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CONFERIMENTO
Il conferimento
artt. 2342-2345 c.c.
spa artt. 2464-2466 c.c.
srl (rinvio alle norme disciplinanti il
conferimento di singoli beni) Indice
CONFERIMENTO Descrizione dell’istituto
• Il conferimento d’azienda è un’operazione mediante la quale un soggetto
(denominato conferente) trasferisce un’azienda o un ramo aziendale ad una
società (conferitaria), ricevendo quale corrispettivo una partecipazione
(azioni/quote di nuova emissione della conferitaria) nel capitale della società
stessa. Il codice civile non disciplina il conferimento d’azienda in maniera
autonoma, ma rimanda ai conferimenti in società dei beni in natura (art.
2247) e richiede la relazione di stima ex art. 2343 e 2465 c.c..
Conferimento in senso stretto
• Col conferimento d’azienda si separa dall’impresa conferente un
complesso aziendale funzionante, destinato ad un’impresa “conferitaria”,
– già costituita
– o nata a seguito del conferimento stesso.
• Di solito la conferente - che cede l’unica azienda posseduta - rimane in vita
come società finanziaria, gestendo la partecipazione (Holding industriale). 1
CONFERIMENTO Le motivazioni
• Ristrutturazione organizzativa
– conferendo autonomia operativa e giuridica ad uno o più rami aziendali in
aree da gestire separatamente. STEP: Struttura divisionale/ autonomia
gestionale/ conferimento/ autonomia giuridica
– responsabilizzazione managers
– scorporo di tutte le attività e accentramento c/o holding di talune funzioni di
gruppo (finanza, servizi legali e amministrativi) per conseguire economie di
scala
– conferimento per concentrazione ramo in altra società preesistente
(attenzione, però al problema organizzativo)
• Ridefinizione della strategia finanziaria
– sostituendo al ramo una partecipazione (beni di 2° grado in luogo di beni di
1° grado) si agevola la movimentazione e la valorizzazione della
partecipazione (quotazione, ingresso di nuovi soci, ecc.).
• Disinvestimento
– abbandono area di business, perché non più strategica o per esigenze di
riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale
CONFERIMENTO
Le finalità dell’istituto, in sintesi
Finalità del conferimento:
• il rafforzamento dell’attività imprenditoriale (si pensi all’apporto di una impresa
individuale in una società di capitale che eserciti la stessa attività o attività
strettamente complementare);
• i vantaggi derivanti dalle eventuali agevolazioni di tipo fiscale;
• l’isolamento di un ramo in perdita (“bad branch”) in un’azienda in grado di
ottenere buoni risultati;
• la riorganizzazione aziendale;
• lo sfruttamento di economie di scala;
• la diversificazione degli investimenti, dal momento che si sceglie di cedere solo
singoli rami aziendali e non tutta l’azienda;
• il passaggio generazionale all’interno dell’azienda, al fine di semplificare e
razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra gli eredi.
In generale, si può quindi affermare che l’operazione di conferimento è un
utile strumento per perseguire la dimensione aziendale ottimale; consente
infatti di ridurre le dimensioni di un’azienda, conferendone i diversi rami in
imprese con autonoma gestione, ma anche di consolidare alleanze 2
CONFERIMENTO
Aspetti civilistici del conferimento
CONFERIMENTO I Conferimenti
• Obiettivi della Riforma
– 1) l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva
formazione del capitale sociale;
– 2) ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni
sociali sulla base di scelte contrattuali;
– 3) di semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in
natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela di terzi.
• Di fatto la Riforma:
– ha sostanzialmente confermato la disciplina dei conferimenti nelle
società per azioni,
– mentre ha previsto regole ad hoc per le società a responsabilità
limitata. 3
CONFERIMENTO La normativa civilistica
• L’operazione di conferimento realizza il sostanziale
trasferimento di un ramo d’azienda; per i conferimenti
di aziende occorre quindi far riferimento agli obblighi
propri del trasferimento d’azienda (art. 2557 ss c.c.) e
in particolare:
– divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)
– successione nei contratti (art. 2558 c.c.)
– crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.)
– debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)
CONFERIMENTO Le fasi del conferimento
• Fase propedeutica:
– contatti tra le società (se conferitaria preesistente) e delibera (di
straordinaria amministrazione) del conferimento d’azienda o del ramo.
– NB: se muta l’oggetto sociale della conferente occorre l’assemblea
straordinaria e spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.
