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UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE (NOVARA) – FACOLTA’

GIURISPRUDENZA

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

PROFESSORESSA LIGIOS

CAPITOLO 1: IL DIRITTO ROMANO E LE SUE FONTI

1. DIRITTO

Il concetto di diritto è oggi uno dei concetti più controversi. SI possono dividere le

correnti di pensiero in base alla concezione adottata, che può essere o quella

“normativa” o quella “ istituzionale”.

Per la prima, il diritto è considerato come un complesso organico di norme.

Mentre per la seconda, il diritto è considerato come il modo di essere di una

collettività. norma agendi 

Il diritto di cui si è appena trattato è il diritto OGGETTIVO, cioè la

nella lingua italiana si parla di diritto oggettivo, quando si tratta del diritto civile, del

diritto penale, del diritto romano.

Al diritto oggettivo, si contrappone il diritto SOGGETTIVO, che è la pretesa di un

soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, che possiede il dovere di

facultas agendi

soddisfarla. Per indicare il diritto soggettivo, si usa la locuzione latina

nella lingua italiana si parla di diritto soggettivo quando si tratta del diritto di

credito, diritto di proprietà.

Il concetto di diritto soggettivo è stato elaborato dalla dottrina moderna, che ha

potestà e facoltà.

individuato le nozioni di di La potestà consiste nei poteri conferiti ad

un soggetto, che si possono esercitare su altri soggetti, indipendentemente dalla loro

volontà, senza che essi possano sottrarsi (es. la potestà dei genitori sui figli). Mentre la

facoltà è la possibilità riconosciuta e garantita ad un titolare di un diritto soggettivo

(es. il titolare di un appezzamento di terra, può usare questo suo bene per i più

disparati scopi).

Al diritto soggettivo di un soggetto, fa riscontro il dovere giuridico in un altro o in altri

obbligo e soggezione.

soggetti. A tal proposito si distinguono i concetti di di

L’obbligo è il fare o il non fare alcunché in relazione al diritto soggettivo; mentre la

soggezione è la condizione di dover sottostare di un soggetto ad un altro, anche contro

la propria volontà. onere

Inoltre è importante il concetto di che corrisponde al sacrificio che il diritto

oggettivo addossa ad un soggetto affinché possa raggiungere un risultato utile o per

evitare un pregiudizio (es. un costruttore abusivo può evitare la demolizione con il

pagamento di una penale e l’adempimento delle norme stabilite dalla legge di

sanatoria).

2. DIRITTO ROMANO

Il diritto romano è il diritto di quella collettività politica organizzata di uomini liberi che

fece capo all’antica Roma: un diritto che si svolse per oltre 1300 anni (dall’origine della

città -754 a.C.- alla morte dell’imperatore Giustiziano – 565 d.C.-). Con questo

Corpus

imperatore ebbe luogo un eccezionale evento storico, cioè la formazione del

iuris civilis con cui termina definitivamente il corso del diritto romano nel senso più

proprio. In seguito alla sua formazione e sulla sua base, si verificarono altri fenomeni

come la creazione del diritto bizantino, in Oriente, e la creazione del diritto comune, in

Occidente. Il diritto romano è l’ordinamento giuridico che è durato più a lungo. Inoltre

la particolarità del diritto romano è che fu l’unico ad essere SCIENTIFICAMENTE

elaborato: solo Roma ebbe veri giureconsulti. Questa è la ragione prima della validità

del diritto romano, che lo portarono ad essere adeguato ad un adattamento a tipi di

società del tutto diversi da quella romana. Infatti è nel diritto romano che va scorta la

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matrice della maggior parte dei sistemi privatistici dei Paesi dell’Europa continentale,

dei Paesi dell’America Latina e di altri Paesi ancora, come nel caso del diritto privato

(che ha derivazione romanistica) del nostro Paese.

SIGNIFICATO TERMINE “IUS” = DIRITTO

ius.

Il termine latino corrispondente alla nostra parola diritto è

ius

Il termine veniva utilizzato con varie accezioni differenti.

*IUS COME DIRITTO OGGETTIVO: es. ius quiritium, ius civile, ius gentium, ius

honorarium.

Designano dei nuclei di diritto. Il diritto romano si viene a creare per strati, tanto che il

diritto romano veniva paragonato ai cieli del Paradiso dantesco, poiché è costituito da

vari strati che si aggiungono l’uno all’altro con il passare del tempo.

