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L’affrancamento può essere puro e semplice, sottoposto a condizione o a termine (certus an et
quando; certus an, incertus quando: sarai libero dopo la mia morte: affrancamento post mortem,
particolare tipo di affrancamento. Intorno a questo istituto vi è divergenza di opinione tra shafiiti per
i quali è un atto unilaterale, assimilabile ad una dazione di libertà mediante atto di ultima volontà, e
quindi revocabile; e i malichiti, per i quali è atto bilaterale, un contratto quindi irrevocabile
unilateralmente.) Altro tipo di affrancamento è quello per atto di ultima volontà: secondo gli shafiiti
non vi sarebbe differenza con l’affrancamento post mortem perché revocabile da parte del padrone e
sottoposto alle regole generali che disciplinano la materia successoria e precisamente gli atti di
ultima volontà. Vi è poi l’affrancamento convenzionale che è una causa bilaterale di estinzione
della schiavitù: consiste in un contratto con il quale il padrone si obbliga a concedere la libertà allo
schiavo dietro pagamento da parte di quest’ultimo di una somma a titolo di corrispettivo.
DIFFERENZE DELLE VARIE SCUOLE: La scuola hanafita è caratterizzata nella sua fase iniziale
dall’ampio uso del ragionamento personale e analogico rispetto alle tradizioni. Con l’avvento degli
Ottomani venne imposta in tutto il territorio dell’Impero come scuole ufficiale e è tuttora la più
seguita. La scuola malichita è caratterizzata dall’ampio uso della sunna rispetto al ragionamento
personale, ma impiega anche il ragionamento analogico e i criteri sussidiari quali l’istishan. Alla
scuola sciafiita spetta il merito di aver dato una sistemazione razionale alla dottrina degli usùl al-
fiqh. Respingono l’istihsan soggettivo ma introdussero il ricorso alla presunzione di diritto secondo
la quale, ove consti l’esistenza di uno stato di fatto si presume che questo stato perduri fino a prova
contraria. Gli hanbaliti, difensori del rigido primato delle tradizioni, respinsero l’uso del qiyas e del
ragionamento personale. I discepoli di questa scuola elaborarono un sistema di diritto che godette di
grande prestigio.
LEGA DEGLI STATI ARABI: è una delle organizzazioni regionali più antiche perché nacque nel
1945, tre mesi prima dell’ONU. I suoi obiettivi fondamentali sono il consolidamento dei legami tra
gli Stati arabi, la risoluzione pacifica delle controversie, il controllo degli interessi degli Stati arabi
in modo generale; la protezione dell’indipendenza degli Stati membri, le relazioni con gli Stati del
mondo e le organizzazioni internazionali. La Lega si basa su alcuni principi quali: l’eguaglianza in
fatto di sovranità degli Stati membri; la non ingerenza negli affari interni degli Stati membri; la
difesa comune e il non ricorso alla forza per le controversie tra Stati arabi. La qualità di membro
può essere originaria o acquisita. Hanno la qualità originaria gli Stati che parteciparono alla
Conferenza di Alessandria e che firmarono la Carta della Lega: Egitto, Siria, Libano, Arabia
Saudita, Giordania e Iraq nonché lo Yemen che firmò la Carta successivamente perché assente alla
Conferenza. L’acquisizione della qualità di membro è ammessa purchè si tratti di Stati arabi e
indipendenti e purchè riceva l’approvazione nel Consiglio della Lega, da parte dei due terzi degli
Stati membri. Gli organi dell’Organizzazione sono: il Consiglio della Lega, le Commissioni
tecniche permanenti e il Segretariato Generale.
HADANA: è uno tra gli istituti tipici di protezione degli incapaci. È il complesso di cure relative
all’allevamento dei bambini, gravante sulla madre, mentre la nafaqa, ossia il diritto agli alimenti
grava sul padre come di solito la wilaya, istituto che comprende le nostre figure della tutela, cura e
patria potestà.
IL MODELLO OTTOMANO: è caratterizzato dall’interazione di una parziale codificazione con
imitazione pedissequa di modelli normativi prevalentemente francesi in materia di diritto
commerciale terrestre (1850) e marittimo (1863), e una condensazione di norme di diritto
musulmano di scuola hanafita in materia di obbligazioni e contratti (la Magialla) (1876). Sconfitto
l’impero ottomano e smembrata la sua compagine territoriale alcuni paesi assurgono a Stati
nazionali: Siria e Libano (assoggettati al mandato francese) e Iraq, Palestina e Transgiordania
(assoggettati al mandato britannico). Siria, Giordania e Iraq opteranno per il modello egiziano; la
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