CESSIONE CESSIONE descrizione dell’istituto
• La cessione d’azienda è un contratto di compravendita, redatto per atto
pubblico o con scrittura privata autenticata, con il quale l’imprenditore
trasferisce il complesso aziendale (azienda o un ramo d’azienda), contro
un corrispettivo
corrispettivo, in denaro, in quote o in azioni preesistenti di società (art.
La cessione 2556 del cod. civ.).
• La cessione è l'unica operazione straordinaria che non ha subito modifiche
(sul fronte della regolmentazione civilistica) a seguito della riforma
societaria
• Il trasferimento della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa per atto tra
vivi è disciplinato dagli artt. 2555-2562 c.c., e può avere per titolo giuridico
la vendita
vendita, la donazione o la permuta
permuta.
• Strettamente legati alle norme citate sono le seguenti norme:
– trasferimento della ditta (art. 2565);
– trasferimento del marchio (art. 2573);
– mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (art.
2112).
CESSIONE CESSIONE
Le motivazioni della cessione Le finalità della cessione
– (per il venditore) • la cessione d’azienda consiste nel trasferimento della
• dismissione di un’area di business non più strategica proprietà di un’azienda: il corrispettivo è rappresentato dal
pagamento di un prezzo.
• reperimento di liquidità
• riorganizzazione societaria (intragruppo) – Oggetto del trasferimento deve essere un complesso di
– (per l’acquirente - strategia di crescita c.d. “esterna”) beni e risorse organizzati al fine della produzione di
impresa; non costituisce cessione d’azienda la cessione
• ingresso in nuovi settori anche di una pluralità di beni che non configuri un
• diversificazione del portafoglio di business coordinato sistema autonomamente in grado di esercitare
• eliminazione di un concorrente tale attività.
• possibilità di individuare e delimitare con precisione i contorni del AZIENDA o singoli beni ?
Σomma
ramo, escludendo passività potenziali e elementi patrimoniali non
rientranti nel core business oggetto di acquisizione
CESSIONE CESSIONE
L’azienda oggetto di cessione L’ “azienda”
L’identificazione della nozione di “azienda” risulta
fondamentale per poter verificare il concretizzarsi o meno
dell’operazione di “cessione d’azienda”; tale qualificazione
comporta, infatti, differenti conseguenze:
- sia di ordine civilistico, relativamente ai rapporti giuridici
in essere, agli effetti
- sia ai fini dell’inquadramento fiscale
dell’imposizione diretta e indiretta
CESSIONE CESSIONE L’azienda come “complesso”
L’ “azienda” oggetto di cessione (e non somma) di beni
il complesso dei
NON NELL’ACCEZIONE ECONOMICO-AZIENDALE L’azienda è definita dal legislatore civilistico come «
beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio impresa
»,
– Secondo l’ottica aziendalistica il termine “azienda” è qui usato distinguendosi nettamente dai singoli beni che la compongono: il
impropriamente; sarebbe stato più opportuno utilizzare il concetto trasferimento di alcuni o della totalità di questi ultimi, infatti, non
di impresa: cessione di impresa. comporta automaticamente o necessariamente il contestuale trasferimento
dell'azienda, che può invece proseguire perseguendo i suoi scopi con altri
– Ogni tentativo di forzatura volto ad inquadrare nella cessione beni.
d’azienda il concetto aziendalistico di “azienda” porterebbe a
definire i confini dell’oggetto di trasferimento in senso molto L’"azienda" non si identifica quindi con una semplice "somma" di beni
ampio. destinati all'esercizio dell'impresa, bensì con un “complesso" organico di
elementi funzionalmente idonei a conseguire lo scopo in vista del quale la
SI’ L’ACCEZIONE CIVILISTICA EX ART. 2555 C.C. combinazione fra essi è stata posta in essere: l’azienda, più che essere
l’oggetto dell’attività, rappresenta il «mezzo» col quale l'imprenditore
– l’Azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore esercita la propria attività economica.
