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Realizzazione di depositi di merci e materiali, di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui conseguala trasformazione permanente del suolo inedificato
f) Interventi di ristrutturazione urbanistica: sostituire l'esistente tessuto urbano-edilizio con altro diverso mediante interventi che modificano il disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Elemento innovativo del TUE:
All'art.5 il TUE introduce lo SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA delegato alla cura di tutti i rapporti tra privati e amministrazione. In particolare, l'ufficio provvede:
- Alla ricezione delle DIA e delle domande per il permesso di costruire
- Al rilascio del permesso e dei certificati di agibilità
PERMESSO DI COSTRUIRE: ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale necessita del rilascio del permesso di costruire da parte dell'autorità competente.
ART.10
Si deve
chiedere il permesso di costruire per:
- Interventi di nuova costruzione
- Interventi di ristrutturazione urbanistica
- Interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un manufatto del tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti... ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Il permesso di costruire può essere completato dal parere di altri enti preposti alla verifica di compatibilità di vari elementi.
PERMESSO DI COSTRUIRE
ASL SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Il permesso di costruire è oneroso:
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: la quota deve essere versata al momento del rilascio. Può essere frazionata. Può essere sostituita dalla realizzazione delle opere. Le quote sono stabilite da apposite tabelle comunali redatte dalla regione.
- Costi di costruzione:
è relativa alla qualità delle costruzioni. È determinata dalleo regioni. Dipende dall’ubicazione e dalla tipologia edilizia adottata. Vanno versatinon oltre i 60 gg dall’ultimazione delle opere
Sono esenti dai costi di costruzione:
- Opere di proprietà dello statoo
- Opere da realizzare in edilizia convenzionata (case popolari)o
- Opere in zone agricoleo
- Ristrutturazione e ampliamenti di villette e ville unifamiliari nella misura delo 20%
- Impianti e attrezzature realizzate da enti competentio
- Opere di urbanizzazione realizzate anche da privati in attuazione di strumentio urbanistici
- Interventi di attuazione per pubbliche calamità (terremoti)o
- Impianti e lavori connessi alla realizzazione di fonti rinnovabili di energia,o risparmio e razionalizzazione dell’energia (ora non più così)
- Costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianalio
Caratteristiche, presupposti per il rilascio, deroghe:
ART.11 Il permesso
Di costruire viene rilasciato al proprietario dell'immobile o a chiabbia titolo per richiederlo. È irrevocabile ed oneroso.
ART.12 Viene rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. È subordinato all'esistenza di opere di urbanizzazione primaria o all'impiego da parte degli interessati a procedere alla loro realizzazione entro il successivo triennio. La domanda di rilascio può essere oggetto di sospensione se in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati.
ART.13 Viene rilasciato dal dirigente dell'ufficio comunale competente.
ART.14 La deroga agli strumenti urbanistici è consentita solo per gli edifici di interesse pubblico previa deliberazione del consiglio comunale.
Tempistica e contributi:
I lavori devono cominciare entro un anno dal rilascio e devono concludersi entro 3 anni. Si possono richiedere proroghe se queste sono motivate e accordate in ragione della mole dell'opera.
