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CESSIONE CESSIONE descrizione dell’istituto

• La cessione d’azienda è un contratto di compravendita, redatto per atto

pubblico o con scrittura privata autenticata, con il quale l’imprenditore

trasferisce il complesso aziendale (azienda o un ramo d’azienda), contro

un corrispettivo

corrispettivo, in denaro, in quote o in azioni preesistenti di società (art.

La cessione 2556 del cod. civ.).

• La cessione è l'unica operazione straordinaria che non ha subito modifiche

(sul fronte della regolmentazione civilistica) a seguito della riforma

societaria

• Il trasferimento della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per atto tra

vivi è disciplinato dagli artt. 2555-2562 c.c., e può avere per titolo giuridico

la vendita

vendita, la donazione o la permuta

permuta.

• Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme:

– trasferimento della ditta (art. 2565);

– trasferimento del marchio (art. 2573);

– mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (art.

2112).

CESSIONE CESSIONE

Le motivazioni della cessione Le finalità della cessione

– (per il venditore) • la cessione d’azienda consiste nel trasferimento della

• dismissione di un’area di business non più strategica proprietà di un’azienda: il corrispettivo è rappresentato dal

pagamento di un prezzo.

• reperimento di liquidità

• riorganizzazione societaria (intragruppo) – Oggetto del trasferimento deve essere un complesso di

– (per l’acquirente - strategia di crescita c.d. “esterna”) beni e risorse organizzati al fine della produzione di

impresa; non costituisce cessione d’azienda la cessione

• ingresso in nuovi settori anche di una pluralità di beni che non configuri un

• diversificazione del portafoglio di business coordinato sistema autonomamente in grado di esercitare

• eliminazione di un concorrente tale attività.

• possibilità di individuare e delimitare con precisione i contorni del AZIENDA o singoli beni ?

Σomma

ramo, escludendo passività potenziali e elementi patrimoniali non

rientranti nel core business oggetto di acquisizione

CESSIONE CESSIONE

L’azienda oggetto di cessione L’ “azienda”

L’identificazione della nozione di “azienda” risulta

fondamentale per poter verificare il concretizzarsi o meno

dell’operazione di “cessione d’azienda”; tale qualificazione

comporta, infatti, differenti conseguenze:

- sia di ordine civilistico, relativamente ai rapporti giuridici

in essere, agli effetti

- sia ai fini dell’inquadramento fiscale

dell’imposizione diretta e indiretta

CESSIONE CESSIONE L’azienda come “complesso”

L’ “azienda” oggetto di cessione (e non somma) di beni

il complesso dei

NON NELL’ACCEZIONE ECONOMICO-AZIENDALE L’azienda è definita dal legislatore civilistico come «

beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio impresa

»,

– Secondo l’ottica aziendalistica il termine “azienda” è qui usato distinguendosi nettamente dai singoli beni che la compongono: il

impropriamente; sarebbe stato più opportuno utilizzare il concetto trasferimento di alcuni o della totalità di questi ultimi, infatti, non

di impresa: cessione di impresa. comporta automaticamente o necessariamente il contestuale trasferimento

dell'azienda, che può invece proseguire perseguendo i suoi scopi con altri

– Ogni tentativo di forzatura volto ad inquadrare nella cessione beni.

d’azienda il concetto aziendalistico di “azienda” porterebbe a

definire i confini dell’oggetto di trasferimento in senso molto L’"azienda" non si identifica quindi con una semplice "somma" di beni

ampio. destinati all'esercizio dell'impresa, bensì con un “complesso" organico di

elementi funzionalmente idonei a conseguire lo scopo in vista del quale la

SI’ L’ACCEZIONE CIVILISTICA EX ART. 2555 C.C. combinazione fra essi è stata posta in essere: l’azienda, più che essere

l’oggetto dell’attività, rappresenta il «mezzo» col quale l'imprenditore

– l’Azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore esercita la propria attività economica.

per l’esercizio dell’impresa

CESSIONE CESSIONE

L’azienda e i rapporti giuridici L’azienda e i rapporti giuridici

Due opposte teorie si sono sviluppate giuridicamente in ordine alla "definizione" di azienda. LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - La Cassazione aderisce alla

tesi c.d. “organizzativa

organizzativa”, “La cessione del "complesso dei beni organizzati

LA TESI FUNZIONALE O ONNICOMPRENSIVA - Secondo i sostenitori della tesi dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" si risolve nel trasferimento

“funzionale /onnicomprensiva”, gli elementi costitutivi, quindi essenziali per la dell'azienda di cui la norma civilistica indicata nell'art. 2555 C.C. definisce

qualificazione giuridica dell'azienda e conseguentemente per il suo trasferimento, sono i sinteticamente, ma efficacemente la nozione”. “…Omissis… Né, al fine di

