Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
GLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL TRIBUTO: PRESUPPOSTI OGGETTIVI E
SOGGETTIVI. Capitolo 6
Il tributo come una prestazione patrimoniale dovuta in base ad obbligazioni nascenti ex lege, cioè
obbligazioni la cui nascita è ricollegata direttamente dalla legge alla sussistenza, al verificarsi o al
venir meno di determinati fatti o situazioni di fatto della vita sociale, detti appunto presupposti di
fatto del tributo. Il generale dovere di prestazione tributaria fa capo a tutti, cittadini e non.
Presupposto soggettivo del tributo: deve riferirsi alla singola persona e non ad una categoria in
generale.
Il presupposto di fatto del tributo rappresenta l'elemento idoneo a perfezionare la fattispecie
contributiva dell'obbligazione tributaria.
Il tributo può essere previsto in misura fissa oppure in misura variabile. Il tributo è in misura fissa
quando è la stessa legge a stabilire il quantum in un certo ammontare predeterminato. Nella maggior
parte dei casi, però, l'ammontare del tributo è stabilito in misura variabile, cioè ragguagliato a una
grandezza, espressa in termini monetari, che costituisce la base imponibile del tributo. L'ammontare
è quindi determinato applicando all'imponibile la relativa aliquota che rappresenta la percentuale
dell'imposta destinata al prelievo, è dunque la parte di ricchezza che lo Stato vuole a titolo di
imposta. La base imponibile deve quindi rappresentare la capacità contributiva che si intende
tassare. Non sempre, tuttavia, l'imponibile si identifica con il presupposto economico sostanziale del
tributo, cioè con la manifestazione della capacità contributiva oggetto di tassazione. Imponibile e
aliquota sono necessari in ogni tributo. La determinazione in concreto dell'imponibile è quindi a
carico delle norme tributarie. Esigenze di gettito e di certezza del traffico fiscale non consentono
tuttavia di protrarre troppo a lungo i tempi del prelievo fiscale. Si conseguenza il legislatore, nel
caso che l'imponibile non possa essere determinato immediatamente, tende ad anticipare il prelievo
del tributo sulla base di imponibili provvisori.
Comunemente si suole parlare di rapporti tributari per indicare tutte quelle situazioni di relazione, di
varia natura e di vario contenuto, che intercorrano tra un soggetto fornito di potestà tributaria ed
altri soggetti che comportino, per questi ultimi, la titolarità di obbligazioni, di obblighi, o anche solo
di posizioni di semplice soggezione nei confronti dei primi. Sotto il profilo strettamente giuridico,
di rapporti tributari (obbligazione legale e anche contro la volontà dei soggetti interessati)
(obbligazione solo se si verificano tutti gli elementi della norma tributaria detta anche impositiva) si
dovrebbe parlare solo con riferimento ai rapporti di obbligazione in senso proprio, cioè in presenza
di un rapporto di debito-credito. Sono dunque necessari per applicare il tributo:
soggetti passivi
• presupposto di fatto
• imposta
• aliquota.
•
Posizioni soggettive attive. In presenza di un rapporto d'imposta o di obbligazione in senso proprio,
la titolarità del diritto alla prestazione tributaria spetta all'ente impositore. Non sempre, però, la
titolarità del diritto al tributo comporta anche il potere di esercitarlo. È il caso, ad esempio, di taluni
tributi degli enti locali che sono applicati e riscossi dallo Stato. Il che non significa che l'ente locale,
pur non esercitando il diritto al tributo, non possa però concorrere a definirlo (riserva di legge). Per
quanto riguarda i tributi erariali l'ente impositore è lo Stato. In generale, alle agenzie sono state
quindi riservate le attività a carattere tecnico-operativo, da svolgersi in piena autonomia. Per quanto
riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, è stata prevista l'istituzione di quattro agenzie
fiscali, di cui solo tre (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e Agenzia del territorio) hanno
funzioni e compiti di indole tributaria, mentre la quarta (Agenzia del demanio) è essenzialmente
preposta alla gestione degli immobili di proprietà dello Stato.
L'Agenzia delle entrare è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla
riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutti gli
altri tributi già di competenza o comunque gestiti dal dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze.
L'Agenzia delle dogane è competente a svolgere servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione
ed al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise
sulla produzione e sui consumi.
L'Agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto.
