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IL SISTEMA ASSICURATIVO - IL
CONTRATTO DI
ASSICURAZIONE SULLA VITA
il Contratto di Assicurazione è disciplinato dal Codice civile e
dal d.lgs. n. 2015/2009, Codice delle assicurazioni. L’art. 1882
cod. civ. lo definisce un contratto mediante il quale una parte,
denominata assicurato, versa all'altra parte, denominata 50
assicuratore, una somma detta premio, ottenendo in cambio il
diritto di essere risarcita a seguito del verificarsi di determinati
eventi contemplati dal contratto stesso. Un contratto
d'assicurazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche: è
oneroso, l'assicuratore assume su di sé un rischio dietro
pagamento di unpremio,
è aleatorio, per entrambi i soggetti (assicurato e assicuratore)
esiste l'incertezza dell'accadimento o non di un dato evento; è
soggetto ad un vincolo di reciprocità tra l'assicurato e
l'assicuratore. Il rischio costituisce l’elemento essenziale.
L’obbligo dell’assicuratore dipende da un evento incertus
quando, che può essere incertus an, ossia un sinistro, oppure
certus an, ossia la morte. L’art. 1883 cod. civ. stabilisce che
l’impresa di assicurazione può essere esercitata da un istituto di
diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza
delle norme stabilite dalle leggi speciali. Esistono due categorie
d'assicurazione: l'assicurazione contro i danni - in essa rientrano
i contratti con i quali l'assicuratore risarcisce la diminuzione del
patrimonio dell'assicurato in relazione al verificarsi di un evento
dannoso.
Tra tali eventi sono contemplati la distruzione, la perdita, il
deterioramento di beni (assicurazione per i danni a cose); la
diminuzione o la totale perdita della
capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla
persona); la responsabilità dell'assicurato per i danni arrecati a
terzi o a cose di terzi (assicurazione della responsabilità civile).
L'assicurazione sulla vita, ovvero le assicurazioni sulla durata
della vita umana, dove l'assicuratore si obbliga a pagare un
capitale ovvero una rendita quando: sopraggiunge la morte
dell'assicurato (assicurazione per il caso di morte); l'assicurato
raggiunge una determinata età (assicurazione per il caso di vita);
alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte
dell'assicurato (polizze miste).
Le reti di impresa
le reti di imprese sono forme di aggregazione di imprenditori. Con il
contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una
o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo
di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Le reti di impresa si distinguono dai consorzi e dalle ATI (associazioni
temporanee di impresa) per i seguenti elementi: fine perseguito; durata del
contratto. La definizione di una rete di imprese comporta tre momenti: la
creazione di una rete di imprese, che svolge un'attività solo interna, non
dispone di fondo comune e l'organo comune è composto dai partecipanti,
che periodicamente si riuniscono per prendere decisioni. E’ stato sottoscritto
un contratto con regole di comportamento specifiche, con un investimento
di capitale limitato. Il rischio connesso alla responsabilità patrimoniale
illimitata e solidale dei predetti è basso; gli imprenditori aderenti possono 51
espandere l'attività della rete, creando un fondo patrimoniale comune per
sostenere maggiori investimenti e dotandosi di una struttura dedicata alla
gestione del programma di rete; la rete può assumere obbligazioni in
proprio, ossia diventare un autonomo centro di attribuzione di diritti e di
obblighi, attraverso un contratto di rete, finalizzato al miglioramentodella
reciproca capacità innovativa e della competitività sul mercato.
Le offerte fuori sede e a distanza
Le offerte fuori sede e a distanza sono modalità di collocamento caratterizzate dal fatto
che il contatto tra intermediario e cliente non avviene presso la sede del primo né su
iniziativa del cliente. Nella modalità fuori sede, il contatto avviene fisicamente con un
promotore finanziario incaricato dall’offerente, mentre nella modalità a distanza si
utilizza la comunicazione a distanza. Secondo l’articolo 30 del Testo Unico della Finanza
(TUF), si configura come offerta fuori sede la promozione e il collocamento di strumenti
finanziari e altri prodotti finanziari presso il pubblico, rivolti ai clienti al dettaglio,
limitatamente ai soggetti abilitati. L’attività è considerata fuori sede se avviene al di fuori
della sede principale e delle dipendenze del soggetto emittente gli strumenti o prodotti
finanziari, del soggetto proponente l’investimento e del soggetto incaricato della loro
promozione/collocamento.
si intende una sede diversa dalla sede legale dell’intermediario
Per dipendenza
autorizzato, con una stabile organizzazione dotata di autonomia tecnica e decisionale, che
offre continuativamente servizi o attività di investimento. Mentre il servizio di
esclusivamente strumenti finanziari, l’offerta fuori sede può
collocamento riguarda
includere anche servizi di investimento e altri prodotti finanziari. Nei servizi di
investimento fuori sede, non è richiesta l’autorizzazione al servizio di collocamento. Gli
intermediari abilitati devono utilizzare promotori finanziari, persone fisiche che offrono
fuori sede come dipendenti, agenti o mandatari di un soggetto abilitato, secondo la
direttiva Mifid che prevede la figura dell’agente collegato.
