto, spesso conflittuale, tra gli intermediari pubblici e
quelli privati e dal comportamento delle aziende e delle persone in cerca di occupazione.
Inoltre, è evidente che l’espansione dell’utilizzo della Bcnl discenderà in gran parte dalla diffusione
di internet. In questo senso politiche mirate volte alla diffusione delle nuove tecnologie con
agevolazioni per l’acquisto di un pc, o politiche per diffondere ulteriormente la concorrenza nel
settore telefonico che permettano di ridurre il prezzo di una linea adsl, possono contribuire a far sì
che la Bcnl diventi la via preferenziale di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
L’INCONTRO TRA LA DOMANDA E L’OFFERTA DI LAVORO
Il progetto della Borsa del Lavoro nasce come parte integrante del processo riformatore del
funzionamento del mercato del lavoro, già avviato con la legge 196/97 (Pacchetto Treu) con
l’apertura agli intermediari privati, e proseguito con la Riforma Biagi del 2003 intesa ad un
potenziamento dell’attività degli intermediari pubblici, una presenza sempre maggiore di quelli
privati e alla creazione di modalità di raccordo tra pubblico e privato. L’obiettivo di tali riforme è
favorire un matching più efficace ed efficiente tra la domanda e l’offerta di lavoro. In generale il
match è qualsiasi tipo di abbinamento tra le caratteristiche o esigenze di due soggetti, nel caso del
mercato del lavoro ci si riferisce ad una serie di servizi diversificati volti all’accoppiamento tra la
domanda di lavoro espressa dalle aziende e l’offerta di lavoro delle persone in cerca di occupazione
il più coerente possibile con le esigenze o preferenze delle due parti. Prima della riforma del ’97,
che con il D. Lgs 496/97 ha istituito i Centri per l’impiego (Cpi), l’attività di incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro era svolta dagli Uffici di collocamento con grandi inefficienze e poca
attenzione alle specificità dell’utenza. L’istituzione dei Centri per l’impiego ha permesso lo
svolgimento di un’attività più articolata rispetto ai vecchi Uffici di collocamento, con una maggiore
focalizzazione sulla formazione e le politiche attive in generale volte a combattere soprattutto la
piaga sociale della disoccupazione di lunga durata. La concorrenza nell’intermediazione,
incoraggiata nel ’97 con il libero ingresso delle agenzie private di lavoro temporaneo che poneva
fine al monopolio pubblico, ha implicato una ricerca più intensa dell’efficienza da parte dei Centri
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per l’impiego che negli anni si sono dotati di nuove strutture, nuovi servizi e tecnologie. La
presenza degli intermediari privati ha permesso una maggiore dinamicità del mercato consolidata
dai cambiamenti apportati dalla Riforma Biagi.
Con il D. Lgs 276/03 viene confermato il ruolo fondamentale dei Centri per l’impiego nel campo
dell’aggiornamento dello status occupazionale del lavoratore e nel monitoraggio dei flussi del
mercato e della disoccupazione, mentre vengono ribadite le funzioni che i Cpi possono svolgere in
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concorrenza con le Agenzie per il lavoro (Apl) accreditate o autorizzate ovvero:
l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro;
• la prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
• la promozione dell’inserimento dei lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato;
• il sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
• la creazione di tirocini formativi e di orientamento;
• la valorizzazione degli operatori pubblici.
•
La Riforma Biagi ha permesso l’esercizio dell’attività di intermediazione anche ad altri operatori
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pubblici e privati , alcuni autorizzati di diritto altri invece tramite una richiesta da sottoporre al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o alle Regioni.
Tutti i processi di riforma dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dal ’97 ad oggi, sono stati
incentrati principalmente su due aspetti: il decentramento del servizio e la concorrenza tra
intermediari pubblici e privati. Dal ’97 infatti le Regioni hanno un ruolo chiave in materia di lavoro,
oltre ad esercitare il coordinamento dei Centri per l’impiego, esse hanno una competenza esclusiva
nell’istruzione e formazione professionale e una potestà legislativa concorrente in tema di sicurezza
del lavoro e implementazione di politiche del lavoro attive. L’intento del decentramento è cercare di
fornire ai cittadini un servizio mirato alle loro esigenze e che tenga conto delle peculiarità del
mondo del lavoro locale. Nonostante le riforme abbiano dato una scossa al mercato occorre dire che
i problemi nel matching permangono. Il Rapporto di monitoraggio del Ministero del Lavoro indica
come nel 2003 solamente 2 Cpi del Meridione su 10 riuscivano ad adempiere all’obbligo di
2 Il D. Lgs 276/03 stabilisce che le Agenzie per il lavoro possono operare nel campo della somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale o accreditamento da parte delle Regioni che permettono lo svolgimento dell’attività oggetto
della richiesta anche nell’ambito territoriale. Le Agenzie autorizzate o accreditate devono essere iscritte in un apposito Albo unico
delle Agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il predetto albo è articolato in cinque
sezioni: Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione, a tempo
indeterminato e determinato; Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a svolgere esclusivamente una
delle attività specifiche a tempo indeterminato, indicate dal legislatore; Agenzie di intermediazione; Agenzie di ricerca e selezione del
personale
Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
3 Tali operatori sono: le Università pubbliche e private; le Fondazioni universitarie; i Comuni; le Camere di Commercio; gli Istituti
di scuola secondaria di secondo grado; le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro; le Associazioni in possesso di
riconoscimento istituzionale aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o della
disabilità; gli Enti bilaterali; l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.
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garantire agli iscritti un colloquio orientativo e una proposta di lavoro o di corso professionale entro
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120 giorni come prescritto nel D. Lgs 297/02 . Troppo spesso il matching dei Centri per l’impiego
si è limitato a fornire data base di elenchi degli iscritti alle aziende o alla semplice pubblicazione
degli annunci di lavoro tramite la stampa o sul loro sito web. In più la qualità dei servizi offerti dai
Cpi non è omogenea sul territorio, vengono utilizzati ancora troppo frequentemente i mezzi
tradizionali per contattare le aziende (telefono e fax), e vi è ancora un’eccessiva burocrazia che non
permette il necessario snellimento delle procedure. Per quanto riguarda la concorrenza tra pubblico
e privato occorre, inoltre, sottolineare che la funzione sociale del tipo di attività necessita che tra i
due settori