Sunto di storia romana
Il punto di partenza
La cittadinanza femminile ieri e oggi
Per la condizione femminile, solo nelle carte dei diritti e delle costituzioni più recenti viene esplicitamente recepito il principio dell’assoluta parità uomo/donna. Ma anche se alcune costituzioni concedevano la stessa parità a uomini e donne, capitava spesso che altre leggi proibissero alle donne di accedere alle funzioni pubbliche. Non tutte infatti le carte rivendicative parlavano della parità tra i due sessi; esempio è la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che nel 1789 esclude ancora le donne. Olympe de Gouges nel 1791 scriverà la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.
Per capire il concetto di cittadinanza romana, come chiave interpretativa della realtà ed identità della donna romana nella particolare prospettiva dell’esclusione/inclusione, si deve capire preliminarmente il significato che ha assunto nella contemporaneità il concetto stesso. Due sono i filoni sui contenuti della cittadinanza: uno esalta i contenuti politici, evidenziando come centrale la partecipazione ai poteri pubblici; il secondo fa della cittadinanza uno status legale complessivo, a prescindere dalla sussistenza o meno di quella partecipazione. Entrambi i filoni sono stati sottoposti a critica: la prima, quella femminista, ravvisava in entrambi i filoni la stessa errata contrapposizione tra sfera del pubblico e sfera del privato; la seconda, legata alla sfera economica e politica, che contrappone il godimento di una cittadinanza piena per taluni, all’esistenza di cittadini sans partie, ovvero passivi.
Nella Roma antica cosa avveniva invece? Per secoli le donne che vivevano dentro i confini dell’impero erano prevalentemente cittadine romane (in particolare alla fine dell’impero quando nel 212 d.C. Caracalla concesse la cittadinanza a tutti i sudditi dell’impero). Ma tra l’inizio (dove diventavano cittadini quei popoli assorbiti dallo Stato romano) e la fine, Roma adotta diversi metodi per concedere la cittadinanza, dalla sua concessione senza diritti politici, all’attribuzione di qualità differenziate a singoli stati o città, soprattutto con la creazione delle province. Alle donne romane, nell’impero, si affiancavano le donne peregrinae: straniere e non cittadine vengono anch’esse ad essere parti della comunità romana, a subirne le regole.
Anche per i romani il concetto di cittadinanza seguiva i filoni che si sono sviluppati nella contemporaneità. Il suffragium è un elemento comune ai cittadini. E a partire dall’età repubblicana il termine poplus comincia ad essere l’insieme dei cives, la totalità dei cittadini. Ma per i romani donne e minori sono esclusi dalle funzioni civili, quanto invece sono all’interno del corpo civico. Donne/mogli e bambini/figli (considerati insieme) vengono tuttavia menzionati, sono una presenza ricorrente nelle fonti antiche, come soggetti giuridici, come protagonisti di atti culturali, come parti della popolazione. I romani quindi rifuggono in parte dalla dicotomia della cittadinanza, creando una terza nozione di cittadinanza, quella posseduta da tutti a prescindere dal censo, dall’età, dal sesso, insomma dalla condizione giuridica individuale.
Alcuni punti fermi
Il punto di partenza è il fatto che in Roma antica non vi è mai stata una Costituzione scritta e che nell’arco di 1300 anni di storia si sono succeduti molti modi di produzione del diritto. Per quanto riguarda la donna, la struttura sempre più complessa della società romana non ha cambiato radicalmente il dato originario del fondamento delle regole della condizione femminile: si tratta di diritto consuetudinario, basato sui mores, le consuetudini risalenti nel tempo che escludono le donne da quelle che nelle fonti sono spesso qualificate come funzioni virili. Anche se nei secoli ci sono stati atti normativi formali che hanno tentato di cambiare la condizione femminile romana, di fatto il quadro di riferimento rimane sempre lo stesso, tradizionale, ovvero una vita centrata sulla dimensione della casa coniugale e della sua cura, il mundus muliebris, il diritto dell’eleganza e agli ornamenti personali.
