Ripartizione delle competenze tra giudice ordinario e amministrativo
Questa ripartizione è iniziata nel 1881 ed è stata maggiormente definita con la legge del 1889 (legge istitutiva della 4° sezione del Consiglio di Stato) con la quale l’ordinamento ha scelto il sistema dualista:
- Da una parte il giudice ordinario
- Dall’altra il giudice amministrativo
Nonostante ciò, la ripartizione delle loro competenze è stata spesso oggetto di numerosi contrasti perché c’è alla base un’incertezza circa la situazione soggettiva di interesse legittimo poiché la legge del 1865 aboliva il contenzioso amministrativo e mirava a garantire una tutela piena dei diritti soggettivi del privato nei confronti dell’amministrazione e assegnava questa tutela al giudice ordinario. Aboliti gli organi del contenzioso amministrativo, gli interessi venivano tutelati ad esempio con ricorso gerarchico. Successivamente nel 1877 si sottrae al Consiglio di Stato il potere di dirimere i conflitti tra giudice ordinario e PA e si attribuisce tale potere alla Corte di Cassazione (Organo deputato a stabilire i limiti tra le due giurisdizioni).
Criteri di ripartizione della giurisdizione
1° criterio: Petitum
Il primo criterio fu quello del “petitum”: con la sentenza del 1881 della Cassazione si ritenne che il petitum coincideva con la situazione soggettiva fatta valere. Ad esempio, se si chiedeva la tutela di un diritto soggettivo, questa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario.
Dal petitum bisogna avere chiara la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, la cui titolarità può dar luogo a una doppia tutela. Ad esempio, se Tizio è proprietario di un fondo situato vicino a un altro fondo sul quale il comune ha rilasciato il permesso di costruire, Tizio può impugnare il permesso di costruire dinanzi al giudice amministrativo entro 60 giorni; oppure, se questa costruzione lede i limiti di distanza stabiliti dal provvedimento amministrativo tra gli edifici, Tizio può far valere il suo diritto dinanzi al giudice ordinario. Siamo dinanzi a due situazioni distinte: rispetto alla PA Tizio è titolare di un interesse legittimo; invece, rispetto al giudice ordinario, Tizio può far valere il proprio diritto soggettivo ex art. 832.
2° criterio: Causa petendi
Successivamente si sentì l’esigenza di modificare la teoria del “petitum” quale criterio di ripartizione e si passò al secondo criterio della “causa petendi”: ancora una volta si guardò alla situazione soggettiva non come ragioni per le quali si invoca la tutela, ma si guarda al tipo di tutela invocata: tutela dell’interesse legittimo = giurisdizione del giudice amministrativo, tutela del diritto soggettivo = giurisdizione del giudice ordinario.
3° criterio: Teoria della prospettazione
La “teoria della prospettazione” si riferisce all’analisi del contenuto della domanda, cioè il tipo di domanda e le ragioni poste alla base della stessa che la parte del rapporto processuale azionava nei confronti della PA. Anche questa teoria è risultata inidonea poiché non dava molta certezza nello stabilire i parametri di definizione tra le due giurisdizioni.
4° criterio: Petitum sostanziale
Vi è stato un lungo percorso per definire i limiti delle due giurisdizioni, che spesso hanno incontrato dei contrasti interni alla dottrina e alla giurisprudenza. Infine, si è giunti alla teoria del “petitum sostanziale”, che si concretizzava nella richiesta rivolta al giudice. Assume così grande importanza la valutazione fatta dal giudice dei presupposti dell’azione e del titolo di legittimazione che il giudice ha nel conoscere la domanda, così:
- Si assegna al giudice ordinario la competenza giurisdizionale di tutte quelle azioni che sul piano sostanziale miravano ad accertare la tutela di un diritto soggettivo (es. titolarità del diritto soggettivo ad ottenere il risarcimento del danno).
- Se invece la richiesta incide sull’esercizio del potere amministrativo, siamo nell'ambito della giurisdizione amministrativa.
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