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Diritti e doveri

Sicuramente diritti e doveri e in particolare diritti sono inseriti all’interno della

costituzione italiana, caratteristica peculiare delle costituzioni moderne, quindi come

la nostra, è il fatto che i diritti sono in esse garantite, cioè le costituzioni moderne sono

costituzioni che contemplano riferimenti espliciti alla garanzia dei diritti, questo fa sì

che noi possiamo identificarle come costituzioni rigide e lunghe, rigida cioè non è in

balia del legislatore, che può essere modificata solo attraverso un procedimento

legislativo rafforzato, cioè è la stessa costituzione che decide in quali casi e come può

essere modificata. Sono lunghe perché inseriscono l’elenco di questi diritti che

comprendono diritti civili e politici ma anche sociali ed economici. Ormai anche l’area

dei diritti e dei doveri deve essere collocata all’interno di una dimensione

sovranazionale o internazionale, quindi non è sufficiente, per avere la garanzia dei

diritti, solo la nostra costituzione ma anche ad una dimensione di carattere

internazionale ed europea. Quindi a garanzia dei diritti fondamentali nella dimensione

internazionale e sovranazionale, ci sono le organizzazioni governative e non

governative e furono approvati alcuni documenti fondamentali che espressamente

avevano per obiettivo la protezione dei diritti (dichiarazione universale dei diritti

dell’uomo). Quindi i diritti vivono di una garanzia propria perché non sono modificabili,

sono protetti da una costituzione che non è modificabile se non alle condizioni

previste, la legge potrà solo disciplinarli nelle forme e nei limiti posti dalla costituzione.

I primi 12 articoli della costituzione sono qualificati come principi fondamentali, segue

la parte prima dei diritti e doveri dei cittadini (42 articoli) e infine la seconda parte

contiene l’ordinamento della repubblica. La parte prime è articolata in quattro titoli

dedicati ai rapporti civili, ai rapporti etico-sociali, ai rapporti economici e infine ai

rapporti politici. La libertà consiste in un progressivo intreccio di rapporti in cui la

persona umana è inevitabilmente inserita.

L’art 2 cost. ci trasmette il fondamento, l’architettura, cioè quello che ci hanno

consegnato i padri costituenti, rappresenta la casa dei diritti costituzionali, infatti

quest’articolo pone al centro la protezione dei diritti fondamentali della persona. “La

repubblica” indica un concetto più ampio dello stato (lo stato identifica l’apparato

pubblico esclusivamente), essa contempla non solo le istituzioni statali ma anche la

società civile, non è corretto pensare che solo lo stato debba risolvere i problemi, ma

con i nostri comportamenti costruiamo la comunità in cui noi siamo collocati, non c’è

solo l’istituzione pubblica che ne deve provvedere. Siamo una dimensione “di

formazioni sociali, in cui il singolo svolge la sua personalità”, le formazioni sociali è un

sinonimo per dire organizzazioni non governative, frutto di una dimensione collettiva

cioè l’individuo inserito in contesti di vita, inevitabilmente legato a quei gruppi in cui si

sviluppa la sua individualità; capiamo anche il motivo per il quale l’art 2 dice che a

contro-bilanciamento dei diritti ci sono i “doveri inderogabili”, non sono facoltativi, è

un principio costituzionale che vale quanto i diritti fondamentali. In questo principio,

cioè il riconoscimento dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili, è espresso in

modo compiuto quello che contraddistingue i cittadini di uno stato moderno. L’art 2

può essere interpretato come la porta di ingresso per riconoscere nuovi diritti? La

corte costituzionale che è l’organo che per l’Italia ha la funzione di interpretare il

diritto, ha elaborato nel corso dei decenni una serie di diritti, partendo proprio

dall’interpretazione di alcuni articoli della costituzione, quindi i diritti seguono

l’evoluzione della società e della scienza ma soprattutto la corte costituzionale non ha

elaborato nuovi diritti semplicemente facendo riferimento alla costituzione italiana, ma

ha aperto nuovi diritti considerando tutto l’impianto giuridico internazionale ed

europeo. I diritti sono equiparabili alle libertà, che vengono considerati sinonimi. L’art

2 stabilisce anche che i cittadini, al fine di realizzare l’obiettivo di garantire i diritti,

hanno un obbligo di “adempiere ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale”,

la solidarietà si esprime sia in quanto singoli cittadini, ma anche ai cittadini che

formano dei gruppi sociali (non profit), quindi l’art 2 deve plasmare i nostri

comportamenti quotidiani, esiste una correlazione tra diritti e doveri, è un approccio

che caratterizza tutta la nostra costituzione, a fronte di diritti esistono dei doveri, che

oltre a quelli previsti dalla costituzione, possono essere fissati solo dalla legge.

