Successioni mortis causa
Si ha successione ogni qual volta una parte subentra in tutta una serie di rapporti giuridici
attivi e passivi che facevano capo ad un’altra parte .
vd successione inter vivos = adrogatio
, conventio in manum (ius civile), bonorum
➢
emptor ( ius pretorium
), questi sono successioni universali non a titolo particolare (es:
trasferimento proprietà che lo è).Questo schema si ripropone anche nelle successioni
mortis causa
.
Si ha una successione universale se un soggetto subentra a un altro in tutti i
➢
rapporti giuridici, attivi e passivi.
Qualifica dell’ erede colui che è l’avente causa,
⇒
subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al dante causa
(ereditando o de cuius
).
Si ha una successione a titolo particolare successione a titolo particolare (es:
➢ legatario = attribuzione di beni attraverso una disposizione testamentaria diversa
dalla disposizione di erede). se un soggetto succede a un altro non in universum ius,
ma in un determinato rapporto giuridico.
Assume qualifica diversa (=non è un erede) il
destinatario di una
Hereditas
Complesso non solo di beni ma di tutte le posizioni giuridiche attive e passive in capo
all’ereditando che vengono trasmesse all’erede.
Delazione ereditaria : chiamata all’eredità, solitamente va a coincidere con la morte
dell’ereditando.
Questo senz’altro nel caso della successione legittima ( ab intestato
) = in forza di
➢ regole previste dall’ordinamento ,non dipendono dalla volontà dell’ereditando
(ereditando non ha fatto testamento o testamento invalido).
successione testamentaria ( ex testamento
)
=
regolamentata dal testamento redatto
➢
dal testatore , la delazione poteva non coincidere con la morte dell’ereditando ,non è
detto che la chiamata all’eredità accadesse nello stesso giorno della morte del
testatore/de cuius/ereditando il testamento non era aperto per forza nel giorno
⇒
della morte del testatore.
La qualifica di erede la si acquistava o automaticamente o attraverso l’atto di acquisto
dell’eredità ,dipendente dalla volontà espressa del soggetto chiamato all’eredità.Si
distinguono così perchè: eredi sui necessari ed eredi volontari .
Una volta acquisita la qualifica di erede non vi è la possibilità di perderla .Non era
➢ possibile la previsione di un termine finale.
incompatibilità tra successione legittima e testamentaria. Si applica o una disciplina o
➢ un’altra.
Non poteva essere trasmessa la delazione se non si era risposto alla chiamata
➢ ⇒
all’eredità (nel caso di successione testamentaria) in tempo utile perchè l’erede
muore la delazione non si trasferisce automaticamente agli eredi di costui.Principio
ridimensionato da Giustiniano transmissio iustinianea
.
⇒
○ la delazione ereditaria era trasmissibile inter vivos con la in iure cessio
hereditatis erede ab intestato prima di accettare trasferiva l’eredità così
⇒
che il cessionario diveniva erede egli stesso direttamente ed
immediatamente .
Capacità di trasmettere e acquistare hereditas di ereditando ed heredes
Nel caso di successione ab intestato
1. la capacità giuridica del d
ante causa deve sussistere almeno al netto della morte.
2. la capacità giuridica dell’erede deve sussistere al momento della delazione (che
coincide con l’accettazione).
Nella successione testamentaria
1. l’ereditando oltre alla capacità giuridica occorre la capacità di agire = testamenti
factio attiva dal momento della redazione del testamento fino al momento della
⇒
sua morte (la capacità di agire solo nel momento della perfezione del testamento)
2. l’erede doveva avere testamenti factio passiva nel momento della confezione del
testamento e nel momento della chiamata e accettazione = capacità giuridica .
a. Si ha un eccezione per i soggetti discendenti dell’ereditando che
normalmente sono sempre sotto la sua potestà = non hanno la capacità
giuridica piena.
Conseguenze incapacità ereditando : le si considera in riferimento alla successione
testamentaria si apre la successione legittima .
⇒
Incapacità erede : può essere previsto un sostituto dal testamento oppure nel caso di una
coeredità (in tutti e due i casi) ci sarebbe stato l’accrescimento della quota degli altri coeredi.
Casi specifici discendenti da interventi legislativi sul punto nell’ambito della legislazione
augustea volta all’incremento demografico :
Lex Iulia de maritandis ordinibus : soggetti che non erano sposati= celibes
.
➢
Lex papia poppea = coloro che non avevano figli= orbi
.
Per tali categorie si
➢
prevedevano forme di incapacità a succedere totale (celibes ) e parziale = metà che
gli è destinato (orbi) si aveva un accrescimento di eventuali coeredi o di legatari
⇒
con figli oppure se non c’erano i beni sarebbero stati considerati caduca = fatto parte
della legislazione caducale beni non appartenenti a nessuno devoluti all’erario
⇒
romano e successivamente al fiscus
,rivendicati extra ordinem con la caducorum
vindicatio
.
Indegnità a succedere : casi nei quali veniva considerato indignus colui che avesse ucciso
l’ereditando o avesse impugnato il testamento ritenendolo inofficioso in maniera non fondata
l’ indignus n
on avrebbe perso la qualifica di erede però i beni sarebbero stati rivendicati
⇒
dall’erario e poi dal fisco con la vindicatio caducorum
. Il pretore denegava le azioni ereditarie
contro o in favore di essi.
