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CONFERIMENTO

Il conferimento

artt. 2342-2345 c.c.

spa artt. 2464-2466 c.c.

srl (rinvio alle norme disciplinanti il

conferimento di singoli beni) Indice

CONFERIMENTO Descrizione dell’istituto

• Il conferimento d’azienda è un’operazione mediante la quale un soggetto

(denominato conferente) trasferisce un’azienda o un ramo aziendale ad una

società (conferitaria), ricevendo quale corrispettivo una partecipazione

(azioni/quote di nuova emissione della conferitaria) nel capitale della società

stessa. Il codice civile non disciplina il conferimento d’azienda in maniera

autonoma, ma rimanda ai conferimenti in società dei beni in natura (art.

2247) e richiede la relazione di stima ex art. 2343 e 2465 c.c..

Conferimento in senso stretto

• Col conferimento d’azienda si separa dall’impresa conferente un

complesso aziendale funzionante, destinato ad un’impresa “conferitaria”,

– già costituita

– o nata a seguito del conferimento stesso.

• Di solito la conferente - che cede l’unica azienda posseduta - rimane in vita

come società finanziaria, gestendo la partecipazione (Holding industriale). 1

CONFERIMENTO Le motivazioni

• Ristrutturazione organizzativa

– conferendo autonomia operativa e giuridica ad uno o più rami aziendali in

aree da gestire separatamente. STEP: Struttura divisionale/ autonomia

gestionale/ conferimento/ autonomia giuridica

– responsabilizzazione managers

– scorporo di tutte le attività e accentramento c/o holding di talune funzioni di

gruppo (finanza, servizi legali e amministrativi) per conseguire economie di

scala

– conferimento per concentrazione ramo in altra società preesistente

(attenzione, però al problema organizzativo)

• Ridefinizione della strategia finanziaria

– sostituendo al ramo una partecipazione (beni di 2° grado in luogo di beni di

1° grado) si agevola la movimentazione e la valorizzazione della

partecipazione (quotazione, ingresso di nuovi soci, ecc.).

• Disinvestimento

– abbandono area di business, perché non più strategica o per esigenze di

riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale

CONFERIMENTO

Le finalità dell’istituto, in sintesi

Finalità del conferimento:

• il rafforzamento dell’attività imprenditoriale (si pensi all’apporto di una impresa

individuale in una società di capitale che eserciti la stessa attività o attività

strettamente complementare);

• i vantaggi derivanti dalle eventuali agevolazioni di tipo fiscale;

• l’isolamento di un ramo in perdita (“bad branch”) in un’azienda in grado di

ottenere buoni risultati;

• la riorganizzazione aziendale;

• lo sfruttamento di economie di scala;

• la diversificazione degli investimenti, dal momento che si sceglie di cedere solo

singoli rami aziendali e non tutta l’azienda;

• il passaggio generazionale all’interno dell’azienda, al fine di semplificare e

razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra gli eredi.

In generale, si può quindi affermare che l’operazione di conferimento è un

utile strumento per perseguire la dimensione aziendale ottimale; consente

infatti di ridurre le dimensioni di un’azienda, conferendone i diversi rami in

imprese con autonoma gestione, ma anche di consolidare alleanze 2

CONFERIMENTO

Aspetti civilistici del conferimento

CONFERIMENTO I Conferimenti

• Obiettivi della Riforma

– 1) l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento

dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva

formazione del capitale sociale;

– 2) ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni

sociali sulla base di scelte contrattuali;

– 3) di semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in

natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela di terzi.

• Di fatto la Riforma:

– ha sostanzialmente confermato la disciplina dei conferimenti nelle

società per azioni,

– mentre ha previsto regole ad hoc per le società a responsabilità

limitata. 3

CONFERIMENTO La normativa civilistica

• L’operazione di conferimento realizza il sostanziale

trasferimento di un ramo d’azienda; per i conferimenti

di aziende occorre quindi far riferimento agli obblighi

propri del trasferimento d’azienda (art. 2557 ss c.c.) e

in particolare:

– divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)

– successione nei contratti (art. 2558 c.c.)

– crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.)

– debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)

CONFERIMENTO Le fasi del conferimento

• Fase propedeutica:

– contatti tra le società (se conferitaria preesistente) e delibera (di

straordinaria amministrazione) del conferimento d’azienda o del ramo.

