Titoli autorizzativi
Per dare seguito all’iniziativa urbanistica, ossia per scendere di livello, dal secondo al terzo, ho due strade: una di tipo indiretto (PUA) e una di tipo indiretto (titoli autorizzativi).
Dalla licenza edilizia al permesso di costruire
L. 1150/1942 Licenza edilizia: gratuita; riguarda solo il centro urbano, non tutto il territorio comunale.
L. 765/1967 Licenza edilizia: estesa a tutto il territorio comunale.
L. 10/1977 Concessione edilizia: sostituisce la licenza edilizia; riguarda tutte le attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale; onerosa; specifica doveri riferiti all’esecuzione degli interventi; modifica jus aedificandi.
T.U. 380/2001 Permesso a costruire: provvedimento legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale; costituisce un procedimento attuativo delle scelte operate in sede di PUC legittimando il privato all’uso del territorio secondo le indicazioni ed i valori fissati.
Con la licenza edilizia acquisto la possibilità di trasformazione del territorio, pagando un permesso. Il passaggio da licenza a concessione indica che il territorio non è più di esclusiva proprietà privata ma dello stato (legge Ponte). Nel passaggio finale al permesso di costruire (legge Berlusconi) si ritorna all’idea di licenza; l’onere è commisurato all’importo dei lavori.
Licenza edilizia (1942)
- Sì: per tutte le nuove costruzioni che sorgevano nell’aggregato urbano
- No: costruzioni in terreno agricolo o fuori dall’aggregato urbano
Licenza edilizia (1967)
- Sì: tutto il territorio comunale (agglomerato urbano e campagna)
L. 10/1977 Licenza edilizia e concessione edilizia
- Tutto il territorio
- È onerosa
- Tutte le attività che comportano trasformazione edilizia e/o urbanistica
- Il diritto di proprietà non comprende anche il diritto di costruire
Corte costituzionale
Concessione edilizia: il cittadino che intende costruire non si pone in contrasto con gli indirizzi della pianificazione fissata per il territorio in cui ricade la sua proprietà.
Autorizzazioni
- (L. 457/1978) Autorizzazione: per interventi di manutenzione straordinaria
- (L. 94/1982) Autorizzazione: anche per restauro e risanamento conservativo (è gratuita e non comporta il ripristino o la demolizione qualora le opere siano realizzate in mancanza di autorizzazione)
- Art 8: meccanismo del silenzio-assenso
- (L. 47/1985) Comunicazione per opere interne: per piccoli interventi. Norme in materia di controllo dell’attività urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
- (L. 537/1993) Denuncia di inizio attività (DIA): vale in alternativa all’autorizzazione e non per le opere per cui è necessaria la concessione.
Riferimenti normativi
Il testo normativo di riferimento è il testo unico dell’edilizia del DPR 2001 che contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia. Il DPR nasce dalla necessità di mettere ordine nella produzione di provvedimenti legislativi e norme inerenti la materia edilizia ed urbanistica che ha comportato anche una semplificazione delle procedure. Tale necessità si è tradotta nel riconoscimento di due titoli abilitanti all’attività edilizia: permesso di costruire e DIA.
Sinteticamente
| Categoria di intervento | Strumento legittimante |
| Interventi che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio | Permesso di costruire |
| Interventi edilizi minori | Denuncia di inizio attività |
Definizione degli interventi
Il DPR dell’art 3 fornisce una definizione degli interventi edilizi facendo riferimento alla L. 457/78.
- Interventi di manutenzione ordinaria: riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- Interventi di manutenzione straordinaria: rinnovano e sostituiscono parti anche strutturali, realizzano e integrano i servizi igienico-sanitari e tecnologici a patto che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
- Interventi di restauro e risanamento conservativo: conservare l’edificio e assicurarne la funzionalità con un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, ne consentano destinazioni d’uso compatibili con tali elementi.