Introduzione
Diritto penale: insieme di norme giuridiche con cui lo Stato proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti che possono consistere in azioni od omissioni.
- Caratteri:
- Positivo: è diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche;
- Statuale: le norme di diritto penale possono essere emanate soltanto dallo Stato;
- Pubblico: il diritto penale è un ramo del diritto pubblico interno.
Norma penale
È una disposizione di legge che vieta o impone determinati comportamenti sotto la minaccia di una pena per i trasgressori.
- Caratteri essenziali:
- Sussidiarietà: il ricorso al diritto è ammesso solo come extrema ratio;
- Autonomia: complesso di norme, dotato di proprie regole e principi;
- Frammentarietà: l’illecito penale si configura solo con riferimento a determinate modalità di aggressione dei beni giuridici;
- Imperatività: una volta posta è obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
- Elementi:
- Precetto: comando o divieto di tenere una certa condotta, e cioè di fare o non fare una determinata azione;
- Sanzione: conseguenza giuridica che deve seguire l’infrazione del precetto.
- Classificazione delle norme penali:
- Perfette: contengono precetto e sanzione ben determinati;
- Imperfette: contengono o solo il precetto o solo la sanzione;
- Norme penali in bianco: la sanzione è determinata, ma il precetto ha carattere generico e, quindi, deve essere integrato da un’altra norma;
- Integratrici: non contengono né precetto né sanzione e servono ad integrare o disciplinare l’applicabilità di altre norme.
Principi
Principio di legalità
Consiste nell’attribuzione al potere legislativo del monopolio delle fonti in sede di predeterminazione normativa dell’illecito penale (“nullum crimen, nulla poena sine lege”).
- Accezione formale: comporta il divieto di punire un fatto non espressamente previsto come reato dalla legge vigente al momento della sua commissione e con pena dalla stessa non specificamente determinata. Svolge una funzione di garanzia della libertà individuale (‘favor libertatis’);
- Accezione sostanziale: considera reati i fatti socialmente pericolosi, da punire con pene adeguate allo scopo, anche se non previsti come reati dalla legge. Questa interpretazione esprime la scelta di punire un fatto antisociale, al fine di garantire una più efficace difesa sociale (‘favor societatis’).
Il nostro ordinamento ha accolto il principio di legalità in senso formale, temperandolo, però, con correttivi di tipo sostanziale.
Base normativa del principio di legalità
- Art. 25 Cost.: enuncia il principio della ‘riserva di legge’ e della ‘irretroattività’ della legge penale, stabilendo che nessuno può essere punito se non quando il fatto è previsto come reato, e che la legge sia entrata in vigore prima della commissione del fatto;
- Art. 1 c.p.: enuncia il principio della legalità dei ‘reati’ e delle ‘pene’, sancendo il principio della riserva di legge sul piano della formulazione del precetto penale e della determinazione delle pene.
Corollari del principio di legalità
- Principio della riserva di legge: è vietato punire un fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato. La fonte del diritto penale può essere costituita non solo dalla legge formale, ma anche da tutti quegli atti aventi forza di legge, vale a dire dai decreti legge e dai decreti legislativi convertiti.
- Ratio:
- Sottrarre la competenza penale al potere esecutivo evitandone l’arbitrio;
- Attribuire esclusivamente al Parlamento il potere di scelta sulla politica criminale;
- Subordinare il giudice alla legge, evitando la possibilità di arbitrii del potere giudiziario.
- Principio di tassatività o determinatezza: la formulazione del precetto penale deve rispondere a requisiti di chiarezza, comprensività, precisione, per salvaguardare i cittadini da eventuali abusi del potere giudiziario.
- Ratio:
- Obbligare il legislatore alla esatta precisazione del fatto che costituisce reato;
- Evitare che il giudice possa determinare da solo quali comportamenti costituiscono reato.
- Principio di irretroattività: la legge penale ha valore solo per l’avvenire e non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Ratio: garantire la libertà personale dei cittadini da possibili arbitrii del potere legislativo.
Divieto di analogia
La legge penale non si applica ai casi non espressamente disciplinati. Il procedimento analogico è ammesso solo quando la norma da applicare sia favorevole all’agente (analogia in 'bonam partem').
- Ratio: si vuole impedire al giudice di creare nuove figure di reato (analogia in ‘malam partem’).
Successione delle norme penali
Successione delle norme penali: ipotesi che ricorre quando una nuova legge regola in maniera differente una materia precedentemente disciplinata da altra normativa.
- Riferimenti normativi:
- Art. 25 Cost.: costituzionalizza il ‘principio di irretroattività’ della norma penale più sfavorevole (norma di nuova incriminazione).
- Ratio: ‘favor libertatis’.
- Art. 11 Disposizioni preliminari al codice civile, che sancisce la generale irretroattività della legge.