– NB: se muta l’oggetto sociale della conferente occorre l’assemblea

straordinaria e spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

• Fase valutativa:

– nomina del perito

– asseverazione della perizia

• Fase attuativa:

– delibera di aumento di capitale della società conferitaria a servizio del

conferimento (art. 2441 c.c.: non spetta il diritto di opzione) e stipulazione

(spesso contestuale) dell’atto di conferimento (atto pubblico). 4

CONFERIMENTO L’atto di conferimento

• Il contenuto non è disciplinato dal codice civile:

– elementi identificativi delle società conferente e conferitaria

– risultanze della perizia giurata, il valore attribuito al complesso,

individuazione delle attività e passività conferite (spesso tramite il

rinvio al contenuto della perizia).

• NB: il valore peritato rappresenta il limite superiore per l’aumento di

capitale sociale sovrapprezzo.

– la data a partire dalla quale ha effetto giuridico il conferimento

• NB: è possibile prevedere il trasferimento di determinati elementi

costituenti il complesso aziendale anche in un momento successivo alla

data di decorrenza del conferimento. (Es. forza lavoro).

CONFERIMENTO

Conferimento d’azienda Comunicazioni

sindacali (art. 47 L. 428/1990)

 Obbligo di informare le rappresentanze sindacali

almeno 25 giorni prima dell’operazione, per le

aziende con più di 15 dipendenti

 Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei

sindacati di categoria, l’alienante e l’acquirente

hanno l’obbligo di avviare entro 7 giorni dal

ricevimento della richiesta un esame congiunto con

i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la

consultazione si intende esaurita. 5

CONFERIMENTO

L’esclusione del diritto d’opzione

• Se il conferimento è destinato ad una società pre-esistente, questa

procede all’effettuazione di un aumento di Capitale sociale c.d.

“con esclusione del diritto di opzione”

• Art. 2441 c.c.: “…omissis… Le proposte di aumento di

capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di

opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del

quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli

amministratori con apposita relazione, dalla quale devono

risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero,

qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le

ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la

determinazione del prezzo di emissione”.

CONFERIMENTO

L’aumento del Capitale Sociale e il

sovrapprezzo azioni

• [Aumento di C.Soc. Sovrapprezzo]

– tutela diritti creditori sociali e terzi

• Ripartizione tra [Aumento C.Soc.] e

[Sovrapprezzo]:

– tutela diritti dei vecchi e nuovi soci

Esprimere un parere sulla congruità del prezzo di emissione

significa prendere in considerazioni entrambe le dimensioni 6

CONFERIMENTO

Perizia della sommatoria: C.soc

sovr.

• L’emissione di azioni della conferitaria a favore della conferente

preesistente comporta il problema, tipico degli aumenti di capitale

con esclusione del diritto di opzione, della ripartizione

dell’incremento di patrimonio netto tra valore nominale e

sovrapprezzo.

• Il perito non è tenuto ad entrare nel merito della questione,

dovendo semplicemente limitarsi ad attestare che il valore del

ramo o dell’azienda oggetto di conferimento è almeno pari a

quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale

sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

• Spetta alle controparti negoziare la quota di partecipazione al

capitale della conferitaria e ciò presuppone, di fatto, una

valutazione comparativa ex-ante del valore corrente dell’azienda

o ramo conferito e dell’azienda conferitaria. E’, in pratica, una

valutazione di concambio.

CONFERIMENTO

Il corrispettivo del ramo/azienda e la

sua configurazione

• Le parti non possono determinare autonomamente il

corrispettivo: il valore massimo è infatti indicato nella relazione

dell’esperto ai sensi del 2343 c.c. (SPA) e 2465 c.c. (SRL)

• L’oggetto del trasferimento risulta circoscritto dalle indicazioni

peritali. Per tale motivo il conferimento si differenzia dalla

cessione d’azienda per la quale si presume l’integrale

trasferimento di tutti i beni ed i rapporti facenti capo all’azienda

stessa: l’esclusione di un determinato bene deve essere oggetto

di esplicita pattuizione. 7

CONFERIMENTO

Responsabilità della conferitaria

• Art. 2558 c.c.: successione della conferitaria nei contratti

relativi all’azienda trasferita

• Art. 2559 c.c.: successione nei crediti (automatico

trasferimento dei rapporti in capo alla conferitaria)

• Art. 2560 c.c.: trasferimento dei debiti dell’azienda conferita

(se non vi è liberazione del conferente in mancanza di assenso

del creditore: menzione nei conti d’ordine della conferente)

• La responsabilità della conferitaria è circoscritta (art. 2560,

c.2) ai debiti che risultano dalle scritture contabili.

CONFERIMENTO

Conferimento in SPA - RIFORMA

• L’esperto non è più tenuto ad attestare:

– che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale aumentato

dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni emesse a fronte del

conferimento, bensì

– che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della

dete

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
296 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi di bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Ghelfi Giovanni Luca.