Acquisto dell’eredità : schiavi manomessi ed istituiti eredi nel testamento.Qualora
l ’
h
ereditas f
osse stata dannosa lo schiavo manomesso non avrebbe avuto possibilità di
sottrarsi dovere di far fronte ai debiti trasmessi.
⇒
Eredi necessari automaticamente e necessariamente eredi con la morte dell’ereditando
⇒
senza bisogno di accettazione ma pure s
enza possibilità di rinunziare.
1. sui = soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che una volta morto il de cuius
diventano soggetti sui iuris = soggetti alla patria potestas del testatore solo un
⇒
maschio poteva avere heredes sui
.
A differenza degli schiavi manomessi costoro
hanno il beneficium abstinendi se l’ hereditas è dannosa possono rifiutare la
⇒
qualifica di erede ignominia della memoria dell’ereditando, concesso dall’ultima
⇒
età repubblicana.
2. schiavi manomessi nel testamento dal dominus e nello stesso testamento istituiti
eredi.
Eredi volontari : per avere lo status di erede devono compiere la loro volontà di
accettazione dell’eredità.
Accettazione dell’eredità
1. Cretio
: rientrante negli actus legictimi modo formale di accettazione.La cretio non
⇒
tollerava la posizione di condizione e termini + parole determinate da parte dell’erede
( adeo cernoque
),normalmente era rimessa o alla libera volontà del chiamato
all’eredità oppure richiesta formalmente dal testatore nel testamento.In questo
secondo caso era possibile che il testatore prevedesse anche un termine entro il
quale il chiamato all’eredità decidesse di porre in essere la cretio
.
2. Pro herede gestio (con atti concludenti): significa compiere uno di quegli atti che
manifestano la volontà da parte del chiamato all’eredità di comportarsi come erede.
Non si poteva sottoponendo ad un elemento accidentale che portasse ad una caduta
della qualifica di erede no possibilità di differire o mutare quel tipo di situazione.
⇒
Doveva accadere dopo che avesse avuto luogo la delazione .In entrambi i casi
laddove non fosse richiesto un tempo per l’accettazione, il termine poteva essere
deciso dal pretore (probabilmente per la necessità dei creditori del de cuius
)
.
La fusione dei patrimoni: rimedi.
1) pactum ut minus solvatur
: accordo informale tra i creditori dell’ereditando e i futuri
eredi (soggetti chiamati all’eredità) che prevedeva che i futuri eredi si impegnassero
a pagare i debiti del dante causa in una misura percentuale .Dopo l’acquisto
dell’eredità essi si sarebbero dimostrati disponibili e qualora i creditori avessero
chiesto di più gli eredi/e avrebbe potuto opporre l’exceptio pacti conventi.
I creditori
stipulavano quell’accordo perchè ritenevano che quella eredità venisse acquistata da
un erede e che si sarebbe aperta una procedura esecutiva con la messa all’asta
dell’ hereditas con una hereditas dannosa non è detto che si sarebbero presentati
⇒
molti soggetti disposti a comprarla.
2) aditio mandato creditorum
: accordo sottostante simile a 1), ma si stipula un
contratto di mandato tra creditori e i futuri eredi in qualità di mandatari
.
I creditori
(mandanti) danno un incarico ai chiamati all’eredità di accettare l’eredità.Costoro
accettano e pagano i debiti del defunto solo nella misura in cui ci sia un attivo
ereditario .Qualora si trovino ad avere un patrimonio in cui i debiti superano i crediti di
questo ne chiederanno rimborso ai terzi creditori actio mandati contraria
.
⇒
3) beneficium inventarii
: creato in età giustinianea.Comportava da parte dell’erede un
pagamento dei debiti derivanti dall’ hereditas fino all’attivo ereditario a patto che
venga fatta una lista dei debiti entro due mesi= inventario .
Hereditas
= universitas complesso unitariamente considerato di corpora e iura
.
⇒
Università di beni e diritti. Testimoniato che tale bene fosse rivendicato con un’unica azione .
Ius successionis = diritto a divenire erede.Un ius classificato tra le res incorporales
.In
relazione a questo aspetto: problema di quali rapporti possano essere considerati
giuridicamente trasmissibili e quali no.
Intuitus personae
: particolare caratteristica che si
riconosce alla controparte negoziale quando si va stipulare con essa un negozio, particolare
rilevanza alla qualità della persona rapporto che si basa sulla fiducia il rapporto
⇒ ⇒
giuridico che viene a costituirsi è intrasmissibile (mandato e societas
).
Hereditatis petitio
: azione specifica a tutela dell’ hereditas e spettante agli heredes
.
Nelle legis actiones il rito è quello della legis actio sacramenti in rem
.
Dal punto di vista formulare è in tutto e per tutto una vindicatio
.Giustiniano la estese a giudizi
di buona fede.
Differenze con rei vindicatio:
1. riguardo la legittimazione passiva nella rivendica poteva essere in giudizio chiunque
avesse la facultas restituendi
. Nella hereditatis petitio si poteva convenire in giudizio<