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STRUMENTI BANCARI DI PAGAMENTO
Fa riferimento a tutte le soluzioni attuate dalle banche per ovviare al pagamento con la moneta legale. L'organizzazione bancaria pone molti strumenti a disposizione dei suoi clienti per evitare lo spostamento materiale di moneta:
- Assegno, può essere bancario o circolare, e garantisce sicurezza nei pagamenti
- Mezzi di pagamento di terza generazione: carte di pagamento, bonifici
- Moneta elettronica: servizio Pagomat, carte di credito
Questi costituiscono mezzi "alternativi" di pagamento alla moneta legale, chiamati moneta bancaria o moneta scritturale, i quali strumenti sono subordinati alla titolarità di un conto corrente bancario.
1.1 Strumenti bancari di pagamento, moneta legale, adempimento dell'obbligazione pecuniaria
Gli strumenti bancari di pagamento assolvono la stessa funzione della moneta legale (emessa dallo Stato), ed estinguono il pagamento dietro accettazione da parte del creditore, il quale può
accettareanche tacitamente; un eventuale rifiuto del pagamento sarebbe contrario a buona fede.- Il quadro normativo
Fino ad un recente passato mancava nel nostro ordinamento una disciplina relativa agli strumenti bancari di pagamento, fatta eccezione per gli assegni. Da alcuni anni sono disciplinati da raccomandazioni e direttive europee, mentre specifiche discipline del settore hanno introdotto discipline relative alla tutela delle carte di pagamento al fine di limitare i rischi derivanti dal loro utilizzo, a tutela della falsificazione, alterazione, ecc. In questo quadro normativo frammentato la direttiva europea 64/2007/CE sui servizi di pagamento ha cercato di omogeneizzare la disciplina all'interno degli Stati Membri ed eliminare le differenze dei servizi di pagamento esistenti nei mercati europei creando un unico sistema europeo. I due strumenti bancari di pagamento più rilevanti sono gli assegni ed i bonifici.
- Gli assegni nel sistema dei titoli di credito
L'assegno
Costituisce la cosiddetta categoria dei titoli cambiari. La categoria dei titoli cambiari include:
- Cambiale tratta
- Pagherò cambiario
- Assegno bancario
- Assegno circolare
I titoli cambiari sono costituiti da una serie di norme fondamentali in base a due criteri: promessa di pagamento (pagherò cambiario e assegno circolare) ed ordine di pagamento (cambiale tratta e assegno bancario). Strumento di credito (cambiale) e mezzo di pagamento (l'assegno).
2.1 Le fonti normative della disciplina degli assegni
Disciplina del 1933 chiamata "legge degli assegni" la quale ha avuto numerose varianti ed aggiunte soprattutto per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria. Vi sono altre fonti esterne che hanno contribuito a disciplinare gli assegni.
2.2 L'assegno bancario: requisiti formali
Per considerare un assegno completo è necessario che siano presenti degli elementi quali: denominazione del titolo; indicazione della somma, sempre richiesta.
duplice (lettere e cifre);
trattario (soggetto designato a pagare);
luogo di pagamento;
data e luogo di emissione, la data può porre il problema della falsità nel caso in cui si realizzi in retrodatazione, mentre è consentita la datazione posteriore (postdatata) fino ad un massimo di quattro giorni. Queste casistiche non incidono comunque sulla validità del titolo cambiario;
sottoscrizione del traente, la sua eventuale falsità è possibile riscontrarla nel momento in cui si confronta la firma nell'assegno e negli atti da lui provenienti, con le firme fatte nelle pratiche bancarie all'apertura di un conto corrente.
Nel caso mancassero questi elementi il titolo non verrebbe ad esistenza.
Se le due parti si accordano per la mancata indicazione di alcuni elementi correlata ad un futuro riempimento rendono comunque l'assegno invalido e si parla di emissione in bianco.
2.3 Gli assegni: profili strutturali
Struttura identica a
Quella della cambiale tratta si configura da tre rapporti:
- Rapporto di valuta, fra il traente ed il prenditore (colui che acquisisce);
- Rapporto di provvista, fra il traente ed il trattario, presenta caratteri soggettivi come il trattario del titolo emesso deve essere un banchiere, pena invalidità, e presenta caratteri oggettivi come disponibilità di fondi;
- Terzo rapporto, fra il trattario ed il portatore.
La circolazione dell'assegno bancario è regolata in termini sostanzialmente identici a quella della cambiale. Le principali differenze sono:
- Il già ricordato divieto al trattario di inserirsi nella circolazione del titolo.
Assegno bancario di Pagamento:
- È titolo imperativamente pagabile a vista e qualsiasi clausola contraria si ha per non scritta.
- L'assegno è pagabile nel giorno della presentazione anche se postdatato.
- L'assegno è assoggettato a brevi termini di presentazione.
conteggiabili dal giorno che compare sull'assegno come data di emissione
c) la morte del traente e la sua sopravvenuta incapacità dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario
sistema di circolazione "interbancaria" dei titoli regolato, sotto l'egida della Banca d'Italia in collaborazione con l'Associazione Bancaria Italiana.
La banca trattaria che paga l'assegno è tenuta ad un duplice ordine di controlli:
a) del titolo (sotto l'aspetto della completezza, dell'inesistenza di alterazioni e della conformità tra firma di traenza e sottoscrizione apposta sullo specimen)
b) della legittimazione del portatore
2.6 le clausole speciali dell'assegno
La legge sugli assegni prevede, a tutela del rischio di smarrimento o sottrazione del titolo, una serie di clausole limitative della sua circolazione.
- clausola d'intrasferibilità o di sbarramento, ovvero che, pur non escludendo la
circolazione, restringono l'ambito dei soggetti legittimati all'incasso
Due ulteriori statuizioni inderogabili concorrono a rafforzare la disciplina dell'assegno non trasferibile:
- le girate apposte nonostante il divieto si considerano come non scritte
- la cancellazione della clausola si ha per non avvenuta
2.7 La disciplina sanzionatoria dell'assegno bancario
Questa disciplina è stata profondamente innovata dalla l. 15 dicembre 1990, n. 386 e nuovamente modificata, nel quadro di un più ampio intervento di depenalizzazione di reati minori, dal d.lgs. 30 dicembre 1999.
Il sistema si sviluppa lungo due assi strutturali. Il primo è costituito dalla depenalizzazione delle fattispecie dell'emissione di assegno senza autorizzazione
2.8. L'assegno circolare
Come ricordato esso ha una struttura identica a quella del pagherò cambiario - contenendo la promessa di pagare la somma in esso indicata - ferma restando la diversa
funzione di mezzo di pagamento che, per questo aspetto, lo accomuna allo chèque. Proprio per la funzione di pagamento che assolve, l'assegno circolare condivide con l'assegno bancario taluni istituti (le clausole speciali; la procedura d'ammortamento, con alcuni adattamenti espressamente previsti dall'art. 86) e la connessione con la disciplina speciale antiriciclaggio. Rispetto al Cheque l'assegno circolare rappresenta uno strumento di pagamento maggiormente qualificato, in quanto l'assegno circolare viene infatti emesso dalla banca sulla base di una richiesta del cliente scritta su un apposito modulo – ed implica l'assunzione di un'obbligazione cartolare di pagamento in via diretta da parte della banca emittente. Nell'operatività concreta gli assegni circolari vengono compilati utilizzando costantemente appositi moduli predisposti dall'istituto emittente, che recano già prestampata la denominazione diassegno circolare
e la promessa incondizionata di pagare.