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SUCCESSIONE LEGITTIMA

Se non veniva redatto un testamento l’eredità veniva assegnata per legge.

Gli eredi legittimi erano i figli in potestate, i figli mancipati e le figlie andate in sposa.

Per l’assegnazione dell’eredità si procedeva con la SUCCESSIO ORDINUM (heres sui; adgnati

proximi; gentiles) e la SUCCESSIO GRADUM (successione per gradi).

Poi si dispose che la moglie potesse succedere ai figli qualora questi fossero morti dopo la

scomparsa del parente e i figli poterono succedere alla madre.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Inizialmente si utilizzava il GESTUM PER AES ET LIBRAM: il testatore dava il patrimonio in

mancipatio al FAMILIAE EMPTOR e alla sua morte doveva spartire il patrimonio come indicato dal

testatore.

Poi venne istituito il TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM: il familiae emptor leggeva il

testamento dal defunto e distribuiva il patrimonio. Erano necessari 7 testimoni (5 testimoni, il

libripens e il familiae emptor) all’apertura delle tavolette scritte dal defunto. Nella parte esterna

dovevano essere indicati gli eredi.

Se un coerede moriva prima del testatore, la sua eredità veniva spartita fra gli altri coeredi.

La SOSTITUZIONE può essere VOLGARE (si istituiva il secondo erede qualora il primo non

accettasse entro un lasso di tempo detto CRETIO) o PUPILLARE (si istituiva il secondo erede

qualora il primo morisse).

La TESTAMENTI FACTIO ATTIVA è la capacità di fare testamento ed è riservata ai cittadini e a

coloro che fanno parte di una familia di cittadini. Le donne per testare avevano bisogno di un

tutore. Il testamento dei prigionieri di guerra è invalido fino a quando non vengono liberati.

La TESTAMENTI FACTIO PASSIVA è la capacità di ricevere l’eredità. I servi potevano essere

eredi se viene manomesso, altrimenti la sua eredità va al suo padrone. Le donne possono ricevere

un’eredità non superiore ai 100 mila assi. Gli incapaces e gli indegni possono essere istituti eredi

ma non possono disporre dell’eredità.

Il testamento è revocabile. Fu vietato il testamento congiuntivo.

L’apertura del testamento doveva essere fatta nell’ufficio del pretore o dal governatore e veniva

applicata una tassa del 5% sull’eredità e le manomissioni.

Se ci fossero stati figli non citati nell’eredità per errore, l’attore era nullo se il figlio era maschio, ma

era valido se veniva saltata la figlia o i parenti di grado ulteriore.

Esistevano 2 figure di eredi testamentari: i VOLUNTARII e i NECESSARII (SUI ET NECESSARII e

NECESSARII).

L’estraneo poteva accettare l’eredità; l’erede doveva accettarla tranne se si trattava di gravi debiti

del defunto, a quel punto poteva rifiutarla, rinunciando al suo diritto ereditario.

I MODI DI ACCETTAZIONE erano:

• CRETIO: atto solenne davanti a 7 testimoni; l’erede aveva 100 giorni per accettare e il suo

sostituto ne aveva 60.

• PRO HEREDE GESTIO: comportamento che fa capire di aver accettato l’eredità.

La RITARDATA ACCETTAZIONE produceva 3 effetti:

• USUCAPIO PRO HEREDE: chiunque poteva appropriarsi dell’eredità, ma ne diventava

possessore legittimo scaduti i tempi dell’usucapione.

• IN IURE CESSIO HEREDITATIS: finto processo di eredità che consentiva di accettare

l’eredità a chi non lo aveva ancora fatto

• HEREDITAS IACENS: quando l’erede è stato chiamato ma non ha ancora accettato, quindi

l’eredità non è stata ancora adita.

Se il patrimonio del defunto era carico di debiti che potevano intaccare anche il patrimonio

dell’erede, questo poteva usare la SEPARATIO BONORUM per semparare i due patrimoni.

L’erede era legittimato a due azioni:

• PETITIO HEREDITATIS: richiesta a restituire il patrimonio all’erede

• ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE

LEGATO

In età classica, il LEGATO è una disposizione testamentaria riferita all’attribuzione di un bene ad

una persona determinata e il bene rimane sottratto alla sorte del patrimonio ereditario.

Il legato deve essere scritto nel testamento dopo l’istituzione dell’erede ed in forma imperativa.

I tipi di legato sono 4 e la differenza sostanziale risiede nel tipo di diritto che essi conferiscono

all’onorato.

• LEGATO PER VINDICATIONEM: attribuisce un diritto reale rivendicabile e il diritto o il bene

passa subito al legato senza mai diventare possesso dell’erede. Il legato dovrà rivendicare i

beni se sono in possesso di un terzo.

• LEGATO PER DAMNATIONEM: attribuisce un diritto di credito esigibile e ha come mezzo

di tutela l’actio in personam ex testamento certi o incerti e come mezzo di acquisizione la

mancipatio, traditio e in iure cessio. Se il bene o il diritto rivendicato dal legatario è in

possesso di terzi, dovrà occuparsene l’erede.

• LEGATO SINENDI MODO: attribuisce un diritto esigibile e ha come mezzo di tutela l’actio

ex testamento incerti. Per obbligazione è consentito che il legatario prenda un oggetto dal

patrimonio dell’erede e lo usucapisca con il tempo.

• LEGATO PER PRAECEPTIONEM: attribuisce un diritto rivendicabile e l’acquisizione

dell’oggetto del legato deve avvenire prima del conteggio dell’asse ereditario.

Il DIRITTO DI ACCRESCIMENTO (il beneficiare da parte dei legati agli eventuali beni rifiutati da

altri legati) era possibile solo nei casi del legato per vindicationem e per praeceptionem poiché nel

legato per damnationem se il legato avesse rifiutato, l’erede ne avrebbe beneficiato.

