LEZIONE 1 7/3
Normativa dei beni culturali si deve avvalere delle specifiche discipline → aspetti di merito specifici
delle singole materie.
Legislazione dei beni culturali → valorizzazione e tutela dei beni culturali. Normi imperative sono
quelle relative alla tutela.; quelle più importanti perché portano conseguenze sulla loro non
osservazione.
Il bene culturale è caratterizzato da un duplice aspetto: l'appartenenza del bene ad un soggetto
pubblico o privato e una sorta di utilità pubblica che si rivolge a tutta collettività. Accanto agli aspetti
comuni ad altri beni ha anche aspetto pubblico, la tutela è a favore della collettività. Viene attribuito
al bene culturale qualcosa di più della “cosa” (differenza tra “bene” e “cosa”) che ha grande
rilevanza costituzionale, che rappresenta il vertice del nostro ordinamento giuridico alla quale
devono fare riferimento tutte le leggi. Nel 1948 è entrata in vigore la costituzione a seguito del
referendum che ha proclamato vittoria la della repubblica nel 1946.
Leggi culturali diverse , variano dalle varie materie, in quanto ha un suo ambito particolare →
caratterizzato da un aspetto che unisce tutti gli oggetti che noi abbiamo, ma il bene culturale ha
una particolarità ,che accanto all' aspetto patrimoniale, ha un utilità che si collega alla collettività di
poter usufruire di questo patrimonio → articolo 9 della costituzione.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Bene culturale diverso dai beni. C'è necessità di una legislazione perchè ci si trova di fronte a una
contraddizione: quale articolo prevale, tutela o proprietà?
La disciplina di diritto è diversa se bene è di proprietà pubblica o privata (nel caso della proprietà
pubblica c'è contraddizione con l'articolo 42, perchè il bene culturale da una parte appartiene al
singolo cittadino, dall'altra è di utilità pubblica e si rivolge alla comunità. Nel caso di bene pubblico
non c'è questa contraddizione).
La guerra colpisce il patrimonio culturale perchè questo rappresenta l'identità storica del popolo. Il
patrimonio, che ci è pervenuto grazie alla conservazione nel passato, è importante conservarlo
perchè pervenga alle generazioni future, questo era il pensiero dei padri fondatori, che hanno
inserito l'art. 9 nella costituzione.i normali → uso pubblico, particolare tutela della quale è
incaricato lo Stato per la tutela per la collettività.
In Italia la cultura ha unito la popolazione prima dell'unione politica. Il messaggio che viene dalla
costituzione non è solo quello della tutela ma anche della fruizione. Nella costituzione «la sovranità
appartiene al popolo», quindi il patrimonio culturale appartiene al popolo, alla collettività.
Il bene culturale è un concetto giovane nella storia. Sono ritenute valide tutte le legislazioni
precedenti per quanto riguarda la tutela del bene culturale. Si possono ritrovare riconoscimenti di
interesse culturale nelle legislazioni precedenti. Le vecchie leggi parlano però di cose (attenzione
all'aspetto estetico), dalla legislazione unica del '99 si parla di bene culturale.
Il termine è andato a sostituire “cose di antichità e d'arte” nei primi testi normativi che davano
maggior risalto all'aspetto estetico materiale. Viene usato per la prima volta in ambito
internazionale nella convenzione UNESCO dell'Aja del 1954, concernente la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato. Successivamente viene adottato anche in Italia in sostituzione
della tradizionale terminologia e utilizzato per la denominazione di Ministero dei Beni e delle Attività
culturali.
Il bene culturale è un oggetto o una forma di espressione che testimonia un'epoca della civiltà. Il
termine patrimonio solitamente indica il lascito del padre, non solo dal punto di vista materiale, lo
stesso concetto si ritrova nell'ambito culturale. Il codice non dà una definizione del patrimonio ma
fa riferimento alle definizioni delle singole discipline, a parte per l'ambito archeologico: il bene
archeologico viene definito e viene sancita l'appartenenza allo stato. Per le altre discipline bisogna
affidarsi ad un giudizio di merito. Una volta il bene culturale era ritenuto tale in base alle
caratteristiche estetiche, alla materialità e specificità, oggi è diverso: la nuova impostazione beni
culturale è caratterizzata da un'apertura che parla di “testimonianza avente valore di civiltà”.
