Definizioni, schemi e spiegazioni
Istituzioni di diritto privato
Rapporto giuridico
Rapporto giuridico: è la relazione tra due soggetti regolata dal diritto.
Soggetto attivo: è colui cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere (o diritto soggettivo); ad esempio di pretendere il pagamento.
Soggetto passivo: è colui a carico del quale sta il dovere; ex. di pagare.
Situazioni soggettive attive
Diritto soggettivo: è la signoria del volere, il potere di agire (agere licere) per il soddisfacimento del proprio interesse, tutelato dall’ordinamento giuridico.
Potestà: figure di poteri che al tempo stesso sono doveri (poteri-doveri); mentre l’esercizio del diritto soggettivo è libero, in quanto il titolare può perseguire i fini che ritiene più opportuni, l’esercizio della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura dell’interesse altrui.
Facoltà: (o diritti facoltativi) sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in esso comprese. Esse non si estinguono se non si estingue il diritto di cui fanno parte.
Titolare: colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il diritto soggettivo.
Esercizio del diritto soggettivo: è l’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta.
Realizzazione del diritto soggettivo: consiste nell’attuazione, nella soddisfazione dell’interesse protetto, sebbene spesso i due fenomeni possono coincidere. Può essere spontanea e coattiva: quest’ultima si verifica quando occorre far ricorso ai mezzi che l’ordinamento predispone per la tutela del diritto soggettivo.
Tipi di diritti soggettivi
Diritti assoluti: garantiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti (erga omnes). Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (iura in re). E cioè i diritti su una cosa. Essi attribuiscono al titolare una signoria, piena (proprietà) o limitata (diritti reali su cosa altrui), su un bene. È stato efficacemente detto che nei diritti reali si risolve un problema di attribuzione di beni, nei rapporti di obbligazione un problema di cooperazione.
Diritti relativi: assicurano un potere che egli può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate. Nel rapporto obbligatorio (o di credito) figura in primo piano il comportamento di un altro soggetto, il quale (soggetto passivo) è tenuto a una determinata condotta verso un altro soggetto (soggetto attivo). Quest’ultimo ha interesse a conseguire un bene da altri: ha quindi bisogno della collaborazione altrui.
La categoria dei diritti relativi si riferisce in primo luogo ai diritti di credito (chiamati anche personali, in contrapposizione ai diritti reali); quella dei diritti assoluti non comprende solo i diritti reali ma anche i c.d. diritti della personalità (diritto al nome, all’immagine, ecc.). Il rovescio, sia del diritto di credito sia del diritto reale, è costituito dal dovere.
Diritti potestativi: consistono nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto. Il diritto potestativo si esercita con la dichiarazione del titolare del potere a lui attribuito indirizzata al soggetto passivo (dichiarazione recettizia).
Interesse legittimo: specifico potere riconosciuto al privato, portatore di interessi coinvolti dall’azione pubblica (ex. candidato di un concorso), di controllo della regolarità dell’azione pubblica e di impugnativa degli atti eventualmente viziati.
Situazioni soggettive passive
- Dovere generico di astensione: che incombe su tutti come rovescio della figura del diritto assoluto.
- Obbligo: cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, a cui fa riscontro nel soggetto attivo la pretesa, ossia il potere di esigere il comportamento.
- Soggezione: che corrisponde al diritto potestativo.
- Onere: diversa dalle figure di situazioni soggettive passive innanzi considerate. Essa ricorre quando a un soggetto è attribuito un potere, ma l’esercizio di tale potere è condizionato a un adempimento (che però essendo previsto nell’interesse dello stesso soggetto, non è considerato obbligatorio e quindi non prevede sanzioni per l’ipotesi che resti inattuato).
Acquisto dei diritti
Il rapporto giuridico si costituisce allorché il soggetto attivo acquista il diritto soggettivo. L’acquisto indica il fenomeno del collegarsi di un diritto con una persona che diventa il titolare; può essere di due specie:
- A titolo originario: quando il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno.
- A titolo derivativo: quando il diritto si trasmette da una persona ad un’altra.
Titolo d’acquisto o, come anche si dice, causa adquirendi è l’atto o il fatto giuridico su cui si fonda l’acquisto di un diritto da parte di un soggetto che giustifica l’acquisto.
Com’è chiaro nell’acquisto a titolo derivativo si verifica questo fenomeno: il diritto che appartiene ad una persona passa ad un’altra. Questo fenomeno si chiama successione: esso indica il mutamento del soggetto di un rapporto giuridico (o di un complesso di più rapporti giuridici).
Autore o dante causa: colui che per effetto della successione perde il diritto.
Successore o avente causa: chi lo acquista. Nella successione può verificarsi non soltanto il mutamento del soggetto attivo del rapporto (successione nel lato attivo), ma anche quello del soggetto passivo (successione nel lato passivo; ex. l’erede succede nell’obbligo di pagare i debiti del defunto).
La successione è di due specie:
- A titolo universale: quando una persona subentra in tutti i rapporti di un’altra persona e, cioè, sia nella posizione attiva sia in quella passiva.
