Codici e sistemi normativi
I codici sono considerati: Universali ed immutabili e perciò utilizzabili nel tempo e in più paesi.
Struttura e promulgazione dei codici
Il codice si presenta come un sistema di norme strutturato in modo: Organico e sistematico.
Il Code Civil des Français è stato promulgato il: 21 marzo 1804.
Il codice civile del 1865, al pari del modello francese, ruota per intero intorno alla: Proprietà.
Scuola storica del diritto in Germania
Si sviluppa in Germania nella prima metà dell’800 la c.d. scuola storica del diritto: Secondo tale scuola lo studio storico del diritto è un criterio di rilevazione e di comprensione del formarsi delle regole giuridiche; il diritto non proviene dalle sole fonti statali, assumendo un ruolo fondamentale la consuetudine.
Dogmatica pandettistica e codici civili
La massima espressione della dogmatica pandettistica fu l’elaborazione del codice civile, comunemente indicato: Con le iniziali B.G.B., adottato nel 1896 e in vigore dal 1o gennaio 1900.
Tratto saliente del codice civile fu quello della unificazione della: Normativa civilistica e di quella commercialistica in un unico codice.
L’oggetto del contratto non è più “la cosa” (art. 1116 cod. civ. 1865), come in una economia proprietaria, ma: “La prestazione” (artt. 1346 ss.) connaturata ad un’economia fondata sull’attività e sull’impresa.
Longevità del codice civile del 1942
Il codice civile del 1942 è tuttora in vigore, a tale longevità hanno concorso due circostanze fondamentali: L’una interna al codice, per l’ampio impiego di clausole generali e l’altra esterna al codice, cioè il processo di novellazione cui è continuamente assoggettato.
Principi guida del diritto
Altro fondamentale criterio guida è espresso dal principio: Di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Il diritto, pur con diverse impostazioni, è studiato come: Scienza sociale.
Principi e pluralismo
Principio personalista e pluralismo
Il principio personalista esprime unitariamente la sintesi dei: Diritti fondamentali della persona umana.
L'ispirazione pluralistica si esprime essenzialmente in due direzioni: Ordinamentale e sociale.
Pluralismo ordinamentale e sociale
Il pluralismo ordinamentale importa il riconoscimento: Di altri ordinamenti giuridici, con i quali coordinare l’azione dell’ordinamento giuridico statale.
Il pluralismo sociale implica la limitazione del diritto statale: In favore degli statuti dei gruppi.
Trattato di Lisbona e autonomia collettiva
Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, è entrato in vigore dal: 1o dicembre 2009.
L’autonomia collettiva dei gruppi dà luogo a: Statuti che si impongono ai singoli partecipanti come diritto proprio della specifica comunità, come tale applicato ed osservato, spesso presidiato da sanzioni previste dallo stesso statuto.
Organizzazioni internazionali e globalizzazione
W.T.O. è: L’Organizzazione mondiale per il commercio.
Il controllo del mercato globale avviene ad opera di: Singole potenze economiche multinazionali.
Il simbolo della moderna globalizzazione è la: La c.d. rivoluzione finanziaria dell’economia e del capitalismo.
Diritti soggettivi e situazioni giuridiche
Diritto soggettivo e ordinamenti intermedi
Il potere riconosciuto ad ogni consociato di realizzare il proprio interesse viene definito: Diritto Soggettivo.
Gli ordinamenti delle società intermedie: Sono ammessi solo se richiamati espressamente da una legge di Stato.
Facoltà giuridiche e regole giuridiche
Le facoltà giuridiche: costituiscono il contenuto del diritto soggettivo.
La regola giuridica è composta: da precetto e sanzione.
La norma giuridica ha come destinatario: la persona umana.
Bisogno, interesse e attività umane
Le nozioni di bisogno e di interesse: sono diverse, ma quella di interesse presuppone quella di bisogno.
Le attività umane volte alla realizzazione di interesse, rispetto alle quali il diritto assume un atteggiamento di indifferenza sono: lecite ma irrilevanti sul piano della valutazione giuridica.
Strumenti giuridici e poteri
Gli strumenti che l’ordinamento fornisce per la tutela di interessi valutati dall’ordinamento come meritevoli di tutela sono definiti: Situazioni giuridiche soggettive.
