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Extranei
aveva la sui figli, nonché gli schiavi istituiti, ma manomessi gia’ in vita del testatore. Costoro potevano scegliere se accettare o meno l’eredita’,
potestas
ma , a meno che non fossero minori dei 25 anni, non potevano tornare indietro.
L’accettazione soleva essere richiesta con clausola nel testamento, che dicevasi e si poneva in essere mediante una dichiarazione solenne;se la
cretio,
appunto non si fosse fatta entro 100 giorni si usciva automaticamente dalla eredita’.
cretio
se invece la non era chiesta, l'accettazione poteva avvenire con un comportamento concreto, da cui si potesse desumere l'intenzione di accettare
cretio
l'eredità.
la intesa come clausola del testamento poteva inoltre essere:
cretio,
vulgaris: se il termine per l'accettazione decorreva dal momento in cui l'erede fosse in grado di accettare perchè a conoscenza della sua situazione
d'erede.
continua: il termine stesso decorreva dall'apertura del testamento, anche per colui che non sapesse di essere stato istituito erede.
all'impostazione di un termine perentorio entro il quale accettare, nel caso in cui l'erede non volesse l'eredità si poneva in essere la diseredazione, e la
nomina, al suo posto, di un altro erede, il che costituiva la sostituzione. esistevano 2 tipi di sostituzione:
vulgaris: consisteva nella nomina di un nuovo erede dopo che fosse stato diseredato il precedente che non aveva voluto accettare l'eredità.
pupillare: si aveva quando nominando erede un figlio impubere che morisse prima della pubertà, e quindi prima di poter redigere testamento, gli si
sostituiva un altro soggetto.
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legati: legati:
Nelle istituzioni gaiane si tratta poi dei quali in quanto apunto disposizioni testamentarie di attribuzione per lo piu di
acquisti di cose singole,
beni particolari a persone diverse dagli eredi.
i legati in 4 genera:
Gaio classifica
Per era il legato in cui con parole determinate( do lego) si attribuiva una cosa direttamente ad un soggetto, legatario, il quale, una
vendicationem:
volta che l’erede avesse accettato, si trovava ad essere proprietario della cosa stessa, che poteva quindi rivendicare come propria ( donde il nome per
vendicationem).
Per esso consisteva nell’attribuire a qualcuno il diritto di prelevare anticipatamente qualcosa(praecapere) dalla massa ereditaria.
Praeceptionem:
in questo secondo legato si poteva lasciare anche una cosa non propria e perfino una cosa futura, poiché esso consisteva nel
Per damnationem:
porre a carico dell’erede (damnas esto) l’obbligazione di trasferire la cosa legata al legatario, e quindi , se nel caso di procurarsela , qualora la stessa non
rientrasse nell’eredita’ o nel patrimonio dell’erede medesimo.
Sinendi il quel pure poneva a carico dell’erede solo un’obbligazione, quella permettere (sinere) che il legatario si impossessasse della cosa
modo:
legata, che avrebbe potuto essere sia del testatore che dell’erede, ma non di un terzo.
Gaio tuttavia ci informa che furono emanate delle leggi per porre un limite all'eccessiva dispersione del patrimonio ereditario attraverso i legati, si volevano
quindi salvaguardare gli interessi dell'erede. queste leggi furono:
: aveva vietato si potessero lasciare legati maggiori di 1000 assi
lex furia testamentaria
vietava potessero esserci legati di entità superiore alla più bassa quota ereditaria
lex voconia:
se con le prime 2 leggi non si era riusciti ad evitare comunque la dispersione del patrimonio del testatore, l'obiettivo venne raggiunto con
lex falcidia:
quest'ultima legge che sentenziava che 1/4 dell'eredità dovesse essere riservato all'erede, quindi il testatore poteva lecitamente disporre solo dei 3/4 del
valore dell'eredità.
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fedecommessi: fedecommessi
Gaio viene infine a parlare dei : ossia delle semplici richieste in forma di preghiera, rivolte all’erede di ritrasmettere tutti i beni ereditari o
anche una singola cosa ad un terzo.
Il nostro giurista parla della dei fedecommessi dicendo che essa si doveva all’impossibilita’ di lasciare altrimenti qualcosa agli
probabile origine
stranieri (peregrini) che , in quanto tali, non potevano nè essere istituiti eredi, ne’ beneficiati di legati.
Gaio si sofferma sul quello che si aveva quando il testatore, istituendo validamente un erede, lo pregava di restituire
fedecommesso di eredita’:
tutta l’eredita’ ad un terzo.
Il soggetto che ritrasmetteva l’intero patrimonio sarebbe rimasto formalmente erede e quindi sarebbe stato lui a dover pagare eventuali debiti
al terzo
ereditari, ma anche a poter richiedere il pagamento di eventuali crediti.
Come ci dice Gaio, si sarebbe cominciato col ricorrere ad una dell’eredita’ al fedecommissario, il quale
vendita fittizia, mancipatio nummo uno,
sarebbe apparso come un compratore.
