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SUCCESSIONE LEGITTIMA
Se non veniva redatto un testamento l’eredità veniva assegnata per legge.
Gli eredi legittimi erano i figli in potestate, i figli mancipati e le figlie andate in sposa.
Per l’assegnazione dell’eredità si procedeva con la SUCCESSIO ORDINUM (heres sui; adgnati
proximi; gentiles) e la SUCCESSIO GRADUM (successione per gradi).
Poi si dispose che la moglie potesse succedere ai figli qualora questi fossero morti dopo la
scomparsa del parente e i figli poterono succedere alla madre.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Inizialmente si utilizzava il GESTUM PER AES ET LIBRAM: il testatore dava il patrimonio in
mancipatio al FAMILIAE EMPTOR e alla sua morte doveva spartire il patrimonio come indicato dal
testatore.
Poi venne istituito il TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM: il familiae emptor leggeva il
testamento dal defunto e distribuiva il patrimonio. Erano necessari 7 testimoni (5 testimoni, il
libripens e il familiae emptor) all’apertura delle tavolette scritte dal defunto. Nella parte esterna
dovevano essere indicati gli eredi.
Se un coerede moriva prima del testatore, la sua eredità veniva spartita fra gli altri coeredi.
La SOSTITUZIONE può essere VOLGARE (si istituiva il secondo erede qualora il primo non
accettasse entro un lasso di tempo detto CRETIO) o PUPILLARE (si istituiva il secondo erede
qualora il primo morisse).
La TESTAMENTI FACTIO ATTIVA è la capacità di fare testamento ed è riservata ai cittadini e a
coloro che fanno parte di una familia di cittadini. Le donne per testare avevano bisogno di un
tutore. Il testamento dei prigionieri di guerra è invalido fino a quando non vengono liberati.
La TESTAMENTI FACTIO PASSIVA è la capacità di ricevere l’eredità. I servi potevano essere
eredi se viene manomesso, altrimenti la sua eredità va al suo padrone. Le donne possono ricevere
un’eredità non superiore ai 100 mila assi. Gli incapaces e gli indegni possono essere istituti eredi
ma non possono disporre dell’eredità.
Il testamento è revocabile. Fu vietato il testamento congiuntivo.
L’apertura del testamento doveva essere fatta nell’ufficio del pretore o dal governatore e veniva
applicata una tassa del 5% sull’eredità e le manomissioni.
Se ci fossero stati figli non citati nell’eredità per errore, l’attore era nullo se il figlio era maschio, ma
era valido se veniva saltata la figlia o i parenti di grado ulteriore.
Esistevano 2 figure di eredi testamentari: i VOLUNTARII e i NECESSARII (SUI ET NECESSARII e
NECESSARII).
L’estraneo poteva accettare l’eredità; l’erede doveva accettarla tranne se si trattava di gravi debiti
del defunto, a quel punto poteva rifiutarla, rinunciando al suo diritto ereditario.
I MODI DI ACCETTAZIONE erano:
• CRETIO: atto solenne davanti a 7 testimoni; l’erede aveva 100 giorni per accettare e il suo
sostituto ne aveva 60.
• PRO HEREDE GESTIO: comportamento che fa capire di aver accettato l’eredità.
La RITARDATA ACCETTAZIONE produceva 3 effetti:
• USUCAPIO PRO HEREDE: chiunque poteva appropriarsi dell’eredità, ma ne diventava
possessore legittimo scaduti i tempi dell’usucapione.
• IN IURE CESSIO HEREDITATIS: finto processo di eredità che consentiva di accettare
l’eredità a chi non lo aveva ancora fatto
• HEREDITAS IACENS: quando l’erede è stato chiamato ma non ha ancora accettato, quindi
l’eredità non è stata ancora adita.
Se il patrimonio del defunto era carico di debiti che potevano intaccare anche il patrimonio
dell’erede, questo poteva usare la SEPARATIO BONORUM per semparare i due patrimoni.
L’erede era legittimato a due azioni:
• PETITIO HEREDITATIS: richiesta a restituire il patrimonio all’erede
• ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE
LEGATO
In età classica, il LEGATO è una disposizione testamentaria riferita all’attribuzione di un bene ad
una persona determinata e il bene rimane sottratto alla sorte del patrimonio ereditario.
Il legato deve essere scritto nel testamento dopo l’istituzione dell’erede ed in forma imperativa.
I tipi di legato sono 4 e la differenza sostanziale risiede nel tipo di diritto che essi conferiscono
all’onorato.
• LEGATO PER VINDICATIONEM: attribuisce un diritto reale rivendicabile e il diritto o il bene
passa subito al legato senza mai diventare possesso dell’erede. Il legato dovrà rivendicare i
beni se sono in possesso di un terzo.
• LEGATO PER DAMNATIONEM: attribuisce un diritto di credito esigibile e ha come mezzo
di tutela l’actio in personam ex testamento certi o incerti e come mezzo di acquisizione la
mancipatio, traditio e in iure cessio. Se il bene o il diritto rivendicato dal legatario è in
possesso di terzi, dovrà occuparsene l’erede.
• LEGATO SINENDI MODO: attribuisce un diritto esigibile e ha come mezzo di tutela l’actio
ex testamento incerti. Per obbligazione è consentito che il legatario prenda un oggetto dal
patrimonio dell’erede e lo usucapisca con il tempo.
• LEGATO PER PRAECEPTIONEM: attribuisce un diritto rivendicabile e l’acquisizione
dell’oggetto del legato deve avvenire prima del conteggio dell’asse ereditario.
