Lo stato di crisi dell’impresa: lineamenti della fattispecie
L’azienda non è un agente economico semplice da inquadrare, perché pur mantenendo costante nel tempo l’oggetto dell’attività, modifica i criteri di coordinamento degli organi che la costituiscono, nonché gli obiettivi tattici e strategici da raggiungere e le risorse sfruttate per raggiungerli. La ricerca e il mantenimento dell’equilibrio economico nel lungo periodo comportano continue trasformazioni di strutture, processi e combinazioni produttive necessarie per adattare il sistema azienda all’evoluzione costante dell’ambiente nel quale è inserita.
Obiettivo primario di un’azienda che opera in condizioni di normalità è sicuramente quello di accrescere il valore del proprio capitale economico.
Capitale economico
Il capitale economico è una configurazione di valore atta a misurare il valore dell’azienda in relazione alla sua capacità di produrre reddito e flussi monetari e che fa riferimento all’entità del capitale investito. La realizzazione di performance negative costituisce un campanello d’allarme da tenere in considerazione. La situazione economica di un’impresa è espressa dalla sua attitudine a svolgere la sua gestione secondo obiettivi programmati.
Crisi aziendale
Il fenomeno della crisi aziendale non è una situazione che si viene a creare da un giorno all’altro, ma è una conseguenza di lunghi processi che arrivano agli occhi di tutti quando la situazione è quasi compromessa. Il termine crisi di impresa viene utilizzato in una vasta accezione: in esso rientrano concetti come insolvenza temporanea, difficoltà, crisi finanziaria, ecc. Sta di fatto che capirne i segnali significa evitare il progressivo peggioramento della consistenza patrimoniale dell’impresa.
Declino e crisi
Declino e crisi sono spesso annunciati da fenomeni di decadenza e squilibrio: perdita di redditività e valore, fattori macroeconomici e microeconomici.
Declino: erosione progressiva del valore economico del capitale di impresa (frutti del capitale) in un determinato periodo di tempo. Il suo sintomo principale è la perdita della capacità di produrre reddito e non solo la diminuzione di utili “storici”.
Crisi: ulteriore peggioramento, è riconoscibile dai flussi negativi in relazione ai flussi finanziari. Vi è perdita di credito e di fiducia nell’unità aziendale da parte degli stakeholder.
L’accentuarsi della fase di declino di norma nelle società quotate è tipicamente accompagnata da una caduta delle quotazioni dei titoli negoziati. In una situazione così grave l’impresa prossima all’insolvenza non può sperare di risollevarsi senza imporre sacrifici a tutti i soggetti che hanno rapporti giuridici con la stessa. Un atteggiamento “inerte” di fronte alla crisi finanziaria conduce all’insolvenza comportando l’avvio di una procedura fallimentare o, se possibile, all’avvio di una soluzione negoziale alla crisi.
Financial distress
La situazione di “financial distress” si pone come l’avvio di una soluzione negoziale che si accompagna alla ristrutturazione dell’azienda che o tornerà in continuità o verrà posta in liquidazione. L’insolvenza rappresenta il presupposto oggettivo del fallimento dell’imprenditore commerciale.
Costi del ricorso al debito
- Costi del dissesto: diretti e indiretti, costi di agenzia, costo opportunità legato all’incapacità di indirizzare gli impieghi delle risorse finanziarie in modo coerente agli obiettivi aziendali.
Soluzioni alla crisi
- Attraverso la continuazione dell’attività di impresa si opera nella direzione della ricerca del riequilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell’unità aziendale.
- Insolvenza e apertura di una procedura concorsuale: in questo caso ci si attende il salvataggio solo di parte dell’azienda mediante il ricorso all’affitto di ramo aziendale oppure attraverso il ricorso allo strumento del concordato preventivo con continuità.
La cessazione dell’attività di impresa e la disaggregazione dell’organizzazione aziendale comportano la perdita della capacità di operare: la combinazione aziendale non è più adatta al raggiungimento degli obiettivi in ordine ai quali il suo soggetto l’aveva istituita.
