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PROPRIETÀ DEI BENI CULTURALI

PARIGI, 14 NOVEMBRE 197È

È stata firmata per impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Ai fini di questa convenzione sono considerati beni culturali i beni che a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte e la scienza e che appartengono a una delle categorie indicate dall'art. 1 della convenzione stessa.

ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico;

Collezione

  • I beni riguardanti la storia, della storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale
  • Il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche; gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici
  • Oggetti d’antiquariato
abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi• Materiale etnologico• I beni d’interesse artistico quali: quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale• (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano); opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale; incisioni, stampe e litogra e originali; assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale; manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d’interesse particolare (storico, artistico, scienti co, letterario, ecc.) isolati o in collezioni; francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione; archivi, compresi gli archivi fonogra ci, fotogra ci ecinematogra ci; oggetti di mobilia aventi più di cento Anni e strumenti musicali antichi. ARTICOLO 2 Le finalità della convenzione sono espresse all'art. 2, secondo cui gliStati riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di proprietà di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi più efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali. La convenzione riguarda dunque BENI MOBILI. ARTICOLO 3 Precisa che sono considerati illeciti l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà di beni culturali effettuati in contrasto con le disposizioni adottate dagli Stati partecipanti in virtù della convenzione medesima. ARTICOLO 5 Gli Stati parti della convenzione si impegnano ad istituire sul proprio territorio servizi nazionali per la tutela del patrimonio culturale dotati di personale qualificato e sufficiente per assicurare le funzioni indicate nella convenzione. ARTICOLO 6 Gli Stati si impegnano a istituire un certificato.
  1. Prevedere sanzioni per chi compie l'espropriazione autorizzata del bene
  2. Proibire l'esportazione di beni culturali non autorizzati
  3. Informare il pubblico e in particolare le categorie che potrebbero esportare beni culturali sulla proibizione

ARTICOLO 7

Prevede gli impegni per prevenire l'illecita importazione di beni culturali e in particolare gli Stati si impegnano a:

  1. Adottare tutte le misure necessarie per impedire l'acquisizione, da parte di musei e altre istituzioni similari, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della convenzione, esportati illecitamente dopo l'entrata in vigore di quest'ultima;
  2. Proibire l'importazione dei beni culturali rubati in un museo o un monumento pubblico civile o religioso, situati sul territorio di un altro Stato;
  3. Adottare misure appropriate per recuperare e restituire, su richiesta dello Stato d'origine, i beni culturali rubati.

qualsiasibene culturale rubato o importato illecitamente, a condizione che lo Stato richiedente versi un equoindennizzo all'acquirente in buona fede o che detiene legalmente la proprietà di tale bene.

ARTICOLO 10

Gli impegni previsti dell'art. 10, secondo cui gli Stati si impegnano:

  1. A obbligare gli antiquari a tenere un registro che menzioni la venienza di ciascun bene culturale, il nome e l'indirizzo del produttore, la descrizione e il prezzo di ciascun bene venduto, nonché a informare l'acquirente del bene culturale del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto;
  2. A fare ogni sforzo, per mezzo dell'educazione, per creare e sviluppare nel pubblico il sentimento del valore dei beni culturali e del pericolo che il furto, gli scavi clandestini e le esportazioni illecite rappresentano per il patrimonio culturale.

ARTICOLO 11

L'articolo 11 vieta l'esportazione o il trasferimento di proprietà indebita dei beni

culturali risultanti direttamente o indirettamente dall'occupazione di un paese da parte di una potenza straniera.

ARTICOLO 13

Infine, in base all'art. 13, gli Stati si impegnano, nel quadro della propria legislazione:

  1. a impedire con tutti i mezzi adeguati i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l'importazione o illecite di tali beni;
  2. a fare in modo che i propri servizi competenti collaborino al fine di facilitare la restituzione, a chi di diritto, dei beni culturali esportati illecitamente;
  3. a consentire un'azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome;
  4. Riconoscere un diritto imprescindibile di ciascuno Stato a classificare e dichiarare INALIENABILI alcuni beni culturali che non devono essere esportati e facilitare il recupero di tali beni.