Il DIRITTO DI ACCRESCIMENTO (il beneficiare da parte dei legati agli eventuali beni rifiutati da
altri legati) era possibile solo nei casi del legato per vindicationem e per praeceptionem poiché nel
legato per damnationem se il legato avesse rifiutato, l’erede ne avrebbe beneficiato.
Nei DIES CEDENS (giorni tra la delazione e l’accettazione dell’eredità) il legato poteva trasferire,
in caso di morte prematura, i propri benefici agli eredi.
I DIES VENIENS sono, invece, i giorni da quando il bene o il diritto è esigibile, quando l’eredità è
stata adita.
Il legato è NULLO se non vengono rispettati i requisiti previsti o se il legatario non ha la testamenti
factio o se la cosa è già in possesso del legatario o se il testamento è nullo.
Poteva però capitare che i legati si portassero via tutto il patrimonio, così vennero emanate:
• Lex Furia testamentaria (i legati potevano ricevere massimo 1000 assi)
• Lex Voconia (l’onorato non poteva ricevere un bene di valore maggiore alla quota spettante
al meno favorito degli eredi)
• Lex Falcidia de legatis (l’erede testamentario doveva ricevere almeno un quarto del
patrimonio).
FEDECOMMESSO
È una richiesta dell’ereditando all’erede: l’erede doveva acquistare i beni e li doveva poi lasciare
tutti o in parte a qualcuno.
Inizialmente si basava sula BUONA FEDE dell’erede.
Con Augusto si attivò un ricorso EXTRA ORDINEM e con Claudio si attivò una COGNITIO EXTRA
ORDINEM. Infine venne creata il PRETORE FEDEICOMMISSARIUS. A tutela del fedecommesso
venne introdotta la quota della QUARTA FALCIDIA che poteva essere revocata nel caso in cui
l’erede non accettasse di adempiere al fedecommesso.
Il FIDEICOMMISSUS FAMILIAE RELICTUM afferma che un erede può ricevere un bene ma non
ne può disporre poiché deve trasmetterlo ai suoi eredi e questi dovranno poi trasmetterlo ai loro
eredi.
Il fedecommesso viene indicato o nel testamento o in altri documenti, questi documenti sono i
CODICILLI. I codicilli possono essere SEMPLICI (documenti separati dal testamento) o
CONFIRMATI (documenti compresi nel testamento).
Il legato in un codicillo confirmato valeva come legato, ma se era inserito in un codicillo semplice
valeva come fedecommesso.
Il tutore per il codicillo confirmato era il TUTORE TESTAMENTARIO. Il tutore per il codicillo
semplice era il TUTORE DATIVO.
DONAZIONI
La DONATIO era gratuita e doveva portare ad un aumento del patrimonio del donatario e a una
diminuzione di quello del donante.
L’elemento fondante di una donazione è l’ANIMUS DONANDI (volontà di donare).
Con la LEX CINCIA DE DONIS ET MUNERIBUS si pose un limite alle donazioni pari as un
massimo di 1000 assi.
In epoca repubblicana non erano consentite le donazioni tra coniugi e non erano ritenute donazioni
i regali d’uso e le donazioni fatte per certi scopi.
Un tipo particolare di donazione è la DONATIO MORTIS CAUSA che prevedeva, alla morte del
donante, che venisse fatta una donazione.
OBBLIGAZIONE
L’OBBLIGAZIONE è un vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti (CREDITORE e
DEBITORE) in base al quale il debitore compie una prestazione a favore del creditore secondo le
regole dell’ordinamento giuridico. Le obbligazioni sono dei vincoli che implicano un’aspettativa nel
creditore e un comportamento obbligato da parte del debitore. Cominciano ad affermarsi quando
avvenne uno sviluppo sociale economico e politico, così con l'ampliamento del diritto, la città
comincia ad intervenire in situazioni giuridiche che inizialmente venivano risolte con la vendetta
personale oppure con le forme di nexum vades e praedes. Quindi la città è in una posizione di
tutela verso le persone, cittadini e non, quindi anche coloro che aspirano ad ottenere la
cittadinanza
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Secondo la divisione fatta da Gaio le fonti delle obbligazioni sono il CONTRATTO (per mezzo della
consegna di una COSA, delle PAROLE, degli SCRITTI, del CONSENSO) e il DELITTO. Esistono
poi le VARIAE CAUSARUM FIGURAE (le obbligazioni sorte per motivi non riconosciuti dallo ius
civile).
OBBLIGAZIONI DA CONTRATTO
OBBLIGAZIONE RE CONTRACTA: questo tipo di obbligazione nasce dallo scambio tra beni della
stessa natura. In questa categoria troviamo il mutuo, il deposito,
Il MUTUO: io ti do un bene ed una scadenza, alla scadenza mi devi ridare il bene. Il mutuo è senza
interessi e, dunque, gratuito.
Il DEPOSITO: io deposito un bene o un oggetto, la proprietà e il possesso rimangono miei, quindi il
depositario non è responsabile del furto, ma deve restituirmi il bene così come l’ho lasciato.
Esistono anche dei DEPOSITI PARTICOLARI quando vengono fatti in situazioni particolari che
non lasciavano tempo al depositante di valutare la qualità del depositario e l’opportunità del
deposito.
Se il depositario si rifiutava di restituire il bene doveva pagare una sanzione pari al doppio.
Un particolare tipo di deposito è il SEQUESTRO che avveniva quando due litiganti affidavano
l’oggetto della contesa ad un sequester che lo avrebbe restituito finita la lite.
Infine c’è il DEPOSITO IRREGOLARE, caratterizzato dalla consegna di denaro che sarebbe stato
riconsegnato a richiesta.
Il COMODATO: è simile al deposito ma il comodatario risponde del furto e può utilizzare il bene.
Il PEGNO: veniva dato dal debitore al creditore come