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Età arcaica

Persone

Le persone sono i soggetti giuridicamente rilevanti, i nati vivi e vitali. Il nato è di chi lo ha generato (la madre) e di chi lo ha raccolto (il padre). Esistono 3 stati di una persona: status libertatis, status civitatis e status familiae. Per essere titolare di una situazione giuridica soggettiva bisogna essere liberi (sui iuris); coloro che sono sottoposti al potere di un familiare sono alieni iuris.

Le donne si trovano sotto la patria potestas o in manus del marito e se entrambi non ci sono vengono sottoposte a tutela. Altre cause di inferiorità sono l'età, la pazzia e la prodigalità. I soggetti inferiori sono sottoposti a un tutore o a un curatore. Ci sono poi uomini dotati di capacità sottoposti, però, a qualcun altro, sono i clientes, sottomessi a un patronus; i clientes di solito sono schiavi liberati che continuano a dare obbedienza al vecchio dominus.

Ci sono poi persone soggette ad altre come i nexi, addicti, vades e praedes. Le cause di servitù erano:

  • Essere prigioniero di guerra
  • Essere figlio di madre serva
  • Deditio
  • Disertori
  • Renitenti alla leva (colui che chiamato alla leva, non si presenta)
  • Incensi
  • Debitori insolventi

Il servo può essere liberato per manumissio. Esistono 3 tipi di manumissio:

  • Manumissio vindicta: davanti al magistrato, un terzo afferma che il servo è libero e il dominus non controbatte
  • Manumissio censu: durante il censimento (ogni 5 anni) il dominus cita il servo tra le persone libere, dunque viene liberato
  • Manumissio testamento: con il testamento si dichiara la volontà di liberare un servo

I peregrini (stranieri) godono di situazioni protette poiché sono liberi, ma non godono degli stessi diritti dei romani. Tra i peregrini sono compresi anche i Latini che godono di alcuni diritti:

  • Ius migrandi: diritto di trasferirsi a Roma acquistando la cittadinanza romana
  • Ius suffragi: poter votare a Roma
  • Ius conubii: sposare dei romani
  • Ius commercii: diritto di stipulare con i romani la mancipatium e il nexum

Se si nasce nel matrimonio si prende la cittadinanza del padre, se si nasce fuori del matrimonio si prende la cittadinanza della madre. La cittadinanza può essere concessa o per provvedimento del re o per legge comiziale. La cittadinanza può essere persa con la perdita della libertà o acquistando un'altra cittadinanza.

Famiglia

La famiglia è l'insieme delle persone unite da vincoli di parentela e il patrimonio di cui il pater è titolare. Il pater esercita la patria potestas, dunque, tutti gli altri membri della famiglia sono alieni iuris. Il figlio gode di diritti politici, infatti, può votare ed essere votato ai comizi e può intraprendere la carriera militare una volta raggiunti i 14 anni (pubertà). Per quanto riguarda i diritti civili, il figlio viene trattato al pari di un servo.

Il pater familias esercita numerosi diritti come lo ius vendendi, lo ius exponendi, lo ius vitae necisque e lo ius noxae dandi. Con lo ius exponendi si può riconoscere o meno il figlio appena nato come suo. Secondo un rito del tempo, il bambino appena nato veniva posto in terra e se il padre riteneva che fosse suo, lo prendeva e lo sollevava davanti a testimoni; se non era sicuro che il bambino fosse suo, lo lasciava a terra e o veniva cresciuto in famiglia pur non essendo figlio suo o veniva esposto per farlo crescere con chi lo volesse prendere.

Se il bambino nasceva con una deformità accertata dai vicini, il bambino poteva essere ucciso poiché il pater esercita sul figlio lo ius vitae necisque. Il pater ha anche sulle donne sposate e facenti parte della famiglia il diritto di vita e di morte.

Con lo ius vendendi il pater se deve ripagare un debito può dare come garanzia al creditore il proprio figlio che, saldato il debito, gli verrà riconsegnato le prime due volte. Se il padre vende il figlio al creditore per la terza volta, il figlio è sciolto dalla patria potestas (attraverso la mancipatio) e diventa sui iuris e il pater diventa patronus del figlio.

