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PANIERE
Diritto Processuale Penale
Prof. Branciforti
ECAMPUS
RISPOSTE APERTE lOMoAR cPSD| 9679654
CURATORE A FAVORE DEL DEFUNTO In caso di morte del condannato dopo la
presentazione della richiesta di revisione, il presidente della Corte di Appello nomina un curatore, il
quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato. DIFENSORI
– Nell‘ambito del processo penale è necessaria la difesa tecnica per cui
TIPOLOGIA una delle
parti essenziali nel procedimento è quella del difensore. Il difensore dell‘imputato può essere di
fiducia ed in mancanza di una nomina specifica, l‘indagato o l‘imputato viene assistito da un
avvocato di ufficio nominato dall‘autorità giudiziaria. E‘ bene precisare che indagato è il soggetto
nei cui confronti si svolgono le indagini, mentre la qualità di imputato si assume generalmente con
la richiesta di rinvio a giudizio. Nei procedimenti speciali la qualità di imputato si acquista nel
momento dell‘instaurazione del singolo rito. Pertanto il difensore ha la rappresentanza tecnica del
cliente, essa consiste nel potere di compiere atti processuali per conto dell‘indagato o dell‘imputato.
La rappresentanza tecnica è conferita attraverso una procura ad litem. I poteri ed i doveri del
difensore sono particolarmente indicati dal codice. Sia il difensore di ufficio che quello di fiducia
possono avvalersi per lo svolgimento di determinati atti di un sostituto processuale.Difensore delle
Esistono anche i difensori delle altre parti private. Così c‘è il difensore della persona
altre parti.
offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato alla pena pecuniaria
Errore sull‘identità
ERRORE SULL'IDENTITÀ FISICA DELL'IMPUTATO fisica
dell‘imputato. — 1. Se risulta l‘errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice,
sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell‘articolo 129 [620 lett.
g), 667] (1). Come già anticipato nell'art. 66 c.p.p. qualora un soggetto sia stato imputato per un
fatto che non ha commesso perchè vi è stato un errore circa l'identificazione fisica del soggetto, il
giudice, in ogni stato e grado del processo, dovrà pronunciare sentenza ex art. 129. Si segnala che
tale norma è opportuno leggerla alla luce dell'art. 620 c.p.p. lett. g), inerente l'annullamento senza
rinvio ordinato dalla cassazione a seguito di condanna pronunciata per errore di persona. Il
legislatore nulla dice in caso di erronea identità del soggetto risultante nel corso della fase delle
indagini preliminari, ma tale questione può essere valutata come elemento che consente di
richiedere l'archiviazione del procedimento ex. art. 411 c.p.p. GLI EFFETTI DELL'APPELLO
L‘esecuzione
DELLE SENTENZE DI I GRADO della sentenza è sospesa durante il corso dei
termini per impugnare e fino al passaggio in giudicato della stessa infatti in base all‘art. 650 le
base all‘art.
sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. Ciò anche in 27 co.
Costituzione in base al quale ―l‘imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
2 della
definitiva‖. • Viceversa le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di libertà personale non
hanno alcun effetto sospensivo, sia che la misura cautelare sia già stata eseguita sia che debba
essere ancora eseguita. In base all'ari. 587, comma 1, nel caso di concorso di più persone nel reato,
l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri purché non fondata su motivi
esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi
(art. 587, comma 2), l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto
e non sono esclusivamente personali. •
se i motivi riguardano violazioni della legge processuale
L'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non ha proposto impugnazione, di
partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti da una impugnazione proposta
da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato. Infatti, sono motivi non
esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche parzialmente, a questioni sostanziati o
processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati (es. sussistenza del
fatto; utilizzabilità di una prova). Sono motivi esclusivamente personali quelli che riguardano la
qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti (erronea dichiarazione di recidiva,
mancata notifica del decreto di citazione). lOMoAR cPSD| 9679654
• CASI DI REVISIONE La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della
sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra
sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; in questo caso sussiste
conflitto tra giudicati b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza
del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o
amministrativo, successivamente revocata, purché la sentenza sia passata in giudicato c) se dopo la
condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (con prove nuove non si intende solo prove
formatesi successivamente ma anche quelle preesistenti e sconosciute alle parti, quelle non acquisite
nel precedente processo o acquisite e non valutate; d) se è dimostrato che la condanna venne
pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge
come reato. CESSAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE Le misure cautelari si estinguono
in due differenti modi: 1. ope iudicis , quando scaturiscono da una valutazione discrezionale del
giudice (ad esempio, il provvedimento di revoca); 2. ope legis , quando la perdita di efficacia delle
misure è dovuta al verificarsi di determinati eventi - quando per il medesimo fatto e nei confronti
della medesima persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un provvedimento, anche
non definitivo, che esclude l'addebito; - quando sia decorso il termine massimo di durata della
singola misura cautelare prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna
irrevocabile; - quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine
fissato dal giudice nel provvedimento con sentenza di condanna irrevocabile; - quando l'imputato
non sia stato interrogato dal giudice (omesso interrogatorio); - quando la misura, disposta dal
giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro i 20 giorni
successivi; - quando, a seguito di condanna, la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è stata
condizionalmente sospesa oppure è uguale o inferiore alla custodia cautelare già subita.La sentenza
di proscioglimento comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata applicata in
riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata pronunciata una
sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (ad esempio, immediatamente efficacia
nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere: in queste
ipotesi, una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo se in seguito ad una
successiva condanna, e con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 co. 1 lett. b) e c) .
CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI Il procedimento di correzione di errore
materiale delle pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice[1], rapido ed efficace per mezzo
―sviste‖ in
del quale vengono rettificate le cui è incorso il giudicante nel processo redazionale;
esso, codificato all‘interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova applicazione, secondo
l‘orientamento della giurisprudenza, qualora l‘errore emendando consista in un mero ―lapsus
calami‖, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante,
intellegibile al lettore. Si possono avere, dunque, di una vasta gamma di errori, quali, a titolo di
esempio, errori di calcolo oppure l‘omessa indicazione di una delle parti del giudizio o ancora
l‘erronea indicazione dei dati anagrafici delle parti in causa o ancora l‘erronea trascrizione delle
conclusioni formulate dalle stesse in occasione dell‘ultima udienza[4].Tuttavia, come detto, perché
si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre che la svista sia
rilevabile ictu oculi, cioè che l‘errore incida negativamente sull‘iter logico giuridico che ha condotto
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ad esso[5].In specie, per quanto concerne gli errori di calcolo, è convincimento oramai condiviso
che essi debbano avere un carattere di assoluta materialità (es. 2+2=5), in quanto non si potrebbe
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dare luogo al procedimento di correzione nell‘ipotesi in cui, per rilevarlo, occorrerebbe ricorrere ad
un procedimento tecnico[6]. lOMoAR cPSD| 9679654
I BENEFICI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO CON PENA CONCORDATA Diversi sono i
benefici che si applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico
ministero, • In primo luogo, la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo
alla concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice (art. 444, comma 3). Questi, se
ritiene di non concedere il beneficio (ad esempio perché è infausta la prognosi che l'imputato si
astenga dal commettere altri reati), deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il c.d.
patteggiamento In secondo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al
pagamento delle spese dei procedimento penale; viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento delle
eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare ed al pagamento delle spese c.d. di giustizia,
ad esempio di conservazione dei beni sequestrati. In terzo luogo, la sentenza che applica la pena non
comporta l'irrogazione di pene accessorie; poiché accade spesso che la sanzione penale sia temibile,
ad esempio, la sospensione dall'esercizio da una professione o di un'arte. In quarto luogo, la
sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza; viceversa,
consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell'art. 240 c.p. è obbligatoria o
facoltativa. .Il c.d. patteggiamento In quinto luogo, il reato è estinto se l'imputato non commette un
delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso i
patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione). Il
comportamento penalmente corretto estingue "ogni effetto penale. I REATI COLLEGATI Si ha
connessione di procedimenti [17, 197c.p.p.]: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da
più persone in concorso o cooperazione [110 c.p.p. e ss.] fra loro, o se più persone con condotte
indipendenti hanno determinato l'evento [113 c.p.p.]; b) se una persona è imputata [60-61 c.p.p.] di
più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso [423; 81 c.p.p.] (1); c) se dei reati per cui si procede gli uni sono
stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne
o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità] (2) (3) (4). IL
DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO Il decreto che dispone il giudizio è il provvedimento
giurisdizionale che chiude in modo sfavorevole all'imputato l'udienza preliminare, disponendo che
egli sia sottoposto al giudizio dell'udienza preliminare non pronuncia la sentenza di non luogo a
procedere. L’art. 429 c.p.p. non indica il quantum di prova necessario; questo si può ricavare a
contrario dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a procedere. Pertanto, il giudice emette il
decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal p.m. a sostegno della richiesta e le
prove eventualmente raccolte nell'udienza preliminare fanno ritenere utile l'istruzione
dibattimentale. Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni, di " decisione " che
di “ordine
accogli la richiesta formulata dal p.m. e di citazione per il dibattimento. Il decreto
esprime una " decisione " ma non è motivato, in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio che
deriverebbe all'imputato qualora un giudice prima del dibattimento affermasse l’attendibilità degli
elementi di prova a carico. Il decreto contiene “l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto " e
delle circostanze, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; " l'indicazione sommaria delle fonti
riferiscono”.