Roma una società di diseguali
La famma delle condizioni sociali femminili individuali e dei tipi che si possono evidenziare è estremamente differenziata, dalla donna di classe elevata, dalla liberta, alla prostituta, alla fidanzata/sposa bambina, alla figura variabile di colei che per essere stata allevata in casa è chiamata alumna, al ricominarsi nel concreto dello status della singola donna di alcuni tra questi tipi. La società romana ha un differenziato spettro di condizioni giuridiche, è una società di diseguali. Lo schiavo è radicalmente contrapposto al libero o alla libera e nello stesso tempo l’ex-schiavo ormai liberto è a sua volta libero e partecipa, sia pure con importanti limitazioni, della sfera giuridica dei liberi. Lo schiavo quindi non è civis, ma comunque nelle fonti si parla di lui come persona e homo. Le regole dello ius civile riguardano gli schiavi quindi solo da un punto di vista oggettivo, come oggetto del potere dei loro padroni. Un ruolo attivo per gli schiavi si può avere solo con lo ius honorarium, che trasforma l’economia romana in mercantile, su base schiavistica. Ma in alcuni casi il singolo statuto individuale è irrilevante, è sufficiente che si tratti di un essere umano: è il caso della concessione dell’actio iniuriarum contro chi allontana il comes, l’accompagnatore, dal seguito di una donna vestita da matrona. La matrona in privato e soprattutto in pubblico ha uno spazio attorno a sé di intangibilità.
Tempo e spazio
Man mano che Roma si espande aumentano anche le differenze tra le diverse parti dell’Impero anche nella condizione della donna. Per esempio, molte donne in Asia Minore nei primi secoli dell’impero avranno un eccezionale ruolo pubblico; assai importante è anche la posizione della donna ebrea nell’economia, nelle attività lavorative, nelle funzioni familiari. Nei 1300 anni circa che vanno dalla fondazione di Roma alla morte di Giustiniano la società romana attraversa momenti assai diversificati, talvolta con la permanenza di relitti del passato o vistose eccezioni alla normalità contemporanea. La gestione della vita economica da economia arcaica a binomio terra/guerra cambia radicalmente anche la condizione della donna, che viene coinvolta in prima persona come protagonista sociale e giuridica. Al contrario, quando la crisi istituzionale si fa più forte nel tardo antico, ci sarà un irrigidimento della struttura socio-giuridica a cui non sfuggirà neanche la donna.
Le voci delle donne
Le fonti romane letterarie e giuridiche sono di provenienza maschile, solo in pochissimi casi ci sono pervenute opere attribuite a donne, prevalentemente cristiane. La voce più personale appare essere quella di Sulpicia, nobildonna di età augustea, di cui sono pervenute poesie d’amore. In ragione di questa scarsità sono importanti anche i documenti epigrafici e quelli della prassi, su stesura o dettatura delle donne, come la stele funeraria del II-III sec d.C. proveniente da Salonicco dove la moglie parla di se stessa. Le voci femminili superstiti, al di là di quelle tramandate dalle epigrafi, sono comunque ben poche rispetto a quelle maschili: a queste ultime quindi si farà spesso riferimento.
Tre sono i documenti selezionati dall’autore che riferiscono al meglio la condizione della donna a Roma e sul modello maschile romani in relazione alla donna: il primo è il corpus letterario/giudiziario costituito dalle Verrine di Cicerone del 70 a.C., orazioni che contengono molteplici riferimenti a numerose donne con espliciti valori ideologici, economici, sociali e giuridici; il secondo è un frammento del Digesto giustinianeo, attribuito al giurista Ulpiano, che rappresenta una summa di norme autoritativa e consuetudinarie precedenti filtrate dai compilatori giustinianei; il terzo documento è Quaestiones veteris et novi Testamenti attribuito a Amrosiaster, autore sconosciuto e certamente cristiano.
Da Plauto all’impero cristiano
Importante per la ricerca dell’autore è stato lo studio del CEDANT di Pavia che indagava la costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana, dall’epoca di Plauto a Ulpiano. Perché adottare Plauto come tempo iniziale?
