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RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GIUDICE ORDINARIO E AMMINISTRATIVO
Questa ripartizione è iniziata nel 1881 ed è stata maggiormente definita con la legge del 1889
(legge istitutiva della 4° sezione del consiglio di stato) con la quale l’ordinamento ha scelto il
sistema dualista:
- Da una parte il giudice ordinario
- Dall’altra il giudice amministrativo
Nonostante ciò la ripartizione delle loro competenze è stata spesso oggetto di numerosi contrasti
perché c’è alla base una incertezza circa la situazione soggettiva di interesse legittimo poiché la
legge del 1865 aboliva il contenzioso amministrativo e mirava a garantire una tutela piena dei
diritti soggettivi del privato nei confronti dell’amministrazione e assegnava questa tutela al giudice
ordinario. Aboliti gli organi del contenzioso amministrativo gli interessi venivano tutelati ad es. con
ricorso gerarchico. Successivamente nel 1877 si sottrae al Consiglio di Stato il potere di dirimere i
conflitti tra giudice ordinario e PA e si attribuisce tale potere alla Corte di Cassazione(Organo
deputato a stabilire i limiti tra le due giurisdizioni).
Come si ripartisce la giurisdizione?
Il 1° CRITERIO fu quello del “petitum”: con la sentenza del 1881 della Cassazione si ritenne che il
petitum coincideva con la situazione soggettiva fatta valere.
Es. se io chiedevo la tutela di un diritto soggettivo questa rientrava nella giurisdizione del giudice
ordinario.
Dal petitum bisogna avere chiara la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo la cui
titolarità può dar luogo ad una doppia tutela:
es. se Tizio è proprietario di un fondo situato vicino ad altro fondo sul quale il comune ha rilasciato
il permesso di costruire, Tizio può impugnare il permesso di costruire dinanzi al giudice
amministrativo entro 60 giorni;oppure, se questa costruzione lede i limiti di distanza stabilita dal
provvedimento amministrativo tra gli edifici, Tizio può far valere il suo diritto dinanzi al giudice
ordinario.
Siamo dinanzi a due situazioni distinte: poiché rispetto alle PA Tizio è titolare di un interesse
legittimo; invece rispetto al giudice ordinario Tizio può far valere il proprio diritto soggettivo ex art.
832.
Successivamente si sentì l’esigenza di modificare la teoria del “petitum” quale criterio di
ripartizione e si passò al
2° CRITERIO della “causa petendi”: ancora una volta si guardò alla situazione soggettiva non
come ragioni per le quali invoco la tutela,ma si guarda al tipo di tutela invocata:tutela dell’interesse
legittimo= giurisdizione del giudice amministrativo, tutela del diritto soggettivo=giurisdizione del
giudice ordinario.
3°CRITERIO “teoria della prospettazione”: per prospettazione si intende l’analisi del contenuto
della domanda cioè il tipo di domanda e le ragioni poste alla base della stessa che la parte del
rapporto processuale azionava nei confronti della PA. Anche questa teoria è risultata inidonea
poiché non dava molta certezza nello stabilire i parametri di definizione tra le due giurisdizioni.
Vi è stato un lungo percorso per definire i limiti delle due giurisdizioni che spesso hanno incontrato
dei contrasti interni alla dottrina e alla giurisprudenza ma infine si è giunti alla teoria del (IV°
CRITERIO) “petitum sostanziale” che si concretizzava nella richiesta rivolta al giudice. Assume
così grande importanza la valutazione fatta dal giudice dei presupposti dell’azione e del titolo di
legittimazione che il giudice ha nel conoscere la domanda, così:
- Si assegna al giudice ordinario la competenza giurisdizionale di tutte quelle azioni che sul
piano sostanziale miravano ad accertare la tutela di un diritto soggettivo (es. titolarità del
diritto soggettivo ad ottenere il risarcimento del danno)
- Se invece la richiesta incide sull’esercizio del potere amministrativo siamo nell’ambito della
tutela non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo con la conseguenza che a
provvedere di tale tutela non è il giudice ordinario ma gli organi della giustizia
amministrativa.
Oggi la prospettiva è cambiata perché diritto soggettivo e interesse legittimo hanno ottenuto
una tutela paritaria già dai tempi dell’articolo 24 Cost che richiamava l’articolo 111 Cost.
relativo al “giusto processo”.
Infatti l’art 111 ha una portata espansiva per questo è applicabile in tutti quei giudizi dove vi è
confronto tra autorità e libertà o tra amministrazione e cittadino, soprattutto nei giudizi in cui il
cittadino chiede tutela nei confronti della PA.
Dalla combinazione di questi articoli si deduce che la PA non ricopre più posizione di priorità
rispetto al processo amministrativo come riconosciutagli dalla legge Crispi, ma soggiace allo
stesso; si è data più importanza, nell’ambito dei giudizi, alla parità delle parti e all’instaurazione
del contraddittorio infatti quest’ultimo consente di acquisire i mezzi di prova utili al giudice per
giungere alla verità processuale.