La costituzione parla di tutela (protezione) e valorizzazione, il fine è la fruizione, concetto già
presente nel diritto romano.
Il diritto è un complesso di norme giuridiche volte a disciplinare obbligatoriamente i comportamenti
di tutti i possibili destinatari; in ambito culturale: regole rivolte a chi ha a che fare con il bene. Nel
Codice dei beni culturali le norme sono divise in due parti: precetto (indicazione della regola da
osservare) e sanzione (in fondo a codice, non nello stesso articolo, tutte le conseguenze in caso di
inosservanza delle norme). Il Codice dei beni culturali ha un duplice aspetto sanzionatorio:
amministrativo e penale, paralleli. Il bene culturale è caratterizzato da molti limiti volti a
salvaguardare la sopravvivenza del ben stesso.
Quelle della valorizzazione sono norme di principio.
Differenza tra cosa e bene → attribuire al bene qualcosa di più che si attribuisce alla cosa; uso
collettivo. Concetto astratto che però ha rilevanza in ambito del diritto.
Costituzione → nostro fondamento giuridico. Entrato in vigore nel 1948 a seguito del referendum
del '46 quando la Repubblica è diventata la forma di governo. In questo testo, fonte massima del
diritto italiano ci sono due articoli che interessano i beni culturali → articolo 9 (unico che bisogna
sapere ! ) questo deve essere applicato in correlazione con l' articolo 42, che afferma il diritto di
proprietà. Tutelare anche i beni culturali privati. Il tutto ha bisogno di una regolamentazione:
compito della legislazione dei beni culturali ha il compito di capire la tutela del patrimonio e dall'
altra il rapporto della proprietà → soggetto pubblico- soggetto privato. Stessa norma trova
disciplina diversa a seconda se si tratta di un soggetto privato (attenti di non andare a sconfiggere
il diritto privato) o un soggetto pubblico.
Se non ci fosse articolo 9 noi saremo di fronte a una tutela massima della tutela privata ma non
vedrebbe la tutela del bene. Tutelare bene per l' interesse della collettività ma bisogna anche che
questo bene venga protetto, conservato nei migliori dei modi → capire come lo Stato interviene
nella tutela e conservazione del patrimonio collettivo.
Patrimonio culturale rappresenta l' identità del popolo, il passato del Paese, abbiamo un obbligo
verso questo patrimonio. Qualcuno ha salvato questo patrimonio quindi il nostro compito è
conservarlo e trasmetterlo alle successive generazioni.
Patrimonio come bene culturale appartiene alla collettività, alla popolazione → interesse collettivo
(permettere al bene culturale di essere salvaguardato, tutelato e conservato).
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Quindi la costituzione →
· È la fonte suprema del diritto, istitutiva di una pluralità di fonti;
· ha carattere normativo, ossia pone norme immediatamente operanti;
· ha carattere rigido, nel senso che può essere modificata solo attraverso un apposito
procedimento aggravato (art. 138);
· ha un solo limite espresso alla revisione (art. 139,forma repubblicana) ma altri limiti impliciti si
ricavano in via interpretativa;
· Leggi costituzionali: affiancano alla Costituzione, senza modificarla, una norma (in sé
autonoma) a cui si
vuole dare rango costituzionale;
· Leggi di revisione costituzionale: sono rivolte a modificare il testo della Costituzione e, una
volta emanate, si “confondono” con essa (non mantengono
autonomia);
· si pongono sullo stesso piano della Costituzione; non possono essere modificate dalla legge
ordinaria, bensì
solo attraverso un procedimento aggravato (art. 138);
Bene culturale → termine recente della storia. I beni culturali sono tutti i beni designati da
ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la letteratura, l'arte, la scienza, la demologia,
l'etnologia o l'antropologia.
