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Diritto costituzionale II: lo Stato

Il potere politico

Iniziamo partendo dalla definizione di “potere politico”. Esso è una forma di “potere sociale”, quindi in grado di influenzare i comportamenti di altri individui. Chi detiene il potere politico, a differenza di chi detiene gli altri due tipi di potere, ideologico ed economico, può avvalersi dell’uso della forza per far imporre la propria volontà. Se nell’era feudale i tre tipi di potere rimanevano nelle mani di un singolo soggetto, con l’età moderna si è visto un rafforzamento del potere politico a scapito degli altri due, in modo che i singoli soggetti privati non possano fare uso sia della forza sia del potere economico e ideologico per prevaricare sugli altri. L’uso della forza viene quindi concentrato in un’istanza unitaria, a cui è riservato il compito di mantenere la pacifica coesistenza degli individui. Nell’esperienza attuale lo Stato incarna il concetto di potere politico, e tale figura può permettersi di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima.

La legittimazione

Dal momento che la forza dev’essere utilizzata solo in casi estremi e l’obbedienza al potere politico deriva non tanto dalla paura della forza che questo può usare quanto dalla convinzione che sia giusto obbedire ad esso, il potere politico si basa non solo sull’uso della forza ma anche su un principio di giustificazione, detto legittimazione. Perché un potere politico attribuito ad un’istituzione non prevarichi sugli altri individui privandoli della libertà occorre che sia legittimato da qualcosa. Il costituzionalismo ha trovato una prima risposta a questo problema sottomettendo lo stesso potere politico a limiti giuridici, in modo che esso venga in qualche modo “imbrigliato” a norme e principi limitatori. Lo “Stato di diritto” è infatti il nome dell’istituzione in cui questi mezzi vengono applicati. Ma la vera legittimazione di uno Stato deriva dal basso, dai cittadini che esprimono il loro consenso attraverso le elezioni e gli altri strumenti con cui possono esercitare la loro sovranità. Il potere politico dev’essere da un lato capace di rispecchiare le esigenze e i bisogni del popolo senza opprimerlo, dall’altro dev’essere in grado di evitare che il consenso popolare possa trasformarsi in una tirannia della maggioranza.

Nei tempi recenti con la nascita di strutture sovranazionali parte delle funzioni che in origine appartenevano allo Stato (specialmente quelle riguardanti l’economia) è stata trasferita a tali strutture. Dall’altro lato vi è stato anche uno spostamento verso il basso di compiti dello Stato verso livelli territoriali inferiori (Regioni e Comuni).

Lo Stato

Lo Stato è il nome dato a una particolare organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio avvalendosi di un apparato amministrativo. Lo Stato moderno nasce in Europa tra il XV e il XVII secolo e si può riconoscere per due caratteristiche principali: la concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un determinato territorio in capo a un’unica autorità e la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale. La spinta alla concentrazione del potere politico nello Stato moderno si è avuta durante la crisi del sistema feudale, basato sul rapporto signore/vassallo e sulla frammentarietà del sistema giuridico (uno per ciascuna comunità o ceto). Ogni ceto aveva un proprio sistema di norme realizzato in collaborazione col principe e molto influenzato dalla consuetudine. Dopo la crisi di questo sistema si afferma quindi lo Stato moderno, con la concentrazione della forza legittima in un’unica autorità.

Sovranità

Il concetto giuridico che aiuta a inquadrare lo Stato moderno è quello della “sovranità”. Essa si ramifica in sovranità “interna” (che conferisce allo Stato il potere di comando supremo in un determinato territorio) e “esterna” (che consiste nell’indipendenza dello Stato da forze esterne ad esso). I due tipi di sovranità sono quindi intrinsechi dal momento che senza l’indipendenza uno Stato non potrebbe far valere la sovranità entro i suoi confini.