- Art. 2 c.p., che regola tre diverse ipotesi di ‘successione di norme penali nel tempo’:
- 1° Comma: viene ribadito il ‘principio della irretroattività’ della legge penale (come previsto dall’Art. 25 Cost.);
- 2° Comma: disciplina l’‘abolitio criminis’, che sancisce il ‘principio della retroattività’ della legge penale più favorevole. La disciplina trova fondamento da un lato nel principio del ‘favor rei’, che comporta l’applicazione della legge favorevole al reo, e dall’altra del principio di uguaglianza. L’‘abolitio criminis’ travolge anche il giudicato e gli effetti penali della condanna;
- 3° Comma: disciplina una specifica ipotesi di norma penale modificativa; nell’ipotesi in cui la norma successiva preveda la sola pena pecuniaria per il fatto di reato, già contemplato come tale nella norma precedente e punito con la pena detentiva, viene travolto anche il giudicato. La pena detentiva si convertirà immediatamente in pena pecuniaria ai sensi dell’Art. 135 c.p.
- Casi in cui il ‘principio di retroattività’ della norma penale non opera:
- Leggi eccezionali: sono leggi promulgate per far fronte a situazioni eccezionali (come una calamità naturale);
- Leggi temporanee: leggi per le quali è previsto un termine per la loro durata, trascorso il quale la legge cessa di essere in vigore.
- Ratio: per evitare che le disposizioni di carattere eccezionale o temporaneo vengano eluse, si applica esclusivamente la disposizione in vigore al tempo in cui è stato commesso il fatto (‘tempus regit actum’).
Efficacia territoriale del diritto penale
Principio di territorialità
Secondo il quale la legge obbliga tutti coloro (cittadini, stranieri o apolidi) che si trovano nel territorio dello Stato che l’ha emanata.
- Territorio dello Stato:
- Il territorio della Repubblica;
- Ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato: navi e aeromobili italiani ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, per il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.
Principio dell'ubiquità
Secondo cui il reato si considera commesso nel territorio italiano sia nel caso in cui in Italia sia stato posto in essere, in tutto o in parte l’atto giuridico, sia nel caso in cui in tale ambito si verifichi l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione. E, quindi, il reato è punito con la legge italiana.
- Principio generale: lo Stato persegue solo reati commessi sul suo territorio, visto che su questo ha la sovranità. In altri casi, però, deroga a questo principio, poiché si tratta di reati che offendono beni di particolare importanza e toccano interessi vitali dello Stato, come, ad es., ‘i delitti contro la personalità dello Stato italiano’.
Deroghe al principio di territorialità
- Reati commessi all’estero punibili secondo la legge penale italiana:
- Delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- Delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- Delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- Delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- Ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana;
- Delitti comuni commessi all’estero, sono punibili in Italia, secondo la legge penale italiana, a condizione che:
- Siano puniti con la reclusione;
- Il reo sia presente nel territorio dello Stato.
Si distinguono in:
- Delitto comune commesso dal cittadino italiano; è punito se:
- Si tratta di delitto commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, la cui pena non è inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione; se la pena, invece, è inferiore a 3 anni, occorre anche la richiesta del Ministro della Giustizia o l’istanza o la querela della persona offesa;
- Si tratta di delitto commesso a danno delle comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero, per il quale occorre che l’estradizione non sia stata concessa o non sia stata accettata dallo Stato estero, e che vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia.
- Delitto comune commesso da un cittadino straniero; è punito se:
- Si tratta di delitto commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, per il quale occorre una pena minima non inferiore ad 1 anno di reclusione e anche la richiesta del Ministro della Giustizia e la querela o l’istanza dell’offeso;
- Si tratta di delitto commesso a danno delle comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero, per il quale occorre una pena minima non inferiore a 3 anni di reclusione, la richiesta del Ministro della Giustizia e la mancata concessione o accettazione dell’estradizione, sia da parte del governo dello Stato in cui il reato fu commesso sia da parte del governo dello Stato cui appartiene il reo.
- Delitti politici commessi all’estero: per ‘delitto politico’ si intende il delitto determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, ossia da impulsi che trascendono la personalità dell’autore, ed attengono all’attuazione di idealità o concezioni politiche.
- Si distinguono in:
- Delitti oggettivamente politici: si caratterizzano unicamente per la natura del bene giuridico offeso (un interesse politico dello Stato, oppure un diritto politico del cittadino);
- Delitti soggettivamente politici: sono caratterizzati dal fatto che il colpevole agisce per conseguire fini e scopi che investono la collettività sociale ed incidono sull’esistenza, sulla costituzione, sul funzionamento dello Stato, oppure sono diretti a contrastare o consolidare idee e tendenze politiche e sociali.
- Si distinguono in:
Estradizione
Consiste nella consegna di un soggetto da parte dello Stato nel cui territorio il soggetto si trova, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (se imputato) o all’esecuzione della pena (se già condannato). Può essere:
- Attiva: lo Stato italiano richiede ad uno Stato estero la consegna di un individuo imputato o condannato in Italia;
- Passiva: lo Stato italiano riceve la richiesta di consegna avanzata da uno Stato estero. Condizioni per l’estradizione passiva:
- Il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione deve essere previsto come reato sia dalla legge italiana che da quella straniera (cd. Requisito della doppia incriminabilità);
- Non si deve trattare di reato per il quale le convenzioni internazionali facciano espresso ‘divieto di estradizione’;
- L’estradando deve essere straniero; se, invece, la domanda di estradizione riguarda un cittadino italiano, l’estradizione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalle convenzioni internazionali.
