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OPPORSI
che non l'hanno dato, possono entro 60 giorni dall'iscrizione.
Il tribunale può disporre che la revoca abbia comunque luogo, se ritiene infondato il pericolo di
pregiudizio dei creditori o se la società abbia prestato idonea garanzia.
33. Unico caso in cui il collegio amministra (Cooptazione)
Il consiglio è un organo chiamato a gestire continuamente la società punto se perde uno dei suoi
componenti, deve provvedere alla sua reintegrazione.
Poiché convocare l'assemblea richiede tempo, il consiglio provvede all'auto-reintegrazione: il
consiglio individua un sostituto e quindi questo entra in consiglio su decisione del consiglio e
approvazione del collegio sindacale, NON dell'assemblea dei soci.
Egli rimane in carica fino all'assemblea successiva (“naturale dimissionario fino all'assemblea
successiva”), la quale:
-può confermarlo nella carica. Egli rimarrà fino alla scadenza dell'intero organo collegiale;
-può nominarne un altro.
34. Se io voto a favore di una delibera poi la posso impugnare?
NO. La delibera è impugnabile, contestabile dai soci assenti, che quindi non hanno concorso a
votarla, da quelli dissenzienti che appunto votano contro, ma non dei soci che votano a favore,
perché il socio che vota a favore ha concorso ad adozione della delibera.
35. Il socio in conflitto vota o non vota? C'è un divieto?
Qui dovete dire NO. il socio non ha un divieto, non c'è un divieto espresso il socio in conflitto non è
destinatario di una norma di divieto, ma la normativa prevede che in presenza di determinate
condizioni, un rischio sulla delibera.
Domande sulle SRL
1. Art. 2467 soffermandosi sul comma 2 (finanziamenti dei soci)
Prevede un trattamento deteriore dei soci che, laddove sarebbe stato opportuno effettuare un
finanziamento di capitale di rischio, abbiano prestato denaro alla società. In questi casi, la
restituzione di tali finanziamenti e postergata rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali.
Quindi, fino a che i creditori sociali non vengono soddisfatti ai soci non può essere restituito il
finanziamento postergato.
A quali tipi di finanziamenti si applica questa regola?
Comma 2: “ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società,
quelli in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui anche in
considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.”
Questa norma nel testo delle srl non è presente nella disciplina della spa.
Questa norma esprime un principio suscettibile di essere applicato anche nelle spa?
Alcuni sostengono di no perché il legislatore se lo avesse voluto lo avrebbe esplicitato. Chi ritiene
che sia applicabile anche per la spa parte dal presupposto che l'obiettivo di questa norma è quella
di tutelare i terzi.
2. Conferimenti SRL
Nella srl, rispetto alla spa, ci sono alcune differenze:
cosa può essere conferito? Tutti i beni suscettibili di valutazione economica:
Denaro, beni in natura, crediti.
Prestazioni d’opera, a condizione che vengano garantite da un’assicurazione o
fideiussione.
Era inoltre prevista la possibilità di “conferire tramite polizza”, cioè anziché conferire dei
beni, accendere una polizza a favore della società. Si attendeva un decreto attuativo che
non è mai arrivato.
Ogni conferimento diverso dal denaro deve essere previsto nell'atto costitutivo; è necessario
provvedere al versamento del 25% dei conferimenti in denaro ovvero integrale in caso di beni
natura.
per i beni in natura, si pone lo stesso problema della spa della valutazione dei conferimenti.
Differenza importante: in questo caso, l’esperto non viene nominato dal tribunale, bensì dallo
stesso socio. La relazione giurata dovrà comunque contenere:
a) Valore dei beni, b) criteri di valutazione adottati, c) attestazione che tale valore sia almeno
pari al valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.
3. Circolazione della quota
Il trasferimento è soggetto a regole di trasparenza: di conseguenza, i trasferimenti devono risultare
da scrittura privata autenticata o da documento informatico depositato dal notaio presso il registro
delle imprese.
Il trasferimento sarà efficace verso la società solo dal momento dell’iscrizione, mentre tra le parti
sarà efficace con il semplice consenso.
Attenzione: diritti particolari riferiti al singolo socio se previsti dall’atto costitutivo (es. diritto di
amministrare la società) non vengono trasferiti con la quota.
