La rinnovata repubblica
L'insediamento delle magistrature
Magistr. ord. Mag. straord. Magistr. ord. maggiori maggiori maggiore (cum imperio) (cum imperio) (senza imperio, con auspiciaminora)
Consolato
- Dittatore (24 littori)
- Censura
- Illimitatezza delle competenze;
- Dictator optimo iure - non permanente;
- Eponimi;
- [Pieni ed indefiniti poteri]
- Collegiale;
- Collegialità (numero di 2)
- Apice della carriera
- Dictator imminuto iure - politica
Pretura
[Compito di carattere sacrale ma anche politico] - permanente; - collega minor del console; nomina senatori - ius dicere inter cives romano; ogni 5 anni - in origine numero di 1, poi Silla 8; - emana l'edictum (strumento di creazione del ius honorarium).
Delegati:
- Praefecti iure dicundo
- Praetor urbanus
- Praetor peregrinus
Eletti per un anno dai comizi centuriati. Nominato da un console, su parere del senato, per far fronte ad una situazione di emergenza interna, esterna o straordinarie necessità di ordine amministrativo - sacrale. Massima durata di questa carica 6 mesi.
Poteri
- Comando militare con connessi poteri coercitivi e facoltà di indire leve (imperium militiae, fuori dal pomerio);
- Potere di esercitare immediatamente, anche tramite ausiliari, qualunque atto coercitivo al fine di ottenere l'obbedienza dei cittadini e dei magistrati minori (imperium domi, entro il pomerio);
- Diritto di convocare e presiedere le assemblee cittadine e il senato (ius agendi cum populo, cum patribus);
- Facoltà di emanare e pubblicare nel foro i propri edicta (ius edicendi);
- Capacità di assumere gli auspicia maiora.
Dirk Campajola ©
Magistrature minori
Senza imperium ma con potestas, e tutte costituenti magistrature permanenti ordinarie.
Edili
Due collaboratori dei tribuni, custodia degli archivi e la gestione del tesoro presso il tempio di Cerere sull'Aventino. Carattere di magistratura mista patrizio – plebea.
Edilità curule e edilità plebea
- 2, eletti da Concilia plebis
Questura di potestà finanziaria
Collegi ausiliari, c.d. Vigintisexviri erano nominate dai comitia tributa.
- Tresviri capitales
- Quattuorviri praefecti Capuam Cumas
- Decemviri litibus iudicandis
- Quattuorviri (pulizia delle strade)
- Duoviri (pulizie dei sobborghi)
- Tresviri aere argento auro flando (sovraintendenti alla monetazione)
Poteri
Ius edicendi, ossia la facoltà di emanare e pubblicare nel foro propri edicta.
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Storia del diritto romano
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