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PANIERE

Diritto Processuale Penale

Prof. Branciforti

ECAMPUS

RISPOSTE APERTE lOMoAR cPSD| 9679654

CURATORE A FAVORE DEL DEFUNTO In caso di morte del condannato dopo la

presentazione della richiesta di revisione, il presidente della Corte di Appello nomina un curatore, il

quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato. DIFENSORI

– Nell‘ambito del processo penale è necessaria la difesa tecnica per cui

TIPOLOGIA una delle

parti essenziali nel procedimento è quella del difensore. Il difensore dell‘imputato può essere di

fiducia ed in mancanza di una nomina specifica, l‘indagato o l‘imputato viene assistito da un

avvocato di ufficio nominato dall‘autorità giudiziaria. E‘ bene precisare che indagato è il soggetto

nei cui confronti si svolgono le indagini, mentre la qualità di imputato si assume generalmente con

la richiesta di rinvio a giudizio. Nei procedimenti speciali la qualità di imputato si acquista nel

momento dell‘instaurazione del singolo rito. Pertanto il difensore ha la rappresentanza tecnica del

cliente, essa consiste nel potere di compiere atti processuali per conto dell‘indagato o dell‘imputato.

La rappresentanza tecnica è conferita attraverso una procura ad litem. I poteri ed i doveri del

difensore sono particolarmente indicati dal codice. Sia il difensore di ufficio che quello di fiducia

possono avvalersi per lo svolgimento di determinati atti di un sostituto processuale.Difensore delle

Esistono anche i difensori delle altre parti private. Così c‘è il difensore della persona

altre parti.

offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato alla pena pecuniaria

Errore sull‘identità

ERRORE SULL'IDENTITÀ FISICA DELL'IMPUTATO fisica

dell‘imputato. — 1. Se risulta l‘errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice,

sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell‘articolo 129 [620 lett.

g), 667] (1). Come già anticipato nell'art. 66 c.p.p. qualora un soggetto sia stato imputato per un

fatto che non ha commesso perchè vi è stato un errore circa l'identificazione fisica del soggetto, il

giudice, in ogni stato e grado del processo, dovrà pronunciare sentenza ex art. 129. Si segnala che

tale norma è opportuno leggerla alla luce dell'art. 620 c.p.p. lett. g), inerente l'annullamento senza

rinvio ordinato dalla cassazione a seguito di condanna pronunciata per errore di persona. Il

legislatore nulla dice in caso di erronea identità del soggetto risultante nel corso della fase delle

indagini preliminari, ma tale questione può essere valutata come elemento che consente di

richiedere l'archiviazione del procedimento ex. art. 411 c.p.p. GLI EFFETTI DELL'APPELLO

L‘esecuzione

DELLE SENTENZE DI I GRADO della sentenza è sospesa durante il corso dei

termini per impugnare e fino al passaggio in giudicato della stessa infatti in base all‘art. 650 le

base all‘art.

sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. Ciò anche in 27 co.

Costituzione in base al quale ―l‘imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

2 della

definitiva‖. • Viceversa le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale non

hanno alcun effetto sospensivo, sia che la misura cautelare sia già stata eseguita sia che debba

essere ancora eseguita. In base all'ari. 587, comma 1, nel caso di concorso di più persone nel reato,

l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondata su motivi

esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi

(art. 587, comma 2), l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto

e non sono esclusivamente personali. •

se i motivi riguardano violazioni della legge processuale

L'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di

partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una impugnazione proposta

da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato. Infatti, sono motivi non

esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche parzialmente, a questioni sostanziati o

processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati (es. sussistenza del

fatto; utilizzabilità di una prova). Sono motivi esclusivamente personali quelli che riguardano la

qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti (erronea dichiarazione di recidiva,

mancata notifica del decreto di citazione). lOMoAR cPSD| 9679654

• CASI DI REVISIONE La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della

sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra

sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; in questo caso sussiste

conflitto tra giudicati b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza

del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o

amministrativo, successivamente revocata, purché la sentenza sia passata in giudicato c) se dopo la

condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,

dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (con prove nuove non si intende solo prove

formatesi successivamente ma anche quelle preesistenti e sconosciute alle parti, quelle non acquisite

nel precedente processo o acquisite e non valutate; d) se è dimostrato che la condanna venne

pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge

come reato. CESSAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE Le misure cautelari si estinguono

in due differenti modi: 1. ope iudicis , quando scaturiscono da una valutazione discrezionale del

giudice (ad esempio, il provvedimento di revoca); 2. ope legis , quando la perdita di efficacia delle

