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RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GIUDICE ORDINARIO E AMMINISTRATIVO

Questa ripartizione è iniziata nel 1881 ed è stata maggiormente definita con la legge del 1889

(legge istitutiva della 4° sezione del consiglio di stato) con la quale l’ordinamento ha scelto il

sistema dualista:

- Da una parte il giudice ordinario

- Dall’altra il giudice amministrativo

Nonostante ciò la ripartizione delle loro competenze è stata spesso oggetto di numerosi contrasti

perché c’è alla base una incertezza circa la situazione soggettiva di interesse legittimo poiché la

legge del 1865 aboliva il contenzioso amministrativo e mirava a garantire una tutela piena dei

diritti soggettivi del privato nei confronti dell’amministrazione e assegnava questa tutela al giudice

ordinario. Aboliti gli organi del contenzioso amministrativo gli interessi venivano tutelati ad es. con

ricorso gerarchico. Successivamente nel 1877 si sottrae al Consiglio di Stato il potere di dirimere i

conflitti tra giudice ordinario e PA e si attribuisce tale potere alla Corte di Cassazione(Organo

deputato a stabilire i limiti tra le due giurisdizioni).

Come si ripartisce la giurisdizione?

Il 1° CRITERIO fu quello del “petitum”: con la sentenza del 1881 della Cassazione si ritenne che il

petitum coincideva con la situazione soggettiva fatta valere.

Es. se io chiedevo la tutela di un diritto soggettivo questa rientrava nella giurisdizione del giudice

ordinario.

Dal petitum bisogna avere chiara la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo la cui

titolarità può dar luogo ad una doppia tutela:

es. se Tizio è proprietario di un fondo situato vicino ad altro fondo sul quale il comune ha rilasciato

il permesso di costruire, Tizio può impugnare il permesso di costruire dinanzi al giudice

amministrativo entro 60 giorni;oppure, se questa costruzione lede i limiti di distanza stabilita dal

provvedimento amministrativo tra gli edifici, Tizio può far valere il suo diritto dinanzi al giudice

ordinario.

Siamo dinanzi a due situazioni distinte: poiché rispetto alle PA Tizio è titolare di un interesse

legittimo; invece rispetto al giudice ordinario Tizio può far valere il proprio diritto soggettivo ex art.

832.

Successivamente si sentì l’esigenza di modificare la teoria del “petitum” quale criterio di

ripartizione e si passò al

2° CRITERIO della “causa petendi”: ancora una volta si guardò alla situazione soggettiva non

come ragioni per le quali invoco la tutela,ma si guarda al tipo di tutela invocata:tutela dell’interesse

legittimo= giurisdizione del giudice amministrativo, tutela del diritto soggettivo=giurisdizione del

giudice ordinario.

3°CRITERIO “teoria della prospettazione”: per prospettazione si intende l’analisi del contenuto

della domanda cioè il tipo di domanda e le ragioni poste alla base della stessa che la parte del

rapporto processuale azionava nei confronti della PA. Anche questa teoria è risultata inidonea

poiché non dava molta certezza nello stabilire i parametri di definizione tra le due giurisdizioni.

Vi è stato un lungo percorso per definire i limiti delle due giurisdizioni che spesso hanno incontrato

dei contrasti interni alla dottrina e alla giurisprudenza ma infine si è giunti alla teoria del (IV°

CRITERIO) “petitum sostanziale” che si concretizzava nella richiesta rivolta al giudice. Assume

così grande importanza la valutazione fatta dal giudice dei presupposti dell’azione e del titolo di

legittimazione che il giudice ha nel conoscere la domanda, così:

- Si assegna al giudice ordinario la competenza giurisdizionale di tutte quelle azioni che sul

piano sostanziale miravano ad accertare la tutela di un diritto soggettivo (es. titolarità del

diritto soggettivo ad ottenere il risarcimento del danno)

- Se invece la richiesta incide sull’esercizio del potere amministrativo siamo nell’ambito della

tutela non di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo con la conseguenza che a

provvedere di tale tutela non è il giudice ordinario ma gli organi della giustizia

amministrativa.

Oggi la prospettiva è cambiata perché diritto soggettivo e interesse legittimo hanno ottenuto

una tutela paritaria già dai tempi dell’articolo 24 Cost che richiamava l’articolo 111 Cost.

relativo al “giusto processo”.

Infatti l’art 111 ha una portata espansiva per questo è applicabile in tutti quei giudizi dove vi è

confronto tra autorità e libertà o tra amministrazione e cittadino, soprattutto nei giudizi in cui il

cittadino chiede tutela nei confronti della PA.

Dalla combinazione di questi articoli si deduce che la PA non ricopre più posizione di priorità

rispetto al processo amministrativo come riconosciutagli dalla legge Crispi, ma soggiace allo

stesso; si è data più importanza, nell’ambito dei giudizi, alla parità delle parti e all’instaurazione

del contraddittorio infatti quest’ultimo consente di acquisire i mezzi di prova utili al giudice per

giungere alla verità processuale.