Più di recente è stata inoltre prevista l'istituzione di una quinta Agenzia fiscale alla quale verranno
attribuite le funzioni attualmente esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Le agenzie fiscali sono enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e forniti di autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Tra gli altri
titolari di posizioni soggettive attive abbiamo gli enti locali in quanto forniti di autonomia
finanziaria (di entrata e di spesa). La titolarità di posizioni soggettive attive deve inoltre
pacificamente riconoscersi a tutti quegli uffici e a quegli organi dell'amministrazione finanziaria ai
quali spetta istituzionalmente il potere di effettuare indagini, controlli e verifiche, sia nei confronti
dei contribuenti, sia nei confronti di soggetti terzi. Tra questi abbiamo la guardia di finanza che
coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento e per la repressione delle violazioni delle leggi di imposta, procedendo di propria
iniziativa o su richiesta degli uffici stessi. Va infine rammentata la possibilità che la titolarità di
posizioni soggettive attive sia attribuita, in particolari condizioni e circostanze, anche a soggetti
privati. L'attribuzione della titolarità di posizioni soggettive attive è pur sempre definita dalla legge,
che ne determina limiti e condizioni. Ogni violazione di tali limiti e condizioni comporterà
necessariamente l'illegittimità degli atti e dei comportamenti in cui si sia in concreto tradotta una
tale attività di intervento.
Tra le posizioni soggettive passive, la figura che si pone immediatamente all'attenzione è quella del
contribuente. Contribuente è colui che è tenuto all'adempimento della prestazione tributaria, vuoi
che la prestazione sia dovuta in forza di un vero e proprio rapporto di obbligazione, vuoi che sia
dovuta in forza ad un semplice obbligo. Non sempre però il contribuente, che sia formalmente tale
sotto il profilo giuridico, è l'effettivo portatore della capacità contributiva che si intende colpire e in
funzione della quale si legittima costituzionalmente il prelievo. Mentre nell'imposizione diretta vi è
normalmente coincidenza tra le due posizioni. Contribuente di diritto: colui che è giuridicamente
tenuto a corrispondere il tributo. Contribuente di fatto: colui che di fatto è di fatto destinato a
sopportare l'onere economico del prelievo. Al contribuente di diritto fa capo non soltanto l'obbligo
di adempimento della prestazione tributaria, ma anche l'adempimento di tutti quegli obblighi di
carattere formale e/o strumentale che caratterizzano la disciplina del particolare tributo. E sarà
sempre nei confronti del contribuente di diritto che si rivolgerà l'eventuale azione accertatrice
dell'ente impositore. Il contribuente di fatto è invece normalmente escluso dall'ambito del rapporto
d'imposta, così però non è sotto il profilo costituzionale in quanto tanto può costituzionalmente
legittimarsi l'assunzione a contribuente di diritto di un soggetto diverso dall'effettivo titolare della
capacità contributiva che si intende tassare. Deve di conseguenza ritenersi costituzionalmente
illegittima sia la legge d'imposta che elegga a contribuente di diritto un soggetto diverso
dall'effettivo titolare della capacità contributiva che si intende tassare, senza consentirgli di traslare
su quest'ultimo l'onere economico del prelievo, sia la legge d'imposta che in ipotesi consenta la
traslazione del tributo su di un soggetto diverso dall'effettivo titolare della capacità contributiva in
funzione della quale si giustifica il prelievo.
La titolarità passiva dell'obbligazione tributaria, cioè la titolarità del debito d'imposta, non
necessariamente fa capo ad un unico soggetto. Possono infatti concorrere più soggetti, tutti
ugualmente tenuti alla prestazione oggetto dell'obbligazione. In materia di accertamento delle
imposte sui redditi, gli eredi del contribuente “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il
cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. È il fenomeno della
solidarietà: “l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima
prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri”. Nella solidarietà, ciascun condebitore è tenuto per
l'intero, almeno fino a quando l'obbligazione non sia stata totalmente o parzialmente estinta da uno
degli altri condebitori. Solidarietà paritaria appunto per indicare che ogni condebitore solidale è
obbligato in via principale, cioè in via autonoma e indipendente dagli altri coobbligati.
L'amministrazione finanziaria, per soddisfare il proprio credito, può indifferentemente rivolgersi a
uno qualsiasi dei condebitori solidali. Ciascun condebitore è tenuto è tenuto per l'intero, ma, se
adempie, ha automaticamente diritto di rivalersi sugli altri condebitori per le rispettive quote di
competenza. La Cassazione ha stabilito che il coobbligato che non avesse impugnato l'accertamento
ben potesse avvalersi del giudicato favorevole reso nei confronti di altro coobbligato alla
condizione che il coobbligato, che non aveva impugnato, non avesse nel frattempo versato il tributo
o maggior tributo accertato. Sono dunque le regole civilistiche della solidarietà che sono destinate a
trovare applicazione in materia tributaria. L'unico limite all'applicazione di tali regole è dato
dall'eventuale giudicato sfavorevole che si sia formato in capo a uno dei condebitori solidali. Ove
l'amministrazione finanziaria notif