Secondo lo ius noxae dandi spettava al pater familias consegnare il proprio figlio, che si fosse reso autore di un delitto. Il pater può avere anche dei figli adottivi, anch'essi sottoposti a patria potestas. L'adoptio può avvenire o davanti l'autorità del magistrato o davanti l'assemblea popolare (adrogatio). Sotto la patria potestas si trovano anche le donne, i servi, i nexi, gli addicti, i vades e i preaedes.

Il pater ha anche il potere in manu sulla propria moglie e sulla moglie dei figli se continuano a vivere con lui e non sono stati emancipati. Esistevano diversi tipi di matrimonio:

  • Conventio in manum confarreatio: antica cerimonia in onore di Giove Farreo, dio protettore dell'agricoltura. L'uomo e la donna spezzavano il pane di farro e lo consumavano insieme. Erano presenti alla cerimonia dieci testimoni e i Flamen Dialis, il sacerdote di Giove.
  • Coemptio: rappresentava la vendita della figlia da parte del pater familias al futuro marito o al pater di lui. È l'applicazione della mancipatio, ma l'uomo non diventava compratore della donna bensì la acquistava in qualità di marito.
  • Usu: la donna sposata senza una confarreatio o una coemptio dopo un anno di convivenza (la donna era considerata un bene mobile) con il marito cadeva sotto la sua manus, per effetto dell'usucapione. Se la donna non avesse voluto divenire possesso del marito, doveva assentarsi ogni anno per tre notti (trinoctum), interrompendo così la perdurata del possesso dell'uomo.

Il matrimonio viene visto dai Romani come istituzione che oltre alla doverosità della riproduzione della specie aggiunge elementi non contemplati dalla natura come la convivenza, il rispetto reciproco e la monogamia.

I modi di scioglimento del matrimonio

  • Diffareatio: scioglie solo le nozze contratte per confarreatio
  • Emancipatio: in quanto la moglie se venduta anche una volta può emanciparsi dalla patria potestas

Il divorzio era concesso solo per motivi gravi e con valide giustificazioni. Una volta sciolto il matrimonio, la donna tornava sotto la patria potestas del padre.

Erano sottoposti a tutela i pupilli (coloro che non avevano raggiunto i 14 anni). Esistevano 2 tipi di tutore:

  • Tutores legitimi: erano gli adgnati proximi (i parenti maschi più vicini alla persona da tutelare)
  • Tutores testamentarius: venivano scelti nel testamento e non erano necessariamente gli adgnati proximi

Erano sottoposti a curatela i furiosi (pazzi). Gli adgnati proximi esercitavano la potestas su di loro e se non c'erano adgnati proximi subentravano i gentiles. Erano sottoposti a curatela anche i prodigus (soggetti affetti da prodigalità); il loro curatore era assegnato con pronuncia del magistrato.

Processo arcaico

L'attore (colui che agisce in giudizio perché vanta di un diritto in rem o in personam nei confronti di chi gliene impedisce o nega il godimento) e il convenuto (colui che viene chiamato in giudizio per contraddire, per affermare l'opposto, di ciò che afferma l'attore).

La pena per chi avesse perso la legis actio sacramenti era una multa da pagare la multa sacramenti. Era necessaria la presenza delle parti e di un magistrato (preteore).