Nei DIES CEDENS (giorni tra la delazione e l’accettazione dell’eredità) il legato poteva trasferire,

in caso di morte prematura, i propri benefici agli eredi.

I DIES VENIENS sono, invece, i giorni da quando il bene o il diritto è esigibile, quando l’eredità è

stata adita.

Il legato è NULLO se non vengono rispettati i requisiti previsti o se il legatario non ha la testamenti

factio o se la cosa è già in possesso del legatario o se il testamento è nullo.

Poteva però capitare che i legati si portassero via tutto il patrimonio, così vennero emanate:

• Lex Furia testamentaria (i legati potevano ricevere massimo 1000 assi)

• Lex Voconia (l’onorato non poteva ricevere un bene di valore maggiore alla quota spettante

al meno favorito degli eredi)

• Lex Falcidia de legatis (l’erede testamentario doveva ricevere almeno un quarto del

patrimonio).

FEDECOMMESSO

È una richiesta dell’ereditando all’erede: l’erede doveva acquistare i beni e li doveva poi lasciare

tutti o in parte a qualcuno.

Inizialmente si basava sula BUONA FEDE dell’erede.

Con Augusto si attivò un ricorso EXTRA ORDINEM e con Claudio si attivò una COGNITIO EXTRA

ORDINEM. Infine venne creata il PRETORE FEDEICOMMISSARIUS. A tutela del fedecommesso

venne introdotta la quota della QUARTA FALCIDIA che poteva essere revocata nel caso in cui

l’erede non accettasse di adempiere al fedecommesso.

Il FIDEICOMMISSUS FAMILIAE RELICTUM afferma che un erede può ricevere un bene ma non

ne può disporre poiché deve trasmetterlo ai suoi eredi e questi dovranno poi trasmetterlo ai loro

eredi.

Il fedecommesso viene indicato o nel testamento o in altri documenti, questi documenti sono i

CODICILLI. I codicilli possono essere SEMPLICI (documenti separati dal testamento) o

CONFIRMATI (documenti compresi nel testamento).

Il legato in un codicillo confirmato valeva come legato, ma se era inserito in un codicillo semplice

valeva come fedecommesso.

Il tutore per il codicillo confirmato era il TUTORE TESTAMENTARIO. Il tutore per il codicillo

semplice era il TUTORE DATIVO.

DONAZIONI

La DONATIO era gratuita e doveva portare ad un aumento del patrimonio del donatario e a una

diminuzione di quello del donante.

L’elemento fondante di una donazione è l’ANIMUS DONANDI (volontà di donare).

Con la LEX CINCIA DE DONIS ET MUNERIBUS si pose un limite alle donazioni pari as un

massimo di 1000 assi.

In epoca repubblicana non erano consentite le donazioni tra coniugi e non erano ritenute donazioni

i regali d’uso e le donazioni fatte per certi scopi.

Un tipo particolare di donazione è la DONATIO MORTIS CAUSA che prevedeva, alla morte del

donante, che venisse fatta una donazione.

OBBLIGAZIONE

L’OBBLIGAZIONE è un vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti (CREDITORE e

DEBITORE) in base al quale il debitore compie una prestazione a favore del creditore secondo le

regole dell’ordinamento giuridico. Le obbligazioni sono dei vincoli che implicano un’aspettativa nel

creditore e un comportamento obbligato da parte del debitore. Cominciano ad affermarsi quando

avvenne uno sviluppo sociale economico e politico, così con l'ampliamento del diritto, la città

comincia ad intervenire in situazioni giuridiche che inizialmente venivano risolte con la vendetta

personale oppure con le forme di nexum vades e praedes. Quindi la città è in una posizione di

tutela verso le persone, cittadini e non, quindi anche coloro che aspirano ad ottenere la

cittadinanza

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Secondo la divisione fatta da Gaio le fonti delle obbligazioni sono il CONTRATTO (per mezzo della

consegna di una COSA, delle PAROLE, degli SCRITTI, del CONSENSO) e il DELITTO. Esistono

poi le VARIAE CAUSARUM FIGURAE (le obbligazioni sorte per motivi non riconosciuti dallo ius

civile).

OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO

OBBLIGAZIONE RE CONTRACTA: questo tipo di obbligazione nasce dallo scambio tra beni della

stessa natura. In questa categoria troviamo il mutuo, il deposito,

Il MUTUO: io ti do un bene ed una scadenza, alla scadenza mi devi ridare il bene. Il mutuo è senza

interessi e, dunque, gratuito.

Il DEPOSITO: io deposito un bene o un oggetto, la proprietà e il possesso rimangono miei, quindi il

depositario non è responsabile del furto, ma deve restituirmi il bene così come l’ho lasciato.

Esistono anche dei DEPOSITI PARTICOLARI quando vengono fatti in situazioni particolari che

non lasciavano tempo al depositante di valutare la qualità del depositario e l’opportunità del

deposito.

Se il depositario si rifiutava di restituire il bene doveva pagare una sanzione pari al doppio.

Un particolare tipo di deposito è il SEQUESTRO che avveniva quando due litiganti affidavano

l’oggetto della contesa ad un sequester che lo avrebbe restituito finita la lite.

Infine c’è il DEPOSITO IRREGOLARE, caratterizzato dalla consegna di denaro che sarebbe stato

riconsegnato a richiesta.

Il COMODATO: è simile al deposito ma il comodatario risponde del furto e può utilizzare il bene.

Il PEGNO: veniva dato dal debitore al creditore come

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A.A. 2017-2018
25 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martaqui di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Fascione Lorenzo.