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II PARTE LETTERE A-B
(res)
Gaio in merito alla trattazione delle cose afferma che quest'ultima può essere divisa in 4 sezioni:
classificazioni delle cose stesse
1) varie cose singole,
2) acquisto delle siano esse corporali e non
complessi di cose
3) acquisto dei (cioè si fa riferimento alla successione nelle sue forme)
le obbligazioni
4) parte riguardante
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Classificazione delle cose: "summa" di
Gaio dopo una distinzione fra le cose in presenta un'altra divisio come che è quella fra le cose
patrimonio ed extrapatrimonio;
diritto umano e cose di diritto divino
Istituzioni di Giustiniano
Nelle la stessa divisione fra patrimonio e extra patrimonio è fatta seguire da una classificazione piu' articolata,
quella fra: Per Giustiniano elenca:
cose comuni a tutti,pubbliche,delle comunità',di nessuno e dei singoli. diritto naturale,
cose come l'aria, l'acqua corrente, il mare , per attrazione il lido marino.
comuni a tutti:
cose i fiumi , i porti ecc.Parrebbe introdotta anche una categoria a se, quella delle cose "di uso pubblico', come le rive dei fiumi, il
pubbliche:
lido del mare e il mare stesso( gia citati nelle cose comuni).
cose ossia della citta', si individuano i teatri, stadi e tutti i luoghi pubblici di cui possono usufruire i cives
delle comunita',
cose diritto divino diritto umano.Vengono
si ritorna alla divisione gaiana fra cose di e cose di infatti qualificate
di nessuno( nullius)
come cose di nessuno:
cose
le ovvero consacrate da Dio( Dei) come i templi
sacrae:
le cose dove sia inumato un cadavere ( appartenenti secondo Gaio agli dei inferi)
religiosae:
cose
le come le mura e le porte della citta'.
sanctae
cose dei singoli: dove, evidentemente queste ultime vengono a coincidere con le cose in nostro patrimonio.
Giustiniano dopo questa esposizione passava immediatamente a trattare della proprieta' sulle cose dei singoli.
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cose corporali ed incorporali:
Tornando a troviamo che esponeva un altra divisione su quanto riguarda
Gaio le cose corporali e incorporali.
Sicuramente riprende la linea di pensiero filosofia di il quale definisce in prima approssimazione:
Cicerone
come quelle
le cose corporali : che si toccano,
le cose quelle toccarsi. in esse, che sono quelle che consistono in un diritto, quali appunto figurano
incorporali: che non possono il diritto di proprieta'.Questo
, non si trova invece perchè Gaio il concetto di proprieta'
l'usufrutto, l'eredita' le obbligazioni, non conosceva
o per lo meno lo accostava quando viene a parlare dell'usucapione. questa mancanza di conoscenza si deve a ragiorni storiche per le
al dominium
quali l'antico modo di pensare riteneva opportuno ribadire la propria appartenenza di un oggetto con semplici affermazioni come "mio" "tuo". E' evidente
la proprieta'.
che non si parlava non si ha quindi un testo delle fonti romane volto a precisar e definire
di diritto sulla cosa propria;
res mancipi e nec mancipi:
Un' altra distinzione fondamentale delle cose che si ha in Gaio è quella fra e tale distinzione diviene importante perchè
res mancipi nec mancipi.
sottoporre ad un apposito atto solenne il trasferimento
derivava dall'esigenza di di quelle che erano le cose più importanti e preziose. Come dice del
resto espressamente Gaio la stessa denominazione di era dovuta dal fatto che tali cose si trasferivano mendiante
res mancipi mancipatio.
Secondo il catalogo gaiano venivano considerate res mancipi:
(terreni e case) situati in Italia.
fondi italici:
gli schiavi
come buoi, cavalli, muli ed asini. per quanto riguarda la trattazione di questi ultimi, essa è la prova che seppur
gli animali da tiro e da soma:
questo catalogo si sia formato gradualmente, deve essersi concluso comunque in breve tempo, per il semplice motivo che in esso non compaiono altri
cammelli ed elefanti
animali da lavoro quali che furono conosciuti dai romani in un certo punto della loro storia, in quanto furono portati in italia mediante
spedizione di Pirro nel 280 a.C
la famosa
la esse, si suppone rappresentino la striscia di terreno più o meno ampia su cui si poteva passare o condurre animali o
servitu' dei fondi rustici:
far scorrere dell'acqua e che appartenesse a colui che aveva il diritto di porre in essere tali comportamenti. il fatto che siano elencate soltanto le servit ù
rustiche e non le urbane desta qualche perplessità, ma la dottrina è arrivata a sentenziare che tale fenomeno è spiegabile in quanto la stessa categoria
delle doveva già essere chiusa quando sorsero le e perchè le servitù rustiche più antiche erano all'origine
res mancipi servitù urbane, res
corporali.
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altre classificazioni di cose:
Vi sono anche altre classificazioni di cose, sebbene non menzionate da Gaio, su cui vale la pena richiamare l'attenzione.