L’art 3 ci aiuta a comprendere il rapporto tra stato contemporaneo e protezione dei

diritti. Parla di uguaglianza formale cioè uguaglianza dei cittadini, essere pari davanti

alla legge e ci dice anche “è compito della repubblica” quindi è un obbligo della

repubblica “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale…” questo secondo

comma ci identifica l’uguaglianza di carattere sostanziale cioè lo stato, le formazioni

sociali, la comunità, devono intervenire per far sì che quell’uguaglianza formale sia

resa reale, sia oggettivamente possibile. Questi ostacoli possono limitare di fatto, nella

realtà potrebbero impedire alle persone, soprattutto a quelle più vulnerabili, di

realizzare l’uguaglianza che la costituzione prevede. I diritti sociali hanno a che vedere

con i vincoli di bilancio, quindi c’è un tenore che riguarda la compatibilità tra diritti

sociali e i costi che lo stato deve sostenere per garantirli. Non tutti i diritti hanno una

copertura finanziaria, soprattutto alla luce dei vincoli finanziari, c’è la necessità di

bilanciare i diversi diritti, c’è sempre un’opera di bilanciamento dei diritti, la corte

costituzionale, sui diritti sociali, in questi anni ha tendenzialmente confermato,

l’irriducibilità dei diritti sociali, cioè non possono essere sacrificati alla disponibilità

finanziaria, poi bisogna capire come recuperare queste risorse, ma i diritti essenziali

non possono essere compressi, non possono essere eliminati dall’assenza di risorse,

quindi l’art 3 comma 2 riconosce l’uguaglianza sostanziale cioè impone alla repubblica

di recuperare le risorse, anche chiedendo aiuto ai privati o ai finanziamenti europei,

per rimuovere gli ostacoli affinché quei diritti sociali possano realizzarsi. Il diritto alla

salute non può essere vincolato alla ricchezza o alla disponibilità finanziaria, ma deve

essere garantito a tutti. Il giudizio di uguaglianza tende spesso a configurarsi come un

giudizio di ragionevolezza. Il concetto di uguaglianza formale è legato al principio di

legalità che determina un vincolo dei poteri pubblici rispetto al diritto, cioè il divieto

che essi si comportino in modo difforme da quanto previsto dalla legge, il legislatore

non può adottare trattamenti irragionevolmente differenziati tra i cittadini (divieto di

introdurre discriminazioni irragionevoli). L’ultimo periodo dell’art 3 comma1 esclude

che alcune qualità possano avere rilievo nelle leggi come ad esempio la distinzione in

base al sesso (ci sono norme costituzionali che postulano una differenza in relazione

al sesso come quello sulla tutela della donna lavoratrice), il divieto di distinzione in

base alla razza o alla lingua o religione. Il tema dell’uguaglianza di genere prima era

sottovalutato, oggi si è capita l’importanza della partecipazione femminile ai processi

decisionali in favore di una società più equa (nel 2003 è stato modificato l’art 52 con

l’inserimento nel primo comma che la repubblica promuove le pari opportunità tra

donne e uomini).

I quattro titoli che costituiscono la parte prima della costituzione prescrivono il

riconoscimento e la garanzia dei diritti secondo una logica che presuppone una loro

classificazione. Gli articoli 13 e 16 disciplinano i diritti a matrice individuale costruiti

secondo quell’immagine dei “cerchi concentrici” che inizia con la libertà personale e

finisce con la libertà di circolazione. Oltre a questi diritti, in questo titolo vengono

disciplinati anche i diritti che attengono alla sfera pubblica della vita. Il titolo II

contiene il riferimento alla famiglia, alla salute e alla sfera della cultura e istruzione. Il

titolo IV oltre a regolare alcuni diritti, prevede anche i doveri costituzionali. La nostra

costituzione è stata sottoposta ad una interpretazione evolutiva attraverso la quale

sono stati attratti nella sfera dei diritti costituzionali nuovi diritti come ad esempio il

diritto della privacy.

In alcuni casi la disciplina costituzionale è molto dettagliata ma in molti altri la

concreta attuazione dei principi di libertà e anche la loro limitazione viene affidata al

legislatore attraverso la riserva di legge che rappresenta una garanzia dei diritti, infatti

la loro limitazione è affidata a fonti primarie, quindi con l’intervento del parlamento, ed

è sottratta alle fonti secondarie (governo) che possono intervenire solo nel caso di

riserva relativa e comunque entro i confini individuati dalle fonti primarie. La legge che

interviene a limitare i diritti deve rispettare altri principi che vengono a configurare i

quattro aspetti del principio di proporzionalità. Il legislatore può intervenire a limitare

un diritto soltanto per uno scopo legittimo, per questo deve fare un bilanciamento tra i

benefici che derivano dal perseguimento dell’obiettivo cui mira e i costi, cioè i sacrifici

che esso impone ad altri diritti. Tutto ciò senza che sia messo in pericolo il nucleo

essenziale dei diritti e nel rispetto di quei diritti che devono essere considerati come

assoluti. Un’altra garanzia che si applica ad alcuni diritti costituzionali è la riserva di

giurisdizione, cioè ogni atto che incide sulle libertà non solo deve rinvenire nella legge

la sua astratta previsione, ma deve essere in concreto autorizzato da un giudice.

La costituzione italiana non prevede lo stato di emergenza e né istituti simili che

invece si riscontrano in altri ordinamenti. In essi si prevede che in situazioni estreme,

nelle quali sia messa in pericolo la vita della nazione, si possa, nel rispetto delle

procedure e de

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Publisher
A.A. 2020-2021
88 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carola.da19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Santuari Alceste.