• Fase valutativa:
– nomina del perito
– asseverazione della perizia
• Fase attuativa:
– delibera di aumento di capitale della società conferitaria a servizio del
conferimento (art. 2441 c.c.: non spetta il diritto di opzione) e stipulazione
(spesso contestuale) dell’atto di conferimento (atto pubblico). 4
CONFERIMENTO L’atto di conferimento
• Il contenuto non è disciplinato dal codice civile:
– elementi identificativi delle società conferente e conferitaria
– risultanze della perizia giurata, il valore attribuito al complesso,
individuazione delle attività e passività conferite (spesso tramite il
rinvio al contenuto della perizia).
• NB: il valore peritato rappresenta il limite superiore per l’aumento di
capitale sociale sovrapprezzo.
– la data a partire dalla quale ha effetto giuridico il conferimento
• NB: è possibile prevedere il trasferimento di determinati elementi
costituenti il complesso aziendale anche in un momento successivo alla
data di decorrenza del conferimento. (Es. forza lavoro).
CONFERIMENTO
Conferimento d’azienda Comunicazioni
sindacali (art. 47 L. 428/1990)
Obbligo di informare le rappresentanze sindacali
almeno 25 giorni prima dell’operazione, per le
aziende con più di 15 dipendenti
Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei
sindacati di categoria, l’alienante e l’acquirente
hanno l’obbligo di avviare entro 7 giorni dal
ricevimento della richiesta un esame congiunto con
i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la
consultazione si intende esaurita. 5
CONFERIMENTO
L’esclusione del diritto d’opzione
• Se il conferimento è destinato ad una società pre-esistente, questa
procede all’effettuazione di un aumento di Capitale sociale c.d.
“con esclusione del diritto di opzione”
• Art. 2441 c.c.: “…omissis… Le proposte di aumento di
capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di
opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del
quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero,
qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le
ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione”.
CONFERIMENTO
L’aumento del Capitale Sociale e il
sovrapprezzo azioni
• [Aumento di C.Soc. Sovrapprezzo]
– tutela diritti creditori sociali e terzi
• Ripartizione tra [Aumento C.Soc.] e
[Sovrapprezzo]:
– tutela diritti dei vecchi e nuovi soci
Esprimere un parere sulla congruità del prezzo di emissione
significa prendere in considerazioni entrambe le dimensioni 6
CONFERIMENTO
Perizia della sommatoria: C.soc
sovr.
• L’emissione di azioni della conferitaria a favore della conferente
preesistente comporta il problema, tipico degli aumenti di capitale
con esclusione del diritto di opzione, della ripartizione
dell’incremento di patrimonio netto tra valore nominale e
sovrapprezzo.
• Il perito non è tenuto ad entrare nel merito della questione,
dovendo semplicemente limitarsi ad attestare che il valore del
ramo o dell’azienda oggetto di conferimento è almeno pari a
quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
• Spetta alle controparti negoziare la quota di partecipazione al
capitale della conferitaria e ciò presuppone, di fatto, una
valutazione comparativa ex-ante del valore corrente dell’azienda
o ramo conferito e dell’azienda conferitaria. E’, in pratica, una
valutazione di concambio.
CONFERIMENTO
Il corrispettivo del ramo/azienda e la
sua configurazione
• Le parti non possono determinare autonomamente il
corrispettivo: il valore massimo è infatti indicato nella relazione
dell’esperto ai sensi del 2343 c.c. (SPA) e 2465 c.c. (SRL)
• L’oggetto del trasferimento risulta circoscritto dalle indicazioni
peritali. Per tale motivo il conferimento si differenzia dalla
cessione d’azienda per la quale si presume l’integrale
trasferimento di tutti i beni ed i rapporti facenti capo all’azienda
stessa: l’esclusione di un determinato bene deve essere oggetto
di esplicita pattuizione. 7
CONFERIMENTO
Responsabilità della conferitaria
• Art. 2558 c.c.: successione della conferitaria nei contratti
relativi all’azienda trasferita
• Art. 2559 c.c.: successione nei crediti (automatico
trasferimento dei rapporti in capo alla conferitaria)
• Art. 2560 c.c.: trasferimento dei debiti dell’azienda conferita
(se non vi è liberazione del conferente in mancanza di assenso
del creditore: menzione nei conti d’ordine della conferente)
• La responsabilità della conferitaria è circoscritta (art. 2560,
c.2) ai debiti che risultano dalle scritture contabili.
CONFERIMENTO
Conferimento in SPA - RIFORMA
• L’esperto non è più tenuto ad attestare:
– che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale aumentato
dell’eventuale sovrapprezzo delle azioni emesse a fronte del
conferimento, bensì
– che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
dete