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Normativa europea e italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro

Europea (ora Unione Europea), riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori recependone sia l'impostazione che la filosofia. Introducendo nel nostro sistema normativo dei principi cardine. Tutto ciò è stato poi raccolto nel D.Lgs 81 del 2008 di seguito T.U. che ha operato un massiccio riordino della normativa in materia, cercando di semplificare, coordinare e razionalizzare le esistenti disposizioni in un unico testo normativo, abrogando le precedenti normative.

Il TU si applica sia al lavoro privato che al lavoro pubblico, salvo alcuni comparti della pubblica amministrazione, che sono soggetti a delle peculiarità ed a tutte le tipologie a rischio.

1.3 I punti più importanti del TU riguardano:

L'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie a rischio, tenendo conto della peculiarità di determinati settori.

L'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, sia subordinati che autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati.

Innovazione della valutazione delle modalità del rischio, con particolare riguardo all'interazione dei rischi, meglio noti come interferenze, soprattutto nei contratti di opera, di appalto e di somministrazione.

Riordino della normativa in materia di impianti e attrezzature.

Riformulazione e razionalizzazione dell'impianto sanzionatorio, amministrativo e penale, per le violazioni in materia e soprattutto per la regolarizzazione e l'estinzione dell'illecito.

Revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale.

Rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici.

Previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza.

ovvero sulle competenze e sulle conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Introduzione dello strumento di interpello per quanto riguarda l'applicazione della normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Paragrafo 2: Prevenzione, valutazione dei rischi e documentazione (DVR) Oggetto della prevenzione consiste nell'azione o nella serie di azioni che mirano a cautelare gli infortuni e ad evitarli. Non solo, il Legislatore nel TU individua una specifica nozione di prevenzione definendola come il complesso delle disposizioni o delle misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali ne rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. La prevenzione si articola in due precisi momenti, il primo è l'analisi dei rischi e il secondo è la predisposizione delle misure per prevenirli. Dunque, oggiè intesa come un processo continuativo, cui deve essere informata l’intera attività aziendale, finalizzato ad agire sulla fonte del rischio, eliminando o riducendo la probabilità che si verifichino eventi dannosi.

2.1 La valutazione dei rischi

L’art 15 del TU elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza previste dallo stesso TU per specifici rischi ovvero settori di attività. Tra le misure indicate, c’è la valutazione dei rischi che è adempimento fondamentale nonché centrale per garantire l effettiva tutela nei luoghi di lavoro. Essa deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro – correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età.valutazione dei rischi (DVR). Questo documento è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il DVR deve contenere tutte le informazioni relative ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro e alle misure di prevenzione adottate. Deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, in modo da essere consultato facilmente da tutti i lavoratori. Nel DVR devono essere indicati i seguenti elementi: - Descrizione dell'azienda e delle attività svolte - Elenco dei rischi presenti e delle relative misure di prevenzione adottate - Indicazione delle procedure da seguire in caso di emergenza - Nomina del RSPP e del medico competente - Indicazione delle modalità di formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza - Indicazione delle modalità di sorveglianza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate Il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in base alle modifiche delle attività svolte o dei rischi presenti. Inoltre, deve essere conservato presso l'azienda e reso disponibile agli organi di controllo competenti. La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il loro rispetto è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti i lavoratori.

valutazione dei rischi (DVR) che dovrà averedata certa. Inoltre, all'art.28 del TU vengono dettagliati i contenuti del DVR, ovvero:

  1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale si specificano i criteri adottati per la valutazione;
  2. l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. indicare i nominativi del RSPP, del RLS, nonché del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  5. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento sulla sicurezza aziendale va conservato in azienda presso l'unità.

per garantire la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori. Inoltre, il datore di lavoro deve valutare i rischi derivanti dalle interferenze tra i diversi lavori e adottare le misure necessarie per prevenirli. Il Testo Unico prevede anche l'obbligo di redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in caso di appalti complessi, che prevedono l'intervento di più imprese o lavoratori autonomi. Il PSC deve essere redatto dal coordinatore per la sicurezza durante la progettazione e deve contenere tutte le informazioni necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori. Infine, il TU stabilisce che il datore di lavoro deve informare i lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione adottate e fornire loro la formazione necessaria per svolgere il proprio lavoro in sicurezza. In conclusione, la valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione e protezione sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori, sia all'interno dell'azienda che in caso di appalti.nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Al datore di lavoro, committente ed appaltatore è fatto obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o comunque sia ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le varie attività. 2.4 Le misure generali di tutela L'azione di prevenzione e protezione dai rischi si sostanzia nell'attuazione di una serie di precetti tassativi individuati dal TU e definiti come misure generali di tutela. In ragione di ciò vengono determinati gli obblighi generali cui sono tenuti il datore di lavoro, i dirigenti e gli altri soggetti coinvolti nel sistema aziendale di sicurezza. Questi obblighi sono indicati con un preciso ordine gerarchico, che equivale allo specifico criterio di priorità da seguire nelle.

azioni da porre in essere. Il principio che deve ispirare le azioni attuate dal datore di lavoro per la prevenzione è quello di agire alla fonte, eliminando o riducendo i pericoli. Non a caso, tra le misure generali di tutela è fatto obbligo di:

  1. valutare i rischi quindi identificare i pericoli e classificarli in base alla probabilità che se ne manifesti il potenziale lesivo;
  2. Eliminare i rischi rilevati e solo ove ciò è possibile ridurli al minimo;
  3. le informazioni acquisite devono essere oggetto di programmazione, in modo da assumere le più valide scelte concernenti l'azienda, la produzione, i processi lavorativi per integrare in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché influenzare dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.

32.5 Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) costituisce uno

dei fulcri dell'organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgendo un ruolo strumentale e di ausilio in favore del datore di lavoro, principale responsabile della sicurezza. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) provvede a:
  1. individuare e valutare fattori di rischio individuando le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  2. elaborare - per quanto possibile e di competenza - le misure preventive e protettive, nonché sistemi di valutazione e controllo di tali misure;
  3. elaborare procedure di sicurezza per le attività aziendali svolte;
  4. proporre programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
  5. fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie.
Il datore di lavoro deve nominare - e si ricorda che questa funzione non è delegabile - il responsabile del servizio RSPP in possesso dei requisiti e delle capacità richieste dalla normativa. Il SPP deve essere organizzato.in maniera prioritaria dal datore di lavoro all'interno dell'azienda. Ragion per cui, prevale un SPP interno, formato da un RSPP nominato dal datore di lavoro e da addetti individuati tra i lavoratori in possesso di attitudini e capacità adeguate. Nel caso in cui, all'interno del personale non vi siano figure dotate delle capacità e delle attitudini richieste, bisogna affidarsi a professionisti esterni o in alternativa i compiti del solo SPP possono essere svolti dal datore di lavoro dopo adeguata formazione. 3. I soggetti responsabili Il 2087 del c.c. stabilisce che ricade sul datore di lavoro l'obbligo giuridico di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza di presidi antinfortunistici. Inoltre, il datore di lavoro deve vigilare con prudente e continua attenzione affinché i mezzi di tutela siano effettivamente attuati. Naturalmente, sono responsabili i dirigenti e i
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaMiLU di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Martone Michel.