- A titolo particolare: quando una persona subentra in un determinato diritto o rapporto (o in più rapporti determinati).
La persona
Persone fisiche
“Persone fisiche”: sono al tempo stesso gli autori del fenomeno giuridico ed i destinatari delle regole che il diritto pone. L’uomo, cioè, caratterizzato dalla corporeità donde la qualificazione come “persona fisica”.
Capacità giuridica: è l’idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri - quando si realizzano le rispettive fattispecie acquisitive - e nel nostro ordinamento, per le persone fisiche, è attribuita dal legislatore, per il fatto solo della “nascita”.
Capacità di agire: l’idoneità a compiere validamente atti giuridici che consentano al soggetto di acquisire ed esercitare diritti o di assumere ed adempiere obblighi.
Incapacità d’agire
In maniera speculare rispetto alla “capacità d’agire”, essa è l’inidoneità del soggetto a compiere atti giuridici che gli consentano di acquisire ed esercitare diritti o di assumere ed adempiere obblighi.
Può essere di due tipi:
- Legale
- Naturale
Legale incapacità
In cui rileva non tanto il fatto che il soggetto sia concretamente incapace (quanti minorenni sono più maturi e saggi di uomini adulti!) di intendere e di volere nel momento in cui pone in essere l’atto; bensì solo ed esclusivamente il fatto che lo stesso si trovi in determinate situazioni, che analizziamo:
- Minore età e interdizione danno luogo ad incapacità assoluta (non si può compiere atti di straordinaria amministrazione, né quelli di ordinaria amministrazione).
Minore età
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno; fino ad allora del minore si occupano i genitori, e, se questi mancano o non possono, il tutore. Gli atti posti in essere da un minorenne sono annullabili (unica eccezione si ha quando il minorenne abbia, con raggiri idonei a trarre in inganno il terzo, occultato la propria minore età). L’atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minore (genitore esercente la potestà, o, qualora manchi, dal tutore) oppure dallo stesso minorenne quando sia divenuto maggiorenne, entro cinque anni dal raggiungimento della maggiore età. Non può mai, viceversa, essere impugnato dalla controparte maggiorenne (si parla perciò di negozi claudicanti). Onde evitare che il minore resti escluso dal consorzio sociale, egli può compiere gli atti che siano “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
Interdizione
Determina una situazione di incapacità di agire del soggetto, identica a quella in cui si trova il minore, cioè di incapacità assoluta, quindi non può compiere né gli atti di straordinaria amministrazione, né quelli di ordinaria amministrazione. Dell’interdetto si occupa il tutore.
L’interdizione può essere:
- Giudiziale: l’incapacità è l’effetto di un provvedimento del giudice che accerta lo stato di inidoneità della persona a curare i propri interessi.
- Legale: l’incapacità è prevista da apposite norme dell’ordinamento come conseguenza automatica a particolari condizioni (detenzione per più di 5 anni, ecc.).
Anche per l’interdetto vale la regola che tende a non emarginare il soggetto dal consorzio sociale: pertanto potrà compiere gli atti che siano “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. Altra differenza tra interdetto giudiziale e legale è che il secondo mantiene il diritto di compiere atti a carattere personale (ad es. matrimonio, testamento, riconoscimento di figlio naturale), mentre il primo subisce limitazioni sia patrimoniali che personali. L’interdizione, essendo particolarmente pesante per il soggetto, ha carattere residuale; si applica ai casi più gravi, privilegiandosi di gran lunga l’amministrazione di sostegno.
Emancipazione e inabilitazione danno luogo all’incapacità relativa (si possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ma non quelli di straordinaria amministrazione – per questi ultimi occorre in entrambe le figure il curatore il quale non si sostituisce -come genitore per minori e tutore per interdetti – ma integra la volontà dell’incapace previa autorizzazione giudiziale).
Emancipazione
Può, oggi, essere conseguita solo dal minore che venga ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio prima del diciottesimo anno. In tal caso il minore è emancipato di diritto. Il minore emancipato può anche essere ammesso a svolgere un’attività d’impresa; in tal caso acquisirà una piena capacità d’agire, potendo compiere non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ma anche quelli di straordinaria amministrazione.
Inabilitazione
Può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell’infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all’interdizione o per prodigalità o per uso abituale di alcool o droghe.
Amministrazione di sostegno
Mentre nell’interdizione e nell’inabilitazione gli effetti sono predeterminati dalla legge, nell’amministrazione di sostegno (a.d.s.) gli effetti sono determinati volta a volta in relazione alla specifica situazione ed alle esigenze del soggetto amministrato. In linea generale possiamo dire che il beneficiario conserva integra la capacità d’agire (c.d. principio della generale capacità del soggetto amministrato), salvo gli atti che il giudice tutelare indica e che possono essere compiuti o in nome e per conto dell’amministrato da parte dell’amministratore di sostegno (che in questi casi si sostituisce così come fa il tutore); oppure con la sua assistenza (che in questi casi si aggiunge così come fa il curatore). Nel determinare gli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno o che non possono essere compiuti il giudice deve perseguire l’obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d’agire dell’interessato (“principio della massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto amministrato” – si capisce bene che la ratio è ribaltata rispetto a quella dell’interdizione che lo privava completamente della capacità d’agire -).