misure è dovuta al verificarsi di determinati eventi - quando per il medesimo fatto e nei confronti

della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un provvedimento, anche

non definitivo, che esclude l'addebito; - quando sia decorso il termine massimo di durata della

singola misura cautelare prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna

irrevocabile; - quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine

fissato dal giudice nel provvedimento con sentenza di condanna irrevocabile; - quando l'imputato

non sia stato interrogato dal giudice (omesso interrogatorio); - quando la misura, disposta dal

giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro i 20 giorni

successivi; - quando, a seguito di condanna, la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è stata

condizionalmente sospesa oppure è uguale o inferiore alla custodia cautelare già subita.La sentenza

di proscioglimento comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata applicata in

riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata pronunciata una

sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (ad esempio, immediatamente efficacia

nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere: in queste

ipotesi, una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo se in seguito ad una

successiva condanna, e con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 co. 1 lett. b) e c) .

CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI Il procedimento di correzione di errore

materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice[1], rapido ed efficace per mezzo

―sviste‖ in

del quale vengono rettificate le cui è incorso il giudicante nel processo redazionale;

esso, codificato all‘interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova applicazione, secondo

l‘orientamento della giurisprudenza, qualora l‘errore emendando consista in un mero ―lapsus

calami‖, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante,

intellegibile al lettore. Si possono avere, dunque, di una vasta gamma di errori, quali, a titolo di

esempio, errori di calcolo oppure l‘omessa indicazione di una delle parti del giudizio o ancora

l‘erronea indicazione dei dati anagrafici delle parti in causa o ancora l‘erronea trascrizione delle

conclusioni formulate dalle stesse in occasione dell‘ultima udienza[4].Tuttavia, come detto, perché

si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre che la svista sia

rilevabile ictu oculi, cioè che l‘errore incida negativamente sull‘iter logico giuridico che ha condotto

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ad esso[5].In specie, per quanto concerne gli errori di calcolo, è convincimento oramai condiviso

che essi debbano avere un carattere di assoluta materialità (es. 2+2=5), in quanto non si potrebbe

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dare luogo al procedimento di correzione nell‘ipotesi in cui, per rilevarlo, occorrerebbe ricorrere ad

un procedimento tecnico[6]. lOMoAR cPSD| 9679654

I BENEFICI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO CON PENA CONCORDATA Diversi sono i

benefici che si applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico

ministero, • In primo luogo, la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo

alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice (art. 444, comma 3). Questi, se

ritiene di non concedere il beneficio (ad esempio perché è infausta la prognosi che l'imputato si

astenga dal commettere altri reati), deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il c.d.

patteggiamento In secondo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al

pagamento delle spese dei procedimento penale; viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento delle

eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare ed al pagamento delle spese c.d. di giustizia,

ad esempio di conservazione dei beni sequestrati. In terzo luogo, la sentenza che applica la pena non

comporta l'irrogazione di pene accessorie; poiché accade spesso che la sanzione penale sia temibile,

ad esempio, la sospensione dall'esercizio da una professione o di un'arte. In quarto luogo, la

sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza; viceversa,

consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria o

facoltativa. .Il c.d. patteggiamento In quinto luogo, il reato è estinto se l'imputato non commette un

delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso i

patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione). Il

comportamento penalmente corretto estingue "ogni effetto penale. I REATI COLLEGATI Si ha

connessione di procedimenti [17, 197c.p.p.]: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da

più persone in concorso o cooperazione [110 c.p.p. e ss.] fra loro, o se più persone con condotte

indipendenti hanno determinato l'evento [113 c.p.p.]; b) se una persona è imputata [60-61 c.p.p.] di

più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive

di un medesimo disegno criminoso [423; 81 c.p.p.] (1); c) se dei reati per cui si procede gli uni sono

stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne

o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità] (2) (3) (4). IL

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO Il decreto che dispone il giudizio è il provvedimento

giurisdizionale che chiude in modo sfavorevole all'imputato l'udienza preliminare, disponendo che

egli sia sottoposto al giudizio dell'udienza preliminare non pronuncia la sentenza di non luogo a

procedere. L’art. 429 c.p.p. non indica il quantum di prova necessario; questo si può ricavare a

contrario dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a procedere. Pertanto, il giudice emette il

decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal p.m. a sostegno della richiesta e le

prove eventualmente raccolte nell'udienza preliminare fanno ritenere utile l'istruzione

dibattimentale. Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni, di " decisione " che

di “ordine

accogli la richiesta formulata dal p.m. e di citazione per il dibattimento. Il decreto

esprime una " decisione " ma non è motivato, in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio che

deriverebbe all'imputato qualora un giudice prima del dibattimento affermasse l’attendibilità degli

elementi di prova a carico. Il decreto contiene “l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto " e

delle circostanze, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; " l'indicazione sommaria delle fonti

riferiscono”.

di prova ed i fatti cui esse si Il deccreto svolge anche la funzione di citazione a

giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento. Il giudice precisa la data ed il luogo

dell’udienza dibattimentale con l’avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato

in contumacia.