Il tempo di Plauto: un tempo di passaggio
Tra la fine del III e gli inizi del II sec a.C. si individua un periodo nel quale convergono numerose e certe notizie sulla condizione femminile a Roma e un momento in cui tradizionalismo e cambiamento si incrociano e sovrappongono. Da questo momento nasce una nuova e meglio conosciuta condizione femminile romana. Esempio: la norma delle XII tavole, dove la femina può alienare la cosa non mancipi, così come la mulier può dare del denaro a mutuo o accettare un pagamento che libera il debitore dall’obligatio, quia res nec mancipi. Questo testo di Gaio è importante per capire che innanzitutto la donna romana non è vero non abbia mai usufruito di sui iuris (terra, schiavi e animali da lavoro): è evidente tuttavia che la società romana volesse conservare i sui iuris all’interno della familia. Questo primo testo ci permette quindi capire un primo quadro della condizione della donna in età arcaica: risulta evidente una forte presenza sul piano individuale, anche se subordinata alla struttura e agli interessi familiari. Il pater familias aveva ancora il comando. Anche nel rito dell’adrogatio (adozione), ovvero quando un pater familias entrava a far parte di un altro pater familias, le donne e i bambini ne erano esclusi. In un rito pubblico che incide profondamente nella struttura di una famiglia, come questo, le donne sono escluse. Ma col tempo il cambio della società dovuto anche alle espansioni stravolgono queste caratteristiche dell’adrogatio. La donna non poteva adottare, ma in alcuni casi, ovvero nel momento in cui il pater familias perdeva la potestas, si poteva ricorrere alla potestas in ordine alla mater.
Civis femina
Il secondo motivo per cui si è scelto l’età di Plauto è perché in lì ricorrono le prime attestazioni dell’uso di civis in relazione univoca con una donna. I casi sono il risultato della manumissione (liberazione dello schiavo) di una schiava, perché solo a Roma la manomissione attribuiva insieme libertà e cittadinanza. Nel Poenulus, Adelfasia rimprovera Agorastocle di averle giurato molte volte di liberarla, ma senza averlo mai fatto. Alla fine avviene questa manomissione, dove si specifica che la donna è anche civis femina, ovvero, tutte le donne, anche liberte, sono cives, cittadine. Ma perché Plauto usa civis femina? Ovviamente vuole specificare che si trattava di un civis di sesso femminile, ma allo stesso tempo cerca anche di far ridere il suo pubblico (suscitava riso). A Plauto si deve quindi la risalenza dell’uso di civis in relazione a una donna.
Le parole dell’identità: parole a confronto
L’identità individuale femminile tra onomastica e terminologia
Nella costruzione dell’identità sociale di un individuo, frammentazione e pluralità nel mondo romano vengono ben prima delle qualità personali: queste invece sono centrali oggi. Il termine identità non ha un corrispondente in latino ed è oltretutto lontanissimo dal tardo latino identitas; quindi i romani di fatto non avevano il concetto di identità complesso tanto quanto quello moderno per indicare una parte della cittadinanza.
Per quanto riguarda l’onomastica nella società romana vi sono sempre differenze tra onomastica femminile e maschile. Nel caso della donna è possibile individuare una serie di cambiamenti. In sintesi, fino alla metà del II sec. d.C. la donna aveva due nomi (prenome individuale + gentilizio), fino all’impero solo il gentilizio (se c’è un praenomen è segreto), poi si torna ai due nomi o a molti di più, in caso di famiglie nobili; la donna può assumere il cognomen del padre, in forma femminile, magari in forma diminutiva. Nel caso di figli naturali, i quali avevano giuridicamente un pater, prendono il gentilizio della madre e poi un prenome e un cognome a caso, per nascondere la loro condizione, o talvolta il cognome del padre. All’inizio del Principato inizia ad essere attestata la prassi del doppio gentilizio (padre e madre).
Per quanto riguarda i neonati e le neonate, la procedura per assegnare loro un nome, sotto la legislazione augustea, prevedeva come termine massimo per la professio – la dichiarazione pubblica e certificata – dei figli il termine di 38 giorni dalla nascita per le femmine, 39 per i maschi; cioè 30 dall’imposizione del nome, il vero termine iniziale – non il giorno della nascita – se si considera il periodo di 30 giorni come il più tradizionale lasso di tempo romano. Tutto questo è interessante perché mostra come fin dall’inizio dalla vita a Roma i percorsi femminile e maschile si differenziano e divergono, anche se non c’è spiegazione per la differenza di 8-9 giorni. Il giorno di attribuzione del nomen è un giorno lustrale, ovvero un giorno di purificazione per madre e figlio. C’è quindi un collegamento tra parto e dies lustrici, che nel loro insieme mostrano come la cittadinanza in età monarchica e poi repubblicana sia situazione che si acquisisce da parte delle donne e soprattutto si certifica in un percorso complesso, diverso da quello maschile.
