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Estratto del documento

Nel nostro ordinamento vige il principio di correlazione, in base al quale l’imputato deve essere giudicato in

relazione al reato che gli è stato preventivamente contestato e non per un fatto diverso. Può capitare però che

nel corso dell’udienza nasca la necessità di un “aggiustamento” dell’accusa.

Nell’udienza preliminare la modifica dell’imputazione è disciplinata dall’art. 423 ed esso prevede 3 diverse

situazioni.

 Si ha fatto diverso quando la contestazione deve essere modificata nel suo accadimento materiale, ma

non nei connotati storici essenziali: ad esempio, la contestazione di una maggiore quantità di droga

ceduta. Il PM di sua iniziativa modifica l’imputazione in udienza contestandola all’imputato o anche

in sua assenza, al difensore che lo rappresenta a tali fini.

 In modo analogo si procede in caso di contestazione suppletiva. Può accadere che leggendo meglio gli

atti di indagine il PM si accorga che è stata omessa, nella descrizione dell’imputazione una

aggravante ovvero di un reato legato a quello per cui si procede da concorso formale o continuazione.

 Si ha fatto nuovo quando nel corso dell’udienza l’imputazione, nei tratti essenziali dell’accadimento,

risulta essere totalmente diversa da quella contestata. Ad es. nell’interrogatorio l’imputato confessa

che l’omicidio preterintenzionale per cui si procede in realtà è un omicidio volontario. In tali casi il

PM dovrebbe, svolte ulteriori indagini, esercitare una nuova azione penale in un nuovo procedimento.

Ma se tutto ciò non necessita, il PM può contestare all’imputato in udienza il fatto nuovo alle seguenti

condizioni: che il reato sia procedibile d’ufficio e che il GUP autorizzi la contestazione valutando ad

esempio che essa non incida sulla speditezza del processo in corso.

LEZ.049

Le formule assolutorie

L’art.530 c.p.p. disciplina la sentenza di assoluzione, precisando che il giudice è tenuto a pronunciarla:

- Se il fatto non sussiste

- Se l’imputato non ha commesso il fatto

- Se il fatto non costituisce reato o non è previsto come tale dalla legge

- Se manca, è insufficiente o contraddittoria la prova circa la sussistenza del fatto o circa la

commissione del fatto da parte dell’imputato o soggetto imputabile

La norma in esame elenca le tassative formule di assoluzione:

 Le formule “il fatto non sussiste” e “l'imputato non ha commesso il fatto” rappresentano

l'assoluzione più ampia, negando il presupposto storico dell'accusa.

 “Il fatto non costituisce reato” si usa quando il fatto è avvenuto ed è stato altresì commesso

dall'imputato, MA è assente uno degli elementi tipici della o è ritenuta esistente una causa

di giustificazione.

Se l'imputato è non punibile o non imputabile, questo viene indicato nella sentenza di assoluzione, ma solo

dopo che vi è stato comunque un accertamento del reato e non vi sono dubbi che sia stato commesso dal

non imputabile o dal non punibile.

Si è già accennato come l'insufficienza di prove equivalga a tutti gli effetti alla mancanza assoluta di prove,

mentre, per quanto riguarda la contraddittorietà della prova, tale ipotesi si riferisce al caso in cui vi

siano sufficienti prove a carico dell'imputato, ma ve ne sono altre e contrapposte prove a discarico, che

non consentono di ottenere quella certezza processuale espressa con la formula “al di là di ogni

ragionevole dubbio”.

La medesima soluzione vale anche con riferimento alla dubbia presenza di una causa di giustificazione o

di una causa personale di non punibilità. Anche il tal caso il giudice è tenuto a propendere per la

sentenza di assoluzione.

Ci sono però dei casi in cui il giudice ha la facoltà di disporre adeguate misure di sicurezza, nonostante sia

stata pronunciata l’assoluzione dell'imputato:

- nel reato impossibile

- nell'accordo per commettere un delitto, ma questo non venga poi commesso,

- nell'istigazione a commettere un delitto, quando l'istigazione non viene accolta

Correzione degli errori materiali

Il procedimento di correzione degli errori materiali è disciplinato dall’art.130 c.p.p.

Si tratta di un procedimento a cui si ricorre nel caso in cui le sentenze, le ordinanze o i decreti siano

inficiati da errori o omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una

modificazione essenziale dell’atto, è possibile disporre la correzione dell’errore, sia su istanza di

parte che per iniziativa d’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.

Si tratta di un istituito che opera però solo in presenza dei seguenti presupposti:

 oggetto della correzione possono essere solo sentenze, ordinanza e decreti;

 all'errore materiale commesso o all'omissione non devono essere ricollegate cause di nullità. L'errore

in oggetto è rappresentato da una difformità tra il pensiero del giudice e la sua formulazione

materiale, mentre l'omissione deve concernere un comando che derivi dalla legge;

 l'eliminazione dell'errore o dell'omissione non deve determinare una modificazione essenziale

dell'atto, e quindi sono da escludersi le correzioni incidenti sul dispositivo.