La situazione consistente nell’attribuzione di un potere per la realizzazione di un interesse altrui viene definita: Potestà.
L’interesse a conservare un bene che già si ha è proprio delle: situazioni giuridiche soggettive attive assolute.
Diritti reali e obbligazioni
Diritti reali e potestativi
La categoria dei diritti reali comprende: il diritto di proprietà e i diritti reali su cose altrui.
Il diritto potestativo è un diritto: relativo, a cui corrisponde dal lato passivo una soggezione.
Interesse legittimo e possesso
Per ‘potestà’ si intente: un potere attribuito ad un soggetto per la cura di un interesse altrui.
L’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva: attiva caratterizzata dalla tutela dell’interesse proprio in modo indiretto.
Il possesso è: una situazione di fatto.
Obbligo, onere e soggezione
L’obbligo è un dovere: specifico ed a contenuto positivo.
L’onere è un dovere: specifico strettamente correlato ad un interesse proprio.
La soggezione è: la posizione giuridica di chi subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui senza essere obbligato ad un determinato comportamento.
Obbligo e dovere in senso stretto
L’obbligo è una sottocategoria: del dovere generico.
Quando una situazione giuridica soggettiva passiva fa capo ad una generalità di individui non determinabili a priori viene definita: dovere in senso stretto.
Fatti e atti giuridici
Fatto giuridico e atto giuridico
La categoria del fatto giuridico: comprende fatti umani e naturali a cui l'ordinamento ricolleghi il sorgere di effetti giuridici.
La categoria dell’atto giuridico (in senso lato): comprende qualsiasi atto consapevole e volontario cui l'ordinamento ricolleghi il sorgere di effetti giuridici.
Pagamento e negozio giuridico
Il pagamento (che è un atto giuridico in senso stretto) eseguito da un incapace è: valido ed efficace.
Nel negozio giuridico: Gli effetti giuridici seguono soltanto se il soggetto li ha previsti e voluti.
Accadimenti naturali e legittimazione
Gli accadimenti naturali a cui l’ordinamento attribuisce efficacia giuridica rientrano nella categoria del: Fatto giuridico.
La legittimazione è: il potere di un soggetto di disporre di un diritto mediante un negozio giuridico.
Testamento e matrimonio
Il testamento è: il negozio con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse ovvero detta disposizioni di carattere non patrimoniale.
Il matrimonio è: Un negozio giuridico.
Causa e forma dei negozi
La causa è: un requisito essenziale del negozio ed indica la ragione giustificatrice dello stesso.
Rispetto alla forma i negozi si distinguono in: formali e non solenni.
Enti e associazioni
Riconoscimento e personalità giuridica
Gli enti non riconosciuti: Non hanno la personalità giuridica.
Il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato si compie: Mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
Criteri di distinzione degli enti
Quali, tra quelli di seguito elencati, sono i criteri elaborati dalla dottrina in base ai quali distinguere gli enti: Presenza di base associativa ovvero del vincolo di destinazione; scopo di lucro ovvero scopo ideale; grado di autonomia patrimoniale.
Creditori e persone giuridiche
Il creditore di una associazione riconosciuta: Non potrà aggredire il patrimonio degli associati in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte per il perseguimento dello scopo.
Elementi e riconoscimento di persone giuridiche
Elementi costitutivi della persona giuridica sono: pluralità di persone (elemento di persone), patrimonio (elemento reale), scopo (elemento teleologico), riconoscimento.
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato: Devono soddisfare le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, perseguire uno scopo che sia possibile e lecito, essere dotate di un patrimonio che risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
Sede legale e soggettività giuridica
Per sede legale effettiva della persona giuridica: Si intende il luogo deputato o stabilmente utilizzato, per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività economica dell'ente.
Hanno soggettività giuridica: Tutti gli enti riconosciuti e non riconosciuti.
Enti con personalità giuridica
Gli enti dotati di personalità giuridica: Possono essere titolari solo di alcuni diritti personalissimi.
Personalità giuridica e soggettività giuridica: Non coincidono in quanto la personalità giuridica opera nei confronti del diverso modo di atteggiarsi dell'autonomia patrimoniale di cui l'ente gode rispetto ai patrimoni dei suoi componenti, la soggettività, invece, vale ad indicare la qualità di una entità (persona fisica, aggregato sociale, anche talvolta un insieme di beni) di essere soggetto di diritto, inteso sia come soggetto al diritto (oggettivo), e cioè soggetto dell'ordinamento, sia come soggetto di diritti (soggettivi) o meglio di situazioni giuridiche soggettive attive e passive, e dunque parti di un rapporto giuridico.
