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Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

L'Aia, 14 maggio 1954

La Convenzione dell'Aia, (14 maggio 1954) è nata con lo scopo di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. È interesse della comunità internazionale quella di conservare il patrimonio culturale dei singoli stati poiché rappresenta il patrimonio culturale universale. Grazie alla convenzione dell’Aja, l’espressione beni culturali è entrata per la prima volta nel lessico giuridico italiano (precedentemente venivano chiamate cose d’interesse artistico e storico). In questa convenzione viene affermato che i danni ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengono, costituiscono danni al patrimonio culturale dell’intera umanità.

Articolo 1 - Definizione dei beni culturali

Viene data una definizione di beni culturali, al fine della convenzione medesima. I beni culturali rientranti in queste categorie lo sono a prescindere dal loro proprietario o dalla loro origine e sono:

  • I beni mobili e immobili, che presentano una grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli (monumenti di architettura, arte o storia, religiosi o laici, siti archeologici, complessi di costruzioni di interesse storico, manoscritti, libri, archivi ecc.).
  • Gli edifici la cui destinazione principale è quella di conservare o di esporre i beni culturali mobili indicati alla lettera a), e i rifugi destinati a ricoverare in caso di conflitto armato i beni culturali.
  • I centri monumentali, che comprendono un considerevole numero di beni culturali.

Articolo 2 - Protezione dei beni culturali

Ai fini della convenzione viene chiarito che la protezione dei beni culturali comporta la loro salvaguardia e il loro rispetto.

Articolo 3 - Salvaguardia dei beni culturali

Le parti contraenti si impegnano a predisporre la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato prendendo tutte le misure che ritengono appropriate.

Articolo 4 - Rispetto dei beni culturali

Le parti si impegnano a rispettare i beni culturali situati sul proprio territorio, astenendosi dall’utilizzazione di questi beni per scopi che potrebbero esporre i beni a distruzione o deterioramento in caso di conflitto armato. Durante i conflitti armati la violenza deve essere limitata e non indirizzata nei confronti dei beni culturali, salvo che sia richiesto in modo imperativo da un’esigenza militare. Il diritto internazionale bellico del Jus pradae viene sostituito da un nuovo principio di diritto internazionale bellico che vieta i saccheggi, i furti, i trafugamenti e le requisizioni dei beni culturali. Le forze di occupazione sono tenute, in caso di necessità e urgenza, ad assicurare le misure di conservazione necessarie in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti per la salvaguardia dei beni culturali (art. 5). Le parti si impegnano fin dal tempo di pace a inculcare nel personale militare uno spirito di rispetto nei confronti delle culture e dei beni culturali di tutti i popoli (art. 7). Un numero limitato di rifugi, destinati a ospitare in caso di conflitto armato beni culturali, può essere posto sotto protezione speciale, a condizione che questi rifugi si trovino a sufficiente distanza da obiettivi militari importanti e che non siano utilizzati a fini militari. La protezione speciale è accordata mediante l'iscrizione in uno speciale registro. In caso di conflitto i beni sotto speciale protezione devono essere muniti di un apposito segno distintivo e non possono costituire oggetto di atti ostili di utilizzazione a fini militari (art. 10). Anche i trasporti di beni culturali possono essere posti sotto speciale protezione la quale comporta l'esenzione da confisca o cattura (Art. 12-13-14).

Limiti della convenzione

  • Non dispone nulla circa le distruzioni, saccheggi e furti ai beni culturali avvenuti prima della firma della Convenzione.
  • La Convenzione obbliga solo gli Stati che abbiano aderito ad essa (in tutto 129).
  • La Convenzione viene rispettata solo da chi possa temere conseguenze politiche per la sua violazione, non esiste un’autorità superiore ai singoli Stati che sia preposta a farla rispettare.
  • La migliore difesa dei beni culturali è costituita dalla prevenzione dei conflitti.

Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdizione e impedimento dell’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali

Parigi, 14 novembre 1970

È stata firmata per impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Ai fini di questa convenzione sono considerati beni culturali i beni che a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte e la scienza e che appartengono a una delle categorie indicate dall'art. 1 della convenzione stessa.

  • Ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico.
  • I beni riguardanti la storia, della storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale.
  • Il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche; gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici.
  • Oggetti d’antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi.
  • Materiale etnologico.
  • I beni d’interesse artistico quali: quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano); opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale; incisioni, stampe e litografie originali; assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale; manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni; francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione; archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici; oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi.

Articolo 2

Le finalità della convenzione sono espresse all'art. 2, secondo cui gli Stati riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali. La convenzione riguarda dunque beni mobili.

Articolo 3

Precisa che sono considerati illeciti l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù delle loro leggi.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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