Trasferimento dei prigionieri di guerra dopo il loro arrivo in un campo
Il Capitolo VIII, l'ultimo della II Sezione della III Convenzione di Ginevra del 1949, è totalmente dedicato al trasferimento dei prigionieri appena siano giunti in un campo. L'articolo 46 tutela gli interessi dei prigionieri durante i trasferimenti, in particolare allo scopo di non aumentare le difficoltà in vista del loro successivo rimpatrio.
Vale un dovere generale di umanità durante il trasferimento, che deve avvenire in condizioni analoghe o, comunque, non meno favorevoli rispetto a quelle in cui avvengono gli spostamenti delle truppe dello Stato detentore. Va tenuto conto delle condizioni climatiche abituali dei prigionieri e vanno evitate situazioni che mettano a repentaglio la loro salute. Durante il trasferimento, la Potenza che detiene i prigionieri li deve dotare di acqua potabile e di cibo sufficiente per mantenerli in buono stato di salute, di vestiti, alloggio e cure mediche. Va garantita la sicurezza dei detenuti durante gli spostamenti; per questo, prima di ogni trasferimento, deve essere redatto l'elenco completo dei prigionieri da trasferire.
Una tutela maggiore è riservata ai prigionieri malati o feriti (articolo 47), al trasferimento dei quali è fissato un limite temporaneo: infatti, i detenuti con malattie o ferite, la cui guarigione potrà essere compromessa dal viaggio, non possono essere trasferiti. Tuttavia, lo spostamento sarà effettuato, qualora sia richiesto da urgenti ragioni di sicurezza. Le stesse ragioni di sicurezza e di limitazione dei rischi che possano correre i prigionieri valgono anche se il fronte di guerra si avvicina a un campo: i prigionieri, ivi detenuti, saranno trasferiti solo se il viaggio potrà avvenire in condizioni sufficienti di sicurezza, oppure se la permanenza nel campo sarà più dannosa che lo stabilimento in altro luogo.
Obblighi di notifica e trasporto
All'articolo 48 è sancito l'obbligo di avvertire ufficialmente i prigionieri, prima della partenza, relativamente al trasferimento e al nuovo indirizzo postale che sarà loro assegnato; questo avviso va inoltrato in tempo utile alla preparazione dei bagagli e in modo da dare la possibilità ai prigionieri di comunicare il proprio spostamento alle rispettive famiglie. Il comma 2 permette ai prigionieri di portare con sé oggetti personali e corrispondenza, inclusi i pacchi arrivati presso il vecchio campo. Tuttavia potranno essere imposti limiti di peso, in caso di necessità: tale limitazione è basata su quanto un prigioniero può ragionevolmente portare; tuttavia, il carico non potrà mai superare i venticinque chilogrammi.
Nel caso in cui ci siano lettere o pacchi inviati ai prigionieri al campo precedente allo spostamento, la Potenza detentrice deve provvedere al recapito degli stessi al nuovo indirizzo. Il comandante del campo e la persona di fiducia si devono accordare per il trasferimento dei beni collettivi dei prigionieri e dei bagagli che superino i limiti di peso indicati precedentemente. Infine, si afferma che le spese del trasferimento vanno pagate dalla Potenza detentrice.
Il lavoro dei prigionieri di guerra
La III Sezione della III Convenzione di Ginevra del 1949 è intitolata 'Lavoro dei prigionieri di guerra' e contiene disposizioni (articoli 49-57) importanti per la tutela dei prigionieri che vogliano compiere un'attività lavorativa, soprattutto per evitare situazioni di sfruttamento e per permettere loro una paga, seppur minima, a fronte di un numero non eccessivo.
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