Premessa sul rapporto tra pubblica amministrazione e ambito privatistico
Nella scorsa lezione abbiamo parlato del diffondersi dei principi del diritto civile nei rapporti tra le amministrazioni e in quelli tra cittadino e pubblica amministrazione. Ora torniamo al principio di paritarietà: l’agire della pubblica amministrazione ha un richiamo tra situazione astratta e concreta seguendo il canone dell’imparzialità contraddistinto dal fatto che l’amministrazione deve equilibrare i diversi interessi coinvolti. Deve garantire almeno tendenzialmente le posizioni del privato. È un principio inderogabile.
Zagrebelsky afferma che i principi costituzionali sono immediatamente cogenti; noi riteniamo il principio di imparzialità immediatamente immanente. Nel cogliere il fenomeno di civilizzazione del diritto amministrativo dobbiamo soffermarci sul modo di comportarsi del privato.
Principio di paritarietà
Quella somma di regole che il privato ha quando entra in rapporto con la pubblica amministrazione; è un valore immanente nelle relazioni sociali secondo il quale alla libertà coincide la responsabilità. Si tende a garantire comunque il valore di legalità, ciò che cambia è la rilevanza del privato.
In seguito alla civilizzazione del diritto amministrativo, non è l’amministrazione che regredisce bensì quest’ultima ha un diverso modo di comportarsi:
- Bisogna inserirsi nel contesto europeo
- Il concetto tradizionale di amministrazione è ormai superato
- Se il ruolo del privato si amplia e regredisce il potere amministrativo, si ampliano gli organi, i principi e le responsabilità che informano il privato (obbligo del rispetto della responsabilità gravante sul privato = principio di paritarietà)
Anche in passato la realtà giuridica offriva svariati esempi di moduli pattizi coinvolgenti amministrazioni e privati: la spiegazione di questi fenomeni fu fornita osservando come in queste occasioni l’amministrazione si spogliasse della veste di autorità e si presentasse come un vero contraente, stipulando un negozio di diritto privato accessivo al provvedimento unilaterale con il quale si disponeva nell’interesse pubblico.
L’attuale normativa, e in particolare la L.241/1990, consente che le pubbliche amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Inoltre, la legge sul procedimento amministrativo dispone all’art 11 che l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il...
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