Ma chi detiene ed esercita il potere sovrano? La risposta a questo quesito è contesa tra tre teorie:

  • Teoria dello Stato come persona giuridica: Lo Stato è incarnato in un’entità con dei diritti, titolare della sovranità. Essa non è tuttavia una persona fisica ma bensì un ente astratto slegato da chi governa. Questa teoria occultava il conflitto tra i diversi tipi di potere politico (monarchico e popolare).
  • Teoria della sovranità della nazione: Inventata dopo la Rivoluzione Francese, l’identificazione dello Stato non è più nella persona del re ma in tutta la collettività, l’entità astratta della Nazione, i cui appartenenti sono accomunati da valori, ideali e tradizioni comuni. La Nazione aboliva le divisioni della società in ceti ed eguagliava tutti i cittadini, elevando il “singolo” al di sopra della comunità.
  • Teoria della sovranità popolare: Elaborata da Rousseau, intende la sovranità come “volontà generale” del popolo sovrano. Questo principio sfociava in una visione ultra-democraticistica dell’organizzazione politica per cui il popolo esercitava direttamente la propria sovranità.

Queste tre teorie sono tuttavia accomunate dal rifiuto di qualsiasi “legge fondamentale”, non imposta dalla stessa autorità, che limitasse il potere di quest’ultima, Re o popolo che fosse. Nel ‘900 si è affermato il terzo principio, quello della sovranità popolare, consacrato da quasi tutti i documenti costituzionali moderni. La sovranità del popolo ha tuttavia perso quel carattere di assolutezza con cui era sorta a causa di tre circostanze che l’hanno fortemente limitata.

  • Sistema rappresentativo: La sovranità popolare infatti non si esercita direttamente ma si inserisce in un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale. Il consenso popolare diventa la condizione preminente di legittimazione dello Stato, che non può esercitare il suo potere solo in conformità al diritto.
  • Rigidità costituzionale: Deriva dalla diffusione di rigide Costituzioni superiori alle norme di legge la cui preminenza è garantita dalla Corte Costituzionale che limita fortemente i titolari della sovranità nell’esercizio del potere. In questo modo nessuno dei gruppi sociali e politici esistenti prevale sugli altri, poiché i limiti e i principi previsti dalla Costituzione sono superiori alla volontà di chi detiene il potere politico.
  • Strutture internazionali: Si è costituita nei tempi recenti con l’affermazione di strutture internazionali che pongono ostacoli alla sovranità esterna di un Paese, in modo da tutelare la pace e tutelare i diritti degli individui presenti in un territorio. Il processo è stato avviato con la nascita dell’ONU (1945) e con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948). All’interno dell’ONU tutti gli stati membri sono eguali e non possono intervenire nelle questioni interne di nessuno di essi.

Con la creazione in Europa di altre Organizzazioni sovranazionali, le quali vanno a formare i pilastri dell’Unione Europea, gli Stati membri hanno trasferito a tali organizzazioni parte dei loro poteri tra cui quello di produrre particolari norme giuridiche e di prendere decisioni, soprattutto in campo economico e normativo, un tempo riservate allo Stato. Queste organizzazioni non possono comunque sostituirsi in nessun caso agli Stati né prevaricare i principi fondamentali delle costituzioni dei paesi membri.

Territorio

La sovranità implica che uno Stato eserciti il supremo potere di comando in un determinato ambiente spaziale, in modo indipendente da qualsiasi altro Stato. Occorre dunque limitare precisamente il territorio perché lo Stato possa esercitare la sovranità entro propri confini. Il territorio è costituito dalla terraferma, dalle acque interne, dal mare territoriale, dalla piattaforma continentale, dallo spazio sovrastante, dalle sedi diplomatiche all’estero e da navi e aerei battenti bandiera dello Stato quando si trovano in zone internazionali. La terraferma è la porzione di territorio delimitata da confini naturali o artificiali. Il mare territoriale è la fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato. Per convenzione il limite del mare territoriale è fissato a 12 miglia costiere. La piattaforma continentale è costituita dallo “zoccolo continentale”, ovvero la parte del fondo marino che circonda le terre emerse. Gli Stati possono riservare a sé l’estrazione di materie prime dalla piattaforma continentale, senza minare comunque la libertà delle acque. Il controllo dello Stato sul territorio non è più intenso come una volta, specie dopo la nascita di organizzazioni sovranazionali. Il superamento dei confini delle persone, dei capitali, dei servizi e delle merci all’interno dell’Unione Europea non dipende dalla volontà dello Stato in questione.

