Nota integrativa nel bilancio di esercizio
Finalità della nota integrativa e informazioni sulle immobilizzazioni
Il candidato, dopo aver illustrato la finalità della nota integrativa, indichi le informazioni che il redattore del bilancio di esercizio deve riportare nella nota integrativa con riferimento alla voce "immobilizzazioni", ai sensi del punto n.2 dell'art. 2427 del codice civile.
La NI è parte integrante del bilancio (insieme a SP, CE e RF) ed ha due funzioni principali:
- Completare i dati dei prospetti contabili SP e CE fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive
- Motivare determinati comportamenti come per esempio deroghe e valutazioni effettuate
Per quanto riguarda le immobilizzazioni, l'art 2427 prevede che in NI vengano inserite:
- La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati
- La spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento
- I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, delle rettifiche di valore e nella conversione di valori in altra valuta
- I movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce:
- Costo
- Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
- Acquisizioni
- Spostamenti da una ad altra voce
- Alienazioni nell'esercizio
- Rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti nell'esercizio
- Totale delle rivalutazioni alle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio
- Composizione delle voci "costi d'impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo"
- La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni, facendo riferimento ai futuri risultati economici, alla loro prevedibile vita utile e al loro valore di mercato
- L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello SP
- L'importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo SP
Valutazione delle rimanenze nel bilancio d'esercizio
Modalità di valutazione delle rimanenze
Il candidato illustri le modalità di valutazione nel bilancio d’esercizio delle rimanenze di prodotti finiti dal punto di vista del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e della norma fiscale.
Le rimanenze sono beni di proprietà dell'azienda o destinati alla vendita o impiegati come fattori produttivi iniziati nel periodo in chiusura e destinati a completarsi nell'esercizio successivo attraverso vendita o la conclusione del processo produttivo.
Sono quindi un valore economico comune a due esercizi.
La quantificazione dei beni in giacenza può essere effettuata tramite:
- Procedura contabile => Scheda di magazzino
- Determinazione effettiva => Inventario
Inventario: beni in magazzino + beni di proprietà presso terzi – beni di terzi in magazzino = PROPRIETÀ IN MAGAZZINO + beni da ricevere – beni da consegnare = GIACENZE DI MAGAZZINO.
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o di produzione (calcolati come le immobilizzazioni) o al valore di realizzo desumibile dal mercato, se minore.
Secondo i Principi contabili, le rimanenze di magazzino vanno valutate al minore tra costo storico e valore di mercato. Si suddividono i beni in fungibili e in non fungibili.
Per i beni non fungibili, il costo di acquisto per merci, materie prime, sussidiarie e di consumo è costituito dal prezzo d'acquisto compresi oneri accessori, il costo di acquisto è al netto di resi, sconti, abbuoni e premi attivi. Si iscrive a bilancio il valore inferiore tra costo d'acquisto e valore di mercato.
Il costo di produzione di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione comprende tutti i costi inerenti al bene, può comprendere anche costi indiretti (es. spese per utenze). I costi di distribuzione invece NON sono computati. Si iscrive a bilancio sempre il valore inferiore tra costo di produzione e valore di mercato.
Se i beni sono fungibili il loro costo può essere calcolato tramite tre metodi:
- Metodo del costo medio ponderato (CMP)
- FIFO
- LIFO
Bilancio consolidato e obbligatorietà
Finalità del bilancio consolidato e obbligo di redazione
Il candidato, dopo aver illustrato la finalità del bilancio consolidato e i concetti di "controllo" e di "collegamento", elenchi per quali società è obbligatoria, secondo la normativa italiana, la redazione del bilancio consolidato di gruppo.
La redazione del bilancio consolidato è prevista SOLO per i gruppi verticali, ossia un insieme di società con una capogruppo al vertice che controlla direttamente o indirettamente una o più imprese (chiamate sussidiarie) tramite un legame finanziario di tipo partecipativo.
Controllo: se nella controllata la controllante possiede almeno la maggioranza relativa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Collegamento: sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un'influenza notevole (almeno il 20% dei voti in assemblea ordinaria, 10% se la società è quotata).
La partecipazione si classifica in base al grado di intensità:
- Totalitarie
- Di maggioranza assoluta
- Di maggioranza relativa
- Di minoranza (legami di collegamento)
E in base alla forma:
- Dirette
- Indirette
- Incrociate
- Reciproche
Lo scopo della redazione del bilancio consolidato è quello di esprimere un giudizio sulle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale di un gruppo verticale.
Il bilancio è redatto dalla capogruppo secondo g...
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