“beni” in senso stretto unitamente ai rapporti giuridici il cui trasferimento è disciplinato identificare l'oggetto dell'atto di trasferimento nell'azienda (o nel ramo) e non nei

dagli artt. 2555, 2559, 2560 c.c., nonché dall'art. 2112 c.c. I fautori di tale tesi

affermano che il mancato trasferimento dei rapporti di credito/debito esistenti singoli beni è indispensabile la successione in tutti, o in alcuni, dei rapporti,

impedirebbe il concretizzarsi della cessione d’azienda. creditori debitori esistenti. Questi "possono" essere in atto ma possono non

esserlo, atteso che il complesso di beni finalizzati alla produzione e - quindi,

LA TESI ORGANIZZATIVA - Di diverso avviso sono i sostenitori della tesi "organizzativa", l'azienda - resta tale anche sulla sola base della sua potenzialità produttiva,

secondo i quali il tenore letterale dell'art. 2555 c.c. non consente un'interpretazione estensiva indipendentemente dalla esistenza, in capo al cedente, di rapporti creditori

dell'espressione "complesso di beni organizzati": ne consegue che i contratti, i crediti e i debitori. Affermazione, questa, consentita dalla stessa disciplina della successione

debiti relativi all'azienda ceduta non fanno parte dell'“azienda”, trasferendosi solo per effetto nei contratti in caso di cessione dell'azienda (art. 2558 C.C.). Conclusivamente, la

Non sono pertanto

del trasferimento di questa sempreché non sussistano pattuizioni diverse. connotazione qualificante ai fini che interessano la decisione del ricorso è la

considerati “beni”, e quindi non costituiscono parte essenziale dell’azienda

dell’azienda, i rapporti potenzialità produttiva dei beni trasferiti in un contesto organizzato

di credito e di debito regolati separatamente dagli artt. dal 2558 al 2560 c.c. nonché le dall'imprenditore per la produzione e trasferiti ad altro imprenditore per una

prestazioni dei dipendenti (art. 2112 c.c.). produzione anche diversa purché il quadro organizzativo non sia dismesso.

CESSIONE CESSIONE

Azienda e ramo: definizione e configurabilità

Azienda e ramo: definizione e configurabilità (segue)

• “Deve ritenersi ravvisabile una cessione d'azienda laddove il negozio di

• “E’ il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che trasferimento abbia ad oggetto un insieme di beni organizzati in un contesto

costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un’azienda indipendente, cioè produttivo dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa subordinato

capace di funzionare con i propri mezzi”

mezzi [art

[art.. 2 , 1 ° comma, lett

lett..

un complesso alla condizione di fatto che l'organizzazione in tal senso del complesso di beni

i), Direttiva 23 luglio 1990

1990,, n . 90

90//

434/CEE]

434 /CEE];; preesista alla convenzione e sia già posta in essere dal cedente” [Cass

[Cass.., 28

novembre 2006

2006,, n . 1913

1913;; conforme, Cass.

Cass ., 5 marzo 2008

2008,, n . 5932

5932]];

• “E' nella organizzazione del complesso dei beni che va riconosciuta la

componente immateriale caratteristica dell'azienda, o di un suo ramo,

ramo atteso • “E’ necessario acclarare se esiste o meno un'organizzazione dei beni ceduti

che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica ricondotti ad unità dalla comune destinazione economica, per realizzare le

ma la loro <organizzazione

organizzazione>, finalizzata alla produzione, conferisce

essenza, [Min

[Min.. Fin.

Fin

., ris.

ris . 4

finalità produttive che l'imprenditore si ripromette”

al complesso dei beni il carattere di complementarietà necessario perché dicembre 1990

1990,, n . 660026]

660026 ];

[Cass..,

[Cass 28 aprile 1998,

1998

, n.

possa attribuirsi ad esso la definizione di azienda”

4319

4319]]; 28 29

CESSIONE CESSIONE

Azienda e ramo: definizione e configurabilità IN SINTESI:

SINTESI : Le condizioni rilevanti

(segue) per la configurabilità dell’azienda/ramo

• “… è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui • La cessione di un complesso aziendale deve avere ad

la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di

particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra oggetto un’azienda o un suo ramo già formatosi in capo al

loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e cedente.

servizi ben individuabili” [Cass

[Cass.. 5 marzo 2008

2008,, n. 5932

5932]] • L’insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare,

• RAMO D’AZIENDA: “..ogni entità economica organizzata in maniera stabile almeno potenzialmente, come complesso aziendale anche

la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che per il cessionario.

presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente

esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione • L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazione

del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo,

essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di obiettiva attitudine dei beni organizzati

alla

di semplici reparti o uffici, di articolazioni

frazioni non coordinate fra loro,

loro dall’imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero alla

non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non realizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende.

dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito” [Cass

[Cass.. 1 °

febb.

febb . 2008

2008,, n . 2489

2489]] 30

CESSIONE CESSIONE

Le condizioni rilevanti Le condizioni rilevanti

per la configurabilità dell’azienda/ramo per la configurabilità dell’azienda/ramo

• Il trasferimento può riguardare l'intera azienda ovvero un solo • Per poter essere definiti “azienda” (o “ramo di azienda"), i beni