Cittadinanza nazionale ed europea

La cittadinanza è una condizione cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri. Essa è condizione per l’esercizio della sovranità del popolo e nessuno può esserne privato per motivi politici. La Cittadinanza può essere perduta o acquistata solo in maniera conforme alla legge. Nel caso italiano la cittadinanza si acquista:

  • Con la nascita per ius sanguinis (figlio naturale o adottivo di padre o madre cittadina italiana, indipendentemente dal luogo di nascita) o per ius soli (acquista la cittadinanza colui nato da genitori ignoti o apolidi e che non ottenga la cittadinanza dello Stato cui i genitori appartengono).
  • Uno straniero nato e cresciuto in Italia fino ai 18 anni diventa cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza.
  • Può diventare cittadino anche il coniuge, straniero e apolide, di un italiano/a, entro determinate circostanze che gli consentano di ottenere la cittadinanza.
  • Acquista la cittadinanza anche lo straniero con genitore o ascendente di secondo grado italiano, lo straniero adottato da cittadino italiano che abbia raggiunto la maggiore età, lo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato per 5 anni, lo straniero cittadino di uno degli stati membri dell’UE dopo 4 anni di residenza in Italia, l’apolide dopo almeno 5 anni di residenza, lo straniero dopo almeno 10 anni di residenza in Italia.

La perdita della cittadinanza può avvenire per rinuncia o per altre condizioni stabilite dalla legge. Con il Trattato di Maastricht del 1992 ha istituito la cittadinanza dell’Unione Europea, che presuppone comunque la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione Europea completa quella del paese d’origine e non la sostituisce. Grazie alla cittadinanza dell’UE il cittadino di uno Stato può far valere certi diritti che gli spettano grazie alla cittadinanza comunitaria. I diritti in questione sono soprattutto quello della libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati membri, la possibilità di godere della tutela delle autorità del Paese in cui si trova alle stesse condizioni dei cittadini di quel Paese, il diritto di petizione al Parlamento europeo e quello di rivolgersi al mediatore europeo.

L’aspetto forse più importante della cittadinanza europea è l’attribuzione al cittadino del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali del Paese in cui risiede e alle elezioni del Parlamento europeo. L’Unione europea si impegna inoltre a rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino”.

Forme di Stato

Per forma di stato si intende il rapporto che corre tra le autorità che esercitano il potere politico e la società civile, nonché l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato ispira la sua azione. Per forma di governo si intende invece il rapporto che corre tra gli organi di uno Stato e i modi in cui il potere è distribuito tra essi. Al variare dei rapporti tra Stato e cittadini variano anche i fini che lo Stato stabilisce. Ogni epoca ha avuto per ogni Stato fini differenti e quindi forme di stato diverse. Lo Stato liberale aveva come priorità il fine di assicurare la libertà individuale di ciascun cittadino, quindi astenendosi dall’intervento nell’economia e nella società. Il passaggio allo Stato sociale ha visto invece un maggior interesse dell’autorità nel porre tutti i cittadini su un piano di eguaglianza non solo giuridica ma anche economica e sociale. È ovvio che forma di stato e forma di governo sono strettamente correlate tra loro: la finalità della prima influisce infatti sul modo in cui si struttura la seconda. Per classificare ciascuna specie di Stato si sono trovati modelli fortemente astratti che rispecchiano le particolarità principali delle diverse forme di Stato nel corso della storia. Bisogna considerare che forme di Stato riconducibili ad uno stesso modello possono tuttavia differenziarsi sotto molti aspetti.

