Diritto 22-03-19
Validità ed efficacia: una cosa valida ha i requisiti, i requisiti sono quelli previsti dalla
legge.
un atto invalido quando ex legge previsti, l’invalidità ha tre fattispecie:
nullità
Può dar luogo alla dell’atto giuridico; all’annullabilità e all’irregolarità.
L’atto è nullo perché nasce morto, privo di alcuni requisiti vitali (essenziali) per la sua
esistenza.
Annullabilità: ha in oggetto l’atto annullabile, guarda il futuro, l’atto può essere
convalidato o annullato, è un atto che nasce vivo ma non è sufficientemente vitale, alcuni
di questi requisiti ha dei difetti, quindi o si annulla o lo saniamo cioè rimuoviamo questo
difetto e lo saniamo, lo convalidiamo, lo rendiamo valido, se l’atto lo annullo, per un po’
ha vissuto, poi lo faccio morire, gli effetti tra la nascita e l’annullamento verrano meno,
l’annullamento produce effetti retroattivi, retroagiscono alla nascita dell’atto.
Potrebbe verificare il senso opposto si può rimuovere il vizio e continua a tenere il suo
effetto.
La totale assenza di volontà nella firma di un contratto, non si forma.
Se per estorsione posso chiedere l’annullamento dell’atto.
Irregolarità: è un atto viziato che viola la legge, sono vizi che riguardano la trascrizione di
questo atto in un ufficio pubblico, il pagamento di qualche tassa, il legislatore reagisce
imponendo un termine per regolarizzarlo.
Rapporto tra invalidità ed efficacia: nel diritto la parola efficacia (nel linguaggio comune
capacità di raggiungere un determinato scopo), un atto se raggiunge il risultato per cui
era stato posto in essere.
Vi è un significato giuridico: efficacia non vuol dire raggiungere uno scopo ma
obbligatorietà , un atto è efficace quando crea degli obblighi, crea conseguenze
giuridiche.
Contratto nullo : atto inefficace, non crea obblighi o diritti ed è tipico della nullità.
Atto annullabile: atto che ha una certa vitalità, vive ma è malato, è una atto che produce
effetti. Una volta annullato diventa inefficace.
Fonti del diritto a cui siamo assoggettati, non solo per le norme italiane ma anche
europee e di diritto internazionale.
Obbligo di accogliere i profughi dalla guerra —> obbligo internazionale ed anche
sull’articolo 10 della costituzione (diritto di asilo per i profughi in condizioni di guerra), è
una norma che devono osservare tutti i paesi del mondo.
Le norme interne sono la traduzione di norme esterne (contenuto viene dalle norme
europee, come il decreto 81). Fonti pattizie (patti, concordati e le
intese), trattato di Maastricht.
Fonti internazionali Norme consuetudinarie
Fonti europee
Fonti interne
Tra Stati si stipulano patti o trattati come il patto Atlantico: il patto che venne stipulato al
termine della seconda g mond che ha dato origine alla Nato, ha risposto a questo patto il
Patto di Varsavia (per l’Unione Sovietica).
Patti lateranensi 11-02-1929 tra l’Italia e la Santa Sede, conseguente alla breccia di porta
pia 20-09-1870, con il patto con la santa sede, i cattolici possono di nuovo partecipare
alla vita politica e l’annessione dello stato pontificio all’Italia, si ripristina il vecchio stato
pontificio—> della città del Vaticano. trattato del laterano concordato,
Patti lateranensi: sono tre, gli altri due sono il e il nei
due i contenuti sono diversi, il trattato del laterano è l’atto costitutivo della città del
Vaticano, il concordato è sempre un trattato che viene stipulato tra la santa sede e uno
stato ed ha come oggetto la disciplina della libertà religiosa in quello stato.
Il concordato serve a questo, come l’ora di religione che è disciplina concordataria cioè si
può aderire o meno.
Le intese sono i concordati che vengono stipulati con le altre religioni nello stato italiano.
Queste quindi sono fonti pattizie.
Cap.3 possono essere bilaterali o plurilaterali.
Tre stati fondatori: Germania, Francia, Italia.
Ci possono essere trattati aperti e trattati chiusi: all’adesione di nuovi stati, l’UE, sono
trattati aperti l’adesione di altri stati.
Oppure vi sono dei trattati chiusi, in cui non si può far parte.
I Trattati vengono stipulati dagli organi rappresentativi dei singoli stati.
Quando il trattato viene firmato in quel momento non è efficace (vincolante) per i cittadini.
Un atto è efficace quando è vincolante.
La firma deve essere definitiva (ratificata) dal Parlamento, perché è l’organo che
rappresenta il popolo.
Se qualche paese non ratifica il trattato non ha effetto per quel paese ma per l&rs
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