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SOCIETA’ DI PERSONE

Costituzione società di persone (SS, SNC, SAS)

A differenza delle società di capitali, il contratto di società di persone presuppone un accordo fra più

soggetti e non può dunque trovare fonte in un atto unilaterale; il venir meno della pluralità dei soci,

anzi, è una causa di scioglimento della società.

Per quanto concerne la società semplice <<il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle

richieste dalla natura dei beni conferiti>>. Ciò significa che il contratto può essere stipulato

verbalmente o per iscritto; l’esistenza della società può anche essere desunta dal comportamento

concludente dei soci. Il contratto deve assumere una determinata forma solo quando è previsto il

conferimento di beni per la cui disposizione il diritto comune prescrive regole formali a pena di nullità.

La legge non prevede, per la società semplice, un contenuto minimo del contratto: esso può quindi

ridursi alla semplice precisazione dei suoi elementi essenziali, e cioè all’indicazione dei soci,

dell’oggetto e, forse, della ragione sociale e della sede.

Per la SNC e per la SAS il legislatore prevede che il contratto di società debba essere adottato con

scrittura privata autenticata, tramite redazione di un atto costitutivo il cui contenuto è fissati

nell’articolo 2295 cc.

Per quanto riguarda i conferimenti, i soci sono obbligati a eseguire i conferimenti determinati nel

contratto e se non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra

loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Inoltre, nelle società di persone non

vi sono limitazioni in ordine alle entità conferibili, infatti è possibile acconto ai conferimenti di denaro, di

beni e di crediti, anche il conferimento d’opera o di servizi.

Autonomia patrimoniale e responsabilità per le obbligazioni sociali (società

di persone)

Le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale: il loro patrimonio, cioè, è distinto da

quello dei soci ed è destinato al conseguimento dell’oggetto sociale e all’adempimento delle

obbligazioni contratte per la società. Non può, dunque, esservi confusione fra patrimonio della società e

patrimonio dei soci e né fra debiti sociali e debiti personali dei singoli soci. L’autonomia patrimoniale,

però, non preclude la responsabilità patrimoniale dei soci. Infatti, nelle società di persone, per le

obbligazioni sociali risponde la società con l’intero patrimonio a cui si affianca in via sussidiaria la

responsabilità illimitata e solidale dei soci. Le forme e i limiti di questa responsabilità variano a seconda

dei tipi di società di persone.

Nella società semplice sono sempre illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni

sociali i soci che hanno agito in nome e per conto della società e i soci non amministratori possono

limitare la loro responsabilità con una clausola di patto contrario che deve essere iscritta nel registro

delle imprese per essere opponibile ai terzi.

Per quanto riguarda le società in nome collettivo, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente

per le obbligazioni sociali e l’eventuale presenza di clausola di patto contrario ha efficacia solo interna

alla società e, quindi, non è opponibile ai terzi.

Nelle società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente

per le obbligazioni sociali e, invece, gli accomandanti sono sottratti alla responsabilità illimitata e,

dunque, rischiano soltanto quanto conferito.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata e solidale, ma connotata dalla c.d.

sussidiarietà. Infatti, in forme diverse a seconda dei tipi di società, il socio al quale il creditore sociale

chiede il pagamento può invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Per quanto riguarda le società semplice, il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può

domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale,

indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Per le S.N.C e per le S.A.S. i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono

pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Quindi i

questi tipi di società è, invece, il creditore che, per potersi rivolgere al socio, deve dimostrare di avere

preventivamente escusso il patrimonio sociale, altrimenti non può pretendere il pagamento dai singoli

soci.

Il creditore particolare del singolo socio (società di persone)

L’autonomia patrimoniale della società di persone impedisce che vi sia confusione fra patrimonio della

società e patrimonio dei soci. I creditori particolari del socio, quindi, non possono vantare diritti verso la

società per il soddisfacimento del loro credito. Da questo principio discende anzitutto il divieto di

compensazione dei crediti che un soggetto ha verso il socio con i debiti che ha verso la società.

Per quanto concerne il creditore particolare del socio, avendo come unica garanzia il patrimonio

personale del socio, egli dovrebbe poter agire sulla quota di partecipazione del socio nella società,

nonché sugli utili maturati in suo favore. La disciplina è, però, differente in base al tipo di società.