da realizzare. Qualora sia realizzata solo una parte dell'opera, c'è bisogno di una nuova richiesta. Il contributo è proporzionale all'incidenza dei lavori e viene stabilito dal comune in base a tabelle parametriche definite dalla regione. Procedura per il rilascio del permesso: 1. Presentazione della domanda 2. Acquisizione dei pareri e del nullaosta 3. Decisione del responsabile del procedimento 4. Presentazione della domanda attestazione del titolo di legittimazione; da parte del proprietario elaborati progettuali (RUEC); sottoscritta da un professionista autocertificazione di conformità del progetto alle norme sanitarie (10 gg per la nomina del responsabile del procedimento) 5. Comunicazione del responsabile del procedimento (massimo 15 gg per integrare la domanda) (60 gg obbligatoriamente) Il responsabile del procedimento valuta la conformità del progetto e fa una dettagliata richiesta di modifiche. In caso di mancata comunicazione: Il richiedente puòrichiedere allo sportello unico che il responsabile dell'ufficio si pronunci entro 15 gg. Decorso tale termine, può richiedere un intervento sostitutivo all'organo regionale competente. Nei successivi 15 gg l'organo regionale può nominare un commissario che deve esprimersi entro 60 gg. Trascorso anche quest'ultimo termine, si intende formato il SILENZIO RIFIUTO.del TUE:Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell'edificio
Recinzioni con muri di cinta e cancellate
Aree per attività sportive senza creazione di volumetrie
Opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche nella sagoma nel prospetto
Parcheggi interrati nel lotto dove risiede il fabbricato
La DIA nel TUE, interventi:
Varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie, destinazione d'uso e categoria
Interventi relativi a immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale
La DIA va presentata per i seguenti interventi:
Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in rampe o ascensori esterni che alterano la sagoma dell'edificio
Recinzioni, muri di cinta e cancellate
Aree per attività sportiva
senza creazione di volumetrie Opere interne che non comportano modifica di prospetto, sagoma… o Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo o Cambi di destinazione d’uso o Interventi già assoggettati ad autorizzazione gratuita o Demolizioni o Scavi che non riguardino cave/torbiere Possono essere realizzati tramite DIA anche interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbana se disciplinati da un piano attuativo con precisazioni volumetriche, tipologiche, formali e costruttive. Documentazione e procedura: la DIA si presenta allo sportello unico dell’edilizia almeno 30gg prima dell’inizio dei lavori. Ad essa è allegata la seguente documentazione: 1. Relazione asseverata, a firma di un progettista abilitato, circa la conformità delle opere da realizzare a: NTA per la specifica zona Norma del regolamento edilizio Norme di sicurezza impiantistica ed antincendio Regolamento d’igiene Normativa inerente a vincoli eventualmente esistenti e- gravanti sull'immobile
- Documentazione sulla legittimità delle preesistenze oggetto d'intervento
- Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi
- Elaborati progettuali in triplice copia contenenti:
- Stralcio di PRG
- Stralcio catastale con individuazione delle particelle interessate
- ante post operam
- Elementi grafici descrittivi degli interventi
- Relazione descrittiva degli interventi previsti
- Documentazione inerente alla presenza di vincoli degli enti preposti alla tutela dei medesimi
- Eventuali ulteriori documenti, se richiesti
Entro il termine dei 30gg il responsabile dell'ufficio competente, se riscontra difformità, notifica all'interessato di non effettuare i lavori. In caso di falsa attestazione del tecnico, ne informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. L'interessato può ripresentare la DIA con le opportune modifiche per renderla conforme alla normativa. A fine intervento,
Il tecnico presenta un certificato di collaudo allo sportello unico: attesta la conformità dell'opera al progetto presentato nella documentazione della DIA.
Certificato di agibilità: 7
Entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori, l'interessato deve presentare domanda di rilascio del certificato di agibilità corredato da:
- Richiesta di accatastamento dell'edificio
- Dichiarazione di conformità rispetto al progetto approvato
- Dichiarazione dell'impresa attestante la conformità degli impianti
Entro 30 gg dalla ricezione della domanda il responsabile dell'ufficio tecnico, verificata la documentazione, rilascia il certificato di agibilità.
Trascorso inutilmente tale termine, l'agibilità si intende attestata.
Innovazioni e super-DIA
L'ampliamento degli interventi attuabile con la DIA è stato introdotto con la 2001, che ha apportato modifiche al TUE "congelato" fino all'introduzione di nuove.
necessaria, pagamento dei relativi oneri, verifica della conformità del progetto alle norme urbanistiche e edilizie, rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. La super-DIA, tuttavia, ha dei poteri ampliati rispetto alla DIA semplice. Infatti, con la super-DIA è possibile dare inizio a quasi tutti i lavori edili col meccanismo del silenzio-assenso. Ciò significa che, se il Comune non risponde entro un determinato periodo di tempo, l'autorizzazione viene considerata automaticamente concessa. La super-DIA è in vigore in alcune regioni italiane, come la Lombardia, la Toscana e la Campania. Grazie a questa autorizzazione, è possibile realizzare opere di nuova costruzione nel caso in cui venga approvato un piano particolareggiato per la lottizzazione di un'area. Inoltre, la super-DIA consente anche interventi edilizi minori, come ristrutturazioni edilizie (anche demolizione e ricostruzione senza alterazione delle volumetrie ma con adeguamento sismico), sopralzi, adempimenti, addizioni e nuove edificazioni. L'iter per ottenere la super-DIA è lo stesso della DIA semplice: è necessario presentare la domanda con il relativo progetto e la documentazione richiesta, effettuare il pagamento dei relativi oneri, verificare la conformità del progetto alle norme urbanistiche e edilizie, e infine ottenere l'autorizzazione da parte del Comune.