Associazioni e fondazioni
Associazioni di fatto e comitati
Le associazioni di fatto e i comitati sono disciplinati: Nel Capo III del titolo II del libro I codice civile intitolato alle persone e alla famiglia.
Indicare quale dei seguenti non è elemento degli enti di fatto: Elemento formale (riconoscimento).
Enti di fatto e associazioni non riconosciute
Gli enti di fatto: Sono soggetti di diritto.
Le associazioni non riconosciute: Sono dotate di un fondo comune formato, ai sensi dell'art. 37 c.c., dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali apporti.
Obbligazioni e contratti di comitato
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione: I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Il contratto di comitato: Ha per oggetto l'esercizio in comune di un'attività di raccolta di fondi presso il pubblico, al fine di perseguire una finalità di utilità collettiva.
Comitati e responsabilità
Ai comitati: Può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili.
Il comitato: Può acquistare personalità giuridica.
Delle obbligazioni assunte dal comitato rispondono: Personalmente e solidalmente tutti i suoi componenti.
Associazioni riconosciute e patrimonio
L'atto costitutivo di un'associazione riconosciuta: Deve essere sottoscritto da dei soci fondatori.
Nel nostro ordinamento il diritto di associarsi è tutelato: Dagli artt. 2 e 18 della nostra Carta fondamentale.
Status e organi delle associazioni
Lo status di associato: È trasmissibile solo se la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'esclusione di un associato: Può essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi.
Assemblea e deliberazioni
L'assemblea: È l'organo deliberante dalla cui esistenza non può prescindere un'associazione riconosciuta.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più accreditato deliberazioni assembleari: Sono atti collegiali con i quali si esprime la volontà unica ed impersonale dell'associazione.
Annullamento e estinzione delle associazioni
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate: su istanza degli organi dell'ente; su istanza del pubblico ministero; su istanza dell'associato che non abbia prestato consenso all'approvazione della deliberazione dell'assemblea.
L'associazione riconosciuta: Può estinguersi per le cause espressamente contemplate dal legislatore e per altre che si ricavano dalla disciplina complessiva delle associazioni riconosciute.
Liquidazione e trasformazione
Una volta che sia stata dichiarata l'estinzione della persona giuridica o sia stato disposto lo scioglimento dell'associazione: Si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Le associazioni riconosciute: Possono trasformarsi in società di capitali.
Patrimonio delle fondazioni
Il patrimonio della fondazione: Non appartiene a nessun soggetto specifico (nemmeno al fondatore).
Fondazioni e loro gestione
Fondazione cd. erogatrice e statuto
Fondazione cd. erogatrice: è quella che al solo perseguimento dello scopo destina le proprie rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto della fondazione: Devono anche determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
Scopo e atto di fondazione
L'atto costitutivo di una fondazione: è atto unilaterale non recettizio.
Lo scopo della fondazione: Deve essere di pubblica utilità.
Atto di dotazione e fondazione di impresa
Atto di fondazione e atto di dotazione del patrimonio: Non sono la medesima cosa perché l'atto di dotazione del patrimonio è un vero e proprio contratto di donazione, se inter vivos o una disposizione testamentaria a titolo di eredità o di legato, se mortis causa.
Fondazione di impresa: è quella che svolge attività di impresa, organizzate per la produzione e lo scambio di beni o di servizi.
Fondazione di famiglia e autorità governativa
Fondazione di famiglia: è quella destinata ad avvantaggiare con la propria attività soltanto una o più famiglie determinate.
Unico organo della fondazione è: Quello deputato ad amministrare il patrimonio o ad erogare le rendite, ovvero gli amministratori.
L'autorità governativa: Anziché dichiarare l'estinzione della fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.
Beni giuridici
Affinché una cosa possa essere considerata bene senso giuridico, occorre che sia: utile, accessibile, esistente in natura in quantità limitata.
Beni e diritti di proprietà
Beni immobili e fungibili
Beni immobili per natura sono: quelli che non è possibile spostare senza provocare un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione.