Nella società semplice il creditore particolare del socio, se dimostra che gli altri beni personali sono

insufficienti a soddisfare il suo credito, può chiedere alla società la liquidazione della quota, che va

effettuata entro tre mesi dalla domanda.

Nella SNC e nella SAS limitatamente agli accomandatari, vige il divieto di chiedere la liquidazione della

quota del socio durante tutta la vita della società.

Divieto di patto leonino

Il patto leonino è una forma di clausola negoziale inserita nell’atto costitutivo o in un patto parasociale

che si configura come un patto stipulato fra alcuni soci con il quale stabiliscono l’esclusione degli altri

soci dalla partecipazione agli utili o l’esclusione di sé stesso dalla contribuzione alle perdite della

società.

Un patto in senso viene reso nullo dalla legge al fine di evitare che i soggetti stipulanti facciano la

“parte del leone”.

La Corte d’Appello di Milano afferma che il patto leonino contrasta con l’interesse generale alla corretta

amministrazione della società, inducendo il socio a disinteressarsi della proficua gestione della stessa,

avendo comunque assicurato il guadagno o restando esonerato da ogni possibilità di perdita. Inoltre

afferma che tale divieto ha la funzione di tutelare il socio da comportamenti usurari di un altro socio,

impendendo una totale esclusione di quest’ultimo dalla partecipazione alle perdite e di evitare la

lesione del contratto associativo.

Amministrazione nelle società di persone

Nelle società di persone l’istituzione degli assetti organizzativi spetta esclusivamente agli

amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci

disgiuntamente dagli altri; nella SAS la norma va naturalmente riferita ai soli soci accomandatari, ai

quali è riservato il potere di amministrare. Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci,

ciascun socio amministratore può esercitare il potere di veto, ovvero ha diritto di opporsi all’operazione

che un altro amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta.

Se, invece, l’atto costitutivo prevede che l’amministrazione spetti congiuntamente a più soci, è

necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato e quindi gli

amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi

imposti dalla legge e dal contratto sociale.

Per quanto riguarda la revoca, gli amministratori, essendo nominati nell’atto costitutivo, possono essere

revocati solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, al potere di amministrazione corrisponde, in linea di principio, quello di rappresentanza, anche

processuale, della società, il potere cioè di spendere il nome della società e far sì che essa acquisti

diritti e assuma obblighi verso i terzi.

Nelle società di persone non è previsto alcun organo di controllo sulla gestione, tuttavia ai soci non

amministratori sono riconosciuti rilevanti poteri di informazione e di controllo sull’amministrazione. In

particolare, nella società semplice e nella SNC, i soci non amministratori hanno il diritto di ricevere

notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di

ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti.

Scioglimento parziale del rapporto sociale (società di persone)

Il rilievo della persona del socio nell’assetto delle società di persone assegna speciale importanza alle

vicende inerenti i rapporti fra socio e società e, in particolare, alla loro patologia. Al riguardo assume

peculiare importanza analizzare le cause di scioglimento parziale del rapporto sociale, ovvero nel caso

di morte del socio, nel caso di recesso del socio e nel caso di esclusione del socio.

La morte del socio, se nulla dispone il contratto sociale, provoca lo scioglimento del rapporto fra società

e socio con obbligo di liquidazione della quota in favore degli eredi, a meno che gli altri soci

preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi se questi vi acconsentano.

Per quanto riguarda il recesso del socio, ogni socio può recedere dalla società quando questa è

contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci e può, inoltre, recedere nei casi

previsti nel contratto sociale, ovvero quando sussiste giusta causa.

Infine, con l’istituto dell’esclusione, si offre ai soci sia la possibilità di sanzionare comportamenti

contrari al dovere di collaborazione e reciproca lealtà nell’esecuzione del rapporto sociale, sia

comunque di sciogliere il rapporto sociale in talune ipotesi nelle quali la sua prosecuzione ha perso

ragione. In alcuni casi lo scioglimento del rapporto sociale è ricollegato direttamente dalla legge, c.d.

esclusione per diritto, al verificarsi di determinati eventi quali il fallimento del socio ovvero se un suo

creditore particolare ottiene dalla

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Publisher
A.A. 2024-2025
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BUBI04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Severoni Cecilia.