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EVOLUZIONE
Nel Medioevo in Belgio ,in Toscana, e altri Paesi dell’Europa sono iniziati i primi scambi di titoli,
rappresentativi del valore delle aziende. Lo sviluppo di tali mercati è avvenuto lentamente: la vera
rivoluzione è iniziata nel corso del XX secolo, soprattutto a partire dagli anni ’30, quando si è data una
prima regolamentazione a tali mercati.
Negli anni ‘90 assistiamo al BOOM di tali mercati: in Italia si sono sviluppati ben 10 borse valori
(luoghi tipici dove si scambiavano le azioni e obbligazioni societarie) nelle principali città mercantili
Genova, Torino, Milano ( che poi è diventata l’unica borsa valori italiana), Trieste, Venezia, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le Camere di Commercio (Soggetti pubblici)sono proprietarie degli
edifici in cui si svolgevano gli scambi degli strumenti finanziari.
Il BIG BANG dei mercati finanziari è partito nel 1986 alla Borsa di New York, dove nasce il moderno
mercato borsistico sia poiché sono incrementati notevolmente il numero di scambi, sia le tipologie di
strumenti finanziari in circolazione.
Tale Big Bang si è verificato anche a seguito dello sviluppo di nuove tecniche di scambio, che hanno
permesso il passaggio dai cosiddetti scambi “alle grida”, laddove gli operatori di borsa, per conto di
banche o società, si riunivano in alcune sale operative e davano luogo a rumorose trattative di
compravendita di strumenti finanziari, a scambi di tipo telematico, realizzati tramite il sistema
informatico.
Dopo la Borsa di New York, si sono sviluppate importanti Borse Valori nel Regno Unito, ad Hong Kong,
Shanghai, Sidney.
In seguito al boom di USA e UK, anche in Italia si sono accelerate le pratiche di sviluppo dei mercati
finanziari. Dagli anni ‘90 le Borse Valori, le società emittenti, gli operatori ammessi alla negoziazione e
gli scambi stessi sono stati assoggettati ad una regolamentazione per garantire l’ordine, la
trasparenza e la stabilità (i mercati siano stabili= i.e. possono esprimere valori che siano il frutto di un
processo efficiente di formazione del prezzo) dei mercati finanziari, allo scopo finale di tutelare il
pubblico risparmio.
A presiedere il controllo e il rispetto di tale regolamentazione è stato rafforzato il potere della
CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa), nata nel 1974 con la legge 7 Giugno, la
quale dagli anni 80 ha iniziato a funzionare grazie alla dotazione di risorse per svolgere le proprie
funzioni e raggiungere le finalità che il legislatore gli ha affidato.
La regolamentazione posta a disciplina dei mercati finanziari è rintracciabile nella legge SIM 1/91, si
comincia a ragionare su come dovevano essere regolamentati i mercati, la quale ha posto fine alla
categoria degli agenti di cambio ed ha altresì disposto che gli operatori della Borsa dovessero avere
determinate caratteristiche per poter essere ammessi alla negoziazione, così si decise di affidare
questa funzione alle banche, e alle Sim (società per azioni dotate di capitale sociale, dotate dei
requisiti di professionalità e onorabilità, assoggettate alla vigilanza della Consob e della Banca d’Italia,
al fine di assicurare che nel mercato operino soggetti che tutelino il pubblico risparmio)
Analoghi principi vengono sanciti nel Decreto Eurosim, recepito nel TUF Regolamentazione
415/97, che ha implementato la precedente legge (aggiungendo la disciplina degli emittenti e la
disciplina degli intermediari: SIM e BANCHE); inoltre anche una parte del TUF è dedicata ai mercati
finanziari: la disciplina dei mercati. Tale disciplina riprende la regolamentazione americana di fine
anni ’80, che ha consentito lo sviluppo dei mercati finanziari
Oggi i mercati finanziari sono un aspetto fondamentale per lo sviluppo di un’economia mondiale.