Si contrappongono, per definizione, ai "beni naturali" in quanto questi ultimi ci sono offerti dalla
natura, mentre i primi sono il prodotto della cultura vigore in Italia.
• appartengono al patrimonio storico artistico (art. 9 Cost.) della Nazione
Codice delle norme del bene culturale → vedere se il bene è sottoposto ad un regime particolare o
meno. Non sono sufficienti i dati degli archivi, l' articolo 128 ci dice che dobbiamo guardare anche
le leggi relative precedenti. Importante sapere che si possono ritrovare dati che sono relative alle
leggi precedenti, quindi bisogna modificarli applicando le leggi attuali, assicurarsi che hanno la
tutela.
Le vecchie leggi parlavano sempre di leggi, invece dal 29 ottobre 1999 con il decreto
legislativo del testo unico si incomincia a parlare di bene culturale, in quanto non è solo un bene
materiale, ma ha un interesse pubblico → fare in modo che abbia una vita anche nel futuro. Ha un
valore simbolico oltre che economico, comprende qualcosa di più → insieme di tutti questi beni
rappresenta un patrimonio , in questo caso culturale, quindi una eredità che bisogna mandare
avanti, trasmettere alle generazioni successive. Più abbiamo un senso di appartenenza al
patrimonio più abbiamo un senso di portarlo avanti nei migliori dei modi.
Codice non ci da una valutazione di quale sia il bene culturale → apparte il reperto archeologico,
tutto il resto deve attenersi a valutazioni che definiscono che questo bene sia un bene culturale,
una testimonianza. Bene culturale assoggiettato alle normi del testo unico → apertura che va oltre
a quello che è la tutela della materialità e all' aspetto estetico, ma si parla anche di testimonianza
di civiltà tali da essere considerate beni culturali → questo avviene dal 2004 in poi. Da questo
momento in poi anche molte centrali idroelettriche vengono considerate beni culturali, ma anche
ponti, considerati tali perché hanno una testimonianza di civiltà.
Secondo l' articolo 9, il fine della costituzione è che vi sia il diritto della collettività → tutela del
patrimonio e valorizzazione che vuol dire portare la collettività alla conoscenza del patrimonio.
Vale sia per il bene pubblico ma anche per il bene privato. Ritenuto opportuno che questa norma ,
nata nel governo fascista (1939), venisse applicata in maniera legittima.
• TUTELA: ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
• FRUIZIONE : accessibilità al bene
• VALORIZZAZIONE: ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione
dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione
• GESTIONE: ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad
assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali;
• PROMOZIONE: ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali
L’idea del pubblico godimento e della pubblica fruizione del valore culturale insito nelle
cose di interesse storicoartistico si collega a un’ideale illuministico di diffusione della
cultura e ai valori democratici espressi dalla
Rivoluzione francese.
Si passa, dunque, da un’idea statica della tutela, come riserva “demaniale” del bene culturale
e come limite alla sua commerciablità e al suo uso, ad un’idea dinamica della gestione del
bene culturale, imperniata sul potenziamento dell’espressione del suo valore culturale, che tende a
divenire un servizio offerto alla crescita culturale del pubblico. Attualmente il dibattito aperto è sulla
dimensione economica dello sfruttamento del patrimonio culturale.
• TUTELA si manifesta attraverso atti limitativi della sfera giuridica dei soggetti (vincoli, acquisizioni
coattive, espropriazioni, assoggettamento a regimi autorizzatori di attività su beni culturali, come
“amministrazione
di intervento”)
• VALORIZZAZIONE si attua attraverso forme di amministrazione di erogazione di utilità e di
prestazione di servizi (come “amministrazione di prestazione”).