1)______Una distinzione è quella fra:
cose che possono essere trasportate o muoversi autonomamente da un posto ad un altro
cose mobili : porzioni di suolo e cose che a questo sono unite in modo inseparabile.
cose immobili: usucapione, res soli
tale distinzione risale fino alle dove tuttavia era formulata in altri termini parlandosi, a proposito della di ossia del suolo
XII Tavole, ceterae res.
e , in contrapposto ad esse, di tutte le altree:
2)______Un' altra distinzione significativa in materia contrattuale, è quella fra:
che sono sostituibili nell'ambito del loro genere, come ad esempio il denaro , il vino, il grano esse venivano chiamate dai giuristi
cose fungibili :
romani : cose che si pesano;si contano; si misurano determinate.
che non possono sostituirsi poichè costituiscono delle
cose infungibili: species
3)______Ci sta da puntualizzare un ultima distinzione contenuta in un testo di Pomponio in cui , pur parlandosi di anziché di res, si distinguono
corpora
quelle che potremmo dire:
come l'uomo, la trave, la pietra e simili;
le cose semplici: ex contingentibus), cose che mantengono un aspetto unitario seppur formate da piùcose semplici come l'edificio, la
le cose composte(
nave,l'armadio ecc. ( ex distantibus), ovvero le cose che unificate dal nome conservano la loro individualità indipendentemente dalla sorte dei singoli
e le cose collettive:
elementi che le compongono,come il popolo,la legione,il gregge.
la traditio: corporali.
Passando a trattare di come si acquistassero Gaio si sofferma anzitutto sugli acquisti di cose
le cose singole, nec mancipi
i piu' frequenti,
Il che si spiega agevolmente, tenendo presente che questi acquisti dovevano essere , statisticamente , essendo relativi alla vasta gamma
di beni non compresi nella categoria delle res mancipi. Ius natuale, traditio.
Per le cose nec mancipi corporali il mezzo valido di trasferimento, che Gaio qualifica in seguito di era datto dalla 'consegna' o
I requisito necessario perchè la cosa si acquistasse, ovvero che se ne acquistasse la proprietà':
'causa',
1) La consegna doveva avvenire sul presupposto di una nel senso in questo caso di un ovvero di una ragione che giustificasse il
titulus;
trasferimento della proprietà'. il proprietario
2) La consegna doveva essere realizzata dai chi era effettivamente della cosa stessa.
volontà terzo presupposto
Nelle Istituzioni di Giustiniano compare anche una di trasferire la cosa, che qualcuno ha voluto considerare come per la
validità' della gia' in epoca classica.
traditio tipi di traditio:
Per quanto riguarda Giustiniano si distinguono3
1 che era il caso di colui il quale consentisse a chi aveva gia' la cosa presso di se', come mero detentore della stessa, di tenerla d'ora in
traditio brevi:
poi come proprietario poichè sussistesse una giusta causa.
che si aveva quando , anziché procedere alla consegna materiale di un complesso di merci, si consegnava semplicemente la
2 traditio symbolica:
chiave del magazzino pubblico (horreum) , nel quale le medesime si trovavano custodite.
3 che si aveva ad es. nel caso di lancio di monete verso la folla.C'è la di trasferire le cose a chiunque
traditio in incertam personam: volontà
se ne fosse impadronito.
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mancipatio e in iure cessio: la mancipatio
Quanto alle per il loro traferimento occorreva al posto della quale poteva tuttavia usarsi la ossia quella
res mancipi in iure cessio,
sorta di di cui abbiamo gia avuto modo piu' volte di far cenno.
finto processo, legis
in iure cessio
La ricalcava la prima parte dell'azione diretta alla rivendica di una cosa, realizzata secondo lo schema dell'antica
rei vindicatio,
actio sacramenti in iure
ed altresì che la formulazione adoperata da chi fingeva di rivendicare ossia in tribunale,una cosa, la quale, di fronte al
silenzio dell'altra parte gli veniva solennemente attribuita dal magistrato, era formalmente identica a quella pronunciata dall'acquirente nella
dico che quest'uomo è mio secondo il diritto dei Quiriti".
mancipatio:"
in iure cessio
La a differenza della è importante affermare che si poteva adoperare anche per le era anche l'unico
mancipatio, res nec mancipi; l'hereditas
mezzo utile per il trasferimento delle cose per le quali era impossibile ricorrere alla Anche ,
nec mancipi incorporali, traditio.
considerata una res incorporalis, poteva trasferirsi mediante in iure cessio.
usucapione:
Gaio avverte che al suo tempo non esisteva un' per cui uno o era proprietario o non lo era, ma c'erano due situazioni
unica forma di dominium
duplex dominium il dominus
diverse nel senso che uno poteva essere di una cosa ed un altro averla ossia nel suo
ex iure Quiritium in boni,
patrimonio. res mancipi Ius civile(
Se il dominus infatti avesse trasferito una mediante mancipatio o per lo o Quiritum) egli
traditio,anziché' in iure cessio, l'usucapione.
ne sarebbe restato proprietario, finchè l'acquirente, che l'aveva non l'avesse fatta propria, a pieno titolo, una volta compiuto
in bonis,
l'usucapione
Prima che fosse compiuto il pretore sarebbe potuto intervenire, accordando a chi si trovasse ad aver acquistato una cosa, un'eccezione,
( ovvero un tipico mezzo di difesa) contro colui che ne era rimasto giuridic