per l’esercizio dell’impresa
CESSIONE CESSIONE
L’azienda e i rapporti giuridici L’azienda e i rapporti giuridici
Due opposte teorie si sono sviluppate giuridicamente in ordine alla "definizione" di azienda. LA POSIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - La Cassazione aderisce alla
tesi c.d. “organizzativa
organizzativa”, “La cessione del "complesso dei beni organizzati
LA TESI FUNZIONALE O ONNICOMPRENSIVA - Secondo i sostenitori della tesi dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" si risolve nel trasferimento
“funzionale /onnicomprensiva”, gli elementi costitutivi, quindi essenziali per la dell'azienda di cui la norma civilistica indicata nell'art. 2555 C.C. definisce
qualificazione giuridica dell'azienda e conseguentemente per il suo trasferimento, sono i sinteticamente, ma efficacemente la nozione”. “…Omissis… Né, al fine di
“beni” in senso stretto unitamente ai rapporti giuridici il cui trasferimento è disciplinato identificare l'oggetto dell'atto di trasferimento nell'azienda (o nel ramo) e non nei
dagli artt. 2555, 2559, 2560 c.c., nonché dall'art. 2112 c.c. I fautori di tale tesi
affermano che il mancato trasferimento dei rapporti di credito/debito esistenti singoli beni è indispensabile la successione in tutti, o in alcuni, dei rapporti,
impedirebbe il concretizzarsi della cessione d’azienda. creditori debitori esistenti. Questi "possono" essere in atto ma possono non
esserlo, atteso che il complesso di beni finalizzati alla produzione e - quindi,
LA TESI ORGANIZZATIVA - Di diverso avviso sono i sostenitori della tesi "organizzativa", l'azienda - resta tale anche sulla sola base della sua potenzialità produttiva,
secondo i quali il tenore letterale dell'art. 2555 c.c. non consente un'interpretazione estensiva indipendentemente dalla esistenza, in capo al cedente, di rapporti creditori
dell'espressione "complesso di beni organizzati": ne consegue che i contratti, i crediti e i debitori. Affermazione, questa, consentita dalla stessa disciplina della successione
debiti relativi all'azienda ceduta non fanno parte dell'“azienda”, trasferendosi solo per effetto nei contratti in caso di cessione dell'azienda (art. 2558 C.C.). Conclusivamente, la
Non sono pertanto
del trasferimento di questa sempreché non sussistano pattuizioni diverse. connotazione qualificante ai fini che interessano la decisione del ricorso è la
considerati “beni”, e quindi non costituiscono parte essenziale dell’azienda
dell’azienda, i rapporti potenzialità produttiva dei beni trasferiti in un contesto organizzato
di credito e di debito regolati separatamente dagli artt. dal 2558 al 2560 c.c. nonché le dall'imprenditore per la produzione e trasferiti ad altro imprenditore per una
prestazioni dei dipendenti (art. 2112 c.c.). produzione anche diversa purché il quadro organizzativo non sia dismesso.
CESSIONE CESSIONE
Azienda e ramo: definizione e configurabilità
Azienda e ramo: definizione e configurabilità (segue)
• “Deve ritenersi ravvisabile una cessione d'azienda laddove il negozio di
• “E’ il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che trasferimento abbia ad oggetto un insieme di beni organizzati in un contesto
costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un’azienda indipendente, cioè produttivo dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa subordinato
capace di funzionare con i propri mezzi”
mezzi [art
[art.. 2 , 1 ° comma, lett
lett..
un complesso alla condizione di fatto che l'organizzazione in tal senso del complesso di beni
i), Direttiva 23 luglio 1990
1990,, n . 90
90//
434/CEE]
434 /CEE];; preesista alla convenzione e sia già posta in essere dal cedente” [Cass
[Cass.., 28
novembre 2006
2006,, n . 1913
1913;; conforme, Cass.
