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Diritti e doveri
Sicuramente diritti e doveri e in particolare diritti sono inseriti all’interno della
costituzione italiana, caratteristica peculiare delle costituzioni moderne, quindi come
la nostra, è il fatto che i diritti sono in esse garantite, cioè le costituzioni moderne sono
costituzioni che contemplano riferimenti espliciti alla garanzia dei diritti, questo fa sì
che noi possiamo identificarle come costituzioni rigide e lunghe, rigida cioè non è in
balia del legislatore, che può essere modificata solo attraverso un procedimento
legislativo rafforzato, cioè è la stessa costituzione che decide in quali casi e come può
essere modificata. Sono lunghe perché inseriscono l’elenco di questi diritti che
comprendono diritti civili e politici ma anche sociali ed economici. Ormai anche l’area
dei diritti e dei doveri deve essere collocata all’interno di una dimensione
sovranazionale o internazionale, quindi non è sufficiente, per avere la garanzia dei
diritti, solo la nostra costituzione ma anche ad una dimensione di carattere
internazionale ed europea. Quindi a garanzia dei diritti fondamentali nella dimensione
internazionale e sovranazionale, ci sono le organizzazioni governative e non
governative e furono approvati alcuni documenti fondamentali che espressamente
avevano per obiettivo la protezione dei diritti (dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo). Quindi i diritti vivono di una garanzia propria perché non sono modificabili,
sono protetti da una costituzione che non è modificabile se non alle condizioni
previste, la legge potrà solo disciplinarli nelle forme e nei limiti posti dalla costituzione.
I primi 12 articoli della costituzione sono qualificati come principi fondamentali, segue
la parte prima dei diritti e doveri dei cittadini (42 articoli) e infine la seconda parte
contiene l’ordinamento della repubblica. La parte prime è articolata in quattro titoli
dedicati ai rapporti civili, ai rapporti etico-sociali, ai rapporti economici e infine ai
rapporti politici. La libertà consiste in un progressivo intreccio di rapporti in cui la
persona umana è inevitabilmente inserita.
L’art 2 cost. ci trasmette il fondamento, l’architettura, cioè quello che ci hanno
consegnato i padri costituenti, rappresenta la casa dei diritti costituzionali, infatti
quest’articolo pone al centro la protezione dei diritti fondamentali della persona. “La
repubblica” indica un concetto più ampio dello stato (lo stato identifica l’apparato
pubblico esclusivamente), essa contempla non solo le istituzioni statali ma anche la
società civile, non è corretto pensare che solo lo stato debba risolvere i problemi, ma
con i nostri comportamenti costruiamo la comunità in cui noi siamo collocati, non c’è
solo l’istituzione pubblica che ne deve provvedere. Siamo una dimensione “di
formazioni sociali, in cui il singolo svolge la sua personalità”, le formazioni sociali è un
sinonimo per dire organizzazioni non governative, frutto di una dimensione collettiva
cioè l’individuo inserito in contesti di vita, inevitabilmente legato a quei gruppi in cui si
sviluppa la sua individualità; capiamo anche il motivo per il quale l’art 2 dice che a
contro-bilanciamento dei diritti ci sono i “doveri inderogabili”, non sono facoltativi, è
un principio costituzionale che vale quanto i diritti fondamentali. In questo principio,
cioè il riconoscimento dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili, è espresso in
modo compiuto quello che contraddistingue i cittadini di uno stato moderno. L’art 2
può essere interpretato come la porta di ingresso per riconoscere nuovi diritti? La
corte costituzionale che è l’organo che per l’Italia ha la funzione di interpretare il
diritto, ha elaborato nel corso dei decenni una serie di diritti, partendo proprio
dall’interpretazione di alcuni articoli della costituzione, quindi i diritti seguono
l’evoluzione della società e della scienza ma soprattutto la corte costituzionale non ha
elaborato nuovi diritti semplicemente facendo riferimento alla costituzione italiana, ma
ha aperto nuovi diritti considerando tutto l’impianto giuridico internazionale ed
europeo. I diritti sono equiparabili alle libertà, che vengono considerati sinonimi. L’art
2 stabilisce anche che i cittadini, al fine di realizzare l’obiettivo di garantire i diritti,
hanno un obbligo di “adempiere ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale”,
la solidarietà si esprime sia in quanto singoli cittadini, ma anche ai cittadini che
formano dei gruppi sociali (non profit), quindi l’art 2 deve plasmare i nostri
comportamenti quotidiani, esiste una correlazione tra diritti e doveri, è un approccio
che caratterizza tutta la nostra costituzione, a fronte di diritti esistono dei doveri, che
oltre a quelli previsti dalla costituzione, possono essere fissati solo dalla legge.
