Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 18
Titoli abilitativi edilizi Pag. 1 Titoli abilitativi edilizi Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Titoli abilitativi edilizi Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Titoli abilitativi edilizi Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 18.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Titoli abilitativi edilizi Pag. 16
1 su 18
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

NNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire già rilasciato può essere annullato dalla p.A..

Distinguiamo l’annullamento disposto dalla stessa Amministrazione comunale e l’annullamento

disposto dalla Regione. dei poteri di

Nel primo caso, il dirigente del competente ufficio comunale, nell’esercizio

autocontrollo riconosciuti alla p.A. in ordine alla legittimità dei provvedimenti dalla stessa emanati, può

procedere all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire già rilasciato che risulti illegittimo (cioè non

sia conforme alla legge).

Il provvedimento di annullamento deve essere motivato e la motivazione deve essere tanto più ampia

(con indicazione non solo dei vizi del permesso, ma anche delle ragioni di pubblico interesse che ne

è trascorso dal rilascio del permesso (per tutelare l’affidamento

giustificano la rimozione) quanto più tempo

sorto nel titolare del permesso). Non è richiesta una particolare motivazione se è trascorso un brevissimo

lasso di tempo dal rilascio del titolo e non è stata già posta in essere una rilevante attività edificatoria.

La legittimità del titolo edilizio va valutata in base alla normativa vigente al momento del suo

rilascio. Con riguardo all’annullamento da parte della Regione, l’art. 39 TUED prevede che ne costituiscono

presupposti la non conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o, in

generale, con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio.

L’annullamento non è doveroso (cioè non è obbligatorio o vincolato), ma discrezionale (ossia

l’amministrazione regionale valuta se l’annullamento del permesso di costruire risponde ad un pubblico

interesse) e il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

Accertamento (d’ufficio o su denuncia)

- della violazione edilizia;

- Contestazione della violazione al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al

progettista e all’amministrazione comunale, con invito a controdedurre; 11

- Emissione del decreto (del Presidente della Giunta regionale) di annullamento entro il termine di

18 mesi dall’accertamento della violazione e, comunque, non oltre 10 anni dall’emanazione del

permesso illegittimo;

- Viene poi ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato entro 6 mesi dal

decreto di annullamento.

10. P ROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

è l’art.

La norma di riferimento 20 TUED. Il d.l. n. 70/2011 ha notevolmente modificato la disciplina del

procedimento di rilascio del permesso di costruire, introducendo il meccanismo del silenzio assenso; ulteriori

modifiche sono state apportate dal d.l. n. 83/2012 e dal d.l. n. 69/2013.

o La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va

presentata al SUE, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati

progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte

seconda del TUED (ad esempio le specifiche relazioni tecniche previste per il caso di costruzione in zone

sismiche).

o La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la

conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed , ai regolamenti edilizi

APPROVATI ADOTTATI

normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia

vigenti, e alle altre e, in

particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la

verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative

all'efficienza energetica.

o Lo sportello unico (SUE) comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del

procedimento.

o Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura

l'istruttoria; acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso necessari;

valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,

corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

Detto termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni

dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o

completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione; in

tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa; la

richiesta (per poter sospendere il termine) dovrà riguardare documenti non solo che non siano nella

disponibilità dell’Amministrazione comunale ma, anche, che non siano nella disponibilità di altre

9-bis

pubbliche amministrazioni, stante la nuova disposizione dell’art. t.u. edil., introdotta nel 2012, che

sancisce l’obbligo per il Comune, ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi, di acquisire

d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle

pubbliche amministrazioni.

o Se entro il termine di 60 giorni, non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi,

comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più

amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità

dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli artt.

14 e seguenti l. n. 241/1990. Le p.a. che esprimono parere positivo possono non intervenire alla

conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini

dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di

conclusione del procedimento, di cui all'art.14-ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990 (determinazione che,

ai sensi della citata norma, viene adottata tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in

conferenza e che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o assenso

comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a

partecipare, ma risultate assenti).

o Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di 30

giorni dalla proposta di cui sopra. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al

pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel

12

cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio del singolo

comune. – nel caso di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento

o Il termine è di 40 giorni e non 30 -

della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis l. n.241/1990 (essendo riconosciuto all’istante il termine di

dieci giorni per presentare proprie osservazioni).

o Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del

procedimento è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

termine di 60 giorni per l’istruttoria

o Il è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi

11

secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento .

o Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il

responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire

si intende formato il silenzio-assenso, ,

FATTI SALVI I CASI IN CUI SUSSISTANO VINCOLI AMBIENTALI

.

PAESAGGISTICI O STORICO CULTURALI

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,

il termine per l'adozione del provvedimento (vale a dire il termine di 30 giorni dalla proposta) non decorre

dalla proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento, bensì dal rilascio dell’atto di

assenso da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo, ed il procedimento deve necessariamente

concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso (con esclusione, quindi, del meccanismo del

silenzio assenso).

In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine

per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso

entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti.

11. O .

NEROSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

ai sensi dell’art. 16 TUED

Il permesso di costruire è oneroso

Il rilascio comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di

urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

Il contributo concessorio è quindi articolato in 2 quote:

una commisurata all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria (stabilita con delibera

-

del consiglio comunale in base a tabelle parametriche definite dalle regioni per classi di comuni e da versare

all'atto del rilascio del permesso di costruire). A scomputo totale o parziale della quota dovuta il titolare del

permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e garanzie

stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del

comune.

- una proporzionata al costo di costruzione (determinato dalle regioni con riferimento ai costi massimi

ammissibili per l’edilizia agevolata) da versarsi in corso d'opera e comunque non oltre 60 gg. dalla

ultimazione delle opere.

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli

interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di

costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di

ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà i deliberare che i costi di costruzione ad essi

relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Il contributo concessorio non è dovuto in alcuni casi, tra cui:

a) opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a

titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze

dell’imprenditore;

b) ristrutturazione e ampliamenti non

Dettagli
A.A. 2020-2021
18 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/21 Urbanistica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vanessa.scopellitirc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di urbanistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria o del prof Barreca Francesco.