- Per reati politici, esclusi quelli di genocidio;
- Per motivi di razza, religione, nazionalità;
- Per reati puniti all’estero con la pena di morte.
L’estradizione non può essere concessa:
Principio di obbligatorietà
Obbligatorietà della legge penale: la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
Immunità
Complesso di situazioni eterogenee accomunate dall’effetto della sottrazione, in deroga all’obbligatorietà della legge penale, di determinati soggetti alle conseguenze penali derivanti dalla commissione di un reato.
- Tipologie:
- Assolute: coprono tutti i reati commessi dal soggetto, senza alcuna distinzione;
- Relative: operano soltanto nei confronti di determinati reati ed in costanza di carica;
- Funzionali: relative ad atti compiuti nell’esercizio delle funzioni ed in costanza di carica e che ammettono un’autorizzazione al procedimento penale da parte di specifici organi a ciò preposti;
- Extrafunzionali: relative agli atti, anche quelli di natura privata, compiuti fuori dall’esercizio delle funzioni;
- Sostanziali: determinano la permanente sottrazione al sindacato penale e riguardano gli atti compiuti, le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio di funzioni;
- Processuali: riguardano gli atti non compiuti nell’esercizio delle funzioni e perseguibili soltanto al momento della cessazione della carica.
- Immunità penali previste dal diritto pubblico interno:
- Il Presidente della Repubblica (Art. 90 Cost.);
- I membri del Parlamento (Art. 68 Cost.);
- I membri dei Consigli Regionali (Art. 122 Cost.);
- I giudici della Corte costituzionale;
- I membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
- Immunità penali previste dal diritto internazionale:
- I capi di Stato esteri e i reggenti;
- Il Sommo Pontefice;
- I capi e i membri di governi stranieri, componenti delle missioni speciali;
- Gli agenti diplomatici e i funzionari internazionali;
- I consoli e gli agenti consolari;
- I parlamentari europei;
- I giudici della Corte Internazionale di Giustizia con sede all’Aja e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;
- I membri delle forze armate della NATO e i militari stranieri.
Reato
Reato: comprende ogni azione od omissione umana, vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena irrogata dall’Autorità Giudiziaria.
- Teoria della bipartizione: scompone il reato in due elementi:
- Elemento soggettivo, costituito da tutti gli aspetti attinenti alla sfera dell’agente, all’adesione psicologica e volontaria di questi rispetto al fatto illecito;
- Elemento oggettivo, costituito da tutti i dati con i quali si manifesta il reato:
- Il comportamento umano;
- Le sue conseguenze;
- I presupposti che devono accompagnare la condotta perché essa sia illecita.
- Teoria della tripartizione: scompone il reato in tre elementi:
- Fatto tipico, inteso come fatto materiale, comprensivo dei soli requisiti oggettivi (condotta, evento, causalità);
- Antigiuridicità obiettiva, con la quale si intende designare la contrarietà del fatto materiale all’ordinamento giuridico;
- Colpevolezza, cioè la volontà riprovevole nelle forme del dolo, della colpa e della preterintenzione.
- Distinzione tra delitti e contravvenzioni:
- Delitti, sono i reati per i quali sono comminate le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa;
- Contravvenzioni, sono i reati puniti con l’arresto e l’ammenda.
- Altri elementi del reato:
- Soggetto passivo: il titolare del bene o interesse che la norma penale tutela e che è leso dal comportamento costituente reato; in altre parole, è la persona offesa dal reato. Soggetto passivo può essere: qualsiasi persona fisica, lo Stato o una persona giuridica.
- Il soggetto passivo del reato va tenuto distinto dal danneggiato dal reato, cioè colui che dal reato ha subito un danno civilmente risarcibile, anche senza essere titolare del bene giuridico protetto. Soggetto passivo e persona danneggiata dal reato possono coincidere (come nel delitto di lesioni) o risultare distinte (come ad es. nel delitto di omicidio, infatti in questo caso, il soggetto passivo è la vittima, mentre il danneggiato civilmente sono i parenti della vittima).
- Soggetto attivo o agente: è il soggetto che pone in essere il comportamento vietato dalla norma incriminatrice. Tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi del reato.
- Distinzione tra reati comuni e reati propri:
- Reato comune: quel reato che può essere commesso da ‘chiunque’;
- Reato proprio: reato che può essere commesso soltanto da ‘colui che riveste una determinata qualifica’ o abbia uno ‘status’ precisato dalla norma o possieda, infine, un requisito necessario per la commissione dell’i.
- Distinzione tra reati comuni e reati propri:
- Soggetto passivo: il titolare del bene o interesse che la norma penale tutela e che è leso dal comportamento costituente reato; in altre parole, è la persona offesa dal reato. Soggetto passivo può essere: qualsiasi persona fisica, lo Stato o una persona giuridica.
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