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ESSO CON UNA CONTINUA INTERAZIONE UOMO/NATURA (Predieri)
2) Concezione Pan-ambientalista viene interrotta da quella pan-urbanistica con l’introduzione del regionalismo Attraverso il decreto
presidenziale (DPR) 616/1977
REGIONALISMO (dal 1968): moto di trasferimento delle competenze da Stato a Regioni, processo tramite cui le Regioni
raggiungono il potere legislativo ed amministrativo nell’ambito delle materie dell’art 117 (tra queste materie vi è anche quella
inerente ai beni culturali, ma non quella in merito alle bellezze ambientali), sulla base delle competenza legislativa delle materie –
leggi quadro- sia Stato che Regioni erano concorrenti, fino a fine anni ’60 le Regioni non possedevano un apparato amministrativo
(centralismo)
Tre fasi: 1) anni ’70 primi trasferimenti di competenze da Stato a Regioni (fallimento), 2) intermedia anni ’70 (DPR 616/1977): con
questo decreto si include la materia delle bellezze naturali all’interno dell’urbanistica (completezza di devoluzione) di cui
l’articolo 82 afferma la DELEGA DELLA PROTEZIONE DI TALI BENI AMBIENTALI ALLE REGIONI 3) fase finale anni ’90 DLGS 112/1998
Riforma Bassanini
Lo Stato conferisce alle Regioni la funzione amministrativa e legislativa (dopo il DPR 616/1977: legge quadro statale) Con la legge
5/1975 si dà origine al Ministero dei beni culturali e dell’ambiente (ministro Spadolini)
Differenza fra trasferimento e delega: TRASFERIMENTO E’ UN ISTITUTO GIURIDICO ATTRAVERSO IL QUALE LO STATO DEVOLVE
ALLE REGIONI LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE PREVISTE NEL VECCHIO ARTICOLO 117
PER LE MATERIE NON PRESENTI NELL’ELENCO MA AVENTI ATTINENZA CON L’ATTIVITA’ REGIONALE SI PARLA DI DELEGA:
ISTITUTO ATTRAVERSO IL QUALE LO STATO CONFERISCE IN MODO TEMPORANEO LE COMPETENZE AMMINSITRATIVE ALLE
REGIONI
Esempio art 83 del decreto 616/1977 trasferisce le competenze in merito alla protezione della natura/parchi alle Regioni, in
questo caso non si tratta di delega (Sentenza 175/1976) poiché situati nel territorio regionale in primis. Inoltre sempre secondo il
DPR il legislatore deve creare una legge specifica per disciplinare la protezione della natura (616/1977 e legge quadro sulle aree
protette 349/1991), nasce così il diritto ambientale ≠ dal diritto del paesaggio (legato all’aspetto culturale) anche se in questa
fase NON COMPARE ANCORAI L CONCETTO DI PAESAGGIO
3) Si manifesta di nuovo il concetto pan-ambientalista (legge 431/1985): protezione delle aree di particolare interesse ambientale
(legge Galasso) assegnando la priorità alla concezione naturalista del territorio. L’attività di tutela si occupa solo di aspetti visivi
concreti e la comunità non è coinvolta a partecipare
4) Anni’90 cambiamenti con il DLGS 112/1992 introduce due aspetti:
- Ritorno alla distinzione tra protezione della natura e beni ambientali
- Definizione di beni ambientali definiti a livello giuridico come una significativa testimonianza dell’ambiente nel
suo valore naturale e culturale
Nonostante questo non si arriva ancora a definire il concetto di paesaggio poiché comma 6 art 149 DLGS 112/1998
sostiene il compito dello Stato nella gestione e tutela del bene culturale (in riferimento alla legge 1939- visione statica).
Inolte il DLGS 490/1999 conteneva disposizioni al Titolo II che includeva il bene ambientale ed il bene paesaggistico e
titolo I al patrimonio culturale
5) 2000 convenzione europea sul paesaggio (Firenze 20 Ottobre), ratificata in Italia con la legge 14/2006 seguita dalla riforma
costituzionale del titolo V nel 2001 e dal DLGS 42/2004 (+ modifica art 131 e decreti correttivi 2006 e 2008). Articolo 2 della
convenzione afferma che si occupa sia di paesaggi considerati eccezionali che quelli quotidiani (concezione pan culturale)
DECRETO LEGISLATIVO 42/2004: il codice urbani introduce il concetto di bene paesaggistico e patrimonio culturale. Nell’articolo 2
comma 3 si supera in modo evidente il concetto di bellezza naturale e bene ambientale includendo altri tipi di valori (IL
PATRIMONIO CULTURALE RACCHIUDE SIA BENI PAESAGGISTICI CHE CULTURALI), prendendo in considerazione sia le componenti
territoriali che il concetto di patrimonio culturale (scenario pan-culturale)
Nell’art 2 comma 4 introduce l’attività di preservare l’incolumità dei beni culturali (di proprietà statale) promuovendo e
valorizzando lo sviluppo culturale
Comma 6 articolo 131 (modificato con la ratifica del 2008: paesaggio è ciò che riguarda anche le interazioni uomo-natura, azioni
generiche) sostiene che TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI devono intervenire nei confronti del territorio nazionale in modo che possa
essere fruito da tutti integrandolo con valori già presenti e riconosciuti
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA: art 135 (disposizioni più specifiche), è un atto che estende tale competenza alle regioni (la
divisione delle tipologie di paesaggio non è ben definita, ma è deduttiva). Il comma 4 di questo articolo tratta delle azioni da
intraprendere in base alla topologia di paesaggio, per i paesaggi superlativi il primo intervento è la protezione, per le aree degradate
occorre un’operazione di rivitalizzazione (+ eventualmente protezione), invece per le aree abitate NON può essere esercitata una
protezione (vincolismo) l’unica soluzione è la VALORIZZAZIONE in questo caso
