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Validità ed efficacia nel diritto

Una cosa valida ha i requisiti, i requisiti sono quelli previsti dalla legge. Un atto è invalido quando, ex legge, non sono previsti. L'invalidità ha tre fattispecie: nullità, annullabilità e irregolarità.

Nullità

L'atto è nullo perché nasce morto, privo di alcuni requisiti vitali (essenziali) per la sua esistenza.

Annullabilità

Ha in oggetto l'atto annullabile, guarda il futuro, l'atto può essere convalidato o annullato. È un atto che nasce vivo ma non è sufficientemente vitale; alcuni di questi requisiti hanno dei difetti. Quindi, o si annulla o lo saniamo, cioè rimuoviamo questo difetto e lo convalidiamo, lo rendiamo valido. Se l'atto lo annullo, per un po' ha vissuto, poi lo faccio morire; gli effetti tra la nascita e l'annullamento verranno meno. L'annullamento produce effetti retroattivi, che retroagiscono alla nascita dell'atto. Potrebbe verificarsi il senso opposto: si può rimuovere il vizio e continua a tenere il suo effetto. La totale assenza di volontà nella firma di un contratto non si forma. Se per estorsione posso chiedere l'annullamento dell'atto.

Irregolarità

È un atto viziato che viola la legge; sono vizi che riguardano la trascrizione di questo atto in un ufficio pubblico, il pagamento di qualche tassa. Il legislatore reagisce imponendo un termine per regolarizzarlo.

Rapporto tra invalidità ed efficacia

Nel diritto, la parola efficacia nel linguaggio comune indica la capacità di raggiungere un determinato scopo. Un atto è efficace quando raggiunge il risultato per cui era stato posto in essere. Vi è un significato giuridico: efficacia non vuol dire raggiungere uno scopo, ma obbligatorietà. Un atto è efficace quando crea degli obblighi, crea conseguenze giuridiche.

Contratto nullo: atto inefficace, non crea obblighi o diritti ed è tipico della nullità.

Atto annullabile: atto che ha una certa vitalità, vive ma è malato, è un atto che produce effetti. Una volta annullato diventa inefficace.

Fonti del diritto

Fonti del diritto a cui siamo assoggettati, non solo per le norme italiane ma anche europee e di diritto internazionale. Obbligo di accogliere i profughi dalla guerra —> obbligo internazionale ed anche sull'articolo 10 della costituzione (diritto di asilo per i profughi in condizioni di guerra), è una norma che devono osservare tutti i paesi del mondo.

Le norme interne sono la traduzione di norme esterne (il contenuto viene dalle norme europee, come il decreto 81). Fonti pattizie (patti, concordati e intese), trattato di Maasstricht.

  • Fonti internazionali: Norme consuetudinarie
  • Fonti europee
  • Fonti interne

Tra Stati si stipulano patti o trattati come il patto Atlantico: il patto che venne stipulato al termine della seconda guerra mondiale che ha dato origine alla NATO, ha risposto a questo patto il Patto di Varsavia (per l'Unione Sovietica).

Patti Lateranensi

L'11-02-1929 tra l'Italia e la Santa Sede, conseguente alla breccia di Porta Pia il 20-09-1870. Con il patto con la Santa Sede, i cattolici possono di nuovo partecipare alla vita politica e l'annessione dello stato pontificio all'Italia, si ripristina il vecchio stato pontificio —> della città del Vaticano. Trattato del Laterano concordato, Patti Lateranensi: sono tre, gli altri due sono il e il, nei due i contenuti sono diversi.

Il trattato del Laterano è l'atto costitutivo della città del Vaticano, il concordato è sempre un trattato che viene stipulato tra la Santa Sede e uno stato ed ha come oggetto la disciplina della libertà religiosa in quello stato. Il concordato serve a questo, come l'ora di religione che è disciplina concordataria, cioè si può aderire o meno. Le intese sono i concordati che vengono stipulati con le altre religioni nello stato italiano. Queste quindi sono fonti pattizie.

Trattati

I trattati possono essere bilaterali o plurilaterali. Tre stati fondatori: Germania, Francia, Italia. Ci possono essere trattati aperti e trattati chiusi: all'adesione di nuovi stati, l'UE, sono trattati aperti all'adesione di altri stati. Oppure vi sono dei trattati chiusi, in cui non si può far parte. I trattati vengono stipulati dagli organi rappresentativi dei singoli stati. Quando il trattato viene firmato, in quel momento non è efficace (vincolante) per i cittadini. Un atto è efficace quando è vincolante. La firma deve essere definitiva (ratificata) dal Parlamento, perché è l'organo che rappresenta il popolo. Se qualche paese non ratifica il trattato non ha effetto per quel paese ma per l'insieme delle nazioni che lo hanno ratificato.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlessandroPlanning di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Torino o del prof Giuffrida Armando.
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