Lezione 5: La tutela giudiziaria in ambito UE e il rapporto fra giudici nazionali e giudici dell'Unione Europea
Dobbiamo caratterizzare la tutela giudiziaria in ambito UE perché tutto il discorso di effetto diretto e primato è subordinato alla tematica dei rapporti fra giudici e quindi al ruolo della Corte di giustizia e dei giudici nazionali rispetto all'implementazione e alla gerarchia dell'effettività del diritto dell'Unione Europea.
Giudici UE nel Trattato di Lisbona
Nella maggior parte degli accordi di tipo internazionale classico non esiste un sistema di giudici ma si rimanda solo a problematiche imputabili al trattato, solo alla CEDU per le violazioni che entrano nei campi di competenze dei giudici nazionali. Nel diritto UE non solo c'è un giudice, ma ci sono più giudici. C'è una struttura più elaborata che consente di coprire tutte le aree. La maggior parte hanno seguito lezioni di diritto quando: funzione - assicurare i diritti acquisiti nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
- Tutela giurisdizionale nazionale e strumento dell'UE. Tutela giurisdizionale effettiva. (Per quel che riguarda l'attività giurisdizionale dei giudici nazionali. Per se applicano il diritto dell'UE si applicano norme processuali nazionali: principio di autonomia processuale. Queste regole di processo nazionale devono essere messe al servizio dell'effettività del diritto dell'UE. Effettività: che garantisce effettivamente i diritti stabiliti dai trattati o di diritto derivato. C'è un influsso di tipo mediato del diritto dell'UE sulle norme processuali nazionali, che è determinato dall'esigenza di garantire questa tutela giurisdizionale effettiva. UE non ha competenza in tema di processo nazionale ma a causa del carattere di diritto sostanziale delle norme allo interno materie ha un effetto conformativo di tipo indiretto su:
Art. 19 TUE, commi 1 e 2
1. La Corte di giustizia dell'Unione Europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i Tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfano le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
Lezione 5: La tutela giudiziaria in ambito UE e il rapporto fra giudici nazionali e giudici dell’Unione Europea. Dobbiamo caratterizzare la tutela giudiziaria in ambito UE perché tutto il discorso di effetto diretto e primato è subordinato alla tecnicità del rapporto fra giudici e quindi del ruolo della Corte di giustizia e dei giudici nazionali rispetto all'applicazione e alla gerarchia dell'effettività del diritto dell’Unione Europea.
Giudici UE nel Trattato di Lisbona
Nella maggior parte degli accordi di tipo internazionale classico non esiste un meccanismo di giudice che, in qualche modo, è smalcurato rispetto al trattato; solo la CEDU ha le violazioni che rientrano di competenza dei giudici nazionali. Nel diritto UE non solo c'è un giudice, ma ci sono più giudici. C'è una struttura più elaborata che consente di coprire tutte le aree. La maggior parte hanno seguito un meccanismo di doppio grado. Funzione: assicurare il rispetto.
- Struttura giurisdizionale nazionale è strumento dell'UE. Tutela giurisdizionale effettiva (Per quel che riguarda l'attività giurisdizionale dei giudici nazionali per se applicano il diritto dell'UE si applicano di nuovo processuali nazionali): principio di autonomia processuale. Queste regole di processo nazionale devono essere messe al servizio dell’effettività del diritto dell’UE. Effettività: che garantisca effettivamente i diritti stabiliti dai trattati o di diritto derivato. C'è un’immanenza di tipo modesto del diritto UE sui meccanismi processuali nazionali e che è determinativa dall'ampiezza con la quale questa tutela giurisdizionale effettiva. UE non ha competenza di fare un processo UE ma UE ha causa al giurisdizio diritto sostanziale alle norme sulle stesse materie e ha un effetto conservativo di tipo indiretto su.
Art. 19 TUE, commi 1 e 2
La Corte di giustizia dell'Unione Europea comprende la Corte.
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