- Il nucleo più antico di diritto civile è il diritto dei quiriti

Il diritto civile è caratterizzato da istituti giuridici che possono essere utilizzati solo da

cittadini romani).

Con il passare dei secoli, Roma inizia ad espandersi. Così inizia a venire a contatto con

altre popolazioni e nasce la necessità della creazione di altri istituti giuridici: ius

gentium sono accessibili anche agli stranieri. (infatti “genti” = “popoli”).

Questo non basta per tutelare tutti i rapporti che venivano a crearsi, così nasce lo “ius

honorarium” che non fa parte dello ius civile (a differenza dei precedenti). In realtà è in

rapporto di dialettica con lo ius civile, cioè è come fossero in dialogo e talvolta lo ius

honorarium colma le lacune del diritto civile. In alcuni casi lo ius honorarium può

correggere gli errori dello ius civile (es. ingiustizie). Come? Correggendo lo ius civile. In

altri casi lo ius honorarium può aiutare l’applicazione dello ius civile. Quindi, restano

separati, ma dialogano tra di loro. Papiniano, uno dei più importanti giuristi romani, ha

definito il diritto onorario come colui che aiuta o corregge il diritto civile.

Sono state create due teorie da alcuni filosofi circa il significato di diritto oggettivo:

1. teoria normativa: diritto = norma (= norme giuridiche);

2. teoria istituzionale: diritto = ordinamento giuridico (è formato da complesso di

norme che regolano un determinato gruppo di consociati).

*IUS COME DIRITTO SOGGETTIVO: fa riferimento ad un determinato soggetto.

- Ius utendi fruendi: diritto di usufrutto: usare un qualcosa e trarne benefici economici /

frutto;

- succedere in universum ius: diritto che spetta all’erede, cioè la persona che subentra

al defunto in tutte le posizioni giuridiche trasmissibili;

- ius agendi: diritto di agire diritto soggettivo che fa riferimento alla facoltà del

soggetto che può agire in sede processuale per far valere una sua pretesa (ce ne

occuperemo quando tratteremo dei processi).

Le posizioni giuridiche soggettive possono essere di due tipi:

1. … assolute: posso farle valere per tutti i consociati (siamo nel campo dei diritti reali)

2. … relative: siamo nel campo delle obbligazioni e si parla di obbligazioni dove vi è

rapporto giuridico che intercorre tra debitore e creditore. Se il debitore restituisce

quanto ricevuto al creditore non esistono problemi; al contrario il creditore potrà agire

in sede processuale nei confronti del debitore. Si parla di posizione soggettiva

“relativa” perché la persona che si può chiamare in giudizio è solo il debitore, e non si

può far valere la mia perdita contro altri terzi. Per questo motivo non si parla di “…

assolute”. SI tratta di un rapporto obbligatorio: c’è un creditore e un debitore.

*IUS COME POTESTA’: le potestà sono dei poteri che fanno capo a determinati soggetti

e che si esplicano nei confronti di altri. I soggetti che sono titolari di una potestà

venivano chiamati SUI IURIS (cioè il soggetto che non è sottoposto al potere di altri:

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es. pater familias: cittadino romano, maschio e adulto, non sottoposto al potere di

altri. Però se ha ancora padre in vita, il cittadino maschio, romano, adulto non è sui

iuris poiché è sottoposto al potere del padre. Lo diventerà nel momento della morte

del padre). Mentre il soggetto ALIENI IURIS, è il soggetto sottoposto al potere di un

altro. Ad esempio lo è la moglie nei confronti del marito o del suocero, o una figlia nei

confronti del padre, o lo è uno schiavo nei confronti del padrone/proprietario.

*IUS COME SEDE DEL PROCESSO: se ritengo di essere stata lesa in una posizione

giuridica soggettiva faccio valere la mia posizione in una sede giudiziaria.

*IURA (IUS AL PLURALE) COME OPERE DELLA GIURISPRUDENZA CLASSICA.

DISTINZIONE TRA DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

Diritto privato: ius privatum settore del diritto che regola rapporti tra individui in

quanto tali;

Diritto pubblico: ius publicum settore del diritto che regola l’organizzazione ed il

funzionamento della collettività, oltre che ai rapporti tra la collettività unitariamente

considerata e i singoli che la compongono. Il termine “pubblico” deriva

etimologicamente da “populus” il diritto pubblico è il diritto del popolo,

specificamente, del populus Romanus.

