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II PARTE LETTERE A-B

(res)

Gaio in merito alla trattazione delle cose afferma che quest'ultima può essere divisa in 4 sezioni:

classificazioni delle cose stesse

1) varie cose singole,

2) acquisto delle siano esse corporali e non

complessi di cose

3) acquisto dei (cioè si fa riferimento alla successione nelle sue forme)

le obbligazioni

4) parte riguardante

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Classificazione delle cose: "summa" di

Gaio dopo una distinzione fra le cose in presenta un'altra divisio come che è quella fra le cose

patrimonio ed extra­patrimonio;

diritto umano e cose di diritto divino

Istituzioni di Giustiniano

Nelle la stessa divisione fra patrimonio e extra patrimonio è fatta seguire da una classificazione piu' articolata,

quella fra: Per Giustiniano elenca:

cose comuni a tutti,pubbliche,delle comunità',di nessuno e dei singoli. diritto naturale,

­ cose come l'aria, l'acqua corrente, il mare , per attrazione il lido marino.

comuni a tutti:

­ cose i fiumi , i porti ecc.Parrebbe introdotta anche una categoria a se, quella delle cose "di uso pubblico', come le rive dei fiumi, il

pubbliche:

lido del mare e il mare stesso( gia citati nelle cose comuni).

­ cose ossia della citta', si individuano i teatri, stadi e tutti i luoghi pubblici di cui possono usufruire i cives

delle comunita',

­ cose diritto divino diritto umano.Vengono

si ritorna alla divisione gaiana fra cose di e cose di infatti qualificate

di nessuno( nullius)

come cose di nessuno:

cose

­le ovvero consacrate da Dio( Dei) come i templi

sacrae:

­le cose dove sia inumato un cadavere ( appartenenti secondo Gaio agli dei inferi)

religiosae:

cose

­le come le mura e le porte della citta'.

sanctae

­ cose dei singoli: dove, evidentemente queste ultime vengono a coincidere con le cose in nostro patrimonio.

Giustiniano dopo questa esposizione passava immediatamente a trattare della proprieta' sulle cose dei singoli.

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cose corporali ed incorporali:

Tornando a troviamo che esponeva un altra divisione su quanto riguarda

Gaio le cose corporali e incorporali.

Sicuramente riprende la linea di pensiero filosofia di il quale definisce in prima approssimazione:

Cicerone

come quelle

­le cose corporali : che si toccano,

­le cose quelle toccarsi. in esse, che sono quelle che consistono in un diritto, quali appunto figurano

incorporali: che non possono il diritto di proprieta'.Questo

, non si trova invece perchè Gaio il concetto di proprieta'

l'usufrutto, l'eredita' le obbligazioni, non conosceva

o per lo meno lo accostava quando viene a parlare dell'usucapione. questa mancanza di conoscenza si deve a ragiorni storiche per le

al dominium

quali l'antico modo di pensare riteneva opportuno ribadire la propria appartenenza di un oggetto con semplici affermazioni come "mio" "tuo". E' evidente

la proprieta'.

che non si parlava non si ha quindi un testo delle fonti romane volto a precisar e definire

di diritto sulla cosa propria;

res mancipi e nec mancipi:

Un' altra distinzione fondamentale delle cose che si ha in Gaio è quella fra e tale distinzione diviene importante perchè

res mancipi nec mancipi.

sottoporre ad un apposito atto solenne il trasferimento

derivava dall'esigenza di di quelle che erano le cose più importanti e preziose. Come dice del

resto espressamente Gaio la stessa denominazione di era dovuta dal fatto che tali cose si trasferivano mendiante

res mancipi mancipatio.

Secondo il catalogo gaiano venivano considerate res mancipi:

­ (terreni e case) situati in Italia.

fondi italici:

­ gli schiavi

­ come buoi, cavalli, muli ed asini. per quanto riguarda la trattazione di questi ultimi, essa è la prova che seppur

gli animali da tiro e da soma:

questo catalogo si sia formato gradualmente, deve essersi concluso comunque in breve tempo, per il semplice motivo che in esso non compaiono altri

cammelli ed elefanti

animali da lavoro quali che furono conosciuti dai romani in un certo punto della loro storia, in quanto furono portati in italia mediante

spedizione di Pirro nel 280 a.C

la famosa

­ la esse, si suppone rappresentino la striscia di terreno più o meno ampia su cui si poteva passare o condurre animali o

servitu' dei fondi rustici:

far scorrere dell'acqua e che appartenesse a colui che aveva il diritto di porre in essere tali comportamenti. il fatto che siano elencate soltanto le servit ù

rustiche e non le urbane desta qualche perplessità, ma la dottrina è arrivata a sentenziare che tale fenomeno è spiegabile in quanto la stessa categoria

delle doveva già essere chiusa quando sorsero le e perchè le servitù rustiche più antiche erano all'origine

res mancipi servitù urbane, res

corporali.

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altre classificazioni di cose:

Vi sono anche altre classificazioni di cose, sebbene non menzionate da Gaio, su cui vale la pena richiamare l'attenzione.

