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DIRITTO APERTE

Lezione 002

La norma giuridica

Una norma è una proposizione volta a stabilire un comportamento condiviso, per regolare il comportamento

dei singoli appartenenti al gruppo e, conseguentemente, assicurarne la sopravvivenza e perseguirne i fini.

Le norme possono essere

1. dispositive, integrano o sostituiscono una norma ritenuta incompleta o insufficiente

2. di conflitto, per risolvere controversie

Le caratteristiche principali di una norma giuridica sono:

1. la generalità (si riferisce a diversi soggetti),

2. l'astrattezza (si riferisce a ipotesi astratte),

3. la novità (ogni norma regola un comportamento diverso),

4. l'imperatività (prevede la sanzione),

5. la bilateralità (riconosce un diritto a un soggetto e un dovere a un altro),

6. l'esteriorità (l’oggetto della norma è l’azione esterna del soggetto),

7. la coattività (la norma deve essere rispettata obbligatoriamente e la sua inosservanza viene punita

con una sanzione)

8. la relatività (varia nel tempo e nello spazio).

Lezione 003

La cittadinanza (acquisto, perdita, rinuncia)

La cittadinanza è il rapporto giuridico che determina l'appartenenza di un individuo allo Stato. L'acquisizione

avviene:

1. per nascita (nato da madre\padre italiani, nato in territorio italiano da genitori ignoti o apolidi, figlio

di ignoti trovato sul territorio italiano senza altra cittadinanza).

2. per estensione (cioè per trasmissione da un membro della famiglia ad un altro es. genitore – figlio

adottato o no, ma anche per matrimonio),

3. per beneficio di legge (straniero o apolide con padre, madre o ascendente di secondo grado cittadino

per nascita; per servizio militare per lo Stato italiano; straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto

legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età)

4. naturalizzazione (straniero con padre o madre o uno degli ascendenti per linea retta di secondo

grado cittadini per nascita; nato in territorio italiano e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da

almeno 3 anni; straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede nel territorio da

almeno 5 anni)

La perdita della cittadinanza avviene invece se

1. il cittadino italiano, durante lo stato di guerra contro un altro Stato, abbia accettato o mantenuto un

impiego o carica pubblica

2. il cittadino italiano abbia svolto il servizio militare per uno Stato esterno e non ottempera

all’intimidazione del Governo italiano di abbandonare l’impiego

Infine la rinuncia avviene nel caso di

1. individuo risiede o stabilisce la residenza all'estero

2. figlio maggiorenne di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana – già in possesso di altra

cittadinanza - che intende rinunciare a quella italiana

Lezione 004

Forme di governo

La forma di governo è il modello di organizzazione dello Stato, fa riferimento ai rapporti e alla ripartizione di

competenze di Parlamento, Governo, Capo di Stato

Le forma di governo sono:

1. Monarchia costituzionale (Re con potere esecutivo e di indirizzo politico e Parlamento, eletto, con

potere legislativo);

2. Forma di governo parlamentare (il Governo, nominato dal Capo dello Stato, ha potere esecutivo e

di indirizzo politico. Se perde la fiducia del Parlamento, il Governo viene dimesso);

3. Forma di governo presidenziale (il Presidente, eletto dal popolo, è sia Capo di Stato che di Governo.

Il potere legislativo è invece accordato all'Assemblea. Presedente e Assemblea sono eletti dal

popolo);

4. Forma di governo semi presidenziale (il Presidente della Repubblica è nominato dal popolo e nomina

il Governo. Il Primo Ministro rappresenta la maggioranza parlamentare);

5. Forma di governo direttoriale (Parlamento e Direttorio).

Lezione 006

Referendum abrogativo

Il referendum è il tipico strumento di democrazia diretta con il quale il corpo elettorale è chiamato ad una

consultazione produttiva di effetti giuridici conseguenti alla diretta espressione della volontà popolare.

Può essere richiesto anche da un singolo ma deve essere portatore di interessi generali.

I referendum si distinguono in base alla finalità in: deliberativi, legislativi e abrogativi.

Il referendum abrogativo, normato dall’articolo 75 della Costituzione, prevede che venga rivolto al corpo

elettorale un quesito per l’abrogazione di una norma di legge esistente. Si può distinguere in:

1. PROPOSITIVO: per proporre una nuova legge

2. CONSULTIVI: per fare dare un parere su una determinata questione politica

3. CONFERMATIVI: per richiedere il consenso popolare perché una legge possa entrare in vigore.

Il quesito referendario deve presentare 3 caratteristiche specifiche:

1. Omogeneo

2. Coerente

3. Intellegibile

Ci sono dei controlli che vengono fatti a tal proposito:

1. Legittimità: fatto dall’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione

2. Ammissibilità: la Corte Costituzionale verifica il rispetto dei limiti

Il referendum abrogativo è approvato soltanto se almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto partecipa alla

votazione del referendum e se tra gli elettori votanti viene raggiunta la maggioranza dei voti espressi

validamente sulla richiesta di abrogazione contenuta nel testo del referendum.

Criteri di interpretazione – antinomie

L’antinomia è la situazione in cui 2 norme hanno una incompatibilità non superabile con l’interpretazione,

ponendo conseguenze diverse ed incompatibili per cui l’applicazione di una esclude l’altra.

Per risolverle si usano i seguenti criteri:

1. CRONOLOGICO: si deve preferire la più recente

2. GERARCHICO: si deve preferire quella gerarchicamente superiore

3. SPECIALITÀ: si deve preferire quella speciale

4. COMPETENZA: si deve preferire quella che proviene dalla fonte munita di competenza

Gli atti aventi forza di legge

Nel diritto, un atto avete forza di legge è un atto normativo, emanato dal governo, al quale l'ordinamento

giuridico attribuisce la stessa forza di legge ordinaria.

