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LEGGE ISTITUTIVA, REGOLAMENTO
Sul Piano istituzionale, le competenze in materia di assistenza sociale comunque spettanti al Comune sono state
chiaramente tracciate nella Legge 328/2000 e successivamente rielaborate nelle specifiche leggi regionali in materia
di assistenza sociale.
• LEGGE 328/2000
La legge n°328 del 2000 –“La Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e
sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge
è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare. La
qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e il
diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della 328. Per la prima volta, altresì, viene istituito un fondo nazionale per le
politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla
programmazione regionale e degli enti. Si tratta di una legge quadro, pertanto la relativa applicazione è delegata
all'emanazione di decreti da parte del governo, ministeri, regioni, ecc. La legge in questione stabilisce che hanno
diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e,
nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di
Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell’art. 41 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le
misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La legge 328 intende superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale, nel senso che
considera il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto attivo e in quanto tale portatore di diritti, a cui
devono essere destinati interventi mirati alla rimozione di situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità. Il capo
III delinea le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e più esattamente a favore di
persone disabili, anziani non autosufficienti, famiglie. Sono previsti infatti: Progetti individuali per le persone disabili:
i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto
individuale. Il progetto individuale comprende: - la valutazione diagnostico-funzionale; - le prestazioni di cura e di
riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; - i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma
diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. L’interessato
indicherà nella tessera sanitaria, con modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per la solidarietà sociale, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per accedere ai servizi ed
alle prestazioni sociali. Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti: il Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, determina
annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne
l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta. Una
quota dei finanziamenti di cui al primo comma è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità,
realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire
l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla
presente legge. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari: il sistema integrato di interventi e servizi
sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie e valorizza 3 i molteplici compiti che le famiglie svolgono
sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana. Al fine di migliorare la qualità e
l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano, inoltre, le persone e le famiglie nell’ambito
dell’organizzazione dei servizi. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono inoltre previsti i
seguenti servizi:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le
famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico;
e) servizi di sollievo;
f) servizi per l’affido familiare. 1
La legge comunica che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato gli enti locali, le Regioni e lo Stato,
ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedano alla programmazione degli interventi e delle risorse. Nel
farlo è importante che vengano seguiti i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e
dell’istruzione e le politiche attive del lavoro ma la legge aggiunge che tale programmazione deve essere fatta
coinvolgendo anche il Terzo settore. La legge di riforma dell’assistenza ha tra i suoi punti di forza il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali. Per poter trovare applicazione la legge stabilisce che i
privati devono essere prima autorizzati, e poi eventualmente accreditati, a partecipare alla rete dei servizi sociali
territoriali. In altre parole, l’autorizzazione è indispensabile per qualsiasi soggetto privato che voglia fornire servizi
alla persona, anche se non è interessato a entrare nel circuito dell’assistenza pubblica; se invece vuole diventare un
"fornitore di servizi" dell’amministrazione pubblica, e quindi far parte del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali, oltre ad essere un ente autorizzato deve anche essere accreditato. Ai Comuni è assegnato il compito di
autorizzare e di accreditare i soggetti privati sulla base di un insieme di requisiti stabiliti dalle leggi regionali. Le
Regioni definiscono tali requisiti raccogliendo, ed eventualmente integrando, i requisiti minimi fissati dallo Stato con
decreto ministeriale del ministro della Solidarietà sociale.
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle
regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge. Alle Regioni e ai
Comuni spettano alcuni compiti importanti, ma anche lo Stato è chiamato a fare la sua parte:
Lo Stato ha il compito di: fissare un Piano sociale nazionale che indichi i livelli uniformi e di base delle prestazioni,
stabilire i requisiti che devono avere le comunità-famiglie e i servizi residenziali nonché i profili professionali nel
campo sociale ed infine ripartire le risorse del Fondo sociale nazionale e controllare l'andamento della riforma.
Le Regioni dovranno programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso l'integrazione degli interventi
sanitari, sociali, formativi e di inserimento lavorativo, stabilire i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e i
servizi sia pubblici che privati, costituire un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla
normativa, stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione alla spesa da parte degli utenti,
finanziare e programmare la formazione degli operatori In ultima analisi non bisogna dimenticare come questa legge
abbia riconosciuto una centralità al ruolo dei Comuni che, per questo motivo, sono gli interlocutori privilegiati, con i
quali bisogna tracciare politiche di intervento.
I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per realizzare il "sistema locale della
rete di servizi sociali". In questo, i Comuni devono coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti
locali e con le associazioni dei cittadini. Dai Comuni dipende:
• la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità
totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e le relative condizioni per usufruire delle prestazioni;
• l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sui servizi sociali e sulle strutture residenziale e semiresidenziali
pubbliche e private;
• la garanzia del diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi. Le azioni, gli obiettivi e le priorità
degli interventi comunali sono definiti nei Piani di Zona. I Comuni inoltre devono anche realizzare ed adottare la Carta
dei servizi sociali che illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per accedervi. I Comuni, Regioni e Stato
dovranno, infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore non-profit. I soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli
"attori" della legge sia nella programmazione e organizzazione del sistema integrato, sia nell’erogazione dei servizi.
Prima dell’approvazione della legge n. 328 del 2000, sull'assistenza sociale, il settore era ancora disciplinato dalla
legge del 1890 e successive modificazioni, cosiddetta "legge Crispi".
Il primo processo di politiche sociali innovative si è svolto sulla base di alcuni presupposti e principi di fondo, quali la
riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali adeguati, la programmazione degli interventi in base alle
caratteristiche ed ai bisogni della popolazione, l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e la partecipazione
attiva nei servizi degli utenti e dei cittadini. In questo contesto, il ruolo dei Comuni è stato sempre più importante:
sono i Comuni che realizzano, organizzano e gestiscono i servizi sociali, secondo le indicazioni elaborate a livello
regionale. La “Carta europea delle autonomie locali ”, sottoscritta a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e tradotta nella legge
n. 439/89, rappresenta la