LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
Periodo pre-unificazione vengono prese solo misure di protezione per il patrimonio artistico culturale
Montesquieu 1728 compie il Grand Tour, i suoi scritti introducono la teoria dei 3 poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario).
Viene introdotta l’intenzione di voler tutelare i beni artistici (Firenze statue trafugate da truppe inglesi: bottini di guerra) il
fine di evitare saccheggi ed esportazioni all’estero
Toscana e Lazio sono le regioni più ricche, nel XVI secolo fino al rinascimento, la famiglia Medici ha introdotto la
salvaguardia del patrimonio:
- 1571: divieto di rimuovere gli emblemi e le iscrizioni dagli edifici storici
- 1602: divieto formale di esportare dipinti, a meno che non sia presente una licenza (eccetto per opere di 18 artisti Giotto,
Michelangelo..)
- 1754: motu proprio adottato dal consiglio locale della Reggenza, divieto di esportare opere fuori dal Gran Ducato
Dal XVIII sono state introdotte misure negli altri Stati:
- Lombardia: con Maria Teresa d’Austria ne 1745 legge divieto esportazione opere d’arte
- Regno di Napoli e due Sicilie: Carlo di Borbone, monarca illuminato, 1755 (legge prammatica: obiettivo di proteggere Scavi
di Pompei, Stabia, Ercolano dal saccheggio), aprendo il museo Capodimonte
- Repubblica di Venezia: 1733, primo catalogo delle opere artistiche presenti e la creazione di un istituito un Ispettorato
Generale per proteggere l’opera
- Stato pontificio: 1820, con Pio VII il Cardinale Pacca emana un editto che raggruppi tutte le misure impiegate dagli Stati per
la salvaguardia degli oggetti storici, al fine di limitarne il saccheggio e catalogando le opere delle chiese introducendo la
conservazione ed il restauro (sono sempre forme di protezione ma diversi dalla semplice tutela la quale non mira alla
conservazione del bene) verifica e monitoraggio delle opere. Queste innovazioni ispirarono gli Stati (1822 Regno di Napoli:
diritto di prelazione a favore dello Stato, ovvero può acquistare un bene al posto di un altro compratore per aumentare la
collezione d’arte pubblica e mantenere l’opera sul territorio nazionale)
- Regno di Sardegna e Piemonte: 1832, nasce il Consiglio per le Antichità e le Belle Arti allo scopo di assicurare la
conservazione
Durante le monarchie assolute del XVIII secolo l’unica misura applicata è la tutela seppur in modo frammentario, dando inizio
alla consapevolezza dell’esistenza del patrimonio
UNIFICAZIONE D’ITALIA E LE PRIME LEGGI
Con l’unificazione viene introdotto lo Statuto Albertino il cui articolo 29 afferma l’inviolabilità della proprietà privata senza
distinzioni, di conseguenza i proprietari potevano gestire, scambiare e perfino distruggere un’opera (concezione liberale) e il
valore del bene è stabilito dal mercato
Il governo proibiva soltanto la trasformazione/demolizione dei beni immobili solo nel caso fossero caratterizzati da un valore
artistico (per non sminuire l’alto livello estetico delle città)
Fedecommesso/sostituzione fedecommissaria: disposizione testamentaria attraverso cui il testatore istituisce un soggetto
determinato come erede, con l’obbligo di conservare i beni per poi tramandarlo ad un altro soggetto (art. 899 e 900 del
codice civile dichiarano la proibizione del Fedecommesso: in quanto limite alla proprietà privata)
1870 annessione di Roma (Breccia di Porta Pia), saccheggi ed esportazioni, l’autorità italiana perciò recupera le vecchie leggi
rimosse con lo Statuto Albertino:
- Legge 2359 25 giugno 1865 autorizza l’amministrazione a mettere in atto l’espropriazione degli edifici storici e dei
monumenti nel caso di negligenza dei proprietari
- Decreto reale 6030 227 novembre 1870 riferito esclusivamente a Roma sospende l’abolizione del Fedecommesso
- Legge 286 28 giugno 1871 inscindibilità della collezione d’arte tra gli eredi
- Legge 1461 8 luglio 1883, alienazione opere d’erte e dei beni antichi per essere venduti e consegnati allo stato
- Legge 431 17 luglio 1904: primo organo con leggi sulla conservazione del patrimonio culturale
- Catalogo del patrimonio culturale nazionale, divieto di esportazione di opere contenute nel catalogo
