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EVOLUZIONE

Nel Medioevo in Belgio ,in Toscana, e altri Paesi dell’Europa sono iniziati i primi scambi di titoli,

rappresentativi del valore delle aziende. Lo sviluppo di tali mercati è avvenuto lentamente: la vera

rivoluzione è iniziata nel corso del XX secolo, soprattutto a partire dagli anni ’30, quando si è data una

prima regolamentazione a tali mercati.

Negli anni ‘90 assistiamo al BOOM di tali mercati: in Italia si sono sviluppati ben 10 borse valori

(luoghi tipici dove si scambiavano le azioni e obbligazioni societarie) nelle principali città mercantili

Genova, Torino, Milano ( che poi è diventata l’unica borsa valori italiana), Trieste, Venezia, Bologna,

Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le Camere di Commercio (Soggetti pubblici)sono proprietarie degli

edifici in cui si svolgevano gli scambi degli strumenti finanziari.

Il BIG BANG dei mercati finanziari è partito nel 1986 alla Borsa di New York, dove nasce il moderno

mercato borsistico sia poiché sono incrementati notevolmente il numero di scambi, sia le tipologie di

strumenti finanziari in circolazione.

Tale Big Bang si è verificato anche a seguito dello sviluppo di nuove tecniche di scambio, che hanno

permesso il passaggio dai cosiddetti scambi “alle grida”, laddove gli operatori di borsa, per conto di

banche o società, si riunivano in alcune sale operative e davano luogo a rumorose trattative di

compravendita di strumenti finanziari, a scambi di tipo telematico, realizzati tramite il sistema

informatico.

Dopo la Borsa di New York, si sono sviluppate importanti Borse Valori nel Regno Unito, ad Hong Kong,

Shanghai, Sidney.

In seguito al boom di USA e UK, anche in Italia si sono accelerate le pratiche di sviluppo dei mercati

finanziari. Dagli anni ‘90 le Borse Valori, le società emittenti, gli operatori ammessi alla negoziazione e

gli scambi stessi sono stati assoggettati ad una regolamentazione per garantire l’ordine, la

trasparenza e la stabilità (i mercati siano stabili= i.e. possono esprimere valori che siano il frutto di un

processo efficiente di formazione del prezzo) dei mercati finanziari, allo scopo finale di tutelare il

pubblico risparmio.

A presiedere il controllo e il rispetto di tale regolamentazione è stato rafforzato il potere della

CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), nata nel 1974 con la legge 7 Giugno, la

quale dagli anni 80 ha iniziato a funzionare grazie alla dotazione di risorse per svolgere le proprie

funzioni e raggiungere le finalità che il legislatore gli ha affidato.

La regolamentazione posta a disciplina dei mercati finanziari è rintracciabile nella legge SIM 1/91, si

comincia a ragionare su come dovevano essere regolamentati i mercati, la quale ha posto fine alla

categoria degli agenti di cambio ed ha altresì disposto che gli operatori della Borsa dovessero avere

determinate caratteristiche per poter essere ammessi alla negoziazione, così si decise di affidare

questa funzione alle banche, e alle Sim (società per azioni dotate di capitale sociale, dotate dei

requisiti di professionalità e onorabilità, assoggettate alla vigilanza della Consob e della Banca d’Italia,

al fine di assicurare che nel mercato operino soggetti che tutelino il pubblico risparmio)

Analoghi principi vengono sanciti nel Decreto Eurosim, recepito nel TUF Regolamentazione

415/97, che ha implementato la precedente legge (aggiungendo la disciplina degli emittenti e la

disciplina degli intermediari: SIM e BANCHE); inoltre anche una parte del TUF è dedicata ai mercati

finanziari: la disciplina dei mercati. Tale disciplina riprende la regolamentazione americana di fine

anni ’80, che ha consentito lo sviluppo dei mercati finanziari

Oggi i mercati finanziari sono un aspetto fondamentale per lo sviluppo di un’economia mondiale.

SITUAZIONE OGGI

Ciò che troviamo nel 2015 è il frutto di ciò che è stato pensato negli anni ‘90

Ad oggi i mercati finanziari sono assoggettati a 2 tipologie di controllo:

 autorità

Controllo Consob (Istituzione pubblica) di vigilanza.