A questo punto non possiamo non richiamare l’art 113 Cost. che sancisce l’assenza di limiti

alla tutela dei soggetti e non prevede limiti all’impugnazione degli atti amministrativi perché

quest’articolo è espressione di una scelta Costituzionale che equipara atti e comportamenti

della PA: se la PA, attraverso l’adozione di atti, provoca un danno al diritto di un privato è logico

che debba rispondere di tale danno.

Doppia azione: Si parla di doppia azione perché l’art 24 tutela in maniera equivalente sia il

diritto soggettivo che l’interesse legittimo; se si riconosce il risarcimento del danno per la

lesione di diritto soggettivo non ha senso negarlo per la lesione di interesse legittimo. Infatti

l’interesse legittimo presenta un contenuto sostanziale e materiale che differisce di poco dal

diritto soggettivo.

Da ciò quindi è ammesso il risarcimento del danno anche per lesione di interesse legittimo (che

trova riferimento normativo nella sentenza 500/1999, nella l.205/2000 e nel decreto legislativo

104/2010).

A seguito della riforma del processo amministrativo vi è grande apertura in materia di

risarcimento danni, infatti l’ordinamento vigente riconosce autonomia alla tutela risarcitoria per

la lesione di situazioni soggettive di interesse legittimo a causa di provvedimenti amministrativi

illegittimi.

In un sistema dualistico ad essere adito per l’azionabilità della tutela risarcitoria dovrebbe

essere il giudice ordinario;invece il dl.104/2010 ha assegnato la tutela esclusiva del

risarcimento danni al giudice amministrativo.

La sentenza 204/2004 è importante perché la Corte Cost. ha creato un criterio di ripartizione

delle giurisdizioni affermando che: laddove vi è connessione tra atti e comportamenti

nell’esercizio del pubblico potere, tale materia deve essere rimessa per sua natura alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il giudice amministrativo dispone quindi del

potere di condannare l’amministrazione al risarcimento danni (anche attraverso la

reintegrazione in forma specifica).

Quindi il giudice amministrativo può imporre un provvedimento che corrisponda ad un facere

della pubblica amministrazione.

es:nell’ipotesi in cui la PA non ha rilasciato un titolo, se tale atto è illegittimo, il giudice

amministrativo su istanza di parte può imporre alla PA il rilascio di quel particolare titolo

In passato il giudice amministrativo era restio a riconoscere ed esercitare la tutela del

risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo, attualmente però tale tutela trova

riconoscimento tanto nella legge 205 del 2000 quanto nel d.l. 104 del 2010.

Però vi è una questione ancora aperta circa la pregiudizialità (o meno) della preventiva

rimozione dell’atto amministrativo illegittimo rispetto al risarcimento del danno.

- Il giudice amministrativo si è schierato a favore della pregiudizialità della preventiva

rimozione dell’atto illegittimo

- Il giudice ordinario invece si è schierato a favore della tesi opposta affermando che si può

esercitare la tutela risarcitoria indipendentemente dal fatto che l’atto sia stato

preventivamente impugnato. (tesi sostenuta anche dal prof. Laudadio)

CRITERI CHE SANCISCONO I LIMITI DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFORONTI

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Dobbiamo partire dagli art. 4 e 5della legge del 1865 n. 2248 (legge abolitrice del

contenzioso amministrativo). Tale legge riconobbe la tutela dei diritti soggettivi pubblici e

privati nei confronti dell’amministrazione,quindi, quando la pubblica amministrazione lede

diritti soggettivi di un provato attraverso atti autoritativi, il giudice ordinario poteva

condannare l’amministrazione al risarcimento del danno (perché gli interessi legittimi in

questa fase non trovavano tutela).

Art.4:non consentiva al giudice ordinario né di annullare né di revocare, né di ordinare un

facere, ne di emettere sentenze costitutiva nei confronti della PA perché queste limitazioni

derivavano dal fatto che vi era una netta distinzione tra potere giudiziario e potere

amministrativo, e se così non fosse stato, ci sarebbe stata una sovra ordinazione del

giudice ordinario sul giudice amministrativo, cosa che contrasta con il criterio di

separazione dei poteri ma soprattutto con il sub criterio della non-sottoposizione

dell’amministrazione al giudice ordinario.

Art.5: si occupa di risolvere la questione in cui un atto illegittimo della PA lede un diritto

soggettivo. In questo caso il giudice ordinario che riconosce l’illegittimità dell’atto

amministrativo può solo disapplicare questo atto relativamente al rapporto controverso in

questione.

Es. nell’ambito di una controversia circa l’autorizzazione del permesso di costruire, se il

titolare del permesso di costruire viola il regolamento edilizio, perché non ha rispettato le

distanze di costruzione in esso previste, l’attore proprietario del fondo vicino può rivolgersi

al giudice ordinario per ottenere la tutela del proprio diritto. Siamo quindi nell’ambito del

diritto di proprietà quindi il giudice ordinario potrà disapplicare questo permesso di costruire

in quanto provvedimento amministrativo poiché lo ritiene illegittimo (cioè non rispettoso dei

limiti di distanza.)

Quindi i presupposti per la DISAPPLICAZIONE sono:

-illegittimità dell’atto

-Violazione del diritto soggettivo

-esistenza di un atto che è espressione del provvedimento amministrativo

COMPORTAMENTI DELLA PA

Diversa è

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annie48 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Giurisprudenza Prof..