- Legge 364 20 giugno 1909 secondo organo di legge (prima forma della legislazione del 1939) esso include codici,
manoscritti, dipinti del patrimonio culturale. Nel caso in cui le opere appartengono allo Stato o soggetti pubblici/privati, non
possono essere alienate
- Obbligo di ratificare il passaggio di proprietà culturale appartenuto da soggetti privati
- Divieto di demolizione, rimozione, modifica o restauro tranne se concesso dal Ministero (lista di regolamenti, approvati dal
decreto reale 636 30 gennaio 1913, in vigore fino a legge 1089/1939)
REGIME AUTORITARIO:
leggi importanti approvate dal Ministro dell’Istruzione Bottai:
- Legge 1089/1939: la protezione di tutte le cose di interesse artistico e storico, valida per 65 anni fino al 2004 in cui fu
abrogata. Il fine della legge tende ad equilibrare l’interesse pubblico nel proteggere il patrimonio culturale ed il diritto degli
individui privati hanno sulle opere (art 29 Statuto Albertino modificabile mediante una legge ordinaria/flessibile). Nel caso di
proprietà privata deve essere dichiarata di elevato interesse pubblico (in riferimento al valore storico)
- Legge 1497/1939: sulla protezione delle bellezze naturali (definizione primordiale di paesaggio)
- Legge 2006/1939: nuove regole ed organizzazione degli archivi (in passato non erano considerati beni artistici)
Mancanze della legge 1089/1939: procedure amministrative tipo il diritto di visita (visting right), permette alle persone di
visitare beni pubblici (art 52) e privati (art 53) il quale però non dispone di uno specifico regolamento rimanendo pertanto una
legge astratta. Questa legge si riferisce SOLO alla protezione di opere di elevata importanza sul piano artistico quindi per gli
archivi di elevato interesse anche storico viene creata un’apposita legge (Legge 2006/1939) la cui competenza spetta al
Ministero degli Interni. Mancanza di un organo amministrativo che si occupi della protezione del patrimonio culturale, siccome
il l’unica attività era la conservazione, il ruolo pubblico era limitato
PROTEZIONE DURANTE LA REPUBBLICA: inizialmente il legislatore si occupa solo delle leggi emergenziali
problematiche: dispersione del patrimonio e conservazione inadeguata della collezione pubblica. Durante il boom economico
vi è uno sviluppo urbanistico, in risposta la costituzione del 1948 emana la legge n°319 del 26 aprile 1964 dalla Commissione
Franceschini in merito alle cose di interesse archeologico, artistico appartenenti al patrimonio culturale) attuando in aggiunta
una relazione di 84 dichiarazioni trattanti il patrimonio culturale (appartengono al patrimonio culturale nazionale tutti i beni
aventi riferimento alla storia della civiltà – beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale..)
per la prima volta viene adottato il termine Bene Culturale (in base alla convenzione dell’Aia 17 maggio 1954: protezione dei
beni culturali in caso di conflitto armato, essendo parte del diritto internazionale ogni Stato ne è obbligato)
tuttavia la relazione della commissione Franceschini non diventa immediatamente un organo di legge, ma nel 1998 tramite il
DLGS 112 il concetto di bene culturale entra nel sistema giuridico italiano
il concetto di patrimonio culturale (beni culturali + paesaggio) nasce grazie al Codice Urbani 2004 (DLGS n°42/2004). Con la
commissione manca ancora un’unitarietà nell’azione politica (sistema frammentato, concentrato solo in certe aree
emergenziali)
- Legge 44 1 marzo 1965: legge riguardante la prevenzione dai furti e saccheggi, estendendo la responsabilità alle Sovrintendenze
e il necessario intervento del restauro
- Legge 1061 20 novembre 1971: prevenzione delle emergenze, è considerato reato la contraffazione
- Legge 171 116 aprile 1973: protezione Venezia
Riforma Bassanini 1990 vengono introdotte innovazioni nell’amministrazione pubblica, legge 352 8 ottobre 1997 (non
appartiene alla riforma Bassanini) il cui articolo 1 prevede la necessità del governo di creare un testo unico (consolidate law)
contenente tutte le leggi vigenti in merito si beni culturali (sistema più organico).