Le SICAV
Le SICAV sono OICR (organismi di investimento collettivo del
risparmio), che rivestono la forma di società per azioni a capitale variabile,
esercitano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività
strumentali indicate dalla Banca d’Italia. Tuttavia tale forma societaria si
caratterizza per la coincidenza del capitale e del patrimonio netto detenuto,
poiché, da una parte, vengono emesse azioni e dall’altro, vengono
rimborsate quelle già emesse. La costituzione di una SICAV è assoggettata
all’autorizzazione della Banca d’Italia, che viene rilasciata ove ricorrano le
seguenti condizioni: adozione della forma di società per azioni; sede legale
e direzione generale in Italia; capitale sociale non inferiore a quello
determinato in via generale dalla Banca d’Italia; coloro che svolgono
compiti di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i
requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, indicati dall’art. 13 52
T.U.F.; i titolari delle partecipazioni devono possedere i requisiti di
dall’art. 14 T.U.F.; lo statuto deve prevedere
onorabilità previsti
l’investimento collettivo del patrimonio raccolto attraverso offerta al
pubblico delle azioni; quando la SICAV fa parte di un gruppo,
l’organizzazione dello stesso deve consentire l'esercizio della vigilanza,
dev'essere presentato con l'atto costitutivo e lo statuto un programma
sull'attività iniziale e una relazione sulla struttura organizzativa. Nelle
Sicav i sottoscrittori comprano delle azioni diventando azionisti e soci delle
stesse.
Le forme di tutela degli investitori
La tutela degli investitori è un obiettivo primario della Consob nel settore finanziario,
conforme al principio costituzionale di promozione e salvaguardia del risparmio. Oltre a
questo obiettivo, la Consob mira a preservare la fiducia e la stabilità nel sistema
finanziario, garantendo il corretto funzionamento dei mercati immobiliari tramite
trasparenza e correttezza degli operatori. Le finalità stabilite dal Testo Unico della
Finanza sono perseguite tramite la vigilanza sulla trasparenza e il rispetto delle regole di
condotta applicate alle categorie specifiche di soggetti vigilati, come intermediari, mercati
ed emittenti.
La Consob monitora anche le pratiche abusive, intervenendo con provvedimenti cautelari
come la sospensione delle attività o provvedimenti interdittivi come divieti e decadenze,
oltre a comunicazioni sul sito web nella sezione "comunicazione a tutela dei
risparmiatori", nel caso in cui un soggetto, come una società o una persona fisica, offra
servizi di investimento o strumenti finanziari senza autorizzazione o promuova servizi
finanziari senza essere iscritto all'albo, o non rispetti le norme sulla pubblicazione del
prospetto informativo.
Nonostante la vigilanza della Consob, non è possibile eliminare completamente il rischio
di comportamenti scorretti da parte degli operatori finanziari né prevenire eventuali
controversie tra investitori e intermediari. In caso di comportamenti scorretti, gli
investitori possono fare ricorso a diversi strumenti di tutela, come presentare un'esposto
alla Consob, rivolgersi all'arbitro per le controversie finanziarie o intraprendere azioni
legali. Il sistema multilaterale di negoziazione (MTF, Multilateral Trading Facilities)
Il sistema multilaterale di negoziazione (MTF, Multilateral Trading
Facilities) è un ambito in cui la Consob esercita la sua funzione di vigilanza
per garantire la tutela degli investitori e la trasparenza del mercato. La
Consob assicura che le operazioni nei MTF siano condotte in modo corretto
e trasparente, vigilando sugli intermediari e gli emittenti coinvolti. Inoltre,
interviene contro i fenomeni abusivi, come la prestazione di servizi di
investimento senza autorizzazione o la vendita di strumenti finanziari senza
un prospetto informativo conforme alle norme di legge. In caso di
irregolarità, la Consob può adottare provvedimenti cautelari o interdittivi per
proteggere i risparmiatori.
I mercati non regolamentati
07. I mercati non regolamentati rappresentano un'area in cui la Consob svolge un
ruolo cruciale per la tutela degli investitori. La Consob vigila affinché i servizi
finanziari siano prestati solo da soggetti autorizzati e iscritti all'albo,
prevenendo così attività abusive. Se un soggetto presta servizi senza 53
autorizzazione o offre strumenti finanziari senza il prospetto informativo
legale, la Consob interviene con provvedimenti cautelari e interdittivi.
Tuttavia, la vigilanza non elimina completamente i rischi di comportamenti
scorretti, e in tali casi, gli investitori possono presentare esposti alla Consob,
ricorrere all'arbitro per le controversie finanziarie o intraprendere azioni legali.
L'internalizzatore sistematico
L'internalizzatore sistematico è un operatore che esegue internamente gli
ordini dei clienti fuori dai mercati regolamentati. La Consob vigila su
questi soggetti per garantire la