Cambiamenti di mercato e progresso tecnologico
Le situazioni di crisi quasi sempre si acuiscono in concomitanza del modificarsi delle situazioni di mercato e all’incidere del progresso tecnologico. Spesso le evoluzioni dell’ambiente e del mercato pretendono professionalità e preparazione nella gestione dell’impresa.
Tipi di crisi
- Crisi a matrice esterna: è dominante l’impatto di fattori fuori dal controllo dell’impresa.
- Crisi a matrice interna: la causa dello stato di crisi è rappresentata da errori strategici e organizzativi compiuti dal management: inadeguatezza strategica, incompetenza, mancanza di innovazione, strutture organizzative poco flessibili, prodotti non più competitivi.
Dinamica dei valori contabili
L’interesse dei soci non è più quello dell’esercizio il più possibile profittevole della gestione allo scopo di incrementare il valore del patrimonio della società e di conseguire risultati positivi da distribuire fra i soci, bensì si ha un nuovo interesse: quello alla monetizzazione nel minor tempo possibile del loro investimento tutelando anche gli interessi dei creditori (OIC 5).
Il capitale investito diviene un aggregato di beni destinato alla conversione in denaro e quindi al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo.
Art. 2486 cod. civ.
Quando si verifica una causa di scioglimento della società, fino a quando cessano dalla carica gli amministratori con il subentro dei liquidatori (2487 bis), gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Possono anche compiere nuove azioni/operazioni e continuare a svolgere la normale attività di gestione purché si tratti di una gestione di tipo “conservativo” finalizzata non all’incremento ma alla conservazione del patrimonio sociale.
- Viene meno la distinzione fra immobilizzazioni e attivo circolante perché tutti i beni e i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato nel più breve tempo possibile.
- Viene meno la determinazione con criteri prudenziali di un utile distribuibile ai soci senza ledere l’integrità del capitale preesistente che ora è lo scopo del bilancio di esercizio.
- Viene meno il postulato della continuità aziendale: non si calcoleranno più gli ammortamenti bensì il valore di stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti.
- Per le passività si adotta il valore di estinzione dei debiti che può essere maggiore o minore del loro valore nominale.
- Per le rimanenze di magazzino e le altre attività circolanti il valore di stralcio è di norma inferiore al presunto prezzo di vendita in condizioni di funzionamento dell’impresa.
Se la crisi non compromette in misura apprezzabile la solvibilità dell’attore economico, rimane irrilevante per il diritto della crisi, anzi vi è tutela.
Stato di insolvenza
Un’impresa è in stato di crisi quando mostra la presenza stabile di meccanismi capaci di condurre in tempi brevi a crescenti tensioni finanziarie e quindi all’insolvenza nell’ambito di un processo degenerativo della gestione aziendale. Lo stato di insolvenza è il presupposto della dichiarazione del fallimento e consiste nell’incapacità del debitore di adempiere tempestivamente e regolarmente alle proprie obbligazioni.
Insolvenza: stato di salute dell’impresa meno grave perché anche in situazione di patrimonio netto negativo la società potrebbe adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni grazie alla disponibilità creditizia di cui gode. Un imprenditore potrebbe essere insolvente anche quando l’attivo è maggiore del passivo perché magari le poste sono difficilmente liquidabili nel breve periodo a fronte di debiti immediatamente esigibili pur se di minore entità.
Se l’imprenditore non è in grado di ripristinare in un lasso di tempo ragionevole il flusso dei pagamenti deve essere dichiarato “fallito”. Si distingue fra meri inadempimenti momentanei e vera e propria impossibilità di adempiere.
Condizioni di continuità nell’attuale contesto socio-economico
L’azienda è un istituto economico destinato a perdurare nel tempo lungo le direttrici della “competitività” mista ad efficienza ed efficacia, della “coesione” e della “economicità”. Il presupposto della continuità aziendale costituisce un principio generale di redazione del bilancio secondo valori di funzionamento.
