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La rinnovata repubblica

L'insediamento delle magistrature

Magistr. ord. Mag. straord. Magistr. ord. maggiori maggiori maggiore (cum imperio) (cum imperio) (senza imperio, con auspiciaminora)

Consolato

  • Dittatore (24 littori)
  • Censura
    • Illimitatezza delle competenze;
    • Dictator optimo iure - non permanente;
    • Eponimi;
    • [Pieni ed indefiniti poteri]
    • Collegiale;
    • Collegialità (numero di 2)
    • Apice della carriera
    • Dictator imminuto iure - politica

Pretura

[Compito di carattere sacrale ma anche politico] - permanente; - collega minor del console; nomina senatori - ius dicere inter cives romano; ogni 5 anni - in origine numero di 1, poi Silla 8; - emana l'edictum (strumento di creazione del ius honorarium).

Delegati:

  • Praefecti iure dicundo
  • Praetor urbanus
  • Praetor peregrinus

Eletti per un anno dai comizi centuriati. Nominato da un console, su parere del senato, per far fronte ad una situazione di emergenza interna, esterna o straordinarie necessità di ordine amministrativo - sacrale. Massima durata di questa carica 6 mesi.

Poteri

  • Comando militare con connessi poteri coercitivi e facoltà di indire leve (imperium militiae, fuori dal pomerio);
  • Potere di esercitare immediatamente, anche tramite ausiliari, qualunque atto coercitivo al fine di ottenere l'obbedienza dei cittadini e dei magistrati minori (imperium domi, entro il pomerio);
  • Diritto di convocare e presiedere le assemblee cittadine e il senato (ius agendi cum populo, cum patribus);
  • Facoltà di emanare e pubblicare nel foro i propri edicta (ius edicendi);
  • Capacità di assumere gli auspicia maiora.

Dirk Campajola ©

Magistrature minori

Senza imperium ma con potestas, e tutte costituenti magistrature permanenti ordinarie.

Edili

Due collaboratori dei tribuni, custodia degli archivi e la gestione del tesoro presso il tempio di Cerere sull'Aventino. Carattere di magistratura mista patrizio – plebea.

Edilità curule e edilità plebea

  • 2, eletti da Concilia plebis

Questura di potestà finanziaria

Collegi ausiliari, c.d. Vigintisexviri erano nominate dai comitia tributa.

  • Tresviri capitales
  • Quattuorviri praefecti Capuam Cumas
  • Decemviri litibus iudicandis
  • Quattuorviri (pulizia delle strade)
  • Duoviri (pulizie dei sobborghi)
  • Tresviri aere argento auro flando (sovraintendenti alla monetazione)

Poteri

Ius edicendi, ossia la facoltà di emanare e pubblicare nel foro propri edicta.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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