“ramo” della medesima. Ai fini dell'esistenza di un oggetto di cessione devono essere legati da un rapporto di

trasferimento di azienda, infatti, non è necessario che tutti i beni complementarietà finalizzata alla produzione: il giudizio di

aziendali siano trasferiti, essendo, invece, sufficiente che il complementarietà dei beni, nel quadro della loro complessiva

complesso alienato risulti idoneo all'esercizio di un'impresa. organizzazione finalizzata alla produzione, è un giudizio di fatto,

da effettuarsi caso per caso

• Un complesso aziendale si configura tale anche se risulta

necessario o opportuno, da parte dell'acquirente, procedere

alla successiva integrazione dei beni componenti con altri fattori

produttivi che consentano di ottimizzare lo svolgimento

eventuali beni “integrativi” devono però essere di

dell’attività. Gli

secondaria importanza: l'esercizio dell'attività imprenditoriale

deve essere comunque possibile anche in mancanza di tali beni

CESSIONE CESSIONE

Le condizioni non rilevanti per la configurabilità Le condizioni non rilevanti per la configurabilità

dell’azienda/ramo dell’azienda/ramo

• E’ irrilevante la circostanza per cui l'azienda ceduta sia già stata • Non occorre che l'attività che l'acquirente intende svolgere

utilizzata dal cedente per l'esercizio di un'attività d'impresa. coincida con quella precedentemente svolta dal venditore tramite

il complesso aziendale oggetto di trasferimento; risulta invece

• Non occorre il trasferimento della “ditta” unitamente all’azienda. indispensabile che il quadro organizzativo che avvince i beni

• trasferiti non sia dismesso dall'acquirente che deve quindi

Non occorre la successione in tutti i rapporti attivi e passivi mantenere quel rapporto di complementarietà strumentale tra i

facenti capo alla cedente beni finalizzato alla produzione.

CESSIONE CESSIONE

Il contratto di cessione La forma del contratto di cessione

• L'art. 2556, co. 1, prevede che «per le imprese soggette a registrazione i contratti

che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento

dell'azienda:

– devono essere provati per iscritto,

– salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che

compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto».

• In sostanza, la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam.

• Per alcuni beni,

beni come gli immobili, i beni mobili registrati, i marchi, i brevetti, è

forma scritta ad substantiam

substantiam. La forma scritta ad substantiam si ritiene

richiesta la

necessaria, anche nel caso in cui l'immobile, elemento costitutivo dell'azienda, sia di

proprietà di terzi locatori ed il contratto di affitto abbia durata ultranovennale.

• Il secondo comma dell'art. 2556 prevede che il trasferimento debba risultare da

contratti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata che devono

essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese, nel termine di 30

gg

gg. a cura del notaio rogante o autenticante.

• La forma scritta e il successivo deposito sono necessari per la pubblicità del

contratto, e quindi per poter opporre ai terzi l'avvenuto passaggio di proprietà e non

per la sua validità.

CESSIONE CESSIONE

La forma del contratto di cessione L’oggetto del contratto di cessione

• È opportuno distinguere • Non è richiesto che i beni oggetto di trasferimento siano dettagliatamente

individuati

individuati.

.

– la forma prevista ai soli fini del contratto (scrittura privata) • Occorre, invece, che il contratto individui inequivocabilmente nelle sue

– dalla forma prevista per la validità e l'opponibilità del trasferimento dei singoli caratteristiche distintive l’azienda oggetto di cessione

cessione.

beni dell'azienda, • E’ pertanto opportuno precisare i beni che, nonostante il collegamento

– e dalla forma infine prescritta per l'iscrizione nel Registro delle imprese. funzionale all’azienda ceduta, rimangono eventualmente invece in capo al

cedente.

• Dal punto di vista procedurale si rileva che: • Nella prassi il più delle volte si procede ad una precisa elencazione dei beni

– per la società cedente la cessione d'azienda è un atto di straordinaria oggetto di cessione (sotto forma di inventari, che vengono allegati all'atto di

amministrazione; si ritiene dunque necessario verificare i poteri dell'organo cessione), se non altro per delimitare aree di possibile contenzioso.

amministrativo in relazione all'effettuazione della cessione. Se l'oggetto della garanzie:

garanzie

• Solitamente sono previste

cessione è l'intera azienda, e la cessione implichi modifiche tali da ravvisare la – per il pagamento dilazionato del corrispettivo

necessità di procedere al mutamento dell'oggetto sociale, la competenza è – per le eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell’attivo

dell'assemblea dei soci, che, nelle società per azioni, delibereranno in – per l’eventuale contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria

assemblea straordinaria.

– con riferimento alla società cessionaria, sembra opportuno portare

all'attenzione dell'assemblea dei soci eventuali progetti di acquisizione d'azienda

nei casi in cui l'acquisizione medesima comporti sostanziali alterazioni nella

struttura aziendale.

CESSIONE CESSIONE

Il contratto di cessione Il divieto di concorrenza

• Rientra nella categoria dei contratti di compravendita della • L’art. 2557, c.1, c.c., (norma derogabile) dispone che “chi aliena

quale condividono la disciplina civilistica: l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento,

– possibilità di risolvere il contratto in caso di apprezzabile oggetto, l’ubicazione

ubicazione ed

dall’iniziare una nuova impresa, che per l’oggetto<

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi di bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Ghelfi Giovanni Luca.
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