La nostra Costituzione contempla 2 atti normativi aventi forza di legge ordinaria:

1. i decreti legislativi (emanati dal Governo su delega del Parlamento. Ha oggetto della delega, principi

e direttive ben definiti)

2. decreti legge (adottato dal Governo di propria iniziativa, in casi straordinari a carattere di urgenza,

con materia disciplinare molto complessa e procedimenti molto lunghi. Sono provvisori e se non

convertiti in legge entro 60 giorni perdono di efficacia)

Gerarchia delle fonti

Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti che producono o innovano il diritto nell’ordinamento giuridico.

Abbiamo fonti di rango superiore (Costituzione) e fonti di rango inferiore (fonti comunitarie). Queste ultime

non possono contenere disposizioni che contrastino con le norme di livello superiore, né modificarle o

abrogarle.

Fondi produzione/cognizione

Le fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti che producono o innovano il diritto nell’ordinamento giuridico. Si

distinguono in:

1. FONTI DI PRODUZIONE: Introducono vere e proprie norme giuridiche nell’ordinamento

Si distinguono in:

I. Fonti atto: la norma è contenuta in atto (fonti scritte)

II. Fonti fatto: la norma è determinata da fatti sociali o naturali considerati idonei a

produrre diritto (fonti non scritte)

2. FONTI DI COGNIZIONE: Fonti che non producono diritto ma favoriscono la conoscenza delle norme

tra i consociati

I. Fonti ufficiali: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea

II. Fonti private

Lezione 009

Principi fondamentali della costituzione italiana

La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948.

I primi 12 articoli rappresentano dei principi supremi non modificabili: i criteri guida e i parametri che

vincolano gli operatori del diritto.

Questi articoli riguardano la struttura e i caratteri della Repubblica, l’inviolabilità dei Diritti, le uguaglianze, il

diritto al lavoro, la tutela delle minoranze linguistiche, la libertà religiosa, lo sviluppo della cultura, la tutela

ambientale e del patrimonio storico ed artistico, il ripudio della guerra come strumento di offesa e infine la

struttura della bandiera italiana.

Lezione 010

Rapporti civili (principali mezzi di diffusione)

La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948.

L’articolo 21 della Costituzione salvaguarda il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto e altri mezzi di diffusione. Fra questi mezzi abbiamo:

1. La stampa: riproduzione tipografica destinata alla pubblicazione

2. Lo spettacolo (cinematografico e teatrale)

3. La radiotelevisione

A questi oggi si aggiunge internet.

Rapporti civili (artt. 13 – 18)

La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948.

Nella fattispecie degli articoli dal 13 al 18 della Costituzione si regolamentano i diritti e i doveri dei cittadini,

nella fattispecie delle situazioni giuridiche soggettive attive o di vantaggio (diritti e libertà), ma anche quelle

passive (doveri costituzionali).

Nella precisione sono regolamentate:

1. L’inammissibilità di forme di detenzione, ispezione o perquisizione personale e altra restrizione della

libertà personale se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria

2. La segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, se non per atto motivato

dall’Autorità giudiziaria

3. La libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo

limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza

4. Diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi

5. Associazionismo (forma sociale a base volontaria)

Lezione 12

Rapporti etico sociali (artt. 29-34)

La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948.

Nella fattispecie degli articoli dal 29 al 34 si regolamentano i diritti e i doveri dei cittadini. In particolare, si

nota come la Costituzione garantisce i diritti di carattere sociale (che spettano all’individuo in quanto

appartenente alla comunità sociale):

1. La famiglia: società fondata sul matrimonio. I coniugi sono eguali a livello morale e giuridico, con

limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

2. I figli, sia che siano frutto di matrimonio che no, hanno il diritto di essere educati e istruiti. Se vi è

l’incapacità dei genitori, la legge provvede a supportarli

3. L’istruzione: Obbligo scolastico con scuola aperta a tutti e gratuita per almeno 8 anni. Gli alunni

devono avere un trattamento scolastico equipollente. Vi è un esame di Stato per l’ammissione ai vari

ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e l’abilitazione all’esercizio professionale. Poi

possibilità di continuare e per i più meritevoli borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze

attribuite per concorso

4. La salute: diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite

per gli indigenti.

Lezione 13

Rapporti economici (artt. 35-47)

La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948.

Nella fattispecie degli articoli dal 29 al 34 si regolamentano i rapporti economici, dando rilievo al lavoro in

tutte le sue forme (lavoro femminile, retribuzione, infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione

involontaria). Inoltre, salvaguardano gli inabili al lavoro con il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

Vi è una tutela per il lavoro minorile e stabilisce il limite minimo d’età per il lavoro salariato.

Infine, si regolamentano l’iniziativa economica privata e la proprietà pubblica e privata.

Lezione 14

Elettorato attivo e passivo

La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948.

Nell’articolo 48 sancisce il dovere civico del voto e, si stabilisce nel particolare, che sono elettori tutti i cittadini

italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto e non può essere limitato se non per incapacità civile o per

effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale.

Si può distinguere:

1. Elettorato attivo: capacità dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti (dai 18 anni di età)

2. Elettorato passivo: capacità dei cittadini di essere eletti

1. Per la Camera dei Deputati: coloro dai 25 anni di età

2. Per il Senato della Repubblica: tutti coloro dai 40 anni di età

Lezione 18

Il parlamento in seduta comune

Si parla di parlamento in seduta comune quando la Camera dei Deputati e la Camera dei Senatori si riuniscono

congiuntamente.

Esso è presieduto dal Presidente della Camera per:

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dominikks di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzione di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Querin Alessia.
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