Una delle prime norme attribuite a Romolo obbliga ad allevare la prima figlia femmina e tutti i figli maschi. E se ne nasce una seconda? Viene uccisa o abbandonata? Non si sa, ma di fatto questa legge dà la possibilità ad una bambina di avere il diritto alla vita, di essere cittadina romana per nascita come i suoi fratelli; un altro aspetto della condizione femminile è il terzo asse o stips che nei tempi arcaici la sposa portava con sé il giorno delle nozze ed era destinato al compitum vicinale, veniva qui lasciato il giorno in cui la donna aveva partorito il primo figlio, divenendo mater familias. Qualsiasi fosse la sua destinazione è appurato che riguardava la donna, ora membro della nuova famiglia nel contesto territoriale del marito; sempre in età arcaica Servo Tullio emana alcuni provvedimenti che riguardano anche le donne: il primo per le celebrazioni dei Pangalia: chiunque appartenesse ad un certo pagus doveva versare una moneta, un tipo per gli uomini, uno per le donne e uno per i bambini (questo serviva anche per conoscere la composizione della popolazione). Altro provvedimento sempre con lo stesso intento: per ogni nascita o morte o raggiungimento dell’età virile deve essere depositata una certa moneta in templi diversi; infine ultimo provvedimento Tullio ordina che i romani dichiarino le loro ricchezze, la loro età, il loro padre, le mogli, i figli, e dove vivessero. La registrazione dei figli, sia maschi che femmine, diventa obbligatoria nell’album professionum liberorum per coloro che volessero giovarsi della legislazione premiale relativa (da Augusto a Marco Aurelio).
Altra questione è il tollere liberos, letteralmente allevare i figli, che comprendeva anche le bambine. Quindi fin dalle origini la bambina fa parte della civica. Con il tollere liberos la figlia è libera e cittadina; e quando andrà in moglie sarà già tale, dai due romani in giuste nozze nasce un romano/una romana. È questo il civis perfetto.
Un’avvertenza necessaria
Le parole hanno ciascuna una loro storia e ogni storia incrocia quella altrui. L’autore ha raggruppato in coppie di parole centrali, che permette di individuare la donna anche in una dimensione esterna alla famiglia, cittadina.
Mulier/femina
Nel linguaggio plautino il primo termine è molto utilizzato, l’altro meno ricorrente e con una valenza sociale alta. Livio invece introduce nella sua narrazione soprattutto il secondo, contrapposto a mulier: per la prima volta infatti viene usato in coppia con mas, maschio, e il maschio effemminato risulta essere feminis. Quindi per Livio mulier è la donna generale, la femina è la donna contrapposta all’uomo, è il termine proprio per la definizione dell’identità sessuale del soggetto femminile a fronte/differenza di quella del maschio. Ma femina conosce anche un secondo uso, è la donna di alta dignità sociale, costante che si ritrova sia in Livio che Plauto, che Cicerone. Mulier acquista così una valenza potenzialmente negativa. Nel linguaggio del diritto mulier è il termine generalmente utilizzato per indicare un soggetto di sesso femminile nel contesto di una situazione data, quando la specificazione del sesso o non è influente o se lo è, è ovvia, pur se talvolta viene utilizzato con tale funzione anche femina. Pur se talvolta mulier e femina sono utilizzati in modo generico, in realtà è possibile cogliere anche nel linguaggio giuridico lo specifico uso di femina nella doppia valenza su individuata. Quali sono state le ragioni che hanno dato vita a queste complessità linguistiche? Non sono il risultato di un’evoluzione linguistica.
Feminae probrosae
Il sintagma è utilizzato solo da Svetonio, in un’unica occasione, oggi usato a designare in modo generico tutte le donne di riprovevoli costumi, comprese le prostitute. Svetonio con questo termine, riferendosi alla correctio morum perseguita da Domiziano, mirava a sanzionare comportamenti di individui certamente di classe sociale non bassa o tanto meno infima. Anche in questo caso, quindi femina è plausibilmente usato in senso alto e ben circoscritto. (viene infatti vietato loro di usare la lettiga, il mezzo di trasporto prerogativa sociale della matrona romana).
Carfania improbissima femina
Di Carfania parlano le fonti come femina.
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