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Successioni​ mortis causa

Si ha successione ogni qual volta una parte subentra in tutta una serie di rapporti giuridici

attivi e passivi che facevano capo ad un’altra parte​ .

​ ​ ​

vd successione inter vivos = adrogatio

, conventio in manum (ius civile), bonorum

➢ ​

emptor (​ ius pretorium

), questi sono successioni universali non a titolo particolare (es:

trasferimento proprietà che lo è).Questo schema si ripropone anche nelle successioni

mortis causa

.

​ ​ ​

Si ha una successione universale se un soggetto subentra a un altro in tutti i

➢ ​ ​ ​ ​

rapporti giuridici, attivi e passivi.

Qualifica dell’​ erede colui che è l’avente causa,

⇒ ​

subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al dante causa

(ereditando o de cuius

).

​ ​

Si ha una successione a titolo particolare successione a titolo particolare (es:

➢ legatario = attribuzione di beni attraverso una disposizione testamentaria diversa

dalla disposizione di erede). se un soggetto succede a un altro non in universum ius,

ma in un determinato rapporto giuridico.

Assume qualifica diversa (=non è un erede) il

destinatario di una

Hereditas

Complesso non solo di beni ma di tutte le posizioni giuridiche attive e passive in capo

all’ereditando che vengono trasmesse all’erede.

Delazione ereditaria​ : chiamata all’eredità,​ solitamente va a coincidere con la morte

dell’ereditando. ​

​ ​

Questo senz’altro nel caso della successione legittima (​ ab intestato

) = in forza di

➢ regole previste dall’ordinamento​ ,non dipendono dalla volontà dell’ereditando

(ereditando non ha fatto testamento o testamento invalido).

​ ​ ​

successione testamentaria (​ ex testamento

)

=

regolamentata dal testamento redatto

➢ ​ ​

dal testatore​ , la delazione poteva non coincidere con la morte dell’ereditando​ ,non è

detto che la chiamata all’eredità accadesse nello stesso giorno della morte del

testatore/de cuius/ereditando il testamento non era aperto per forza nel giorno

della morte del testatore. ​

La qualifica di erede la si acquistava o automaticamente o attraverso l’atto di acquisto

dell’eredità​ ,dipendente dalla volontà espressa del soggetto chiamato all’eredità.Si

​ ​

distinguono così perchè: eredi sui necessari ed eredi volontari​ .

Una volta acquisita la qualifica di erede non vi è la possibilità di perderla​ .Non era

➢ possibile la previsione di un termine finale.

incompatibilità tra successione legittima e testamentaria.​ Si applica o una disciplina o

➢ un’altra.

Non poteva essere trasmessa la delazione se non si era risposto alla chiamata

➢ ⇒

all’eredità (nel caso di successione testamentaria) in tempo utile perchè l’erede

muore la delazione non si trasferisce automaticamente agli eredi di costui.Principio

ridimensionato da Giustiniano transmissio iustinianea

.

⇒​

​ ​

○ la delazione ereditaria era trasmissibile inter vivos con la in iure cessio

hereditatis erede ab intestato prima di accettare trasferiva l’eredità così

che il cessionario diveniva erede egli stesso direttamente ed

immediatamente​ .

Capacità di trasmettere e acquistare hereditas di ereditando ed heredes

Nel caso di successione ab intestato ​

​ ​ ​

1. la capacità giuridica​ del d

ante causa deve sussistere almeno al netto della morte.

​ ​

2. la capacità giuridica dell’erede deve sussistere al momento della delazione (che

coincide con l’accettazione).

Nella successione testamentaria

​ ​

1. l’ereditando oltre alla capacità giuridica occorre la capacità di agire = testamenti

factio attiva dal momento della redazione del testamento fino al momento della

sua morte​ (la capacità di agire solo nel momento della perfezione del testamento)

2. l’erede doveva avere testamenti factio passiva nel momento della confezione del

​ ​

testamento e nel momento della chiamata e accettazione = capacità giuridica​ .

a. Si ha un eccezione per i soggetti discendenti dell’ereditando che

normalmente sono sempre sotto la sua potestà = non hanno la capacità

giuridica piena.

Conseguenze incapacità ereditando​ : le si considera in riferimento alla successione

testamentaria si apre la successione legittima​ .

⇒ ​ ​

Incapacità erede​ : può essere previsto un sostituto dal testamento oppure nel caso di una

coeredità (in tutti e due i casi) ci sarebbe stato l’accrescimento della quota degli altri coeredi.

Casi specifici discendenti da interventi legislativi sul punto nell’ambito della legislazione

augustea volta all’incremento demografico​ : ​

Lex Iulia de maritandis ordinibus​ : soggetti che non erano sposati= celibes

.

➢ ​

Lex papia poppea​ = coloro che non avevano figli=​ orbi

.

Per tali categorie si

➢ ​ ​

prevedevano forme di incapacità a succedere totale (celibes​ ) e parziale = metà che

gli è destinato (orbi) si aveva un accrescimento di eventuali coeredi o di legatari

⇒ ​ ​

con figli oppure se non c’erano i beni sarebbero stati considerati caduca = fatto parte

della legislazione caducale beni non appartenenti a nessuno devoluti all’erario

⇒ ​

​ ​ ​

romano e successivamente al fiscus

,rivendicati extra ordinem con la caducorum

vindicatio

. ​ ​ ​

Indegnità a succedere​ : casi nei quali veniva considerato indignus colui che avesse ucciso

l’ereditando o avesse impugnato il testamento ritenendolo inofficioso in maniera non fondata

l’​ indignus n

on avrebbe perso la qualifica di erede però i beni sarebbero stati rivendicati

⇒ ​

dall’erario e poi dal fisco con la vindicatio caducorum

. Il pretore denegava le azioni ereditarie

contro o in favore di essi.

