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Lezione 5

LA TUTELA GIUDIZIARIA IN AMBITO UE E IL RAPPORTO FRA GIUDICI NAZIONALI E GIUDICI DELL'UNIONE EUROPEP

Dobbiamo analizzare la tutela giudiziaria in ambito UE perché tutto il discorso di effetto diretto e primato è >> alla tecnica del rapport fra giudici e quindi sul ruolo della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali rispetto all'implementazione e alla garanzia dell'osservanza della validità del diritto all'Unione Europea.

Giudici UE nel Trattato di Lisbona

Nella maggior parte degli accordi di tipo internazionale classici non viene demandato ai giudici nazionali il compito si applicare il diritto del trattato (solo la CEDU e le violazioni internazionali). La competenza dei giudici nazionali è di garantire il contenuto delle norme.

Nel diritto UE non è solo così: qui c'è un quadro in cui ci sono più giudici. C'è uno Statuto più elaborato che consente di capire tutte le aree. Le singole aree della materia dell'UE hanno diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

2- L'nterlocuzione giudizionale nazionale e strumento dell'UE.

Tutela giudizionale EFFETTIVA

(per quel che riguarda l'attività giurisdizionale dei giudici nazionali, per cui si applicano le norme processuali) si applicano le norme processuali: PRINCIPIO DI AUTONOMIA PROCESSUALE. Queste regole di processo nazionale devono essere messe al servizio dell'effettività del diritto dell'UE. L'effettività = fecondità + effettività = diritti stabiliti dai trattati o di diritto derivato. C'è un impatto sul tipo. modello del diritto UE su altre norme processuali nazionali, che è determinante dalla domanda di questioni di questa tutela giuridica richiede effettiva. UE non ha un compartamento solo male ma a causa prove e compitamenti in tema di processo nazionale sostituisce un'effetto di carattere sostanziale alle norme processuali nazionali ha un'effetto conservativo di tipo in centiri sui.

  • Art. 19 TUE, commi 1 e 2
  • 1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i Tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.
  • Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
  • 2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
  • Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
  • I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni previste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. Il giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

sistemi processuali nazionali. Non sono esponenti dal diritto

e il parametro dell'effettività degli strumenti processuali e il

contenza di diritto processuale stabilito dal trattato riguardo i tribunali

europei e sono altre regole. Al funzionamento di questi tribunali

che riguardano la corte di giustizia che sono considerate come norme

che assicurano una tutela giurisdizionale effettiva. Formalità usati

dalla Corte di Giustizia per indicare le norme processuali nazionali.

In particolare sul ruolo della Corte di giustizia

Art. 19 TUE, Comma 3

  • La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
    • a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
    • b) in via pregiudiziale, su richieste delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
    • c) negli altri casi previsti dai trattati.

I RICORSI

1) Il ricorso di annullamento (art. 263 TFUE, ex art. 230 TCE)

  1. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
  2. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
  3. La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi della Banca centrale europea, contro gli atti degli organi o organismi dell'Unione, se producono effetti giuridici nei confronti di terzi.
  4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste ai commi primo e secondo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti. La Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti regolamentari che li riguardano direttamente e tecnicamente e che non comportano atti misura d'esecuzione.
  5. Gli atti che istituiscono organi e organismi dell'Unione possono prevedere le condizioni e modalità particolari relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di siffatti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

Problema Italiano:

Se lo stato non fa rinvio pregiudiziale e quindi espone lo stato membro a responsabilità e a condanna in base al diritto attuale è impossibile condannare il magistrato per responsabilità. Il comportamento scorretto dal punto di vista deontologico non viene nominato. [Un abuso del rinvio porta a una paralisi della Corte di Giustizia, ma anche un allungamento dei tempi.]

  • Procedimento d’urgenza: Quando il soggetto in questione va in stato di detenzione, allora in questo caso si deve attivare la procedura d’urgenza davanti alla Corte di Giustizia che deve rispondere rapidamente.
  • Il rinvio pregiudiziale di validità -> La validità delle norme dei trattati di quella di diritto derivato spetta solo e soltanto alla Corte di Giustizia.
  • Il rinvio pregiudiziale interpretativo -> C’è un problema di evitare la nazionalizzazione del diritto dell’UE. È un fenomeno tipico del diritto internazionale. L’interpretare non è mai un’operazione neutra. Ci vuole un’interpretazione unica e uniforme che spetta alla Corte di Giustizia.

In particolare: il rinvio pregiudiziale interpretativo e il monopolio della Corte di giustizia sull’interpretazione del diritto UE

  • Il monopolio assoluto della Corte di giustizia UE per quel che concerne l’interpretazione del diritto comunitario ha come finalità quella di garantire la interpretazione uniforme del diritto comunitario su tutto il territorio dell’UE
  • Si vuole infatti evitare quel meccanismo, comunemente riscontrabile con riguardo al diritto internazionale, che subisce fenomeni di vera e propria “nazionalizzazione”: nel senso che, attraverso l’opera di interpretazione di questo diritto da parte delle singole giurisdizioni nazionali, esso finisce per diversificarsi progressivamente quanto a significato e portata

Il rinvio pregiudiziale interpretativo come essenziale strumento di cooperazione fra giudici

  • Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia “… il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo tra giudici, la cui proposizione si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità del detto rinvio compiuta dal giudice nazionale”
  • Una norma di diritto nazionale che impedisca l’attivazione del procedimento ex art. 267 TFUE deve essere disapplicata

…ma deve essere inteso come subordinazione gerarchica tra giudici: massima è la Corte di Giustizia. E’ un problema di rapporto di cooperazione in questa chiamata chiede di interpretare la norma, dato che non è un giudice nazionale ma europeo. Può chiederlo se la sua interpretazione è conforme.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisa-2711 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Galetta Diana Urania.