I valori del bilancio di esercizio sono considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel normale corso in un arco temporale prevedibile senza che vi sia interruzione o necessità di metterla in liquidazione, di cessarne l’attività o assoggettarla a procedure concorsuali (OIC 1 e IAS 1).
L’elevata incertezza e volatilità delle performance aziendali nell’attuale congiuntura economica e finanziaria ha fatto emergere da più parti un’attenzione maggiore alla valutazione della effettiva capacità dell’azienda a perdurare nel tempo.
La prospettiva di continuità dell’impresa rappresenta la condizione imprescindibile per la valutazione del ritorno sull’investimento effettuato dai soci titolari di quote o azioni dell’impresa ma anche per:
- Amministratori: tramite le operazioni di gestione attribuiscono al mantenimento o alla perdita della prospettiva di continuità aziendale.
- Creditori/debitori: la continuità aziendale rileva ai fini della valutazione del rischio di controparte.
- Finanziatori: la sussistenza del presupposto della continuità aziendale è importante per la concessione del credito: il rimborso, infatti, è ancorato alla capacità di impresa di generare flussi di cassa adeguati al servizio delle obbligazioni assunte.
- Amministrazione finanziaria: la continuità aziendale è fondamentale per garantire il mantenimento tributario.
- Autorità di vigilanza: garantire l’efficienza e la continuità è indispensabile per la credibilità nei mercati in cui operano le aziende.
I primi soggetti a cui compete l’accertamento della capacità dell’azienda di continuare ad operare in funzionamento sono gli amministratori. In sede di revisione compete al revisore valutare l’adeguamento dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori sulla predisposizione del bilancio. Anche i sindaci sono chiamati a verificare la capacità dell’impresa di operare in funzionamento. Secondo le norme sul collegio sindacale emesse dal CNDCEC è auspicabile che il collegio richieda agli amministratori una dettagliata informativa delle situazioni in cui si evidenziano rischi per la continuità aziendale. Se i sindaci dovessero rilevare la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità essi devono darne comunicazione agli amministratori affinché adottino misure di correzione. Tali misure vanno monitorate al fine di verificare l’efficacia e se non dovessero essere adottate compete al Collegio Sindacale stesso, su iniziativa di sollecito all’organo amministrativo, un intervento tempestivo di ricorso ad uno degli istituti della crisi di impresa previsti dalla legge fallimentare.
Nel silenzio del legislatore e dei principi contabili, le modalità operative attraverso le quali gli amministratori devono verificare in capo all’impresa la permanenza della continuità trovano un riferimento nel principio di revisione 570.
Indicatori di incertezza significativi sulla continuità aziendale
- Indicatori finanziari: deficit patrimoniale o di CCN, eccessiva dipendenza da debiti a breve per finanziare attività a lungo; cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori/creditori, cash flow negativi, indicatori economico-finanziari negativi, impairment negli asset che generano cash flow, incapacità di rispettare clausole contrattuali nei prestiti e incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o altri investimenti.
- Indicatori gestionali: perdita degli amministratori o di altri dirigenti senza possibilità di loro sostituzione, perdita di mercati fondamentali e di fornitori e clienti importanti; difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento dai fornitori.
- Altri indicatori: riduzione di capitale al di sotto del minimo legale, presenza di contenziosi legali o fiscali.
Fattori atti a limitare il rischio di continuità aziendale
- Possibilità di aumentare il capitale sociale.
- Possibilità di ottenere altri finanziamenti.
- Possibilità di cedere un ramo d’azienda non strategico.
- Possibilità di riscadenziare i finanziamenti.
- Possibilità di ingresso in mercati alternativi e di impostare una struttura di costi basata più sui costi fissi che sui variabili.
Articoli 2447 e 2482 cod. civ.