1)______Una distinzione è quella fra:

cose che possono essere trasportate o muoversi autonomamente da un posto ad un altro

cose mobili : porzioni di suolo e cose che a questo sono unite in modo inseparabile.

cose immobili: usucapione, res soli

tale distinzione risale fino alle dove tuttavia era formulata in altri termini parlandosi, a proposito della di ossia del suolo

XII Tavole, ceterae res.

e , in contrapposto ad esse, di tutte le altree:

2)______Un' altra distinzione significativa in materia contrattuale, è quella fra:

che sono sostituibili nell'ambito del loro genere, come ad esempio il denaro , il vino, il grano esse venivano chiamate dai giuristi

cose fungibili :

romani : cose che si pesano;si contano; si misurano determinate.

che non possono sostituirsi poichè costituiscono delle

cose infungibili: species

3)______Ci sta da puntualizzare un ultima distinzione contenuta in un testo di Pomponio in cui , pur parlandosi di anziché di res, si distinguono

corpora

quelle che potremmo dire:

come l'uomo, la trave, la pietra e simili;

le cose semplici: ex contingentibus), cose che mantengono un aspetto unitario seppur formate da piùcose semplici come l'edificio, la

le cose composte(

nave,l'armadio ecc. ( ex distantibus), ovvero le cose che unificate dal nome conservano la loro individualità indipendentemente dalla sorte dei singoli

e le cose collettive:

elementi che le compongono,come il popolo,la legione,il gregge.

la traditio: corporali.

Passando a trattare di come si acquistassero Gaio si sofferma anzitutto sugli acquisti di cose

le cose singole, nec mancipi

i piu' frequenti,

Il che si spiega agevolmente, tenendo presente che questi acquisti dovevano essere , statisticamente , essendo relativi alla vasta gamma

di beni non compresi nella categoria delle res mancipi. Ius natuale, traditio.

Per le cose nec mancipi corporali il mezzo valido di trasferimento, che Gaio qualifica in seguito di era datto dalla 'consegna' o

I requisito necessario perchè la cosa si acquistasse, ovvero che se ne acquistasse la proprietà':

'causa',

1) La consegna doveva avvenire sul presupposto di una nel senso in questo caso di un ovvero di una ragione che giustificasse il

titulus;

trasferimento della proprietà'. il proprietario

2) La consegna doveva essere realizzata dai chi era effettivamente della cosa stessa.

volontà terzo presupposto

Nelle Istituzioni di Giustiniano compare anche una di trasferire la cosa, che qualcuno ha voluto considerare come per la

validità' della gia' in epoca classica.

traditio tipi di traditio:

Per quanto riguarda Giustiniano si distinguono3

­1 che era il caso di colui il quale consentisse a chi aveva gia' la cosa presso di se', come mero detentore della stessa, di tenerla d'ora in

traditio brevi:

poi come proprietario poichè sussistesse una giusta causa.

che si aveva quando , anziché procedere alla consegna materiale di un complesso di merci, si consegnava semplicemente la

­2 traditio symbolica:

chiave del magazzino pubblico (horreum) , nel quale le medesime si trovavano custodite.

­3 che si aveva ad es. nel caso di lancio di monete verso la folla.C'è la di trasferire le cose a chiunque

traditio in incertam personam: volontà

se ne fosse impadronito.

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mancipatio e in iure cessio: la mancipatio

Quanto alle per il loro traferimento occorreva al posto della quale poteva tuttavia usarsi la ossia quella

res mancipi in iure cessio,

sorta di di cui abbiamo gia avuto modo piu' volte di far cenno.

finto processo, legis

in iure cessio

La ricalcava la prima parte dell'azione diretta alla rivendica di una cosa, realizzata secondo lo schema dell'antica

rei vindicatio,

actio sacramenti in iure

ed altresì che la formulazione adoperata da chi fingeva di rivendicare ossia in tribunale,una cosa, la quale, di fronte al

silenzio dell'altra parte gli veniva solennemente attribuita dal magistrato, era formalmente identica a quella pronunciata dall'acquirente nella

dico che quest'uomo è mio secondo il diritto dei Quiriti".

mancipatio:"

in iure cessio

La a differenza della è importante affermare che si poteva adoperare anche per le era anche l'unico

mancipatio, res nec mancipi; l'hereditas

mezzo utile per il trasferimento delle cose per le quali era impossibile ricorrere alla Anche ,

nec mancipi incorporali, traditio.

considerata una res incorporalis, poteva trasferirsi mediante in iure cessio.

usucapione:

Gaio avverte che al suo tempo non esisteva un' per cui uno o era proprietario o non lo era, ma c'erano due situazioni

unica forma di dominium

duplex dominium­ il dominus

diverse­ nel senso che uno poteva essere di una cosa ed un altro averla ossia nel suo

ex iure Quiritium in boni,

patrimonio. res mancipi Ius civile(

Se il dominus infatti avesse trasferito una mediante mancipatio o per lo o Quiritum) egli

traditio,anziché' in iure cessio, l'usucapione.

ne sarebbe restato proprietario, finchè l'acquirente, che l'aveva non l'avesse fatta propria, a pieno titolo, una volta compiuto

in bonis,

l'usucapione

Prima che fosse compiuto il pretore sarebbe potuto intervenire, accordando a chi si trovasse ad aver acquistato una cosa, un'eccezione,

( ovvero un tipico mezzo di difesa) contro colui che ne era rimasto giuridic

Dettagli
A.A. 2014-2015
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mariannatosoni95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pietrini Stefania.