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COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE: è vietato punire un fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato. La fonte del diritto penale può essere costituita non solo dalla legge formale, ma anche da tutti quegli atti aventi forza di legge, vale a dire dai decreti legge e dai decreti legislativi convertiti.
RATIO:
- sottrarre la competenza penale al potere esecutivo evitandone l’arbitrio;
- attribuire esclusivamente al Parlamento il potere di scelta sulla politica criminale;
- subordinare il giudice alla legge, evitando la possibilità di arbitrii del potere giudiziario.
PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ O DETERMINATEZZA: la formulazione del precetto penale deve rispondere a requisiti di chiarezza, comprensività, precisione, per salvaguardare i cittadini da eventuali abusi del potere giudiziario.
RATIO:
- obbligare il legislatore alla esatta precisazione del fatto che
costituisce reato;➔ evitare che il giudice possa determinare da solo quali comportamenti costituiscono reato.
• PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ: la legge penale ha valore solo per l’avvenire e non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
 
Costituzionalizza il ‘principio di irretroattivitàà’ della norma penale più sfavorevole (norma di nuova incriminazione). RATIO: ‘favor libertatis’.
ART. 11 Disposizioni preliminari al codice civile, che sancisce la generale irretroattività della legge.
ART. 2 c.p., che regola tre diverse ipotesi di ‘successione di norme penali nel tempo’:
- COMMA: viene ribadito il ‘principio della irretroattività’ della legge penale2 (come previsto dall’ART. 25 Cost.).
- COMMA: disciplina l’‘abolitio criminis’, che sancisce il ‘principio dellaretroattività’ della legge penale più favorevole. La disciplina trova fondamento da un lato nel principio del ‘favor rei’, che comporta l’applicazione della legge favorevole al reo, e dall’altra del principio di uguaglianza. L’‘abolitio criminis’ travolge anche il giudicato e gli
effetti penali della condanna;
➔ 3° COMMA: disciplina una specifica ipotesi di norma penale modificativa; nell'ipotesi in cui la norma successiva preveda la sola pena pecuniaria per il fatto direato, già contemplato come tale nella norma precedente e punito con la pena detentiva, viene travolto anche il giudicato. La pena detentiva si convertirà immediatamente in pena pecuniaria ai sensi dell'ART. 135 c.p.
• CASI IN CUI IL 'PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ' DELLA NORMA PENALE NON OPERA:
➢ LEGGI ECCEZIONALI: sono leggi promulgate per far fronte a situazioni eccezionali (come una calamità naturale);
➢ LEGGI TEMPORANEE: leggi per le quali è previsto un termine per la loro durata, trascorso il quale la legge cessa di essere in vigore.
RATIO: per evitare che le disposizioni di carattere eccezionale o temporaneo vengano eluse, si applica esclusivamente la disposizione in vigore al tempo in cui è stato commesso il fatto
('tempus regit actum').5 EFFICACIA TERRITORIALE DEL DIRITTO PENALE
PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ: secondo il quale la legge obbliga tutti coloro (cittadini, stranieri o apolidi) che si trovano nel territorio dello Stato che l'ha emanata.
- TERRITORIO DELLO STATO:
- il territorio della Repubblica;
- ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato: navi e aeromobili italiani ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, per il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera.
PRINCIPIO DELL'UBIQUITÀ: secondo cui il reato si considera commesso nel territorio italiano sia nel caso in cui il Italia sia stato posto in essere, in tutto o in parte l'atto giuridico, sia nel caso in cui in tale ambito si verifichi l'evento che è la conseguenza dell'azione od emissione. E, quindi, il reato è punito con la legge italiana.
PRINCIPIO GENERALE: lo Stato persegue solo reati commessi sul suo territorio, visto
chesu questo ha la sovranità. In altri casi, però, deroga a questo principio, poiché si tratta di reati che offendono beni di particolare importanza e toccano interessi vitali dello Stato, come, ad es., 'i delitti contro la personalità dello Stato italiano'.
DEROGHE AL PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ:
- REATI COMMESSI ALL'ESTERO PUNIBILI SECONDO LA LEGGE PENALE ITALIANA:
- DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO ITALIANO;
- DELITTI DI CONTRAFFAZIONE DEL SIGILLO DELLO STATO E DI USO DI TALE SIGILLO CONTRAFFATTO;
- DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE AVENTI CORSO LEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO, O IN VALORI DI BOLLO O IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ITALIANO;
- DELITTI COMMESSI DA PUBBLICI UFFICIALI A SERVIZIO DELLO STATO, ABUSANDO DEI POTERI O VIOLANDO I DOVERI INERENTI ALLE LORO FUNZIONI;
- OGNI ALTRO REATO PER IL QUALE SPECIALI DISPOSIZIONI DI LEGGE O CONVENZIONI INTERNAZIONALI STABILISCONO L'APPLICABILITÀ DELLA LEGGE.