TUTELA PAESAGGIO E LEALE COOPERAZIONE: l’esercizio del potere legislativo deve essere assegnato in conformità di questo
principio (concorrente stato-regioni), l’azione di protezione e tutela nonostante spetti allo Stato deve comunque coinvolgere la
comunità in qualsiasi caso su qualunque livello senza comprometterne la cooperazione(anche europeo con la convezione di
Firenze o mondiale con quella UNESCO di Parigi del 1972)
Pianificazione del Paesaggio art 135 del codice la quale deve essere redatta congiuntamente dal ministero e dalle regioni, mentre se
si tratta di aree paesaggistiche non danneggiate se ne occupa SOLO le regioni. Le regioni infatti si occupano di indicare le regole
usate in ogni ambito territoriale
Due conseguenze: la tutela del paesaggio deve rispettare i limiti territoriali regionali e la funzione è svolta congiuntamente quando
si tratta di beni paesaggistici. Quando si tratta di zone abitate la tutela spetta alla regione, mentre per le zone degradate la tutela
deve essere adeguatamente pianificata
BENI E ATTIVITA’ CULTURALE ALL’INTERNO DEL SISTEMA GIURIDICO ATTUALE
Art 1 codice urbani: attività di conservazione, valorizzazione, fruizione visti come principi sono conformate con le leggi in materia di
tutela (quadro delle disposizioni generali della parte I)
Nel testo unico 1999 tutela e conservazione sono viste come un’unica attività (tutela comprendeva riconoscimento, tutela e
conservazione) in quanto conformate con le leggi di protezione (vincolistica ≠ valorizzazione: fruizione di pubblico godimento),
come valorizzazione e fruizione erano viste allo stesso modo (sotto il profilo culturale come unico pubblico godimento e quello
economico riferito alla gestione ed organizzazione). Questa visione risulta essere in contrasto con la riforma titolo V 2001 che all’art
117 prevede soltanto due attività (tutela art 3 e valorizzazione art 6)
1) LA TUTELA: disciplinata dal titolo I Parte prima del CU art 3 “esercizio delle funzioni sulla base di un’adeguata attività
conoscitiva, volta ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e garantirne protezione e conservazione per fini di
pubblica fruizione”
Comma 4 art 2 sostiene che la conservazione e la tutela sono precondizioni necessarie affinché siano destinati alla funzione di
pubblico godimento
La tutela possiede tre profili:
riconoscimento (procedure di indagine): condizioni e procedure per tutelare cose mobili ed immobili di proprietà pubblica
(Stato, Regioni o enti pubblici) o enti ecclesiastici/no-profit (art 10 CU comma 1)
Il testo unico prevedeva soltanto degli elenchi descrittivi delle cose storico-artistiche inviando degli elenchi al ministero ed alle
attività culturali riferendo la presenza di qualunque oggetto non fosse in lista (fallimentare, gap di contenuti).
Comma 2 art 10 beni culturali per cui non è prevista la valutazione del grado di interesse, nell’art 12 emerge un nuovo requisito
per eseguire la valutazione dell’interesse culturale sulle cose pubbliche del comma 1 art 10 (nuova procedura di valutazione di
interesse culturale sulle cose pubbliche). Fasi:
- le cose presenti nell’art 10 comma 1 la protezione continua fino alla conclusione della procedura di valutazione (protezione e
termine fisso). Dopo la richiesta (effettuata o dal valutatore o dal soggetto che possiede il bene) le sovrintendenze per i beni
culturali valutano la presenza o meno di un interesse culturale (interesse semplice), se entro 120 giorni (altrimenti si fa ricorso
al giudice amministrativo per inerzia-inadempimento oppure si nomina un commissario ad hoc) la valutazione dà un esito
negativo la protezione non copre più tali cose (nel caso in cui siano di proprietà di un ente pubblico vengono alienate). L’esito
positivo invece trasforma la cosa in bene culturale
- articolo 17 prevede la catalogazione effettuata dal ministero dei beni e delle attività culturali in collaborazione con le Regioni ed
altri enti pubblici territoriali (le informazioni sono gestite da Stato e Regioni e le università possono eventualmente collaborare
con programmi di ricerca)
- istituti giuridici: attività di ricerca archeologica (art 88 codice). Secondo art 2-ter e 2-quarter del DL 63/2005 convertito in legge
109/2005 sostiene che debbano esser effettuate valutazioni di interesse archeologico. Le opere appartengono al ministero ed il
proprietario del terreno può avere diritto ad un risarcimento monetario o parte del ritrovamento
- scoperte fortuite: articolo 90, segnalate entro 24h al sovrintendente, il quale informerà le autorità competenti, gli oggetti
devono essere lasciati nel luogo di origine eccetto nel caso di beni mobili temporaneamente spostabili ( il proprietario è lo Stato
che può offrire una ricompensa al proprietario di circa un quarto del valore del bene)
protezione:
- su un bene di proprietà statale il ministero esercita poteri di sorveglianza/vigilanza/sovraintendenza (art 18), su un bene di
proprietà regionale/ente pubblico l’azione è identica ma coordinata con gli istituti coinvolti
- possono essere effettuate ispezioni al fine di garantire lo stato di conservazione del bene (art 19)
- prescrizioni di tutela indiretta (45-47 Cod) da parte del Ministero: norme volte ad impedire il degrado dei beni, esse sono
immediatamente esecutive (gli enti le integrano nei loro programmi di pianificazione territoriale)
- divieti di affissione sugli edifici tutelati (art 49) a meno che su autorizzazione della sovrintendenza non ostacoli il pubblico
godimento del