Nell’articolo 9 (i siti più importanti devono essere autorizzati da un apparato) viene riconosciuta alla sovrintendenza di
Pompei un’autonomia gestionale, economica, scientifica e finanziaria dal Ministero – non più gestiti direttamente dal
Ministero, solo il personale deve essere statale (stessa cosa con il decreto 11 dicembre 2001 per il Polo di Firenze ed Uffizi)
Decreto legislativo (fonte primaria affiancata alla legge parlamentare) 112 del 31 marzo 1998, con l’articolo 148 si stabilisce il
concetto legale di bene culturale che si ispira alla commissione Franceschini (ispezione del patrimonio culturale, la cui
definizione però è solo di valore politico-pedagogico) definendo 3 attività pubbliche: protezione, gestione e valorizzazione allo
scopo di permetterne la fruizione (lettera c dell’articolo: ogni attività che riconosce, conserva e protegge il patrimonio
culturale – concezione dinamica; lettera e definizione di valorizzazione ovvero qualunque attività chepone condizioni di
conoscenza e fruizione)
Decreto legislativo 368 20 ottobre 1998: istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali (ministro Giovanna
Melandri), sostituendo il ministero dell’ambiente e dei beni culturali del 1975
Decreto legislativo 490 del 29 ottobre 1999 dà origine al Testo Unico che raggruppa tutte le leggi ritenute vigenti dal governo
(1089/1939 fino al 112/1998)
2001: modifica Titolo V parte II della Costituzione per cui verrà emessa la legge 137 del 6 giugno 2002 arti.10: è necessario
che il governo rivaluti il settore della cultura sport e letteratura istituendo così il Codice Urbani con il DLGS 42 del 22 gennaio
2004(decreto legislativo poiché ricodifica da capo la legislazione) chiamato anche Codice sui beni culturali e paesaggio
abrogando le leggi 1089/1939 e la190/1999 entrando in vigore 1 maggio 2004
È stato modificato 2 volte: DLGS 156/2006 e 62/2008 per i beni culturali; 175/2006 e 63/2008 per il paesaggio
MICBAT: ministero beni culturali e turismo
IMPORTANZA DELL’ANIMA CULTURALE
Passaggio da stato liberale (in cui vi è totale assenza dell’intervento statale in ambito sociale, l’individuo è costretto ad autogestirsi
– stato e società separati) a stato sociale/di welfare (stato interventista nell’economia i mercato, distribuzione della ricchezza
mediante strutture pubbliche)
BENE CULTURALE:
- economic soul value in quanto genera entrate ed occupazione
- cultural soul: value
oggi il bene culturale è di interesse anche per il settore pubblico, considerandolo come una risorsa economico sociale (da 20 anni
circa è percepito così)
per valorizzare e proteggere possono essere intraprese attività che gravino sulla comunità: con l’art 9 Costituzione il legislatore
chiede alle pubbliche istituzioni di intervenire nella cultura (concetto di Welfare) poiché occorre promuovere lo sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica/tecnica al fine di tutela il paesaggio, patrimonio storico artistico nazionale
l’articolo 9 deve essere annesso al 3 comma 2 poiché quest’ultimo afferma che è compito della Repubblica rimuovere ostacoli
economici e sociali che impediscano lo sviluppo della persona umana (dilemma: occorre rimuovere gli ostacoli oppure occorre
limitare il potere – power of delivery- da affidare al singolo? )
gli obblighi possono variare a seconda della natura della richiesta contenuta nella Costituzione, ve ne sono di due tipologie:
- mere libertà (libertà di seconda generazione – derivanti da quelle originali nate dalla Rivoluzione francese: libertà di
pensiero ecc): concetti quali la libertà d’arte (art 33) e culturale, la valorizzazione dei beni culturali delle attività tradizionali,
centri storici, città..