La Consob svolge le proprie funzioni attraverso 2 tipi di poteri:

 Poteri regolamentari , che si manifestano attraverso l’attività di:

o Autorizzazione dei mercati regolamentati

o Approvazione del Regolamento del mercato

o Regolamentazione delle attività connesse e strumentali delle società di

gestione

o Regolamentazione degli obblighi di esecuzione e negoziazione.

 Poteri di vigilanza, che si manifesta attraverso l’attività di:

o Vigilanza sulle società di gestione dei mercati

o Vigilanza sui mercati regolamentati, al fine di assicurare la trasparenza,

l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori

o Proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’emanazione di

provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di

gestione.

 Controllo Borsa Italiana SpA (Istituzione Privata, nata nel 1998), anch’essa sottoposta al

controllo Consob società di gestione dei mercati

L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha

carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni , anche senza scopo di lucro ( società

di gestione).

Il capitale minimo della società è fissato pari a 5 milioni di euro.

Inoltre il mercato deve essere gestito sulla base del regime della libera concorrenza e piena

autonomia.

Processo di ammissione a quotazione su un mercato regolamentato (esempio MTA) gestito da Borsa

Italiana S.p.a.: Borsa Italiana S.p.a garantisce:

 Ammissione secondo modalità non discriminanti

 Ammissione secondo procedure definite in via generale

 Assetto organizzativo Borsa Italiana idoneo a prevenire conflitti di interesse

 Subordinazione dell’ammissione a qualsiasi condizione posta da Borsa Italiana nel

solo interesse degli investitori.

La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di

ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad

oggetto:

a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle

funzioni di cui ai commi 2 e 3 art 1 TUF

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti

assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza

Possono operare in Borsa Italiana solo le SIM e le Banche (unici intermediari ammessi); non sono più

ammessi alle negoziazioni gli agenti di cambio.

Art 1 TUF enuncia quali sono gli strumenti finanziari negoziabili: “Per "strumenti finanziari" si

intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di

investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine

standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti

derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,

indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o

attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a

termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri

contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali

in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale

facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f)

contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti

derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che

sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g)

contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a

termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire

attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno

scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra

l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono

soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i)

contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati

(«future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili

climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche

ufficiali…”

NB I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari

Non tutte le società possono quotarsi in Borsa, ma solo quelli che hanno caratteristiche tali per cui gli

strumenti che emettono hanno caratteristiche che permettono la negoziazione nei mercati di

capitale: le SAS, le società unipersonali, le SNC, le SRL non possono quotarsi, in quanto le loro quote

non sono liberamente trasferibili e possiedono caratteristiche tali per cui non è possibile la

negoziazione.

Si evince come tale sistema risulta essere ben regolamentato e definito, inoltre il sistema rispetto a

’98)

quello degli anni 90 ( anni in cui nasce la Borsa Italiana è molto cambiato, soprattutto grazie

alla tecnologia, che ha permesso di effettuare scambi telematici (sistema informativo della borsa

italiana in cui possono accedere solo operatori autorizzati, Banche e Sim, che hanno delle sale

operative dove i trader si recano per adempiere gli ordini, di vendita e acquisto,commissionati dai loro

clienti), realizzabili in millesimi di secondo, senza la necessità della presenza fisica simultanea di

acquirente e venditore.

Oggi ognuno di noi, mediate l’utilizzo di un sistema di trading online (collegamento alla propria

banca)può effettuare degli ordini di acquisto e di vendita ed avere un’esecuzione che durare solo

pochi millesimi di secondo. Il trading avviene in sale operative apposite, dove si collocano i trader.

REGOLE DEI MERCATI FINANZIARI

Tali regole sono contenuto nel:

 TUF

 Regolamentazione emanata dalla Consob, in particolare il “Regolamento mercati”, enuncia

nello specifico le regole che devono presiedere ai mercati.

Tale regolamento viene spesso modificat

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Publisher
A.A. 2015-2016
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilelea91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santosuosso Daniele Umberto.