SITUAZIONE OGGI
Ciò che troviamo nel 2015 è il frutto di ciò che è stato pensato negli anni ‘90
Ad oggi i mercati finanziari sono assoggettati a 2 tipologie di controllo:
autorità
Controllo Consob (Istituzione pubblica) di vigilanza.
La Consob svolge le proprie funzioni attraverso 2 tipi di poteri:
Poteri regolamentari , che si manifestano attraverso l’attività di:
o Autorizzazione dei mercati regolamentati
o Approvazione del Regolamento del mercato
o Regolamentazione delle attività connesse e strumentali delle società di
gestione
o Regolamentazione degli obblighi di esecuzione e negoziazione.
Poteri di vigilanza, che si manifesta attraverso l’attività di:
o Vigilanza sulle società di gestione dei mercati
o Vigilanza sui mercati regolamentati, al fine di assicurare la trasparenza,
l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori
o Proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’emanazione di
provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di
gestione.
Controllo Borsa Italiana SpA (Istituzione Privata, nata nel 1998), anch’essa sottoposta al
controllo Consob società di gestione dei mercati
L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha
carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni , anche senza scopo di lucro ( società
di gestione).
Il capitale minimo della società è fissato pari a 5 milioni di euro.
Inoltre il mercato deve essere gestito sulla base del regime della libera concorrenza e piena
autonomia.
Processo di ammissione a quotazione su un mercato regolamentato (esempio MTA) gestito da Borsa
Italiana S.p.a.: Borsa Italiana S.p.a garantisce:
Ammissione secondo modalità non discriminanti
Ammissione secondo procedure definite in via generale
Assetto organizzativo Borsa Italiana idoneo a prevenire conflitti di interesse
Subordinazione dell’ammissione a qualsiasi condizione posta da Borsa Italiana nel
solo interesse degli investitori.
La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad
oggetto:
a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle
funzioni di cui ai commi 2 e 3 art 1 TUF
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti
assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza
Possono operare in Borsa Italiana solo le SIM e le Banche (unici intermediari ammessi); non sono più
ammessi alle negoziazioni gli agenti di cambio.
Art 1 TUF enuncia quali sono gli strumenti finanziari negoziabili: “Per "strumenti finanziari" si
intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di
investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine
standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o
attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri
contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali
in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale
facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; f)
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che
sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; g)
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a
termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire
attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno
scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra
l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini; h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i)
contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati
(«future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili
climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche
ufficiali…”
NB I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari
Non tutte le società possono quotarsi in Borsa, ma solo quelli che hanno caratteristiche tali per cui gli
strumenti che emettono hanno caratteristiche che permettono la negoziazione nei mercati di
capitale: le SAS, le società unipersonali, le SNC, le SRL non possono quotarsi, in quanto le loro quote
non sono liberamente trasferibili e possiedono caratteristiche tali per cui non è possibile la
negoziazione.
Si evince come tale sistema risulta essere ben regolamentato e definito, inoltre il sistema rispetto a
’98)
quello degli anni 90 ( anni in cui nasce la Borsa Italiana è molto cambiato, soprattutto grazie
alla tecnologia, che ha permesso di effettuare scambi telematici (sistema informativo della borsa
italiana in cui possono accedere solo operatori autorizzati, Banche e Sim, che hanno delle sale
operative dove i trader si recano per adempiere gli ordini, di vendita e acquisto,commissionati dai loro
clienti), realizzabili in millesimi di secondo, senza la necessità della presenza fisica simultanea di
acquirente e venditore.
Oggi ognuno di noi, mediate l’utilizzo di un sistema di trading online (collegamento alla propria
banca)può effettuare degli ordini di acquisto e di vendita ed avere un’esecuzione che durare solo
pochi millesimi di secondo. Il trading avviene in sale operative apposite, dove si collocano i trader.
REGOLE DEI MERCATI FINANZIARI
Tali regole sono contenuto nel:
TUF
Regolamentazione emanata dalla Consob, in particolare il “Regolamento mercati”, enuncia
nello specifico le regole che devono presiedere ai mercati.
Tale regolamento viene spesso modificat