Con un del 56 o 57 d.C., si provvide stabilendo che il pretore accordasse direttamente con il fedecommissario o contro
Senatoconsulto Tribelliano
di lui le azioni per crediti o debiti ereditari, facendo finta che fosse stato erede. Ma poiché poteva succedere che l’erede istituito, non avendo interesse a
farlo, omettesse di accettare l’eredita’, facendo cosi cadere il fedecommesso, sempre il Senato, introdusse un diritto a trattenere un quanto dell’eredita’,
come consentito dalla nel caso dei legati. In questo modo il fedecommissario veniva ad essere considerato un legatario parziario.
lex Falcidia
Il fedecommesso poteva riguardare anche e non solo dell’eredita’ ma anche dell’erede o di un terzo;poteva essere dettato anche
un bene singolo
senza fare testamento a carico dell’erede legittimo e, se contenuto in un ( disposizione aggiuntiva rispetto al testamento) valeva, a differenza
codicillo
dei legati, anche se tale codicillo non fosse stato confermato ( ossia ratificato ) nel testamento. Poteva infine essere predisposto anche per il momento in
cui l’erede fosse venuto a morte (fedecommesso di famiglia).
fedecommesso e legato
Erano ben evidenti le differenze fra finchè non venne ad essere riconosciuto giuridicamente il fedecommesso (implicante la
possibilta’ per il fedecommissario di agire in giudizio qualora l’erede fosse indempiente) e poiché ogni legato si considerasse come disposto nella forma
si avvio’ uno sviluppo che porto’ i due aspetti a far si che il regime del legato e quello del fedecommesso di cose singole
per damnationem fossero
praticamente equiparati.
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rimedi contro il testamento:
già dalla fine della repubblica andava sviluppandosi un mezzo di impugnativa del testamento giuridicamente valido ed efficace in cui i figli fossero stati
diseredati o pretermessi.
questa impugnativa fu accordata in un secondo tempo in mancanza di figli anche ai genitori, alle sorelle e ai
(querela inofficiosi testaementi)
fratelli del testatore.
Giustiniano fa intendere che essa fosse diretta a rimuovere direttamente il testamento,come se quest'ultimo fosse stato redatto da una persona non sana
di mente, ma poichè si trattava comunque di un testamento contrario pertanto all'officium, ovvero contrario al volere del padre, il quale
inofficiosum,
non avrebbe dovuto, senza motivo diseredare o pretermettere un figlio, si arrivò al punto in cui non fu più consentito far cadere il testamento, ma si
permise di agire semplicemente per integrare la quota dovuta agli eredi nelle misure della lex Falcidia.
non bisogna confondere il con il che il pretore aveva accordato a tutti i discendenti di vario grado sia maschi
testamento inofficiosum rimedio
che femmine che non fossero stati istituiti e dei quali non fosse stata fatta la diseredazione. costoro godevano di un in
diritto di accrescimento
presenza di eredi testamentari.
ad essi il pretore poteva concedere il possesso dei beni mediante la ossia contro il testamento.
bonorum possessio contra tabulas,
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successione testamentaria: ius civile
Gaio passa a trattare delle eredita’ che si trasmettevano in mancanza di testamento ossia come si suol dire il che per lo , in
ab intestatio,
forza delle XII Tavole, avveniva anzitutto a favore dei ossia a favore dei discendenti in potesta’, senza distinzione fra maschi e femmine, ivi compresi i
sui
figli adottati, la moglie in manu ed i postumi. per stirpi,
La divisione dell’eredita’ si faceva non per capi, ma nel senso che se c’erano un figlio ed i nipoti da un altro figlio premorto,essa si divideva in
due parti, una delle quali andava ai nipoti, che succedevano cosi’ nella posizione del padre.
In mancanza di l’eredita’ sarebbe andata agli e cioè ai parenti in linea maschile. Qui piu’ vicino (proximus) escludeva ogni
sui, adganti l’adgnatus
altro.
Per le donne ,inoltre, valeva un principio restrittivo, poiché, mentre la loro eredita’ si devolveva agli adgnati, esse, in quanto adgnatae, non potevano
ereditare se non da coloro di cui fossero consanguinee, sicchè erano le sorelle, ma non la zia paterna o la figlia del fratello.
eredi legittime
Qualora non ci fosse l’eredita’ sarebbe andata ai ossia agli appartenenti alla medesima del defunto; ma come diceva
un adgnatus, gentiles, gens
Gaio tutto lo gia’ a suo tempo era andato ormai in disuso
ius gentilicium
correzioni ed integrazioni alla successione legittima:
Apparendo troppo rigido il sistema di successione stabilito dalle tavole XII, in forza del quale non potevano essere eredi
ab intestatio i figli
gli che avessero subito una e quelli di grado ulteriore quando il piu’ vicino non avesse accettato,
emancipati, adgnati capitis deminutio l’editto del pretore:
le donne adgnatae non consaguinee, nonché tutti i coganti; a rimediare a questa iniquita’ era intervenuto innanzitutto
Pur non potendo far si che qualcuno fosse erede il pretore prometteva nondimeno il possesso dei beni ereditari bonorum possessio sine
a quattro classi di successibili, che venivano ad essere in posizione di eredi, ma che dovevano cedere (bonorum nei
tabulis possessio sine re)
confronti degli eventuali eredi legittimi,i quali facessero valere i loro diritti con l’azione ( in rem) a tutela appunto di chiunque intendesse rivendicare un
eredita’.
Le 4 classi comprendevano: emancipati
a) in primo grado tutti i figli e i nipoti ( liberi) ,anche se non piu’ in potesta’ in quanto
b) in secondo grado i legittimi delle XII Tavole
l’ad