Acquisto dell’eredità​ : schiavi manomessi ed istituiti eredi nel testamento.Qualora

​ ​ ​

l​ ’

h

ereditas f

osse stata dannosa lo schiavo manomesso non avrebbe avuto possibilità di

sottrarsi​ dovere di far fronte ai debiti trasmessi.

Eredi necessari automaticamente e necessariamente eredi con la morte dell’ereditando

⇒ ​

senza bisogno di accettazione​ ma pure s

enza possibilità di rinunziare.

​ ​ ​ ​

1. sui = soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che una volta morto il de cuius

​ ​ ​

diventano soggetti sui iuris = soggetti alla patria potestas del testatore solo un

​ ​

maschio poteva avere heredes sui

.

A differenza degli schiavi manomessi costoro

hanno il beneficium abstinendi se l’​ hereditas è dannosa possono rifiutare la

qualifica di erede ignominia della memoria dell’ereditando, concesso dall’ultima

età repubblicana. ​

2. schiavi manomessi nel testamento dal dominus e nello stesso testamento istituiti

eredi. ​ ​

Eredi volontari​ : per avere lo status di erede devono compiere la loro volontà di

accettazione​ dell’eredità.

Accettazione dell’eredità

​ ​ ​

1. Cretio

: rientrante negli actus legictimi modo formale di accettazione.La cretio non

tollerava la posizione di condizione e termini + parole determinate da parte dell’erede

(​ adeo cernoque

),normalmente era rimessa o alla libera volontà del chiamato

all’eredità oppure richiesta formalmente dal testatore nel testamento.In questo

secondo caso era possibile che il testatore prevedesse anche un termine entro il

quale il chiamato all’eredità decidesse di porre in essere la cretio

.

2. Pro herede gestio (con atti concludenti): significa compiere uno di quegli atti che

manifestano la volontà da parte del chiamato all’eredità di comportarsi come erede.

Non si poteva sottoponendo ad un elemento accidentale che portasse ad una caduta

della qualifica di erede no possibilità di differire o mutare quel tipo di situazione.

Doveva accadere dopo che avesse avuto luogo la delazione​ .In entrambi i casi

laddove non fosse richiesto un tempo per l’accettazione,​ il termine poteva essere

​ ​

deciso dal pretore (probabilmente per la necessità dei creditori del de cuius

)

.

La fusione dei patrimoni: rimedi.

1) pactum ut minus solvatur

: accordo informale tra i creditori dell’ereditando e i futuri

eredi (soggetti chiamati all’eredità) che prevedeva che i futuri eredi si impegnassero

​ ​ ​

a pagare i debiti del dante causa in una misura percentuale​ .Dopo l’acquisto

dell’eredità essi si sarebbero dimostrati disponibili e qualora i creditori avessero

​ ​

chiesto di più gli eredi/e avrebbe potuto opporre l’exceptio pacti conventi.

I creditori

stipulavano quell’accordo perchè ritenevano che quella eredità venisse acquistata da

un erede e che si sarebbe aperta una procedura esecutiva con la messa all’asta

dell’​ hereditas con una hereditas dannosa non è detto che si sarebbero presentati

molti soggetti disposti a comprarla.

2) aditio mandato creditorum

: accordo sottostante simile a 1), ma si stipula un

​ ​

contratto di mandato tra creditori e i futuri eredi in qualità di mandatari​

.

I creditori

​ ​

(mandanti) danno un incarico ai chiamati all’eredità di accettare l’eredità.Costoro

​ ​

accettano e pagano i debiti del defunto solo nella misura in cui ci sia un attivo

ereditario​ .Qualora si trovino ad avere un patrimonio in cui i debiti superano i crediti di

questo ne chiederanno rimborso ai terzi creditori actio mandati contraria

.

⇒​

3) beneficium inventarii

: creato in età giustinianea.Comportava da parte dell’erede un

​ ​

pagamento dei debiti derivanti dall’​ hereditas fino all’attivo ereditario a patto che

venga fatta una lista dei debiti entro due mesi= inventario​ .

Hereditas ​

​ ​ ​ ​

= universitas complesso unitariamente considerato di corpora e iura

.

Università di beni e diritti.​ Testimoniato che tale bene fosse rivendicato con un’unica azione​ .

​ ​ ​

Ius successionis = diritto a divenire erede.Un ius classificato tra le res incorporales

.In

relazione a questo aspetto: problema di quali rapporti possano essere considerati

giuridicamente trasmissibili e quali no.​

Intuitus personae

: particolare caratteristica che si

riconosce alla controparte negoziale quando si va stipulare con essa un negozio, particolare

rilevanza alla qualità della persona rapporto che si basa sulla fiducia il rapporto

⇒ ⇒

​ ​

giuridico che viene a costituirsi è intrasmissibile (mandato e societas

).

​ ​ ​

​ ​ ​

Hereditatis petitio

: azione specifica a​ tutela dell’​ hereditas e spettante agli heredes

.

​ ​

​ ​

Nelle legis actiones il rito è quello della legis actio sacramenti in rem

.

​ ​

Dal punto di vista formulare è in tutto e per tutto una vindicatio

.Giustiniano la estese a giudizi

di buona fede. ​

Differenze con rei vindicatio:

​ ​ ​

1. riguardo la legittimazione passiva nella rivendica poteva essere in giudizio chiunque

​ ​

avesse la facultas restituendi

. Nella hereditatis petitio si poteva convenire in giudizio<

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.
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