Cass ., 5 marzo 2008
2008,, n . 5932
5932]];
• “E' nella organizzazione del complesso dei beni che va riconosciuta la
componente immateriale caratteristica dell'azienda, o di un suo ramo,
ramo atteso • “E’ necessario acclarare se esiste o meno un'organizzazione dei beni ceduti
che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica ricondotti ad unità dalla comune destinazione economica, per realizzare le
ma la loro <organizzazione
organizzazione>, finalizzata alla produzione, conferisce
essenza, [Min
[Min.. Fin.
Fin
., ris.
ris . 4
finalità produttive che l'imprenditore si ripromette”
al complesso dei beni il carattere di complementarietà necessario perché dicembre 1990
1990,, n . 660026]
660026 ];
[Cass..,
[Cass 28 aprile 1998,
1998
, n.
possa attribuirsi ad esso la definizione di azienda”
4319
4319]]; 28 29
CESSIONE CESSIONE
Azienda e ramo: definizione e configurabilità IN SINTESI:
SINTESI : Le condizioni rilevanti
(segue) per la configurabilità dell’azienda/ramo
• “… è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui • La cessione di un complesso aziendale deve avere ad
la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di
particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra oggetto un’azienda o un suo ramo già formatosi in capo al
loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e cedente.
servizi ben individuabili” [Cass
[Cass.. 5 marzo 2008
2008,, n. 5932
5932]] • L’insieme dei beni trasferiti deve potersi qualificare,
• RAMO D’AZIENDA: “..ogni entità economica organizzata in maniera stabile almeno potenzialmente, come complesso aziendale anche
la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che per il cessionario.
presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente
esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione • L'esistenza dell'azienda deve essere verificata in relazione
del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo,
essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di obiettiva attitudine dei beni organizzati
alla
di semplici reparti o uffici, di articolazioni
frazioni non coordinate fra loro,
loro dall’imprenditore all'esercizio dell'impresa ovvero alla
non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non realizzazione delle finalità cui quella organizzazione tende.
dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito” [Cass
[Cass.. 1 °
febb.
febb . 2008
2008,, n . 2489
2489]] 30
CESSIONE CESSIONE
Le condizioni rilevanti Le condizioni rilevanti
per la configurabilità dell’azienda/ramo per la configurabilità dell’azienda/ramo
• Il trasferimento può riguardare l'intera azienda ovvero un solo • Per poter essere definiti “azienda” (o “ramo di azienda"), i beni
“ramo” della medesima. Ai fini dell'esistenza di un oggetto di cessione devono essere legati da un rapporto di
trasferimento di azienda, infatti, non è necessario che tutti i beni complementarietà finalizzata alla produzione: il giudizio di
aziendali siano trasferiti, essendo, invece, sufficiente che il complementarietà dei beni, nel quadro della loro complessiva
complesso alienato risulti idoneo all'esercizio di un'impresa. organizzazione finalizzata alla produzione, è un giudizio di fatto,
da effettuarsi caso per caso
• Un complesso aziendale si configura tale anche se risulta
necessario o opportuno, da parte dell'acquirente, procedere
alla successiva integrazione dei beni componenti con altri fattori
produttivi che consentano di ottimizzare lo svolgimento
eventuali beni “integrativi” devono però essere di
dell’attività. Gli
secondaria importanza: l'esercizio dell'attività imprenditoriale
deve essere comunque possibile anche in mancanza di tali beni
CESSIONE CESSIONE
Le condizioni non rilevanti per la configurabilità Le condizioni non rilevanti per la configurabilità
dell’azienda/ramo dell’azienda/ramo
• E’ irrilevante la circostanza per cui l'azienda ceduta sia già stata • Non occorre che l'attività che l'acquirente intende svolgere
utilizzata dal cedente per l'esercizio di un'attività d'impresa. coincida con quella precedentemente svolta dal venditore tramite
il complesso aziendale oggetto di trasferimento; risulta invece
• Non occorre il trasferimento della “ditta” unitamente all’azienda. indispensabile che il quadro organizzativo che avvince i beni
• trasferiti non sia dismesso dall'acquirente che deve quindi
Non occorre la successione in tutti i rapporti attivi e passivi mantenere quel rapporto di complementarietà strumentale tra i
facenti capo alla cedente beni finalizzato alla produzione.