IL DECRETO DI CONDANNA Il procedimento per decreto non prevede né l'udienza preliminare

nè il dibattimento. Il pubblico ministero, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure

in sostituzione di pena detentiva (e salvo che risulti la necessità di applicare una misura di sicurezza

personale; art. 459, commi 1 e 5), può esercitare l'azione penale, chiedendo al giudice per le

indagini preliminari l'emissione di un decreto di condanna nei confronti dell'imputato. La richiesta

deve essere motivata e va formulata entro sei mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro

delle notizie di reato. Tale termine secondo la giurisprudenza della corte di cassazione è ritenuto

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ordinatorio e non perentorio. Sulla richiesta decide il giudice per le indagini preliminari, inaudita

altera parte. Pertanto, la decisione si fonda unicamente sugli elementi di prova raccolti dall'accusa,

che deve trasmettere al giudice il fascicolo delle indagini (art. 459, comma 1). Il pubblico ministero

può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale (art.

459, comma 2) e ciò evidentemente per incentivare l‘imputato ad accettare la condanna e non

del giudizio e far sì che l‘imputato ancor più

proseguire il giudizio. Per accentuare le caratteristiche

si invogli ad accettare la condanna è stabilito che: che il decreto penale esecutivo non ha efficacia di

giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5); che non possono essere applicate

pene accessorie e può essere disposta soltanto la confisca ma solo quella del tipo obbligotorio; che il

decreto non comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento ed il reato è estinto se «

nel termine di cinque anni, quando il reato concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il

decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una

contravvenzione della stessa indole »; che la condanna non deve essere menzionata nei certificati

richiesti dai privati. Il procedimento per decreto è applicabile anche ai reati perseguibili a querela se

questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi

(art. 459, comma 1). IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE Difetto di giurisdizione: ricorre nei soli

casi indicati nell‘art. 37, e consiste nella impossibilità per il giudice di espletare la propria funzione

giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici, appartenenti non semplicemente ad

altri uffici (sarebbe, al più, difetto di competenza ex art. 38), ma ad altri ordini (cioè di diversa

natura, ad es. giudice amministrativo) ovvero ad altri sistemi giustiziali, quale quello dei ricorsi

(non giurisdizionali) amministrativi o ad altri poteri pubblici (ad es. Pubblica Amministrazione). Per

la verifica della giurisdizione si deve aver riguardo agli elementi della domanda, cioè alla causa

petendi e al più al petitum. Momento determinante della giurisdizione è quello della proposizione

della domanda, dopo il quale qualsiasi successivo mutamento, di fatto o di diritto, è irrilevante

fissandosi, così, definitivamente in tale sede. Tale effetto finale (cd. perpetuatio iurisdictionis)

giustifica la necessità di disciplinare adeguatamente la questione sulla rilevabilità del difetto di

giurisdizione. Il legislatore ha ritenuto che la questione fosse troppo importante per essere lasciata

alla disponibilità delle sole parti che possono eccepirla in ogni stato e grado del giudizio, e ne ha

previsto la rilevabilità anche ex officio. Il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni fase di

svolgimento del giudizio, anche in caso di sospensione o interruzione fino al formarsi del giudicato.

Il principio della rilevabilità d‘ufficio va, infatti, coordinato con il sistema delle impugnazioni,

operando solo qualora sulla questione di giurisdizione non vi sia stata una statuizione anteriore, nel

senso che, laddove la giurisdizione sia stata, seppur implicitamente, esaminata, il giudice potrà

conoscere di tale questione solo se ed in quanto la stessa sia stata proposta come motivo

d‘impugnazione. L‘arresto e il fermo sono provvedimenti limitativi della libertà

IL FERMO in quanto rappresentano un‘anticipazione di quella tutela

personale temporanei e precautelari

predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell‘urgenza e

l‘assenza di un provvedimento dell‘Au

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Arioti Branciforti Alfredo.
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