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE CULTURALE E NATURALE

PARIGI, 23 NOVEMBRE 197

È importante

Perché non regola gli interessi e valori specifici di singoli Paesi, bensì dell'intera umanità. La Convenzione ha avuto l'adesione di 193 Stati e si ispira al principio che il patrimonio culturale appartiene a tutti i popoli del mondo e che per la tutela di esso occorre favorire la collaborazione fra i Paesi. La convenzione riguarda solamente i BENI IMMOBILI e tramite il preambolo afferma che la degradazione e la spartizione di un bene del patrimonio culturale costituisce un impoverimento del patrimonio di tutti i popoli. La convenzione promuove la partecipazione di tutta la collettività internazionale alla tutela del patrimonio culturale di valore universale, tramite un'assistenza collettiva che completi l'azione dello Stato.

ARTICOLO 1

Reca una definizione del patrimonio culturale distinto in:

  • Monumenti opere di architettura, scultura, pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte
  • Gruppi di costruzioni, isolati o siti urbani e rurali che abbiano un valore universale dal punto di vista storico, artistico, scientifico, etnologico o antropologico
  • Siti che presentino opere dell'uomo o opere congiunte dell'uomo e della natura e che abbiano un valore universale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico
  • Siti naturali che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico
gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza. Complessi gruppi di costruzioni isolarsi o riuniti che per la loro unità o integrazione al paesaggio hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte e della scienza. Siti opere dell'uomo o creazioni congiunte uomo-natura, oppure zone di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico (comprese zone archeologiche). ARTICOLO 4 Responsabilità di ogni Stato Ogni Stato riconosce che l'obbligo di assicurare la tutela, la valorizzazione, la conservazione e la trasmissione alle future generazioni dei beni culturali ricade soprattutto sulla propria autorità. ARTICOLO 5 Misure essenziali per la tutela del patrimonio culturale Gli Stati parte della convenzione si adoperano ad istituire sul proprio territorio servizi di tutela, conservazione e

valorizzazione del patrimonio culturale dotati di mezzi e personale adeguato alla loro funzione. Gli Stati devono inoltre adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per la tutela, valorizzazione, restauro e conservazione del patrimonio culturale

ARTICOLO 6

Importanza della cooperazione internazionale

Nel rispetto della sovranità degli Stati, essi riconoscono che la tutela del patrimonio universale deve essere attuato attraverso la cooperazione di tutta la comunità internazionale.

Ogni Stato si impegna a NON adottare deliberatamente alcuna misura che possa arrecare danno al patrimonio culturale situato sul territorio di un altro Stato parte della convenzione.

ARTICOLO 7

Istituzione del Comitato del patrimonio mondiale

La costruzione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionale si fonda su un Comitato INTERGOVERNATIVO costituito presso l'UNESCO e denominato Comitato del patrimonio mondiale. Il comitato compila sulla base

degli elenchi presentati dai singoli Stati parte della convenzione, un elenco di beni del patrimonio culturale che a suo parere hanno valore universale eccezionale. L'inserimento dei beni all'interno di questo elenco costituisce un importante fattore di attrazione turistica. Può essere inoltre compilato l'elenco del patrimonio mondiale in pericolo dove possono essere inseriti solo i beni minacciati da pericoli seri e concreti.

Gli Stati parte della convenzione possono presentare al Comitato domande di assistenza internazionale per i beni presenti negli elenchi: di conservazione, valorizzazione o restauro.

Il Comitato decide sull'utilizzazione delle risorse del Fondo del patrimonio mondiale, costituito sempre presso l'UNESCO e alimentato essenzialmente da contributi volontari obbligatori degli Stati parte della convenzione. L'assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può avere varie forme, tra le quali:

  1. studi sui problemi
  2. conservazione
  3. valorizzazione
  4. restauro

posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e restauro del patrimonio culturale;

nomina di esperti;

formazione di specialisti;

fornitura delle attrezzature che lo Stato interessato non possiede o che non è in grado di acquisire;

concessione di prestiti a interessi ridotti o senza interessi, o che possano essere rimborsati a lungo termine;

concessione di sovvenzioni non rimborsabili (art.22).

Il Comitato e lo Stato beneficiario definiscono inoltre nell'accordo che essi concludono le condizioni alle quali va eseguito il programma o progetto per il quale è fornita assistenza internazionale (art. 26).

La convenzione però stabilisce che il finanziamento dei lavori, in linea di principio, deve incombere solo parzialmente sulla

CONVENZIONE UNIDROIT

ROMA, 24 GIUGNO 199

La Convenzione UNIDROIT ha come oggetto il ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati.

È stata promossa dell'UNIDROIT, istituto

Internazionale per l'unicazione del diritto privat

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A.A. 2020-2021
8 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giadaa98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gaffuri Federico.