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Concezione realistica del reato: se siamo di fronte un fatto inoffensivo vuol dire che siamo di
fronte un fatto non tipico. E, addirittura, l’inoffensività viene considerata come una causa di
esclusione del fatto tipico (come caso fortuito, forza maggiore e costringimento fisico).
Concezione non realistica: non è così, perché anche di fronte un fatto inoffensivo si può arrivare
alla punibilità del soggetto, perché questa pare della dottrina sono concepite anche le norme mera
disobbedienza.
Dal principio di offensività distinguiamo i reati di danno e i reati di pericolo.
Reato di pericolo: il legislatore interviene in forma anticipata. Questo perché ci sono dei beni
giuridici di rilevanza primaria che hanno bisogno di essere tutelati anche solo se vengono messi in
pericolo (es. strage).
Anche nel diritto tentato vi é un'anticipazione della tutela penale (es. a tutela del patrimonio si va
a punire il soggetto anche quando tenta il furto), ma non si tratta di reato di pericolo: mentre i reati
di pericolo sono reati consumati, cioè fattispecie già costruite dalla parte speciale (già positivizzati
in base alla mera messa in pericolo del bene), il reato tentato non é reato consumato, che deriva
dall’unificazione della norma di parte speciale con l’art 56 c.p.
I reati di pericolo si distinguono in 4 categorie:
- di pericolo concreto (es. strage): quando il pericolo è visto come l'evento che scaturisce dalla
condotta del soggetto. È concreto perché il pericolo è la conseguenza degli atti posti in essere
dal soggetto, quindi il giudice di volta in volta è tenuto ad accertare il pericolo (attraverso la
prognosi postuma).
- di pericolo astratto (es. incendio): la messa in pericolo del bene già è presunta dal legislatore.
Si tratta di una presunzione legale, quindi non c'è bisogno di accertamento del pericolo da
parte del giudice.
- di pericolo presunto: anche in questo caso vi é una presunzione legale di pericolo (es.
detenzione di materiale esplosivo), con la differenza che non è ammessa la prova contraria,
come nei reati di pericolo astratto.
- di pericolo astratto-concreto
Problema di legittimità dell’anticipazione della tutela penale: è vero che abbiamo dei beni
giuridici che meritano una tal protezione da intervenire con lo strumento penale in via anticipata,
ma soprattutto la categoria dei reati di pericolo presunto pone diversi problemi di legittimazione
costituzionale.
Secondo parte della dottrina, gli unici reati che devono essere mantenuti, in questo senso, sono
quelli di pericolo concreto, perché vi é un accertamento concreto da parte del giudice e, seppur vi
é una anticipazione della tutela penale, quest'anticipazione é giustificata perché comunque si va a
verificare se effettivamente il pericolo si é realizzato.
Nei reati di pericolo astratto e presunto, invece, non vi é questo accertamento, quindi la dottrina
propende per una loro eliminazione, dato che questi comporterebbero un'ulteriore anticipazione
della tutela penale (alla luce del principio di extrema ratio e di sussidiarietà andremmo a
privilegiare altri strumenti, ugualmente efficaci, al posto dello strumento penale).
Infatti, laddove anticipiamo eccessivamente la tutela penale si rischia di punire fatti inoffensivi.
Diritto penale 2 - Parte speciale
Parte della dottrina, per salvare la categoria di reati di pericolo astratto, ha creato reati di pericolo
astratto-concreto, dove, anche se non andiamo ad accertare il pericolo inteso quale
conseguenza della condotta, occorre andare ad accertare la pericolosità della condotta.
Quindi, il problema di legittimità costituzionale si pone soprattutto per i reati di pericolo presunto
(anche perché, secondo alcuni, si tratta di reati di mera disobbedienza e, poiché il nostro diritto
penale è una diritto penale del fatto, non possiamo andare punire un soggetto che non commette
concretamente un fatto).
3.l mezzi, il tempo e il luogo del fatto
Apparentemente sono degli elementi neutri, ma in realtà possono assumere un'importanza
fondamentale.
Sicuramente ci sono mezzi che possono caratterizzare la gravità del reato (es. armi).
Per il requisito temporale, distinguiamo reati istantanei, abituali e permanenti.
- Reato istantaneo: la produzione dell’evento é istantaneo rispetto al fattore condotta (es.
omicidio).
- Reato abituale: si concretizzano attraverso una reiterazione della condotta (es. maltrattamenti
in famiglia). Distinguiamo: quelli propri, dove la singola condotta del soggetto di per sé potrebbe
già assumere rilevanza penale (es. incesto); quello improprio, quando le singole condotte non
assumono rilevanza penale di per sé, ma solo nel loro insieme (es. sfruttamento della
prostituzione).
- Reato permanente: l'offesa al bene giuridico tutelato perdura nel tempo e il perdurare nel
tempo dell’offesa dipende dalla volontà de soggetto agente (es. sequestro di persona). Il reato
permanente si consuma non quando viene posta in essere la condotta, ma quando finisce la
permanenza.
Dalla consumazione del reato derivano molte conseguenze, come il termine di prescrizione.