L’espropriazione della quota, da parte dei creditori particolari del socio, è regolata dall’art.2471 e
avviene notificando società e debitore. Qualora la quota non sia liberamente trasferibile e la
società, il debitore e il creditore non si mettano d’accordo, la quota viene venduta all’incanto. La
vendita è priva d’effetto se la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro
10 giorni.
Inoltre, la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro con le stesse norme
previste per la spa.
4. Differenza recesso srl con spa
L'art. 2473 regola il recesso del socio riflette la maggiore rilevanza della persona dei soci in questo
tipo di società rispetto alla spa.
L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità
(recesso convenzionale). In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno
consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione, o scissione alla
revoca dello stato di liquidazione...
Nella spa non esiste diritto di recesso ex lege in caso di fusione o scissione, a meno che non sia
specificato nello statuto.
Oltre a molte delle cause già previste per la spa:
a) Modifica dell’oggetto sociale (quando vi è un cambiamento significativo).
b) Trasformazione della società (cambiamento del tipo: es. Spa srl).
c) Trasferimento della sede sociale all’estero.
d) Revoca dello stato di liquidazione.
e) Eliminazione di una o più cause di recesso.
f) Modifica rilevante dei diritti attribuiti ai soci.
Nel caso della srl, vi è un’ipotesi di anche per fusione o scissione, e questo in virtù
recesso legale
della maggiore “personalizzazione” della srl.
È sempre possibile recedere da una srl costituita a tempo indeterminato, con congruo preavviso
(almeno 6 mesi, se non diversamente indicato dallo statuto).
In caso di recesso, la società provvede a determinare il valore della liquidazione della quota
(ovvero l’esperto nominato dal Tribunale, in caso di contestazione del socio).
Questa dovrà essere rimborsata entro 6 mesi dalla società, attingendo a riserve disponibili o
riducendo il capitale sociale: qualora non fosse possibile, es. per opposizione dei creditori, la
società si scioglie.
Ricorda: Nelle spa e nelle sapa la proroga della durata costituisce, salvo disposizione contraria,
una causa per l’esercizio del diritto di recesso; cosa che invece non avviene nella srl.
5. Decisione dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori, se prevista nell'atto costitutivo;
- la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei
soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai
soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla
stessa.
Se nell'atto costitutivo non c'è questa previsione, allora per default, cioè nel silenzio dell'atto
costitutivo noi stiamo scegliendo per la riunione dei soci l'assetto assembleare simile alle spa.
Quindi, l'area di competenza dei soci è un'area flessibile che dipende dalle indicazioni dell'atto
costitutivo.
La consultazione scritta, che introduciamo nelle srl, come metodo di decisione dei soci, consiste
nell’apporre la propria sigla in approvazione di un'alternativa piuttosto che di un'altra e con la
maggioranza si determinerà la scelta. Quindi, con un sistema di consultazione scritto sostituisco
l'assemblea dei soci. In ogni caso, il metodo di consultazione scritta non può essere adottato per
le modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni su operazioni che comportano una sostanziale
modifica dell'oggetto sociale; in questi casi si deve andare in assemblea.
6. Organizzazione interna
L'organizzazione interna della srl è l'area più interessata dagli interventi di riforma. Quando
parliamo della struttura dell'organizzazione partiamo dai soci della srl. Potremmo avere un assetto
simile alla spa con l'assemblea dei soci e le competenze dell'assemblea, ma potremmo anche non
averlo, cioè dipende da una scelta statutaria; mentre nella spa si va in automatico, nella srl non si
va in automatico, perché dipende da quello che scrivi nello statuto perché qui l'autonomia
statutaria è maggiore rispetto alla spa.
7. Diritti particolari del socio srl
C'è la possibilità che lo statuto preveda dei diritti particolari in capo a singoli soci (art. 2468 comma
3), questi diritti particolari possono riguardare l'amministrazione della società e quindi, ad esempio,
dei diritti di veto, dei diritti di proposta in esclusiva su determinati argomenti che nelle spa non
esistono, nonché anche sugli utili (con limite del patto leonino, riconoscendo a determinati soci
una remunerazione maggiorata o anche inferiore a fronte di un riconoscimento di diritti
organizzativi più forti, senza però violare il patto leonino, quindi una qualche partecipazione agli
uti