Le legis actiones venivano usate nei processi ed erano considerate delle leggi anche se non esisteva ancora il diritto. Esistevano 5 tipi di legis actiones:

  • Legis actio sacramenti: deriva dal sacramentum, un'azione penale nella quale sono presenti due contendenti (attore e convenuto), la res o la persona, oggetto della controversia, e la vindicatio (la pronuncia di parole solenni con le quali veniva rivendicata l'appartenenza della cosa o della persona). In questo tipo di processo bisogna essere sempre attivi e controbattere ad ogni esternazione dell'avversario poiché la pena della legis actio sacramenti era una multa da pagare. Questa multa sacramenti era di 50 o 500 assi, a seconda che il valore della cosa controversa fosse inferiore o superiore a 1000 assi; se si discuteva della libertà o schiavitù di una persona, la multa era sempre di 50 assi. Si distinguono la legis actio sacramenti in rem (di un bene mobile o immobile) o in personam. La legis actio sacramenti in rem di beni mobili, che potevano essere portati in giudizio, nella fase in iure era composta dalla vindicatio: ciascun contendente afferrava l'oggetto della controversia e toccandolo con la festuca affermava che gli apparteneva; poi il primo che aveva rivendicato chiedeva al secondo di giustificare quella sua pretesa e, ottenuta la risposta, faceva altrettanto. Il pretore interrompeva la lite e affidava il bene. Nella legis actio sacramenti in rem di beni immobili, che non potevano essere portati in giudizio, nella fase in iure si portava solo una piccola parte della cosa come simbolo e su questa si faceva la vindicatio fingendo di farla sulla restante parte della res. Durante lo svolgimento del rituale uno dei due contendenti poteva scegliere di non proseguire e di ritirarsi. In tal caso il procedimento veniva interrotto e la res veniva aggiudicata all'altro contendente. Tale ipotesi diede vita all'istituto della in iure cessio. Successivamente abbiamo la fase apud iudicem che si teneva dinanzi a un giudice. In questa fase i contendenti si avvalevano di testimoni e prove per la loro causa e, infine, il giudice assegnava la proprietà definitiva. Tale sentenza era inappellabile, e la controversia irripetibile. Per la legis actio sacramenti in personam nella fase in iure l'attore, con parole solenni e seguendo una rigida formula, affermava di vantare un credito nei confronti del convenuto, indicando la somma dovuta, e rivolto al contendente chiedeva di confermare o negare. In caso di negazione si passava al sacramentum e poi si continuava come per la legis actio sacramento in rem. Le due parti si sarebbero riviste dopo 30 giorni davanti al magistrato per l'assegnazione del giudice presso il quale si sarebbe svolta la fase apud iudicem.
  • Legis actio per manus iniectionem: deriva dalla manus iniectio e riguarda il rapporto tra debitore e creditore nel caso in cui il debito non venga sanato. È un'azione esecutiva. La manus iniectio prevedeva che dopo 30 giorni dalla condanna, in caso di inadempimento, il creditore si presentasse con il debitore davanti al magistrato e, posta la mano sul debitore, aspettava che intervenisse un vindex a contraddirlo o a liberare il debitore dalla presa del creditore. La presa del creditore simboleggia la soggezione del debitore nei suoi confronti. I debitori venivano dunque portati a casa dai creditori per massimo 60 giorni. Se non si fosse presentato nessun vindex l'autorità pronunciava l'addictio (l'aggiudicazione del debitore al creditore). Il creditore ogni volta che venisse il giorno delle nundiniae (mercati che si svolgono ogni 9 giorni) andava in piazza per vendere il debitore al prezzo per cui era stato condannato. I parenti potevano riscattarlo ma se ciò non avveniva, dopo 3 mercati, il creditore poteva ucciderlo o venderlo.
  • Legis actio per iudicis arbitrive postulatione: prevista per i crediti nascenti per stipulatio o per divisione di eredità tra più coeredi; la Lex Licinnia la impose anche per la divisione delle cose comuni. L'attore vantava in iure un credito nato da stipulatio e questa affermazione veniva contraddetta dal convenuto. L'attore chiedeva a pretor l'assegnazione di un giudice o di un arbitro.
  • Legis actio per condictionem: l'attore vuole far valere un credito e difronte la negazione del convenuto lo invita a ripresentarsi dopo 30 giorni davanti al pretore. Venne introdotta dalla Lex Silia e dalla Lex Calpurnia.
  • Legis actio per pignoris capionem: si poteva esperire anche non al cospetto di un magistrato, senza l'avversario e nei giorni nefasti. Serviva ai soldati per riscuotere un debito o per riscuotere un debito da parte di coloro che avevano comprato il necessario per un sacrificio agli dei.