di prova ed i fatti cui esse si Il deccreto svolge anche la funzione di citazione a
giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento. Il giudice precisa la data ed il luogo
dell’udienza dibattimentale con l’avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato
in contumacia.
IL DECRETO DI CONDANNA Il procedimento per decreto non prevede né l'udienza preliminare
nè il dibattimento. Il pubblico ministero, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure
in sostituzione di pena detentiva (e salvo che risulti la necessità di applicare una misura di sicurezza
personale; art. 459, commi 1 e 5), può esercitare l'azione penale, chiedendo al giudice per le
indagini preliminari l'emissione di un decreto di condanna nei confronti dell'imputato. La richiesta
deve essere motivata e va formulata entro sei mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro
delle notizie di reato. Tale termine secondo la giurisprudenza della corte di cassazione è ritenuto
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ordinatorio e non perentorio. Sulla richiesta decide il giudice per le indagini preliminari, inaudita
altera parte. Pertanto, la decisione si fonda unicamente sugli elementi di prova raccolti dall'accusa,
che deve trasmettere al giudice il fascicolo delle indagini (art. 459, comma 1). Il pubblico ministero
può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale (art.
459, comma 2) e ciò evidentemente per incentivare l‘imputato ad accettare la condanna e non
del giudizio e far sì che l‘imputato ancor più
proseguire il giudizio. Per accentuare le caratteristiche
si invogli ad accettare la condanna è stabilito che: che il decreto penale esecutivo non ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5); che non possono essere applicate
pene accessorie e può essere disposta soltanto la confisca ma solo quella del tipo obbligotorio; che il
decreto non comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento ed il reato è estinto se «
nel termine di cinque anni, quando il reato concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il
decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole »; che la condanna non deve essere menzionata nei certificati
richiesti dai privati. Il procedimento per decreto è applicabile anche ai reati perseguibili a querela se
questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi
(art. 459, comma 1). IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE Difetto di giurisdizione: ricorre nei soli
casi indicati nell‘art. 37, e consiste nella impossibilità per il giudice di espletare la propria funzione
giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici, appartenenti non semplicemente ad
altri uffici (sarebbe, al più, difetto di competenza ex art. 38), ma ad altri ordini (cioè di diversa
natura, ad es. giudice amministrativo) ovvero ad altri sistemi giustiziali, quale quello dei ricorsi
(non giurisdizionali) amministrativi o ad altri poteri pubblici (ad es. Pubblica Amministrazione). Per
la verifica della giurisdizione si deve aver riguardo agli elementi della domanda, cioè alla causa
petendi e al più al petitum. Momento determinante della giurisdizione è quello della proposizione
della domanda, dopo il quale qualsiasi successivo mutamento, di fatto o di diritto, è irrilevante
fissandosi, così, definitivamente in tale sede. Tale effetto finale (cd. perpetuatio iurisdictionis)
giustifica la necessità di disciplinare adeguatamente la questione sulla rilevabilità del difetto di
giurisdizione. Il legislatore ha ritenuto che la questione fosse troppo importante per essere lasciata
alla disponibilità delle sole parti che possono eccepirla in ogni stato e grado del giudizio, e ne ha
previsto la rilevabilità anche ex officio. Il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni fase di
svolgimento del giudizio, anche in caso di sospensione o interruzione fino al formarsi del giudicato.
Il principio della rilevabilità d‘ufficio va, infatti, coordinato con il sistema delle impugnazioni,
operando solo qualora sulla questione di giurisdizione non vi sia stata una statuizione anteriore, nel
senso che, laddove la giurisdizione sia stata, seppur implicitamente, esaminata, il giudice potrà
conoscere di tale questione solo se ed in quanto la stessa sia stata proposta come motivo
d‘impugnazione. L‘arresto e il fermo sono provvedimenti limitativi della libertà
IL FERMO in quanto rappresentano un‘anticipazione di quella tutela
personale temporanei e precautelari
predisposta mediante le misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell‘urgenza e
l‘assenza di un provvedimento dell‘Au
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