Nel caso in cui sia stata proposta impugnazione, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere

dell’imputazione.

Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’art.127 c.p.p. e dell’ordinanza che ha disposto la

correzione è fatta annotazione sull’originale dell’atto.

L’ordinanza che dispone la correzione è ricorribile in cassazione.

Tale istituto è stato introdotto con la L.103/2017, con finalità di economia processuale, proprio per

evitare che la Corte di Cassazione sia investita di ricorsi per i quali concretamente non è necessario

l’esperimento di ulteriori gradi di giudizio.

LEZ.050

1. Il giudizio abbreviato

II giudizio abbreviato, disciplinato dagli artt.438 ss. c.p.p., è quel procedimento speciale che,

differendo da quello ordinario, consente al giudice, su richiesta dell'imputato, di pronunciare già al

momento dell'udienza preliminare la decisione di merito, di condanna o proscioglimento, che di

regola si pronuncia nella fase dibattimentale. Ai fini della decisione il giudice utilizza gli atti

contenuti nel fascicolo delle indagini svolte dal P.M.

Nel sistema attualmente vigente si può ricorrere al rito abbreviato esclusivamente su richiesta dell'imputato, il

quale può:

 formulare una richiesta non condizionata, limitandosi a richiedere che il processo sia definito

nell'udienza preliminare sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini;

 presentare una richiesta condizionata, subordinando lo svolgimento del rito abbreviato alla

assunzione di altre prove .

Mentre nel primo caso il giudice non può rigettare la richiesta dell’effettuazione del rito abbreviato, se

ritualmente proposta, nel secondo caso ha una certa discrezionalità nel valutare se le prove richieste siano

compatibili con lo svolgimento del rito abbreviato, che per sua natura deve essere più snello e breve del rito

ordinario.

All'esito del giudizio abbreviato il giudice, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, può disporre

anche d'ufficio quella integrazione probatoria che ritiene necessaria. Il processo si conclude nell'udienza con

una sentenza di condanna o di proscioglimento senza che sia necessario pervenire al dibattimento.

In caso di condanna la pena determinata dal giudice è ridotta di un terzo e all'ergastolo è sostituita la

reclusione di anni trenta (art. 442, co.2), se si procede per contravvenzione la pena è ridotta della metà. La

norma è stata modificata dalla L.103/2017.

Con riguardo alla richiesta di rito abbreviato, si tratta di un atto estremamente personale in quanto è esclusiva

prerogativa dell’imputato o del procuratore speciale. Il termine finale per la presentazione della domanda di

svolgimento del rito abbreviato è la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare.

LEZ.052

I benefici conseguenti al giudizio con pena concordata

Il giudizio con pena concordata è un procedimento speciale disciplinato dall’art.444 c.p.p. che viene definito

anche patteggiamento.

Il patteggiamento può essere di 2 tipi:

 Patteggiamento tradizionale: si configura come un rito semplificato nel quale i benefici assumono

un peso notevole, in relazione alla scelta dell'imputato di definire immediatamente la propria

situazione processuale: tra i vari benefici che spettano all'imputato per aver scelto di "patteggiare" la

propria pena, l'incentivo che più spicca è senza dubbio la riduzione fino ad un terzo sulla pena da

irrogarsi in concreto.

L'unico vero requisito di questo tipo di rito semplificato sta nel massimo di pena detentiva sulla quale

l'imputato e il pubblico ministero possono accordarsi al netto della riduzione fino a un terzo; il tetto

consiste in due anni di pena detentiva soli o congiunti con pena pecuniaria. Nessuna soglia massima è

prevista in caso di sola pena pecuniaria.

Non vi sono limiti oggettivi né soggettivi; di modo che il patteggiamento tradizionale si può

applicare, ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati di cui all'art.99 co.4

c.p.

I principali benefici che si applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il

pubblico ministero sono:

Riduzione della pena fino ad 1/3

o Possibilità di subordinazione dell’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione

o condizionale ad opera del giudice (se il giudice non concede tale benefici, lo stesso è tenuto a

rigettare la richiesta di patteggiamento)

Mancata applicazione della maggior parte delle pene accessorie e delle misure di sicurezza

o Mancato pagamento delle spese del processo da parte dell’imputato (anche se è comunque

o tenuto al pagamento delle spese di mantenimento in custodia cautelare e spese di giustizia)

Estinzione del reato se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della

o stessa indole entro il termine di 5 anni (delitti) e 2 anni (contravvenzioni)

 Patteggiamento allargato: l’art. 444 comma 1, consente all'imputato e al PM di accordarsi su di una

sanzione che, ridotta fino ad 1/3, NON superi 5 anni di pena detentiva (sola o congiunta a pena

pecuniaria).

Qualora la pena concordata superi 2 anni (soli o congiunti a pena pecuniaria) sono stabilite esclusioni

oggettive e soggettive.

La richiesta di patteggia

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A.A. 2024-2025
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher massimo.verzaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Proietti Daria.