Sono fungibili: quei beni che all’interno di un genere possono essere facilmente sostituibili con altri dello stesso genere.
Prodotti agricoli e universalità dei mobili
I prodotti agricoli: sono frutti naturali.
È considerata universalità dei mobili: la pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria.
Diritti assoluti e proprietà privata
Sono diritti assoluti: quelli che garantiscono al titolare un potere che questi può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti.
La proprietà privata: può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
Imprescrittibilità e proprietà fondiaria
L’imprescrittibilità del diritto di proprietà significa che: la proprietà non si perde per il non uso.
La proprietà fondiaria: oltre ad avere una estensione orizzontale, ne ha anche una verticale, si estende, cioè, sia verso il basso che verso l’alto.
Azione negatoria e obbligazioni
L’azione negatoria: è un'azione a difesa della proprietà.
La disciplina delle obbligazioni è: nel Libro IV del codice civile.
Obbligazioni e prestazioni
Definizione di obbligazione
L'obbligazione consiste in: In un rapporto giuridico tra due parti, creditore e debitore.
Elementi costitutivi dell'obbligazione sono: Soggetti, prestazione e vincolo giuridico.
Prestazione e diritto di obbligazione
Per prestazione si intende: Il comportamento al quale il debitore si è obbligato e può consistere in un dare, in un fare o in un non fare.
La prestazione deve essere: Possibile, lecita e determinata o determinabile.
Il diritto di obbligazione ha: Contenuto patrimoniale.
Fonti delle obbligazioni e volontà
Il diritto di obbligazione appartiene alla categoria dei: Diritti relativi.
Le fonti delle obbligazioni sono quelle di cui all'art: 1173 c.c.
La volontà, anche se unilaterale rappresenta una fonte di obbligazione nei limiti dell'art.: 1987 c.c.
Obbligazione vs obbligo
La differenza tra obbligazione e obbligo consiste: Nel fatto che l'obbligazione, anche quella naturale ha ad oggetto una prestazione patrimoniale, che invece manca nell'obbligo vero e proprio, quale situazione giuridica soggettiva passiva.
Le obbligazioni rispetto ai soggetti possono essere: Semplici e multiple.
Tipologie di obbligazioni
Obbligazioni semplici e solidali
Le obbligazioni sono semplici: Quando vi è un solo debitore e un solo creditore.
L'obbligazione è solidale: Quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri.
Obbligazioni solidali e cumulative
Le obbligazioni solidali possono essere: Attive e passive a seconda della presenza di più creditori e più debitori.
L'azione di regresso: È caratteristica delle obbligazioni solidali sia attive che passive.
La solidarietà passiva: È sempre presunta.
Le obbligazioni cumulative sono: Quelle obbligazioni in cui il debitore è tenuto ad eseguire due o più prestazioni e la liberazione si ha solo quando tutte le prestazioni dovute sono state eseguite.
Obbligazioni alternative e fungibili
Sono obbligazioni alternative: Quelle per cui un debitore, tenuto ad eseguire una o più prestazioni a sua scelta, salvo diversa pattuizione, ne esegue una delle due e viene liberato.
Sono fungibili: Le obbligazioni in cui la prestazione può essere eventualmente eseguita da un soggetto diverso.
Obbligazioni civili e pecuniarie
Le obbligazioni civili sono: Quelle che sono munite di azione e che per conseguenza il creditore può far valere davanti all'autorità giudiziaria al fine del riconoscimento del proprio diritto.
Le obbligazioni pecuniarie sono: Le obbligazioni che hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro quale mezzo di pagamento legalmente riconosciuto.
Debito e clausole di rivalutazione
Debito di valuta e di valore
Il debito è di valuta quando: L'oggetto della prestazione è di per sé una somma di denaro che non subisce variazione per effetto dei fenomeni inflattivi.
Il debito di valore è quello: Che ha per oggetto una somma di denaro pari, nel suo ammontare, al valore di un altro bene.
Principio nominalistico e clausole di rivalutazione
Il principio nominalistico sancisce che: I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento per il suo valore nominale.
Le clausole di rivalutazione economica: Attengono tutti i contratti e sono finalizzate a legare il valore della somma da versare, alla scadenza dell’obbligazione, a merci di un certo paniere e a taluni metalli preziosi.
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