PENALE ITALIANA.
➢ DELITTI COMUNI COMMESSI ALL'ESTERO, sono punibili in Italia, secondo la legge penale italiana, a condizione che:
- sono puniti con la reclusione;
- il reo sia presente nel territorio dello Stato.
Si distinguono in:
DELITTO COMUNE commesso dal CITTADINO ITALIANO; è punito se:
- si tratta di DELITTO COMMESSO A DANNO DELLO STATO O DI UN CITTADINO ITALIANO, la cui pena non è inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione; se la pena, invece, è inferiore a 3 anni, occorre anche la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa;
- si tratta di DELITTO COMMESSO A DANNO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI UNO STATO ESTERO O DI UN CITTADINO STRANIERO, per il quale occorre che l'estradizione non sia stata concessa o non sia stata accettata dallo Stato estero, e che vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia.
DELITTO COMUNE commesso da un CITTADINO STRANIERO; è punito se:
- si tratta di
DELITTO COMMESSO A DANNO DELLO STATO O DI UN CITTADINO ITALIANO, per il quale occorre una pena minima non inferiore ad 1 anno di reclusione e anche la richiesta del Ministro della Giustizia e la querela o l'istanza dell'offeso;
2) si tratta di DELITTO COMMESSO A DANNO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DI UNO STATO ESTERO O DI UN CITTADINO STRANIERO, per il quale occorre una pena minima non inferiore a 3 anni di reclusione, la richiesta del Ministro della Giustizia e la mancata concessione o accettazione dell'estradizione, sia da parte del governo dello Stato in cui il reato fu commesso sia da parte del governo dello Stato cui appartiene il reo.
➢ DELITTI POLITICI COMMESSI ALL'ESTERO: per 'delitto politico' si intende il delitto determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, ossia da impulsi che trascendono la personalità dell'autore, ed attengono all'attuazione di idealità o concezioni politiche.
Si distinguono in:
a) DELITTI
OGGETTIVAMENTE POLITICI: si caratterizzano unicamente per la natura del bene giuridico offeso (un interesse politico dello Stato, oppure un diritto politico del cittadino);
DELITTI SOGGETTIVAMENTE POLITICI: sono caratterizzati dal fatto che il colpevole agisce per conseguire fini e scopi che investono la collettività sociale e incidono sull'esistenza, sulla costituzione, sul funzionamento dello Stato, oppure sono diretti a contrastare o consolidare idee e tendenze politiche e sociali.
ESTRADIZIONE: consiste nella consegna di un soggetto da parte dello Stato nel cui territorio il soggetto si trova, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (se imputato) o all'esecuzione della pena (se già condannato). Può essere:
- ATTIVA: lo Stato italiano richiede ad uno Stato estero la consegna di un individuo imputato o condannato in Italia;
- PASSIVA: lo Stato italiano riceve la richiesta di consegna avanzata da uno Stato estero.
CONDIZIONI
PER L'ESTRADIZIONE PASSIVA:
- il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione deve essere previsto come reato sia dalla legge italiana che da quella straniera (cd. REQUISITO DELLA DOPPIA INCRIMINABILITÀ);
- non si deve trattare di reato per il quale le convenzioni internazionali facciano espresso divieto di estradizione;
- l'estradando deve essere straniero; se, invece, la domanda di estradizione riguarda un cittadino italiano, l'estradizione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalle convenzioni internazionali.
L'ESTRADIZIONE NON PUÒ ESSERE CONCESSA:
- per reati politici, esclusi quello di genocidio;
- per motivi di razza, religione, nazionalità;
- per i reati puniti all'estero con la pena di morte.
PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ
OBBLIGATORIETÀ DELLA LEGGE PENALE: la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve
Le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
IMMUNITÀ: complesso di situazioni eterogenee accomunate dall'effetto della sottrazione, in deroga all'obbligatorietà della legge penale, di determinati soggetti alle conseguenze penali derivanti dalla commissione di un reato.
TIPOLOGIE:
- ASSOLUTE: coprono tutti i reati commessi dal soggetto, senza alcuna distinzione;
- RELATIVE: operano soltanto nei confronti di determinati reati ed in costanza di carica;
- FUNZIONALI: relative ad atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ed in costanza di carica e che ammettono un'autorizzazione al procedimento penale da parte di specifici organi a ciò preposti;
- EXTRAFUNZIONALI: relative agli atti, anche quelli di natura privata, compiuti fuori dall'esercizio delle funzioni;