Per quanto riguarda il luogo (art 6), assume rilevanza il luogo dove viene commesso il fatto,
soprattutto quando il luogo è determinante laddove l’offesa dipende dalla percezione del fatto da
parte di terzi (reati avvenuti pubblicamente: che avviene col mezzo della stampa; in un luogo
pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; in una riunione che, per il luogo dove
avviene, per il numero degli intervenuti o per lo scopo, ha il carattere di essere riunione non
privata).
Avverbi usati dal legislatore: chi ha “abusivamente, illecitamente, illegittimamente”… Secondo
parte della dottrina, quando il legislatore usa tale struttura, si parla di antigiuridicità speciale.
4.Interessi tutelati e controinteressi
Problemi rilevanti si hanno nel delimitare la sfera d’intervento del diritto penale rispetto ad
alcune garanzie costituzionali, come il diritto di manifestazione del pensiero. Spesso, infatti, la
Corte costituzionale ha ribadito la necessità di controllare le fattispecie incriminatrici che limitano
tali libertà e, normalmente, l’unico limite è la contrarietà al buon costume (anche se ne sono stati
aggiunti altri).
In alcuni casi, la Corte ha limitato l’area dell’intervento penale, come nella sentenza sull’apologia di
reato, che originariamente era il momento in cui il dichiarante effettuava un giudizio favorevole che
implicasse l’approvazione dell’episodio e l’adesione spirituale del dichiarante. La Corte, però, ha
dichiarato che da reato con pericolo presunto, la fattispecie deve diventare reato con pericolo
Diritto penale 2 - Parte speciale
concreto, aggiungendo al fatto tipo il carattere per cui le modalità dell’apologia di reato devono
anche integrare un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.
Questo significa che nel momento in cui il controinteresse rispetto al bene giuridico tutelato dalla
norma penale è un diritto di libertà, l’intervento penale incontra dei limiti più forti.
Diritto penale 2 - Parte speciale
Capitolo 5
Raccordi fra parte speciale e parte generale
1.Forme di manifestazione del reato
Il dialogo fra parte generale e parte speciale è fondamentale soprattutto per la costruzione di
alcune fattispecie.
Esistono una serie di manifestazioni del reato dove la parte generale è fondamentale, come il
delitto tentato, il concorso di persone e tutta la disciplina dei reati omissivi impropri.
È fondamentale il riferimento alla parte generale perché siamo di fronti a norme che estendono la
punibilità:
- abbiamo il delitto tentato dal raccordo dell’art 56 cp con la singola norma di parte speciale;
- abbiamo concorso dal raccordo fra l’art 110 cp e la singola norma di parte speciale;
- stesso dicasi per i reati omissivi impropri, che sono dati dall’unione dell’art 40 con la singola
norma di parte speciale.
2.Il tentativo
Il tentativo vale solo si configura solo per i delitti, non per le contravvenzioni (delitto tentato).
Non vale per le contravvenzione perché quasi tutte le contravvenzioni sono costituite come
fattispecie di pericolo dove già vi è un’anticipazione dell’intervento penale e di conseguenza non vi
è la possibilità di poter “tentare” una contravvenzione.
L’art 56 (norma di parte generale) va a punire il comportamento di colui che pone in essere atti
idonei indirizzati in modo non equivoco a commettere un delitto; indirizzati perché poi il delitto non
si compie, o perché l’azione non si compie o perché l’evento non si verifica (tentativo inidoneo e
tentativo idoneo).
Al comma 2 è previsto che chi pone in essere il delitto tentato sarà soggetto ad una pena
diminuita.
Il comma 3 e 4, invece, ci va a positivizzare la resistenza volontaria (comma 3) e il pentimento
operoso (comma 4):
- Desistenza volontaria: il soggetto non ha ancora posto in essere l’azione e decide
volontariamente di desistere. Tale soggetto non verrà punito, a meno che gli atti posti in essere
fino a quel momento non rappresentino reato.
- Pentimento operoso: il soggetto ha posto in essere l’azione e poi agisce per impedire la
produzione dell’evento lesivo. Tale soggetto soggiacerà alla pena, ma diminuita a quanto già
previsto dal delitto tentato.
Il 56 ci detta una serie di regole di parte generale, ma ha senso parlare di delitto tentato solo
laddove questa norma si va a raccordare con la singola norma di parte speciale.
Una cosa è parlare di delitto tentato, altro è parlare di delitti di attentato: il delitto tentato è una
forma di anticipazione dell’intervento penale, cosi come anche il delitto di attentato (infatti viene
chiamato reato a consumazione anticipata); la distinzione è che mentre i primi non sono delitti
consumati, ma si tenta di porre in essere il fatto; i secondi sono sono dei reati consumati.
Il tentativo è diverso anche dai reati di pericolo: anche qui abbiamo un’anticipazione, abbiamo la
messa in pericolo del bene e non l’effettiva lesione; ma, anche in questo caso, si tratta di reati
consumati a differenza del tentativo.
3.Il concorso di persone nel reato Diritto penale 2 - Parte speciale
Il 110 è una norma estensiva della tipicità, cioè rende tipici dei comportamenti che altrimenti non
potrebbero essere puniti.
Se all’art 575 è sancito che “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non
infe