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II PARTE LETTERE A-B

(res)

Gaio in merito alla trattazione delle cose afferma che quest'ultima può essere divisa in 4 sezioni:

classificazioni delle cose stesse

1) varie cose singole,

2) acquisto delle siano esse corporali e non

complessi di cose

3) acquisto dei (cioè si fa riferimento alla successione nelle sue forme)

le obbligazioni

4) parte riguardante

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Classificazione delle cose: "summa" di

Gaio dopo una distinzione fra le cose in presenta un'altra divisio come che è quella fra le cose

patrimonio ed extra­patrimonio;

diritto umano e cose di diritto divino

Istituzioni di Giustiniano

Nelle la stessa divisione fra patrimonio e extra patrimonio è fatta seguire da una classificazione piu' articolata,

quella fra: Per Giustiniano elenca:

cose comuni a tutti,pubbliche,delle comunità',di nessuno e dei singoli. diritto naturale,

­ cose come l'aria, l'acqua corrente, il mare , per attrazione il lido marino.

comuni a tutti:

­ cose i fiumi , i porti ecc.Parrebbe introdotta anche una categoria a se, quella delle cose "di uso pubblico', come le rive dei fiumi, il

pubbliche:

lido del mare e il mare stesso( gia citati nelle cose comuni).

­ cose ossia della citta', si individuano i teatri, stadi e tutti i luoghi pubblici di cui possono usufruire i cives

delle comunita',

­ cose diritto divino diritto umano.Vengono

si ritorna alla divisione gaiana fra cose di e cose di infatti qualificate

di nessuno( nullius)

come cose di nessuno:

cose

­le ovvero consacrate da Dio( Dei) come i templi

sacrae:

­le cose dove sia inumato un cadavere ( appartenenti secondo Gaio agli dei inferi)

religiosae:

cose

­le come le mura e le porte della citta'.

sanctae

­ cose dei singoli: dove, evidentemente queste ultime vengono a coincidere con le cose in nostro patrimonio.

Giustiniano dopo questa esposizione passava immediatamente a trattare della proprieta' sulle cose dei singoli.

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cose corporali ed incorporali:

Tornando a troviamo che esponeva un altra divisione su quanto riguarda

Gaio le cose corporali e incorporali.

Sicuramente riprende la linea di pensiero filosofia di il quale definisce in prima approssimazione:

Cicerone

come quelle

­le cose corporali : che si toccano,

­le cose quelle toccarsi. in esse, che sono quelle che consistono in un diritto, quali appunto figurano

incorporali: che non possono il diritto di proprieta'.Questo

, non si trova invece perchè Gaio il concetto di proprieta'

l'usufrutto, l'eredita' le obbligazioni, non conosceva

o per lo meno lo accostava quando viene a parlare dell'usucapione. questa mancanza di conoscenza si deve a ragiorni storiche per le

al dominium

quali l'antico modo di pensare riteneva opportuno ribadire la propria appartenenza di un oggetto con semplici affermazioni come "mio" "tuo". E' evidente

la proprieta'.

che non si parlava non si ha quindi un testo delle fonti romane volto a precisar e definire

di diritto sulla cosa propria;

res mancipi e nec mancipi:

Un' altra distinzione fondamentale delle cose che si ha in Gaio è quella fra e tale distinzione diviene importante perchè

res mancipi nec mancipi.

sottoporre ad un apposito atto solenne il trasferimento

derivava dall'esigenza di di quelle che erano le cose più importanti e preziose. Come dice del

resto espressamente Gaio la stessa denominazione di era dovuta dal fatto che tali cose si trasferivano mendiante

res mancipi mancipatio.

Secondo il catalogo gaiano venivano considerate res mancipi:

­ (terreni e case) situati in Italia.

fondi italici:

­ gli schiavi

­ come buoi, cavalli, muli ed asini. per quanto riguarda la trattazione di questi ultimi, essa è la prova che seppur

gli animali da tiro e da soma:

questo catalogo si sia formato gradualmente, deve essersi concluso comunque in breve tempo, per il semplice motivo che in esso non compaiono altri

cammelli ed elefanti

animali da lavoro quali che furono conosciuti dai romani in un certo punto della loro storia, in quanto furono portati in italia mediante

spedizione di Pirro nel 280 a.C

la famosa

­ la esse, si suppone rappresentino la striscia di terreno più o meno ampia su cui si poteva passare o condurre animali o

servitu' dei fondi rustici:

far scorrere dell'acqua e che appartenesse a colui che aveva il diritto di porre in essere tali comportamenti. il fatto che siano elencate soltanto le servit ù

rustiche e non le urbane desta qualche perplessità, ma la dottrina è arrivata a sentenziare che tale fenomeno è spiegabile in quanto la stessa categoria

delle doveva già essere chiusa quando sorsero le e perchè le servitù rustiche più antiche erano all'origine

res mancipi servitù urbane, res

corporali.

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altre classificazioni di cose:

Vi sono anche altre classificazioni di cose, sebbene non menzionate da Gaio, su cui vale la pena richiamare l'attenzione.

1)______Una distinzione è quella fra:

cose che possono essere trasportate o muoversi autonomamente da un posto ad un altro

cose mobili : porzioni di suolo e cose che a questo sono unite in modo inseparabile.

cose immobili: usucapione, res soli

tale distinzione risale fino alle dove tuttavia era formulata in altri termini parlandosi, a proposito della di ossia del suolo

XII Tavole, ceterae res.

e , in contrapposto ad esse, di tutte le altree:

2)______Un' altra distinzione significativa in materia contrattuale, è quella fra:

che sono sostituibili nell'ambito del loro genere, come ad esempio il denaro , il vino, il grano esse venivano chiamate dai giuristi

cose fungibili :

romani : cose che si pesano;si contano; si misurano determinate.

che non possono sostituirsi poichè costituiscono delle

cose infungibili: species

3)______Ci sta da puntualizzare un ultima distinzione contenuta in un testo di Pompo

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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