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Differenza tra obbligazioni di valuta e obbligazioni di valore
Le obbligazioni di valuta hanno per oggetto la dazione di una somma di denaro già determinata, ad esse si applica il principio nominalistico.
Le obbligazioni di valore, pur essendo pecuniarie, non hanno direttamente per oggetto il denaro, ma il "valore" di un bene. Pertanto, la somma effettivamente dovuta deve essere previamente determinata attraverso una liquidazione, prendendo come parametro di riferimento quel valore che può mutare nel tempo.
Tabella Interessi
Gli interessi formano oggetto di una obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunge (quale frutto civile) ad una obbligazione pecuniaria avente carattere principale (capitale).
Gli interessi si distinguono, quanto alla fonte, in legali e convenzionali. I primi sono dovuti in forza di una previsione di legge, l'ipotesi più frequente è quella prevista nell'art. 1282 co. I: "Il pieno diritto".
Crediti liquidi.
ed esigibili di somme di danaro producono interessi di Convenzione sono quelli dovuti in forza di un accordo tra debitore e creditore. (imp.Art.1284:I°-Il saggio degli interessi legali è del 2,5 per cento in ragione di anno. 2°-Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti ne hanno determinato la misura. 3°- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale). Gli interessi si distinguono, quanto alla FUNZIONE: a) corrispettivi: i crediti pecuniari liquidi (ossia già determinati nel loro ammontare) ed esigibili (di cui quindi il creditore può pretendere il pagamento non essendo sottoposti né a termine né a condizione) producono interessi, nella misura legale, di pieno diritto, ossia automaticamente, benché non pattuiti e senza bisogno di domanda giudiziale o di costituzione in mora del debitore, purché la legge o il titolo nonstabiliscono diversamente. Rappresentano una sorta di corrispettivo per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore.
b) compensativi: in alcuni casi gli interessi decorrono anche se il credito non è ancora esigibile; rappresentano una sorta di compenso del danno sofferto dal creditore per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione dovutagli. È una creazione giurisprudenziale data dall’esigenza di non lasciare il creditore privo del diritto agli interessi nei casi in cui l’illiquidità del credito "di valore" non consente la decorrenza di pieno diritto di interessi corrispettivi.
c) moratori: quando il debitore di una somma di denaro è in mora. Ossia è in ritardo nel pagamento, deve al creditore, a titolo di risarcimento del danno, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e senza bisogno che il creditore provi di aver sofferto realmente un danno.
Art. 1224: nelle obbligazioni che hanno per oggetto
Una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora degli interessi legali. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Obbligazione alternativa: può avvenire che due o più siano le prestazioni previste, ma il debitore possa liberarsi eseguendone una sola; si dice alternativa, in contrapposizione all'obbligazione nella quale è dedotta un'unica prestazione che è detta semplice.
Debitore di un'obbligazione Art.1285: Il alternativa si libera eseguendo una delle prestazioni dedotte dall'obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
Art.1286: 1° la scelta che (da luogo alla concentrazione, ossia alla riduzione delle prestazioni dedotte ad una sola) spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. 2° la scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione.
di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione discelta, comunicata all'altra parte. O ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Rt.1287: Quando il debitore condannato alternativamente a due prestazioni, non ne segue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. L'obb. alternativa si considera semplice. Art.1288: se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto d'obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, la prestazione prevista, e l'obbligazione è pertanto obbligazione facoltativa: in questa una sola è l'alternativa, ma il debitore si può liberare prestando altra cosa. DISTINZIONE: l'obblig. facoltativa è semplice, perciò se diventa impossibile senza colpa del debitore l'unica prestazione dedotta, l'obblig. si estingue e non è dovuto affatto il giusto prezzo. Cessione del credito una domanda frequente.è: “differenza tra cessione del credito e cessioneNelladel contratto”: nella cessione del contratto è indispensabile il consenso del ceduto; mentre nellacessione del credito il debitore non può opporsi (essendo per lui indifferente a chi deve pagare);pertanto occorre solo che la cessione venga a lui notificata o sia accettata (non nel senso diconsenso, ma di mera presa d’atto).