Diritto → insieme di regole, che hanno la caratteristica di essere OBBLIGATORIE → regole per
determinare comportamenti e sono rivolte alle persone (regole dei beni culturali non sono rivolte ai
beni stessi, ma ai cittadini, regole a chi si occupa del bene stesso o del propietario). Se non
osservo le regole del diritto, ricorro a delle sentenze.
Quasi tutte hanno una parte che è il precetto (dice qual è l' obbligo) e la sentenza /sanzioni(cosa
succede se non rispetto la regola). Quelle dei beni culturali hanno tutte un precetto,in fondo si
trovano tutte le conseguenze di cosa succede se non vengono seguite queste determinate norme.
In fondo al codice troviamo la parte relativa alle sanzioni. Duplice sanzione :unzione amministrativa
ma anche penale (preoccupa alquanto).
Consapevolezza che bisogna seguire leggi → salvaguardare quel bene a favore della tutela
collettiva.
Diritto privato → risale agli antichi romani. Regole e rapporti tra i cittadini, e quest' ultimi sono
considerati in forma paritaria. Ispirato al codice civile.
Disciplina i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni perfettamente paritarie, siano essi privati
cittadini o enti pubblici. Il diritto pubblico disciplina invece i rapporti fra soggetti che si trovano in
posizioni non paritarie, in cui uno dei soggetti del rapporto è in una posizione di supremazia o
autorità sull'altro, costretto a subire le decisioni altrui.
La linea di demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è per certi versi variabile e controversa
in quanto ad esempio in alcuni casi lo Stato può avocare a sé la realizzazione di funzioni proprie di
un privato sostituendosi a quest'ultimo oppure può utilizzare strumenti privatistici, ad esempio
quello societario e contrattuale. Un esempio di questa difficile demarcazione è la società a
partecipazione statale, ovvero una società per azioni in cui l'unica particolarità è ravvisata nel fatto
che il socio di maggioranza o totalitario è un ente pubblico.e.
Diritto pubblico →rapporti tra Stato – cittadini (pubblica amministrazione); caratterizzato dal fatto
che pubblica amministrazione e cittadino non sono su un piano paritario, ma i primi sono su un
piano superiore rispetto al cittadino. Disciplina questi rapporti e gli interessi che vi sono fra queste
due entità. Italia si è data delle regole per disciplinare questi rapporti tra Stato e cittadino: siamo
nell' ambito pubblico, ma è una supremazia controllata dalle leggi. Comunque perciò i rapporti non
sono di carattere paritario, ma vi sono determinate regole che determinano questo rapporto.
Il diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano
e regolamentano l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti
pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il particolare status appunto "di
diritto pubblico".
Diritto penale → norme punitive che puniscono comportamento errati. Comportamenti errati che
violano una legge, recano danni ad esempio ai beni culturali, tali da dare una punizione, una
sanzione, in quanto è talmente importante il bene culturale che la sua violazione va a finire nel
diritto penale.
Il diritto penale è quella branca del diritto che indica il complesso delle norme che descrivono i reati
e le conseguenze (pene) da essi derivanti. È un ramo dell'ordinamento giuridico e precisamente
del diritto pubblico interno. Lo Stato, proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per
mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti di un
popolo. Ed è il tipo di sanzione, "la pena", che distingue il reato, l'illecito penale, dall'illecito civile e
dall'illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma
penale da quella civile e amministrativa. La sanzione conseguente alla violazione di un precetto
penale è la pena, di forma o gravità diversa a seconda del reato. La disposizione penale è quindi
composta dal precetto, che proibisce un determinato comportamento umano, e dalla sanzione, che
prevede le conseguenze per la violazione del precetto.
È da chiarire che, anche se alcuni reati sono generalmente uguali nei diversi stati, le pene possono
essere diverse, come pure molti reati sono diversi da Stato a Stato, nel senso sia che si attribuisce
una diversa gravità ai medesimi comportamenti asociali sia che ogni stato punisce certi
comportamenti ma non c
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