CONTESTO CRONOLOGICO: ci interessa l’arco di tempo, molto vasto, che va dalla

fondazione della città di Roma (753 a.C.) al 565 d.C., cioè l’anno in cui muore

l’imperatore Giustiniano, poiché grazie alla sua opera siamo giunti in possesso della

maggior parte del diritto che oggi possediamo (mentre del diritto greco ci è rimasto

molto poco).

Questo arco di tempo molto lungo può essere diviso in periodizzazioni variabili, da

studioso a studioso. Una prima suddivisione è la seguente:

1. età monarchica;

2. età repubblicana;

3. età imperiale.

1. va dalla fondazione della città (754 a.C.) al 509 a.C. (date che ricaviamo da fonti

letterarie in nostro possesso – soprattutto da Tito Livio-). In questo periodo si ha un

unico re (che regna fino alla morte) , affiancato da consiglio degli anziani – senato- e

da diversi tipi di assemblee popolari (la più antica = curiati). Si ha questa struttura

triadica abbastanza comune.

Ad un certo punto viene meno l’età monarchica, cioè avviene la cacciata dei re.

Tarquinio il superbo, l’ultimo re, aveva provocato talmente tanti danni che è stato

cacciato dalla popolazione. In realtà probabilmente i re sono stati cacciati perché

l’aristocrazia romana non si sopportava più l’idea di avere re Etruschi. Così si instaura

la repubblica.

2. Ora non ci sono più re, ma ci sono dei magistrati che possiedono il potere per un

periodo di tempo limitato, circa un anno. Di norma si hanno due o più di due magistrati

ed essi sono limitati temporalmente. La magistratura più importante è il consolato, in

cui si trovano due consoli che sostituiscono il re.

Inoltre i magistrati, se hanno agito scorrettamente, o se hanno provocato danni,

possono essere chiamati a rispondere dei danni, anche a fine mandato. Le

caratteristiche della magistratura sono: 3

Limitazione nel tempo;

 Collegialità;

 Responsabilità alla fine della magistratura / carica.

L’età repubblicana finisce, certamente il 13 gennaio del 27 a.C. In questo giorno il

Senato conferisce ad Augusto, dopo la fine delle guerre civili, dei poteri così ampli che

lo pongono al di sopra dell’organizzazione repubblicana. Continuano ad esserci

magistrati, assemblee cittadine, Senato MA al di sopra di esse esiste l’imperatore.

Avviene un cambio nell’ordinamento polito dello stato che apre l’età imperiale.

3. A sua volta è divisa in due periodi: il principato e il dominato. La linea di confine tra i

due periodi è disegnata dal potere di due imperatore molto diversi tra di loro:

Diocleziano e Costantino.

Nel principato, affianco all’imperatore, esistono ancora altri organi che creano a loro

volta delle norme giuridiche. Nel sistema del diritto romano appartengono a nuclei

diversi. La diversità dipende anche dal fatto che gli organi che creano le norme, sono

organi diversi. Questa situazione vige in tutto il principato: le norme giuridiche sono

create sia dal principe che da altri organi.

Successivamente, con il passare del tempo, il principe diventa sempre più potente, a

differenza degli altri organi che perdono potere. Ad un certo punto l’imperatore, il

principe, diventa l’unico in grado di creare norme e di interpretarle, con il risultato di

prosciugare sempre di più gli altri organi. Con Diocleziano e Costantino si giunge alla

conclusione di questo passaggio, che è realizzato completamente, e l’imperatore

diventa dominus: cioè il dominus è il signore assoluto dello Stato: si passa al

dominato.

Il 395 d.C. è quando l’imperatore Teodosio I divide l’impero romano per i suoi figli: si

ha l’impero romano d’Oriente con il suo imperatore e l’impero romano d’Occidente con

un altro imperatore: avviene divisione amministrazione e politica.

Dopodiché i due imperi hanno vita e destini molto diversi: nel 476 d. C. l’impero

romano d’Occidente cade. Mentre nel 1453 d.C. avviene la fine dell’impero romano

d’Oriente con la caduta di Costantinopoli nelle mani degli Ottomani.

PERIODIZZAZIONE GIURIDICA: (seguita dal libro)

1. diritto romano arcaico (età arcaica)

2. diritto romano preclassico (età preclassica)

3. diritto romano classico (età classica)

4. diritto romano post-classico (età post-classica)

5. diritto romano Giustinianeo

È una classificazione basata sulle fonti di produzione del diritto.

La fonte di produzione del diritto è l’organo a cui lo Stato dona il compito di creare il

diritto ed è anche il risultato dell’attività creativa dell’organo stesso : duplice

significato.