Potrebbe sussistere relazione diretta fra perdita di capitale sociale e venir meno della continuità aziendale anche se non necessariamente in quanto l’impresa può continuare ad operare garantendo l’equilibrio finanziario della gestione mediante il ricorso al finanziamento di terzi o dei soci stessi. La perdita che rileva secondo la dottrina è quella superiore al terzo del capitale che diminuisce al di sotto del minimo legale. La creazione della “relazione sulla gestione” patrimoniale prevista dal legislatore in caso di riduzione del capitale sociale per perdite non predispone necessariamente l’abbandono dei criteri di funzionamento. Alcuni autori ritengono condivisibile l’idea che i criteri dell’impresa in funzionamento debbano essere abbandonati già nella situazione patrimoniale richiesta dall’art. 2247 se è già certo che la società non potrà sanare la perdita e continuare l’attività fino a che non viene messa in liquidazione. Tuttavia, nel bilancio non dovrebbe essere abbandonata l’ottica della continuità ma andrebbero solo moltiplicate le cautele e accresciuta la prudenza.
Ruoli e compiti del consulente nella soluzione delle crisi aziendali reversibili
La riforma della legge fallimentare 2005 ha introdotto strumenti di ristrutturazione del debito che presuppongono il raggiungimento di un accordo fra il debitore e i suoi creditori con la logica di potenziare il profilo negoziale rispetto al controllo giurisdizionale, secondo il principio della centralità dell’impresa. Mantenendo comunque il fine dell’adeguato soddisfacimento creditorio, le norme introdotte dalla riforma tendono a favorire, a condizione che l’azienda sia almeno potenzialmente profittevole, la continuità aziendale rispetto alla liquidazione degli attivi con tutti i risvolti sociali e macroeconomici conseguenti.
L’imprenditore in stato di insolvenza che intende continuare l’attività è obbligato ad adottare misure per fronteggiare la crisi facendo ricorso agli strumenti previsti dalla legge fallimentare. Sia la legge fallimentare che la dottrina attribuiscono nell’ambito della soluzione concordata un ruolo fondamentale al professionista attestatore. La tappa iniziale del percorso di risanamento secondo la prassi coincide con l’apertura del tavolo della crisi. La società convoca una riunione in cui verrà illustrato lo stato della crisi e le possibili soluzioni per la composizione della crisi stessa. L’invito è normalmente rivolto al ceto creditorio rappresentato da tutti gli istituti finanziari che hanno affidato l’impresa sia con linee di cassa che di firma. Nella stessa “lettera di convocazione” (legale) alla riunione la società comunica al ceto bancario di aver affidato ad un consulente aziendale o advisor finanziario un incarico di assistenza nel percorso di composizione della crisi: la riunione può essere fissata presso le strutture di uno dei consulenti. La partecipazione al tavolo della crisi implica per il ceto bancario il rispetto del principio detto in gergo “non mettere le mani sul tavolo”, che consiste nell’astenersi dall’effettuare azioni individuali di chiusura del rapporto e di recupero del credito. L’abbandono del tavolo significa affermare il principio di “liberare tutti” verso la dichiarazione di default e le azioni di recupero.
Le prassi delle negoziazioni con il ceto bancario hanno visto contrapporre all’advisor nominato dalla società un nuovo attore, cioè l’advisor lato banche. L’advisor legale lato banche viene segnalato dal ceto bancario abitualmente entro una fase immediatamente successiva alla prima riunione e in alcuni casi direttamente nel corso della prima riunione. Questo attore è formalmente incaricato dalla società, ma nello specifico presupposto che lavori nell’interesse del ceto bancario. Il compito dell’advisor legale lato banche è quello di interloquire con gli advisor lato società sulle tematiche fondamentali del percorso di risanamento:
- Analizzare il piano di risanamento.
- Gestire la compliance del processo con le leggi e i regolamenti.
- Ricercare una posizione condivisa dal ceto.
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