L’art 3 ci aiuta a comprendere il rapporto tra stato contemporaneo e protezione dei
diritti. Parla di uguaglianza formale cioè uguaglianza dei cittadini, essere pari davanti
alla legge e ci dice anche “è compito della repubblica” quindi è un obbligo della
repubblica “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale…” questo secondo
comma ci identifica l’uguaglianza di carattere sostanziale cioè lo stato, le formazioni
sociali, la comunità, devono intervenire per far sì che quell’uguaglianza formale sia
resa reale, sia oggettivamente possibile. Questi ostacoli possono limitare di fatto, nella
realtà potrebbero impedire alle persone, soprattutto a quelle più vulnerabili, di
realizzare l’uguaglianza che la costituzione prevede. I diritti sociali hanno a che vedere
con i vincoli di bilancio, quindi c’è un tenore che riguarda la compatibilità tra diritti
sociali e i costi che lo stato deve sostenere per garantirli. Non tutti i diritti hanno una
copertura finanziaria, soprattutto alla luce dei vincoli finanziari, c’è la necessità di
bilanciare i diversi diritti, c’è sempre un’opera di bilanciamento dei diritti, la corte
costituzionale, sui diritti sociali, in questi anni ha tendenzialmente confermato,
l’irriducibilità dei diritti sociali, cioè non possono essere sacrificati alla disponibilità
finanziaria, poi bisogna capire come recuperare queste risorse, ma i diritti essenziali
non possono essere compressi, non possono essere eliminati dall’assenza di risorse,
quindi l’art 3 comma 2 riconosce l’uguaglianza sostanziale cioè impone alla repubblica
di recuperare le risorse, anche chiedendo aiuto ai privati o ai finanziamenti europei,
per rimuovere gli ostacoli affinché quei diritti sociali possano realizzarsi. Il diritto alla
salute non può essere vincolato alla ricchezza o alla disponibilità finanziaria, ma deve
essere garantito a tutti. Il giudizio di uguaglianza tende spesso a configurarsi come un
giudizio di ragionevolezza. Il concetto di uguaglianza formale è legato al principio di
legalità che determina un vincolo dei poteri pubblici rispetto al diritto, cioè il divieto
che essi si comportino in modo difforme da quanto previsto dalla legge, il legislatore
non può adottare trattamenti irragionevolmente differenziati tra i cittadini (divieto di
introdurre discriminazioni irragionevoli). L’ultimo periodo dell’art 3 comma1 esclude
che alcune qualità possano avere rilievo nelle leggi come ad esempio la distinzione in
base al sesso (ci sono norme costituzionali che postulano una differenza in relazione
al sesso come quello sulla tutela della donna lavoratrice), il divieto di distinzione in
base alla razza o alla lingua o religione. Il tema dell’uguaglianza di genere prima era
sottovalutato, oggi si è capita l’importanza della partecipazione femminile ai processi
decisionali in favore di una società più equa (nel 2003 è stato modificato l’art 52 con
l’inserimento nel primo comma che la repubblica promuove le pari opportunità tra
donne e uomini).
I quattro titoli che costituiscono la parte prima della costituzione prescrivono il
riconoscimento e la garanzia dei diritti secondo una logica che presuppone una loro
classificazione. Gli articoli 13 e 16 disciplinano i diritti a matrice individuale costruiti
secondo quell’immagine dei “cerchi concentrici” che inizia con la libertà personale e
finisce con la libertà di circolazione. Oltre a questi diritti, in questo titolo vengono
disciplinati anche i diritti che attengono alla sfera pubblica della vita. Il titolo II
contiene il riferimento alla famiglia, alla salute e alla sfera della cultura e istruzione. Il
titolo IV oltre a regolare alcuni diritti, prevede anche i doveri costituzionali. La nostra
costituzione è stata sottoposta ad una interpretazione evolutiva attraverso la quale
sono stati attratti nella sfera dei diritti costituzionali nuovi diritti come ad esempio il
diritto della privacy.
In alcuni casi la disciplina costituzionale è molto dettagliata ma in molti altri la
concreta attuazione dei principi di libertà e anche la loro limitazione viene affidata al
legislatore attraverso la riserva di legge che rappresenta una garanzia dei diritti, infatti
la loro limitazione è affidata a fonti primarie, quindi con l’intervento del parlamento, ed
è sottratta alle fonti secondarie (governo) che possono intervenire solo nel caso di
riserva relativa e comunque entro i confini individuati dalle fonti primarie. La legge che
interviene a limitare i diritti deve rispettare altri principi che vengono a configurare i
quattro aspetti del principio di proporzionalità. Il legislatore può intervenire a limitare
un diritto soltanto per uno scopo legittimo, per questo deve fare un bilanciamento tra i
benefici che derivano dal perseguimento dell’obiettivo cui mira e i costi, cioè i sacrifici
che esso impone ad altri diritti. Tutto ciò senza che sia messo in pericolo il nucleo
essenziale dei diritti e nel rispetto di quei diritti che devono essere considerati come
assoluti. Un’altra garanzia che si applica ad alcuni diritti costituzionali è la riserva di
giurisdizione, cioè ogni atto che incide sulle libertà non solo deve rinvenire nella legge
la sua astratta previsione, ma deve essere in concreto autorizzato da un giudice.
La costituzione italiana non prevede lo stato di emergenza e né istituti simili che
invece si riscontrano in altri ordinamenti. In essi si prevede che in situazioni estreme,
nelle quali sia messa in pericolo la vita della nazione, si possa, nel rispetto delle
procedure e de