Diverse forme di testamento secondo Gaio
Secondo Gaio, l'intero patrimonio di un determinato soggetto poteva andare a colui che:
- Fosse stato nominato suo erede
- Ne fosse divenuto erede fittizio avendo ottenuto dal pretore la bonorum possessio
- Ne avesse acquistato i beni in blocco
- Ne fosse diventato pater mediante adrogatio
- Avesse acquistato la manus sullo stesso che quindi fosse una donna sui iuris
Tipi di testamento
Gaio si sofferma sulle varie forme di testamento. Senza dare alcuna definizione, egli afferma che c’erano due tipi di testamento:
Testamento davanti a un'assemblea popolare
Posto in essere davanti ad una assemblea popolare rappresentata da comizi curiati, poiché riprende l’uso come della adrogatio dei calitis comitis, si può parlare di una equivalenza fra questa tipologia testamentaria e la adrogatio. La dottrina ha persino avanzato l'idea che questa forma testamentaria non fosse altro che un'adrogatio i cui effetti erano probabilmente spostati al momento della morte del pater.
Testamento in procinctu
Si faceva davanti all’esercito armato e pronto ad uscire in battaglia. Una parte della dottrina ha ipotizzato che questa tipologia di testamento non fosse altro che un atto concernente i beni personali e le armi, di cui veniva disposto davanti ai commilitoni nell'imminenza della battaglia, mentre il generale prendeva gli auspici.
Testamento per mancipatio
In seguito Gaio afferma che si sarebbe avuto un terzo tipo di testamento, il quale si realizzava per aes et libram la mancipatio. Questo sarebbe l’unico poi rimasto in vigore, pur con una modifica di struttura. La dottrina ha però ritenuto che le cose si siano realmente svolte in maniera diversa. Nel senso che si sarebbe avuto non un terzo tipo di testamento ma piuttosto un atto tra vivi: mancipatio familiae, con il quale veniva trasferito il patrimonio familiare ad un compratore fittizio, che si incaricava di ridistribuire i beni alle persone indicate dall’alienante.
Da questa mancipatio familias si sarebbe arrivati ad un vero e proprio testamento grazie alla nuncupatio e alla riduzione della dichiarazione solenne ad un atto simbolico davanti ai vari testimoni, con la quale il testatore manifestava la sua volontà esposta su delle tavolette cerate. Queste ultime venivano poi chiuse con dei fili di lino e sigillate dai testimoni per garantirne la segretezza.
Il ruolo dei testimoni
Gaio si sofferma su coloro che potevano fungere da testimoni o da libripens, in quanto legati da vincoli di parentela con il testatore.
Testamento pretorio
Dal testamento civile, di cui abbiamo discusso fin qui, si suole contrapporre un testamento pretorio, il quale avrebbe avuto meno requisiti formali, in quanto il pretore si sarebbe soltanto accertato dell'esistenza delle tavolette testamentarie sigillate e che esse fossero dai sette testimoni. Questo sarebbe stato un vero e proprio testamento scritto, mentre il testamento civile avrebbe potuto essere anche orale o nuncupativo.
Nelle fonti classiche, il testamento pretorio è solo un intervento del pretore, il quale immetteva nel possesso dei beni ereditari la persona o le persone nominate eredi in un testamento, concedendo loro la bonorum possessio secundum tabulas qualora il medesimo fosse stato invalido iure civili. Si trattava di una sanatoria di una situazione che per qualche effetto non poteva produrre effetti desiderati sul piano civile; naturalmente, coloro che avevano ottenuto in tal modo la bonorum possessio non erano eredi secondo lo ius civile, ma di fatto si permetteva che fossero considerati tali.
Testamento tripertitum
Nell’epoca giustinianea si arrivò ad un testamento tripertitum, in quanto richiedeva:
- La presenza dei testimoni all’atto come voleva lo ius civile
- La sottoscrizione del testatore e dei testimoni, introdotta dalle costituzioni imperiali
- I sette sigilli, previsti dal pretore come condizione per poter richiedere la bonorum possessio secundum tabulas
Accanto a questa forma di testamento, Giustiniano ammise anche un testamento orale costituito da una dichiarazione nella presenza di sette testimoni. Tuttavia, la più grande libertà di testare in qualsiasi modo fu concessa per la prima volta da Augusto, anche se il principio prese piede solo con Traiano. Potevano infatti divenire eredi anche persone che normalmente mai avrebbero potuto, come peregrini e latini iuniani, o ancora coloro che pur potendolo diventare, non avrebbero potuto raccogliere l'eredità come i celibi e coloro che non avessero figli dal matrimonio in corso.
Redazione e revoca del testamento
Capacità di far testamento
Tornando a Gaio, si parla di capacità di far testamento o testamenti factio, la cui trattazione è in gran parte perduta. Tale capacità non spettava a coloro che fossero pazzi o che, pur essendo sui iuris, fossero alieni iuris, impuberi, muti o sordi, interdetti. Non potevano poi fare testamento certi liberti, latini Iuniani e quelli ricompresi nel numero dei dediticii.
Quanto alle donne che fossero sui iuris e puberi, non sembra che esse, inizialmente, avessero la testamenti factio. In seguito, si è detto, il Senato avrebbe accordato loro, per iniziativa di Adriano, di poter testare con l’auctoritas del tutore.
Cautele nella redazione del testamento
Chi avesse la testamenti factio doveva peraltro, se non voleva che il suo testamento fosse invalido, usare anche determinate cautele:
- Nell’impiego di certe formule solenni per l’istituzione dell’erede
- Nella istituzione o diseredazione, con certe formule determinate, dei discendenti in potestà, o di coloro che fossero stati adottati, con sempre l’avvertenza che la diseredazione doveva disporsi con dichiarazione singola (nominatim) per i figli maschi, mentre poteva essere fatta genericamente per le figlie femmine
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