Modificazioni nel lato ATTIVO del rapporto obbligatorio-
- Cessione
- Surrogazione
- Delegazione attiva (meno frequente)
Modificazioni nel lato PASSIVO del rapporto obbligatorio
- DELEGAZIONE PASSIVA (se chiedono “la delegazione” vogliono ripetuta1) questa): Accordo Trilaterale
- a) Debitore (delegante) delega il terzo (delegato) ad obbligarsi a pagare al creditore(delegatario)
- b) Debitore (delegante) delega il terzo (delegato) a pagare al creditore (delegatario)
La prima si chiama delegatio promittenti (ad es. la cambiale tratta che è uno strumento di credito)
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può essere:
- Cumulativa
- Liberatoria o privativa (con dichiarazione espressa del creditore)
- Titolata (è fatto riferimento ai rapporti di fondo)
- Pura (non è fatto riferimento in questo caso non si possono opporre eccezioni relative al rapporto di provvista e di valuta) solvendi (ad es. l'assegno bancario che è un vero e proprio strumento di pagamento): è immediatamente solutoria, e non già di mera modificazione del soggetto passivo.
La seconda si chiama delegatio: Accordo bilaterale fra creditore ed un terzo (espromittente) in forza del quale il terzo si obbliga verso il primo a pagare debiti dell'obbligato originario (estromesso). Classico esempio il padre che intende pagare i debiti del figlio si distingue dalla delega-promittenti per la spontaneità dell'iniziativa del terzo la delega-. Il terzo subentra nella stessa posizione del debitore originario, per cui può opporre le sue eccezioni.
salvo quelle personali. Può essere:
- Cumulativa
- Liberatoria
3) ACCOLLO
Accordo bilaterale fra debitore e terzo (accollante) in forza del quale assume a proprio carico l'onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del debitore (accollato)
Può essere (la diff. consiste nel diritto di pretendere direttamente dal terzo o meno):
- l'accollatario
- a) Interno: tra accollato ed accollante non vanta perciò diritti verso il secondo
- b) Esterno: accordo tra accollato ed accollante come contratto a favore del terzo, il quale acquista diritti verso l'accollante. E diventa irrevocabile se il creditore vi aderisce.
Quello esterno può essere cumulativo o liberatorio.
SCHEMA DIFFERENZE NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ
Cause di Nullità: art. 1418 a memoria. Cause di annullabilità
- a) incapacità del soggetto
- In particolare il primo comma commina la (tranne il caso del minore che abbia occultato l'età)
- b) vizi del
consenso (errore, violenza e nullità virtuale; il secondo le nullità strutturali; il terzo la nullità testuale. dolo).
AZIONE DI NULLITÀ: AZIONE DI ANNULLABILITÀ:
Imprescrittibile: art 1422 cc: l'azione Prescrittibile: il termine, in via d'azione, è di
A) per far dichiarare la nullità non è cinque anni (art. 1422), ma spesso sono
stabiliti termini diversi. In via d'eccezione
soggetta a prescrizione mai
B) Insanabile: il negozio nullo è insanabile: B) Sanabile: o attraverso la prescrizione
cfr. l'art. 1423 cc dell'azione di annullamento o con convalida
L'azione è di mero accertamento: la L'azione è costitutiva: così come la relativa
C) sentenza infatti è dichiarativa sentenza.
D) Legittimazione attiva a far valere la D) Legittimazione spetta solo alla parte nel cui
invalidità è prevista dalla legge, nullità è prevista dalla legge.
chiunque vi interesseabbia interesse. Cfr. art. 1421 cc salvo diversa disposizione di legge.d’ufficio: la nullità di un Rilvebilità: non d’uffico, ma solo su istanza diE) Rilevabilità E)atto può essere rilevata d’ufficio dal parte.giudice cfr. art 1421 RESCISSIONE E RISOLUZIONEL’intero capitolo è importanti e vi sono diverse possibili domande.L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE:è l’adempimento (artt. 1176-1217Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio cc.c.).Vi sono ipotesi nelle quali, benché l’obbligazione non venga adempiuta, il rapporto obbligatorio si estinguaegualmente, e sono:- Morte del debitore, nel caso di prestazione infungibile- Compensazione- Confusione- Novazione- Remissione- Impossibilità sopravvenuta “Modi di estinzione dell’obbligazione diversiIl codice designa queste fattispecie (escluso la prima) comedall’adempimento”. in modi satisfattori
(che soddisfano l'interesse del creditore: La dottrina li divide in compensazione e confusione) e modi non satisfattori (che estinguono l'obbligazione senza soddisfare l'interesse del creditore: novazione, remissione ed impossibilità sopravvenuta). E debitore l'uno dell'altro in forza di Compensazione: si ha quando due soggetti sono contestualmente creditori di distinti rapporti obbligatori. I debiti reciproci si estinguono per le quantità corrispondenti (1241 cc). Può essere di tre tipi: Legale: opera automaticamente dal momento della coesistenza di reciproci debiti che "omogenei, liquidi ed esigibili". siano Giudiziale: si verifica quando il debito opposto, anche se non liquido, è di pronta e facile liquidazione. In questo caso la compensazione opera per effetto della sentenza che ha, pertanto, carattere costitutivo. Volontaria: s