Mentre sono fonti di cognizione del diritto tutti i documenti dai quali si traggono notizie

circa il diritto romano. Sono classificate secondo i parametri più vari. Inoltre le fonti

principali sono costituite da testi giuridici. Ma si ricavano informazioni a riguardo di

diritto romano anche da altri documenti, come ad esempio quelli letterari.

1. ETA’ ARCAICA

Periodo molto vasto che va dalla fondazione della città di Roma (753/754 a.C.) al 242

a.C., cioè l’anno in cui viene istituito il pretore Peregrino.

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Il regime costituzionale è dapprima monarchico e dopo repubblicano.

In questo periodo, Roma , modesto villaggio di pastori e agricoltori, si espande nel

Lazio e poi nel resto della penisola. Diventa potenza militare, la società si evolve e si

sviluppano attività commerciali.

I CARATTERI DELLO IUS NELL’ETA’ ARCAICA:

Il diritto privato è un diritto povero di strutture (sono pochi i comportamenti volontari

giuridicamente rilevanti, pochi i diritti soggettivi e le potestà riconosciute e

tutelate),formalistico (la produzione di effetti giuridici è regolata dalla pronunzia di

determinate parole- formule), adeguato a soddisfare le esigenze di una società rurale;

ed inoltre è un diritto proprio ed esclusivo dei cittadini romani.

FONTI DI PRODUZIONE DELL’EPOCA ARCAICA

1. Mores: costumi degli antenati

 2. Leggi pubbliche

 3. Attività interpretativa di pontefici (sacerdoti)

1. MORES

Il diritto romano dell’età arcaica è di formazione prevalentemente consuetudinaria: era

fondato sui “mores” = COSTUMI GIURIDICI DEI MAIORES, CIOE’ DEI REMOTI ANTENATI,

CHE ERANO COSTUMI/ABITUDINI TANTO RISALENTI NEL TEMPO DA NON CONSERVARSI

MEMORIA DELLA LORO ORIGINE.

Sono gli istituiti più antichi che formano lo ius quiritium.

La norma giuridica nasce dai comportamento dei consociati, cioè del popolo, che

mettono in pratica degli atti, seguendo delle conformità/ atti giuridici per un tempo

prolungato.

SONO ATTI GIUDIZIARI / COMPORTAMENTI RISPETTATI DAI CONSOCIATI IN UN PERIODO

DI TEMPO MOLTO PROLUNGATO.

Si è portati a comportarsi nella stessa maniera dalla convinzione che sia giusto

continuare a comportarsi in questo modo.

ES. La MANCIPATIO è un atto formale e solenne del diritto romano arcaico. Fa parte

dello ius quiritium ed è un atto di origine consuetudinaria, cioè nasce dai mores. È uno

degli istituiti giuridici più antichi, e verrà abrogata solo da Giustiziano. Solo i cittadini

romani potevano porre in essere la mancipatio è destinata solo ai cittadini romani.

Serviva a trasferire l’appartenenza / proprietà delle res mancipi (cioè l’oggetto della

proprietà. Sono gli immobili, i beni situati sia in ambito cittadino, sia in ambito agrario.

Esistono 4 res mancipi (è una categoria chiusa):

Fondi (immobili sia in campagna che in ambito urbano)

 4 servitù rustiche più antiche (servitù di passaggio)*

 Gli schiavi

 Gli animali da tiro e da soma°

 *SERVITU’ RUSTICHE: Le servitù sono dei pesi che vengono imposti ad un

fondo per il vantaggio di un altro fondo.

Esempio. Immaginando che ci siano 6 appezzamenti di terra, che non

possono essere confinanti : devono esistere delle strisce di terreno che

consentissero ai proprietari di giungere al proprio appezzamento. Allo

stesso modo accadeva in un contesto urbano, prendendo in

considerazione delle abitazioni al posto di appezzamenti di terra.

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In ambito agrario si passa da questa situazione in una situazione in cui i

fondi sono tra loro confinanti: non esiste più la presenza di strade per

giungere ai diversi appezzamenti.

C’è la necessita di un istituto giuridico che permetta al proprietario A di

passare nel terreno del proprietario B per giungere al proprio

appezzamento di terra si necessita di una servitù rustica di passaggio

(ne esistono 4: a piedi, di acqua, carro…)

Nasceranno, successivamente, altre servitù

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SaraM15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Ligios Maria Antonietta.
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