Questi aspetti sono conformi al principio di PLURALISMO CULTURALE (ovvero sono accettate differenti forme di cultura poiché
il nostro non è uno stato di cultura: nessuno è obbligato a fruire un bene culturali, perciò lo Stato non può stabilire finalità
culturali)
- diritti sociali: diritto alla salute (Art 32 Costituzione), all’istruzione (art 34 Costituzione), formazione professionale (Art 35
Costituzione) all’assistenza sociale (art 38) . Questi sono diritti sociali e possono essere soddisfatti in quanto bisogni
fondamentali
la differenza è che LE MERE LIBERTA’ SONO SEMPLICI SCELTE/PREFERENZE (intesi come valore aggiunto che portano al completo
sviluppo dell’essere umano) mentre i DIRITTI SOCIALI SONO la soddisfazione bisogni fondamentali
Per le mere libertà ci si rifà all’articolo 9 (dovere di promuovere la cultura, il quale anticipa il concetto di bene culturale – poiché è
prima della Convenzione dell’Aia del 1954), ovvero l’autorità deve essere in grado di introdurre iniziative o promuovere soluzioni
da poter proporre ai privati grazie agli interventi/servizi pubblici (nel caso di diritti sociali, per le libertà lo Stato non ha
quest’obbligo).
La Repubblica perciò deve proteggere il patrimonio artistico in funzione della promozione culturale affinché possano essere fruiti
e goduti (e di conseguenza valorizzarli)
Infatti NEL CAMPO CULUTRALE NON VENGONO FORNITI SERVIZI, MA SOLO INCENTIVI ALLA FRUIZIONE
La Costituzione si rifà al termine “Cose di interesse artistico e culturale” in senso statico legge 1089/1939 (gli oggetti dovevano
essere sia storici che artistici per esser considerati beni culturali)
Art 9 Costituzione il cui comma 1 enuncia il dovere di promozione (concezione dinamica), il comma 2 (patrimonio storico
artistico) generano il concetto di bene culturale
La concezione liberale si focalizzava solo sull’oggetto (esempio regime fascista usa l’arte come strumento estetico: CONCEZIONE
STATICA, considerare l’oggetto in sé, non nella funzione artistica).
Il legislatore parte dalla legge 1089/1939, ma andando oltre poiché viene riconosciuto il collegamento fra l’oggetto
storico/artistico l’identità di una nazione, infatti la legge del 1939 si riferisce alla concezione estetica ovvero gli oggetti devono
presentare il bello per poter esser osservati
Articolo 9 separa la caratteristica storica e artistica di un bene, infatti un bene può essere considerato solo dal punto di vista
storico che sono finalizzati ad identificare la Nazione. Tutti i beni culturali devono essere conservati per le generazioni future
(dovere obbligatorio) e presenti il cui godimento del bene non è obbligatorio in quanto parte delle mere libertà (sostenibilità-
promozione della cultura)
Nell’articolo 9 abbiamo il comma 1 legato alla valorizzazione e nel 2 il dovere di protezione (≠fruizione), la quale serve a
consentire alle generazioni future la fruizione del bene stesso (nuova concezione: da stato liberale a sociale)
Passaggio da cose a beni culturali hanno portato ad unificare in un unico insieme tutti gli elementi del patrimonio storico-
culturale inclusi gli archivi (rilevanza storica). Inoltre l’attività di conservazione e protezione è unita a quella di acquisizione di
consapevolezza del suo valore per incoraggiarne la fruizione pubblica
Vengono considerati beni culturali non solo oggetti rilevanti dal punto di vista estetico, ma anche quelli aventi soltanto
importanza storica
Articolo 42 Costituzione pone limiti ai beni culturali privati in modo che siano accessibili a tutti (funzione sociale), i quali come i
beni pubblici identificano la Nazione e devono essere resi disponibili alla comunità (in questo modo i privati rinunciano a livello
di proprietà al bene in cambio di incentivi finanziari, poiché a prescindere da chi appartenga è un bene di pubblico interesse)
Esempio: edifici religiosi, Stato della Chiesa
L’introduzione dell’attività di fruizione segna il passaggio da concezione statica a dinamica la quale può riferirsi a:
- protezione in favore delle generazioni future
- valorizzazione per quelle attuali
Decreto legislativo 112/1998: definizione di beni/attività culturale, protezione valorizzazione promozione e gestione; decreto
legislativo 490/1999 si occupa di identificare i beni culturali da tutelare (periodo legge Bassanini)
Beni culturali ≠ attività culturali! I primi soltanto formano il patrimonio nazionale, mentre le attività riguardan
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