Chi può chiederle? A conclusione dell’incapacità legale vale la pena precisare che a poter chiedere l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno sono sempre le stesse persone quindi è facile da ricordare: il soggetto interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed il pubblico ministero.
In che forma sono costituite? L’interdizione e l’inabilitazione con sentenza, l’amministrazione con decreto.
Incapacità naturale
La persona che sebbene legalmente capace (cioè non sia soggetta a misure di protezione quali interdizione, inabilitazione, o amministrazione di sostegno), sia tuttavia incapace di “intendere o di volere” nel momento in cui compie l’atto negoziale, e ciò sia per una causa puramente transitoria (stato d’ubriachezza), che per una permanente (infermità di mente per la quale nessuno abbia ancora provveduto ad interdirla). Nelle figure di incapacità legale l’annullabilità consegue alla particolare situazione in cui si trova l’incapace, quindi se il minore compra un bene di valore, l’atto sarà comunque annullabile. Se invece si tratta di una persona che di fatto è inferma di mente (anche se ciò non è stato statuito da una sentenza), l’ordinamento non la lascia priva di tutela, accordando un articolo di fondamentale importanza: l’art. 428 c.c. che distingue tra atti unilaterali (ove occorre dimostrare il pregiudizio subito dall’incapace), contratti (ove occorre dimostrare la malafede dell'altro contraente: una prova potrebbe essere lo squilibrio tra le prestazioni). Possiamo quindi dire che l’art. 428 costituisce una norma di chiusura, giacché è volta a tutelare qualunque soggetto che, nel momento in cui compie l’atto, sia concretamente incapace di intendere e di volere.
La legittimazione: è l’idoneità giuridica dell’agente ad essere soggetto del rapporto che si svolge nell’atto.
La sede della persona:
- Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, anche morali e familiari.
- Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
- Dimora: luogo in cui la persona attualmente si trova.
La cittadinanza: è la situazione di appartenenza di un individuo ad un determinato stato. Con le nuove disposizioni la cittadinanza italiana si acquista: iure sanguinis; iure soli; iuris communicatio, per naturalizzazione o concessione.
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come dice il codice, dallo stesso stipite.
L’affinità è il vincolo che unisce il coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Coniugio è la relazione esistente tra i coniugi.
La persona scomparsa: tale è la persona rispetto alla quale concorrono questi due elementi: a) allontanamento dal luogo del suo ultimo/a domicilio o residenza; b) mancanza di notizie, non si sa “an sit et ubi sit”.
L’assenza: è la situazione che si verifica quando la scomparsa della persona si protrae per più tempo (dopo 2 anni). Coloro che sarebbero stati eredi possono chiedere l’immissione temporanea in possesso con poteri di amministrazione e di godimento (non di disponibilità).
La dichiarazione di morte presunta: viene pronunciata dal tribunale quando la scomparsa si protrae per un periodo maggiore ai 10 anni o si riconnette ad avvenimenti (guerra, infortuni) che fanno apparire probabile la morte. Stessi effetti che la legge ricollega alla morte; che però, vengono meno retroattivamente in forza di sentenza che accerta ritorno o esistenza del presunto morto. Il nuovo matrimonio eventualmente contratto è nullo e dà luogo agli effetti del c.d. matrimonio putativo.
Prescrizione e decadenza
Prescrizione estintiva (art. 2934) ordinaria 10 anni: produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge. È un istituto di ordine pubblico (per cui vi è l’inderogabilità (art. 2936) della disciplina della prescrizione).
La prescrizione presuppone, quindi, l’inerzia ingiustificata del titolare del diritto: essa non opera allorché sopraggiunga una causa che giustifichi l’inerzia stessa (sospensione), oppure nel caso in cui l’inerzia stessa venga meno (interruzione).
Sospensione: è determinata o da particolari rapporti tra le parti (art. 2941: tra i coniugi) o dalla condizione del titolare (art 2942: militari in servizio attivo in tempo di guerra).
L’interruzione: ha luogo o perché il titolare compie un atto con il quale esercita il diritto (domanda giudiziale, atto di costituzione in mora del debitore) o perché il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto.
Differenza tra i due istituti: la sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per cui gioca la causa giustificativa dell’inerzia, ma non toglie valore al periodo eventualmente già trascorso; si può paragonare ad una parentesi. Invece l’interruzione, facendo venir meno l’inerzia, toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso; dal verificarsi del fatto interruttivo però comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Prescrizione presuntiva (6 mesi, 1 anno, 3 anni): quando la legge presume l’estinzione del debito per particolari rapporti della vita quotidiana (ad es. i crediti degli avvocati). Può essere assoluta (e non ammette la prova contraria) o relativa (se ammette la prova contraria).
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