Modelli di Stato

  • Lo Stato assoluto: È la prima forma di stato moderno. Si sviluppa in Europa tra il XV e il XVI secolo e si caratterizza per l’esistenza di un apparato autoritario separato dalla società e per l’affermazione di un potere sovrano attribuito alla Corona. La Corona era un vero e proprio organo dello stato che godeva del diritto di continuità e di impersonalità. Il potere sovrano era concentrato nelle mani della Corona, che era titolare sia della funzione legislativa che di quella esecutiva. La volontà del Re era la fonte primaria del diritto e il suo potere non derivava da scelte umane ma era considerato di origine divina.
  • Lo Stato liberale: Con l’affermazione della borghesia e lo sviluppo del sistema di produzione capitalistico lo Stato assoluto non fu più in grado di rispondere ai bisogni della società e tra il XVIII e il XIX secolo entrò in crisi per far posto allo Stato liberale. I caratteri strutturali di questo tipo di Stato sono il principio di libertà e di autonomia dei privati, il monoclassismo e lo “Stato di diritto”. Se in casi come l’Inghilterra l’affermazione dello Stato liberale fu graduale e in qualche modo pacifica, frutto di accordi tra i ceti dominanti aristocratici e la borghesia imprenditoriale, lo Stato liberale dell’Europa continentale è figlio della Rivoluzione francese e della totale rottura con il regime precedente.

Altro fattore che come abbiamo visto ha permesso la nascita e lo sviluppo dello Stato liberale è l’avvento di un’ economia di mercato connessa al sistema capitalista, basato sull’incontro tra la domanda e l’offerta di un determinato bene. L’economia di mercato è storicamente fondata sulla distinzione di chi possiede i mezzi di produzione e di chi vende ad essi la propria forza lavoro (i salariati). Nello Stato assoluto era totalmente assente qualsiasi tipo di coerenza e unitarietà del sistema giuridico (particolarismo giuridico), e ci ostacolava l’economia. Lo Stato liberale invece, fondato sui diritti di proprietà dei contraenti, sulla piena libertà contrattuale, sull’eguaglianza formale del venditore e del compratore, sull’abolizione dei privilegi e di tutte le restrizioni al libero commercio delle merci, rispondeva al meglio alle esigenze dell’economia di mercato. Perché il gioco economico funzionasse lo Stato doveva rendere disponibili per i privati gli investimenti nei fattori produttivi senza assorbirli. Le nuove modalità di produzione condussero alla nascita di una società civile separata dallo Stato, che aveva il compito di riconoscere e garantire capacità e diritti di questa società civile affinché essa sviluppasse al meglio i propri interessi. Da ciò si capisce perché i codici civili e costituzionali si svilupparono nell’età dello Stato liberale, in modo che i diritti e le libertà negative dei cittadini venissero raccolte in testi unitari. In questo modo diventava più semplice regolare i rapporti tra i privati basandosi su principi di generalità (individui eguali di fronte alla legge), astrattezza (perché ripetuti nel tempo) e certezza (perché raccolte in testi unitari e prevedibili nei loro effetti). Il modello di questo tipo di codici divenne il Codice Napoleonico del 1804.

Il modello dello “Stato liberale” è caratterizzato dai seguenti tratti essenziali:

  1. Finalità politico costituzionale garantistica: Lo Stato è considerato un mezzo per la tutela dei diritti dei cittadini, che nascono eguali e si assoggettano al potere per avere assicurato il diritto alla proprietà. In questo modo lo Stato liberale deve dotarsi necessariamente di una costituzione che riconosca diritti e libertà dei cittadini.
  2. Concezione di Stato liberale come “Stato minimo”: Esso deve occuparsi soltanto delle questioni riguardanti la libertà individuale (libertà negativa) dei singoli cittadini e delle questioni riguardanti quindi la difesa e l’ordine pubblico. Deve quindi astenersi dall’intervenire in economia.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.ocleppo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Grosso Enrico.
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