A questo punto non possiamo non richiamare l’art 113 Cost. che sancisce l’assenza di limiti
alla tutela dei soggetti e non prevede limiti all’impugnazione degli atti amministrativi perché
quest’articolo è espressione di una scelta Costituzionale che equipara atti e comportamenti
della PA: se la PA, attraverso l’adozione di atti, provoca un danno al diritto di un privato è logico
che debba rispondere di tale danno.
Doppia azione: Si parla di doppia azione perché l’art 24 tutela in maniera equivalente sia il
diritto soggettivo che l’interesse legittimo; se si riconosce il risarcimento del danno per la
lesione di diritto soggettivo non ha senso negarlo per la lesione di interesse legittimo. Infatti
l’interesse legittimo presenta un contenuto sostanziale e materiale che differisce di poco dal
diritto soggettivo.
Da ciò quindi è ammesso il risarcimento del danno anche per lesione di interesse legittimo (che
trova riferimento normativo nella sentenza 500/1999, nella l.205/2000 e nel decreto legislativo
104/2010).
A seguito della riforma del processo amministrativo vi è grande apertura in materia di
risarcimento danni, infatti l’ordinamento vigente riconosce autonomia alla tutela risarcitoria per
la lesione di situazioni soggettive di interesse legittimo a causa di provvedimenti amministrativi
illegittimi.
In un sistema dualistico ad essere adito per l’azionabilità della tutela risarcitoria dovrebbe
essere il giudice ordinario;invece il dl.104/2010 ha assegnato la tutela esclusiva del
risarcimento danni al giudice amministrativo.
La sentenza 204/2004 è importante perché la Corte Cost. ha creato un criterio di ripartizione
delle giurisdizioni affermando che: laddove vi è connessione tra atti e comportamenti
nell’esercizio del pubblico potere, tale materia deve essere rimessa per sua natura alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il giudice amministrativo dispone quindi del
potere di condannare l’amministrazione al risarcimento danni (anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica).
Quindi il giudice amministrativo può imporre un provvedimento che corrisponda ad un facere
della pubblica amministrazione.
es:nell’ipotesi in cui la PA non ha rilasciato un titolo, se tale atto è illegittimo, il giudice
amministrativo su istanza di parte può imporre alla PA il rilascio di quel particolare titolo
In passato il giudice amministrativo era restio a riconoscere ed esercitare la tutela del
risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo, attualmente però tale tutela trova
riconoscimento tanto nella legge 205 del 2000 quanto nel d.l. 104 del 2010.
Però vi è una questione ancora aperta circa la pregiudizialità (o meno) della preventiva
rimozione dell’atto amministrativo illegittimo rispetto al risarcimento del danno.
- Il giudice amministrativo si è schierato a favore della pregiudizialità della preventiva
rimozione dell’atto illegittimo
- Il giudice ordinario invece si è schierato a favore della tesi opposta affermando che si può
esercitare la tutela risarcitoria indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato
preventivamente impugnato. (tesi sostenuta anche dal prof. Laudadio)
CRITERI CHE SANCISCONO I LIMITI DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFORONTI
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Dobbiamo partire dagli art. 4 e 5della legge del 1865 n. 2248 (legge abolitrice del
contenzioso amministrativo). Tale legge riconobbe la tutela dei diritti soggettivi pubblici e
privati nei confronti dell’amministrazione,quindi, quando la pubblica amministrazione lede
diritti soggettivi di un provato attraverso atti autoritativi, il giudice ordinario poteva
condannare l’amministrazione al risarcimento del danno (perché gli interessi legittimi in
questa fase non trovavano tutela).
Art.4:non consentiva al giudice ordinario né di annullare né di revocare, né di ordinare un
facere, ne di emettere sentenze costitutiva nei confronti della PA perché queste limitazioni
derivavano dal fatto che vi era una netta distinzione tra potere giudiziario e potere
amministrativo, e se così non fosse stato, ci sarebbe stata una sovra ordinazione del
giudice ordinario sul giudice amministrativo, cosa che contrasta con il criterio di
separazione dei poteri ma soprattutto con il sub criterio della non-sottoposizione
dell’amministrazione al giudice ordinario.
Art.5: si occupa di risolvere la questione in cui un atto illegittimo della PA lede un diritto
soggettivo. In questo caso il giudice ordinario che riconosce l’illegittimità dell’atto
amministrativo può solo disapplicare questo atto relativamente al rapporto controverso in
questione.
Es. nell’ambito di una controversia circa l’autorizzazione del permesso di costruire, se il
titolare del permesso di costruire viola il regolamento edilizio, perché non ha rispettato le
distanze di costruzione in esso previste, l’attore proprietario del fondo vicino può rivolgersi
al giudice ordinario per ottenere la tutela del proprio diritto. Siamo quindi nell’ambito del
diritto di proprietà quindi il giudice ordinario potrà disapplicare questo permesso di costruire
in quanto provvedimento amministrativo poiché lo ritiene illegittimo (cioè non rispettoso dei
limiti di distanza.)
Quindi i presupposti per la DISAPPLICAZIONE sono:
-illegittimità dell’atto
-Violazione del diritto soggettivo
-esistenza di un atto che è espressione del provvedimento amministrativo
COMPORTAMENTI DELLA PA
Diversa è