Beni

Res mancipi: cose fondamentali (servi, buoi, servitù prediali). Res nec mancipi: cose economicamente meno rilevanti (animali di piccola taglia, vesti, attrezzi agricoli, denaro). Le res mancipi si trasferivano tramite mancipatio o con la in iure cessio. Le res nec mancipi si trasferivano con la traditio.

I beni venivano poi distinti in beni mobili (usucapiti dopo 1 anno) e i beni immobili (usucapiti dopo 2 anni). Si poteva reclamare la proprietà di un bene da chi lo tenesse senza titolo attraverso la legis actio sacramenti in rem.

La possessio è la disponibilità di un terreno congiuntamente al diritto di difenderlo da pretese di terzi. La proprietà è la relazione che lega i singoli beni alla persona che li tiene presso di sé e li utilizza. Per proprietà si intende il diritto di un proprietario (dominus) di poter fare qualunque cosa con quel bene. Questo potere ha però dei limiti come il fatto di dover usare la legis actio sacramenti in rem anziché la forza per recuperare il bene da chi se ne fosse impossessato.

Nel caso in cui ci fossero più domini su uno stesso bene si poteva agire in due modi:

  • I coeredi istituivano il consortium ercto non cito, dunque tutti erano comproprietari.
  • Si dividevano l'eredità per quote.

I modi di acquisto della proprietà

I modi di acquisto a titolo originario della proprietà sono:

  • Saccheggio per i beni mobili
  • Assegnazione per i beni immobili
  • Occupatio res nullius
  • Insula in flumen nata

I modi di trasferimento della proprietà sono:

  • Mancipatio: era il metodo di trasferimento per le res mancipi; era un negozio solenne con il quale si scambiavano beni con il prezzo in denaro. L'acquirente davanti all'alienante, a 5 testimoni e ad un portatore di bilancia (libripens) recitava una formula, metteva il denaro sulla bilancia e si portava via il bene. Nel caso in cui l'acquirente compri un bene da una persona che non ne è il proprietario deve esperire la legis actio sacramenti in rem contro il falso proprietario.
  • In iure cessio: l'acquirente rivendica il bene e l'alienante fa un passo indietro, dunque l'autorità (magistrato) assegna il bene all'acquirente in quanto manca la contravindicatio.
  • Treditio: è la consegna materiale del bene all'acquirente.
  • Usucapione: è il perdurare del possesso su un bene per un certo periodo di tempo; dopo 1 anno (per i beni mobili) o dopo 2 anni (per i beni immobili) se ne acquista la proprietà.

Servitù prediali

Sono l'iter e la via, per passare a piedi o con il cavallo, l'actus, per passare con gli armenti e l'aquaeductus per condurre l'acqua nella propria terra. Sono res mancipi e vengono trasferite con la mancipatio o la in iure cessio. Il proprietario, utilizzando la legis actio sacramenti in rem, poteva affermare che la servitù era sua nonostante passasse su terreno altrui. Potevano essere acquistati per usucapione dopo due anni, essendo beni immobili.

Successioni

Esistono due tipi di successione: la successione legittima e la successione testamentaria. L'eredità testata è espressione della volontà del pater, dunque ha la priorità. Il successore che ha diritto all'hereditas del pater, deve essere in grado di rivendicare il patrimonio ereditario da chiunque lo possieda. Il mezzo di tutela è la legis actio sacramenti in rem. Il mezzo di trasferimento dell'eredità ad altri è la in iure cessio hereditatis e porta a questi effetti:

  • Se il cedente era un successore intestato, ma non era un filius in potestate, e non aveva ancora preso possesso dell'eredità, trasferiva all'altro il proprio titolo per l'acquisto del patrimonio ereditario.
  • Se il cedente aveva già preso possesso dell'eredità, si trasferivano solo i beni corporali.
  • Se l'erede era un filius in potestate...
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martaqui di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Fascione Lorenzo.
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