CESSIONE CESSIONE
Il contratto di cessione La forma del contratto di cessione
• L'art. 2556, co. 1, prevede che «per le imprese soggette a registrazione i contratti
che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento
dell'azienda:
– devono essere provati per iscritto,
– salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che
compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto».
• In sostanza, la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam.
• Per alcuni beni,
beni come gli immobili, i beni mobili registrati, i marchi, i brevetti, è
forma scritta ad substantiam
substantiam. La forma scritta ad substantiam si ritiene
richiesta la
necessaria, anche nel caso in cui l'immobile, elemento costitutivo dell'azienda, sia di
proprietà di terzi locatori ed il contratto di affitto abbia durata ultranovennale.
• Il secondo comma dell'art. 2556 prevede che il trasferimento debba risultare da
contratti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata che devono
essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese, nel termine di 30
gg
gg. a cura del notaio rogante o autenticante.
• La forma scritta e il successivo deposito sono necessari per la pubblicità del
contratto, e quindi per poter opporre ai terzi l'avvenuto passaggio di proprietà e non
per la sua validità.
CESSIONE CESSIONE
La forma del contratto di cessione L’oggetto del contratto di cessione
• È opportuno distinguere • Non è richiesto che i beni oggetto di trasferimento siano dettagliatamente
individuati
individuati.
.
– la forma prevista ai soli fini del contratto (scrittura privata) • Occorre, invece, che il contratto individui inequivocabilmente nelle sue
– dalla forma prevista per la validità e l'opponibilità del trasferimento dei singoli caratteristiche distintive l’azienda oggetto di cessione
cessione.
beni dell'azienda, • E’ pertanto opportuno precisare i beni che, nonostante il collegamento
– e dalla forma infine prescritta per l'iscrizione nel Registro delle imprese. funzionale all’azienda ceduta, rimangono eventualmente invece in capo al
cedente.
• Dal punto di vista procedurale si rileva che: • Nella prassi il più delle volte si procede ad una precisa elencazione dei beni
– per la società cedente la cessione d'azienda è un atto di straordinaria oggetto di cessione (sotto forma di inventari, che vengono allegati all'atto di
amministrazione; si ritiene dunque necessario verificare i poteri dell'organo cessione), se non altro per delimitare aree di possibile contenzioso.
amministrativo in relazione all'effettuazione della cessione. Se l'oggetto della garanzie:
garanzie
• Solitamente sono previste
cessione è l'intera azienda, e la cessione implichi modifiche tali da ravvisare la – per il pagamento dilazionato del corrispettivo
necessità di procedere al mutamento dell'oggetto sociale, la competenza è – per le eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell’attivo
dell'assemblea dei soci, che, nelle società per azioni, delibereranno in – per l’eventuale contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria
assemblea straordinaria.
– con riferimento alla società cessionaria, sembra opportuno portare
all'attenzione dell'assemblea dei soci eventuali progetti di acquisizione d'azienda
nei casi in cui l'acquisizione medesima comporti sostanziali alterazioni nella
struttura aziendale.
CESSIONE CESSIONE
Il contratto di cessione Il divieto di concorrenza
• Rientra nella categoria dei contratti di compravendita della • L’art. 2557, c.1, c.c., (norma derogabile) dispone che “chi aliena
quale condividono la disciplina civilistica: l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento,
– possibilità di risolvere il contratto in caso di apprezzabile oggetto, l’ubicazione
ubicazione ed
dall’iniziare una nuova impresa, che per l’oggetto<
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Temi chimica
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temi d'esame
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Temi d'esame di Analisi di bilancio
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Temi d'esame svolti di Bilancio (Consolidato e Analisi di bilancio)