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Diritto 22-03-19

Validità ed efficacia: una cosa valida ha i requisiti, i requisiti sono quelli previsti dalla

legge.

un atto invalido quando ex legge previsti, l’invalidità ha tre fattispecie:

nullità

Può dar luogo alla dell’atto giuridico; all’annullabilità e all’irregolarità.

L’atto è nullo perché nasce morto, privo di alcuni requisiti vitali (essenziali) per la sua

esistenza.

Annullabilità: ha in oggetto l’atto annullabile, guarda il futuro, l’atto può essere

convalidato o annullato, è un atto che nasce vivo ma non è sufficientemente vitale, alcuni

di questi requisiti ha dei difetti, quindi o si annulla o lo saniamo cioè rimuoviamo questo

difetto e lo saniamo, lo convalidiamo, lo rendiamo valido, se l’atto lo annullo, per un po’

ha vissuto, poi lo faccio morire, gli effetti tra la nascita e l’annullamento verrano meno,

l’annullamento produce effetti retroattivi, retroagiscono alla nascita dell’atto.

Potrebbe verificare il senso opposto si può rimuovere il vizio e continua a tenere il suo

effetto.

La totale assenza di volontà nella firma di un contratto, non si forma.

Se per estorsione posso chiedere l’annullamento dell’atto.

Irregolarità: è un atto viziato che viola la legge, sono vizi che riguardano la trascrizione di

questo atto in un ufficio pubblico, il pagamento di qualche tassa, il legislatore reagisce

imponendo un termine per regolarizzarlo.

Rapporto tra invalidità ed efficacia: nel diritto la parola efficacia (nel linguaggio comune

capacità di raggiungere un determinato scopo), un atto se raggiunge il risultato per cui

era stato posto in essere.

Vi è un significato giuridico: efficacia non vuol dire raggiungere uno scopo ma

obbligatorietà , un atto è efficace quando crea degli obblighi, crea conseguenze

giuridiche.

Contratto nullo : atto inefficace, non crea obblighi o diritti ed è tipico della nullità.

Atto annullabile: atto che ha una certa vitalità, vive ma è malato, è una atto che produce

effetti. Una volta annullato diventa inefficace.

Fonti del diritto a cui siamo assoggettati, non solo per le norme italiane ma anche

europee e di diritto internazionale.

Obbligo di accogliere i profughi dalla guerra —> obbligo internazionale ed anche

sull’articolo 10 della costituzione (diritto di asilo per i profughi in condizioni di guerra), è

una norma che devono osservare tutti i paesi del mondo.

Le norme interne sono la traduzione di norme esterne (contenuto viene dalle norme

europee, come il decreto 81). Fonti pattizie (patti, concordati e le

intese), trattato di Maastricht.

Fonti internazionali Norme consuetudinarie

Fonti europee

Fonti interne

Tra Stati si stipulano patti o trattati come il patto Atlantico: il patto che venne stipulato al

termine della seconda g mond che ha dato origine alla Nato, ha risposto a questo patto il

Patto di Varsavia (per l’Unione Sovietica).

Patti lateranensi 11-02-1929 tra l’Italia e la Santa Sede, conseguente alla breccia di porta

pia 20-09-1870, con il patto con la santa sede, i cattolici possono di nuovo partecipare

alla vita politica e l’annessione dello stato pontificio all’Italia, si ripristina il vecchio stato

pontificio—> della città del Vaticano. trattato del laterano concordato,

Patti lateranensi: sono tre, gli altri due sono il e il nei

due i contenuti sono diversi, il trattato del laterano è l’atto costitutivo della città del

Vaticano, il concordato è sempre un trattato che viene stipulato tra la santa sede e uno

stato ed ha come oggetto la disciplina della libertà religiosa in quello stato.

Il concordato serve a questo, come l’ora di religione che è disciplina concordataria cioè si

può aderire o meno.

Le intese sono i concordati che vengono stipulati con le altre religioni nello stato italiano.

Queste quindi sono fonti pattizie.

Cap.3 possono essere bilaterali o plurilaterali.

Tre stati fondatori: Germania, Francia, Italia.

Ci possono essere trattati aperti e trattati chiusi: all’adesione di nuovi stati, l’UE, sono

trattati aperti l’adesione di altri stati.

Oppure vi sono dei trattati chiusi, in cui non si può far parte.

I Trattati vengono stipulati dagli organi rappresentativi dei singoli stati.

Quando il trattato viene firmato in quel momento non è efficace (vincolante) per i cittadini.

Un atto è efficace quando è vincolante.

La firma deve essere definitiva (ratificata) dal Parlamento, perché è l’organo che

rappresenta il popolo.

Se qualche paese non ratifica il trattato non ha effetto per quel paese ma per l&rs

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